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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3664/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 19.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente;
2. , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente;
3. , C.F. nata il [...] in [...] Controparte_2 C.F._3 ed ivi residente;
4. C.F. nata il Parte_2 C.F._4
14/04/1986 in Brasile ed ivi residente;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula
ricorrenti e
Controparte_3
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_3 della discendenza con nato ad [...] il Persona_1
15.07.1858, ivi sposatosi il 03.03.1886 con , emigrato in Brasile Persona_2 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
1 Dall'unione dell'avo con nasceva in data 07.04.1904, Persona_2 [...] che si univa in matrimonio il 14.09.1929 con e dalla cui Per_3 Controparte_4 unione coniugale nasceva in data 10.09.1935, Persona_4 determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 19.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_3
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_3
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di prima dell'entrata in vigore della Persona_4
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Persona_5
31.12.1957, da cui nascevano, il 14.11.1959 , che si univa in Parte_3 matrimonio il 26.03.1977 con il 16.12.1963 Persona_6 Parte_4
, che si univa in matrimonio il 18.07.1981 con , dando seguito
[...] Persona_7 alle rispettive discendenze fino agli odierni ricorrenti ed infine il 12.07.1977
[...]
, odierna ricorrente. Parte_1
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
2 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da Persona_4 si rileva che i figli di quest'ultima sono nati successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_3
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta.
3 La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_3 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. , C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente;
2. , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente;
3. , C.F. nata il [...] in [...] Controparte_2 C.F._3 ed ivi residente;
4. da C.F. nata il Parte_2 Parte_2 C.F._4
14/04/1986 in Brasile ed ivi residente;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 19.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 19.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente;
2. , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente;
3. , C.F. nata il [...] in [...] Controparte_2 C.F._3 ed ivi residente;
4. C.F. nata il Parte_2 C.F._4
14/04/1986 in Brasile ed ivi residente;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula
ricorrenti e
Controparte_3
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_3 della discendenza con nato ad [...] il Persona_1
15.07.1858, ivi sposatosi il 03.03.1886 con , emigrato in Brasile Persona_2 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
1 Dall'unione dell'avo con nasceva in data 07.04.1904, Persona_2 [...] che si univa in matrimonio il 14.09.1929 con e dalla cui Per_3 Controparte_4 unione coniugale nasceva in data 10.09.1935, Persona_4 determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 19.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_3
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_3
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di prima dell'entrata in vigore della Persona_4
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Persona_5
31.12.1957, da cui nascevano, il 14.11.1959 , che si univa in Parte_3 matrimonio il 26.03.1977 con il 16.12.1963 Persona_6 Parte_4
, che si univa in matrimonio il 18.07.1981 con , dando seguito
[...] Persona_7 alle rispettive discendenze fino agli odierni ricorrenti ed infine il 12.07.1977
[...]
, odierna ricorrente. Parte_1
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
2 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da Persona_4 si rileva che i figli di quest'ultima sono nati successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_3
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta.
3 La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_3 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1. , C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Brasile ed ivi residente;
2. , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente;
3. , C.F. nata il [...] in [...] Controparte_2 C.F._3 ed ivi residente;
4. da C.F. nata il Parte_2 Parte_2 C.F._4
14/04/1986 in Brasile ed ivi residente;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 19.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
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