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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
CON PEDISSEQUA ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15156/2023
promossa da:
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CHINNI FR e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 30
BOLOGNA, presso il difensore avv. CHINNI
FR
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CHIARELLO LUIGI **1967 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199
41058 VIGNOLA, presso il difensore avv. CHIARELLO
LUIGI **1967
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5
dicembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 2 di 11 Entrambe le parti concludevano come da note del 2
dicembre 2025; anche tali conclusioni sono da ritenersi qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo nasce da mutamento di rito, rispetto a procedimento ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura civile. La parte oggi attrice era intimante,
rispetto alla parte oggi convenuta.
Il procedimento per convalida recava numero 14543 del
2023 R.G., procedimento che appunto vedeva poi il mutamento del rito.
La causa vedeva lo svolgersi di varie udienze.
La causa veniva trattenuta in decisione nel settembre del
2025 (18 settembre 2025).
Era tuttavia necessario rimettere la causa in ruolo, in ragione del fatto che vi era una procedura in atti. Pertanto,
la causa veniva rimessa in ruolo con ordinanza 2 ottobre
2025. pagina 3 di 11 La causa veniva nuovamente assunta in decisione, alla udienza indicata sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata, nei limiti di quanto oltre in motivazione. Essa è fondata, nel senso della risoluzione del contratto e della condanna al rilascio, che viene dunque disposta immediatamente con questa sentenza non definitiva. Non vi è invece maturità della causa, in relazione ai rapporti dare/avere fra le parti.
Vi è stato un ripetuto inadempimento della parte convenuta. Lo stesso si è concretizzato con vari casi di inadempimento, ritardi nei pagamenti.
Ad oggi, non ha provato (la parte convenuta) il regolare pagamento di tutti i canoni.
Le difficoltà finanziarie della parte convenuta sono confermate dal fatto che la stessa ha dovuto richiedere misure protettive, come pagina 4 di 11 Il contratto va dunque dichiarato risolto, poiché
l'inadempimento è di non scarsa importanza, alla luce di tutte le circostanze che precedono.
Alla declaratoria di risoluzione (punto 1 e punto 2 del dispositivo) segue la condanna al rilascio (punto 3 del dispositivo).
Pur nella complessità di un rilascio di locale commerciale, il perdurare dell'inadempimento impone di concedere un termine di sloggio sufficientemente contenuto;
equo quanto a punto 4 del dispositivo.
La causa non è invece matura per la decisione, in relazione ai rapporti dare/avere.
La parte attrice allega una somma, a suo dire dovuta, non facilmente ricostruibile (e non chiarita negli atti) allo stato.
Chiede poi i canoni per tutta la durata del contratto, il che non è possibile in tali termini.
Occorre dunque rimettere la causa in ruolo, per risolvere,
con consulenza, tali profili. E' possibile che le parti pagina 5 di 11 chiariscano concordemente le somme dovute al momento della prossima udienza ed in tale caso potrebbe non farsi luogo a c.t.u., determinando in via equitativa il giudice il lucro cessante.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15156/2023;
pagina 6 di 11 1. ACCOGLIE la domanda di risoluzione.
2. DICHIARA RISOLTO il contratto di locazione intercorso fra le odierne parti.
3. CONDANNA la società a rilasciare Controparte_1
l'immobile per cui è causa, locali commerciali siti in
Bologna alla via Ugo Bassi numero 10/H ed I, nonché
alla via Cesare Battisti numero 1/C; meglio descritti in contratto di locazione ed in ricorso.
4. DISPONE che tale titolo esecutivo per il rilascio sia esecutivo dal giorno primo gennaio 2026.
5. DICHIARA che la causa non è matura per la decisione, in relazione ai rapporti dare/avere fra le parti.
6. DISPONE che la causa sia rimessa in ruolo;
con provvedimento che da questo momento assume valore di ordinanza;
pagina 7 di 11
7. FISSA la udienza del giorno 29 gennaio 2026 ore
10.00.
8. NOMINA consulente il dr.
[...]
. Per_1
9. CONCEDE allo stesso acconto di euro 5.000,00 oltre
Cassa ed IVA;
provvisoriamente a carico di parte attrice;
esigibile per euro 200,00 a giuramento;
per euro 800,00 ad inizio operazioni;
per euro 4.000,00 a sessanta giorni da inizio operazioni.
10. CONFERIMENTO INCARICO alla indicata udienza.
pagina 8 di 11 11. IPOTIZZA IL SEGUENTE QUESITO: Esame
atti. Esame documenti. Acquisizione presso qualsivoglia
pubblica amministrazione di ogni utile documentazione.
Verifica del canone a pagare. DICA IL
CONSULENTE: A) quali siano i canoni, con
riferimento alla data di deposito della consulenza, che
risultino ancora da pagare;
il consulente individuerà
come onere della prova del pagamento quello in capo alla
convenuta; pertanto, riterrà pagati quelli ammessi
dall'attore, documentati dal convenuto come pagati o,
comunque, da ritenersi pagati secondo la
documentazione in atti ed il criterio del “più probabile
che non”; B) dica quale il canone mensile o periodico
pattuito dalle parti (anche al fine di determinare meglio
quanto al punto A); C) dica se tale canone corrisponda
al canone di mercato, ovvero quello di mercato sia
maggiore o minore di quello pattuito;
D) dica quale il
tempo medio per stipulare un nuovo contratto di pagina 9 di 11 locazione, in condizioni di mercato di Bologna, in quella
zona; E) svolga ogni ulteriore considerazione;
ad
esempio, in relazione al punto A, dica se alcuni periodi,
anche con valutazione propria, possano ritenersi tali da
far operare l'articolo 1575, nn. 1 o 2. F) tenti
conciliazione, secondo le modalità di un processo
moderno (ad esempio, garantendo un pacifico rilascio,
regolando in senso riduttivo il debito della convenuta;
altre tecniche conciliative). Il tentativo di conciliazione
non potrà ritardare la definizione della consulenza.
12. RISERVA SENTENZA DEFINITIVA
13. SPESE ALLA SENTENZA DEFINITIVA
14. SI PUBBLICHI COME SENTENZA NON
DEFINITIVA
15. SI COMUNICHI IN QUANTO HA VALORE DI
ORDINANZA.
pagina 10 di 11 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
CON PEDISSEQUA ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15156/2023
promossa da:
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CHINNI FR e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 30
BOLOGNA, presso il difensore avv. CHINNI
FR
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CHIARELLO LUIGI **1967 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PRADA 1199
41058 VIGNOLA, presso il difensore avv. CHIARELLO
LUIGI **1967
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5
dicembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 2 di 11 Entrambe le parti concludevano come da note del 2
dicembre 2025; anche tali conclusioni sono da ritenersi qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo nasce da mutamento di rito, rispetto a procedimento ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura civile. La parte oggi attrice era intimante,
rispetto alla parte oggi convenuta.
Il procedimento per convalida recava numero 14543 del
2023 R.G., procedimento che appunto vedeva poi il mutamento del rito.
La causa vedeva lo svolgersi di varie udienze.
La causa veniva trattenuta in decisione nel settembre del
2025 (18 settembre 2025).
Era tuttavia necessario rimettere la causa in ruolo, in ragione del fatto che vi era una procedura in atti. Pertanto,
la causa veniva rimessa in ruolo con ordinanza 2 ottobre
2025. pagina 3 di 11 La causa veniva nuovamente assunta in decisione, alla udienza indicata sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata, nei limiti di quanto oltre in motivazione. Essa è fondata, nel senso della risoluzione del contratto e della condanna al rilascio, che viene dunque disposta immediatamente con questa sentenza non definitiva. Non vi è invece maturità della causa, in relazione ai rapporti dare/avere fra le parti.
Vi è stato un ripetuto inadempimento della parte convenuta. Lo stesso si è concretizzato con vari casi di inadempimento, ritardi nei pagamenti.
Ad oggi, non ha provato (la parte convenuta) il regolare pagamento di tutti i canoni.
Le difficoltà finanziarie della parte convenuta sono confermate dal fatto che la stessa ha dovuto richiedere misure protettive, come pagina 4 di 11 Il contratto va dunque dichiarato risolto, poiché
l'inadempimento è di non scarsa importanza, alla luce di tutte le circostanze che precedono.
Alla declaratoria di risoluzione (punto 1 e punto 2 del dispositivo) segue la condanna al rilascio (punto 3 del dispositivo).
Pur nella complessità di un rilascio di locale commerciale, il perdurare dell'inadempimento impone di concedere un termine di sloggio sufficientemente contenuto;
equo quanto a punto 4 del dispositivo.
La causa non è invece matura per la decisione, in relazione ai rapporti dare/avere.
La parte attrice allega una somma, a suo dire dovuta, non facilmente ricostruibile (e non chiarita negli atti) allo stato.
Chiede poi i canoni per tutta la durata del contratto, il che non è possibile in tali termini.
Occorre dunque rimettere la causa in ruolo, per risolvere,
con consulenza, tali profili. E' possibile che le parti pagina 5 di 11 chiariscano concordemente le somme dovute al momento della prossima udienza ed in tale caso potrebbe non farsi luogo a c.t.u., determinando in via equitativa il giudice il lucro cessante.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15156/2023;
pagina 6 di 11 1. ACCOGLIE la domanda di risoluzione.
2. DICHIARA RISOLTO il contratto di locazione intercorso fra le odierne parti.
3. CONDANNA la società a rilasciare Controparte_1
l'immobile per cui è causa, locali commerciali siti in
Bologna alla via Ugo Bassi numero 10/H ed I, nonché
alla via Cesare Battisti numero 1/C; meglio descritti in contratto di locazione ed in ricorso.
4. DISPONE che tale titolo esecutivo per il rilascio sia esecutivo dal giorno primo gennaio 2026.
5. DICHIARA che la causa non è matura per la decisione, in relazione ai rapporti dare/avere fra le parti.
6. DISPONE che la causa sia rimessa in ruolo;
con provvedimento che da questo momento assume valore di ordinanza;
pagina 7 di 11
7. FISSA la udienza del giorno 29 gennaio 2026 ore
10.00.
8. NOMINA consulente il dr.
[...]
. Per_1
9. CONCEDE allo stesso acconto di euro 5.000,00 oltre
Cassa ed IVA;
provvisoriamente a carico di parte attrice;
esigibile per euro 200,00 a giuramento;
per euro 800,00 ad inizio operazioni;
per euro 4.000,00 a sessanta giorni da inizio operazioni.
10. CONFERIMENTO INCARICO alla indicata udienza.
pagina 8 di 11 11. IPOTIZZA IL SEGUENTE QUESITO: Esame
atti. Esame documenti. Acquisizione presso qualsivoglia
pubblica amministrazione di ogni utile documentazione.
Verifica del canone a pagare. DICA IL
CONSULENTE: A) quali siano i canoni, con
riferimento alla data di deposito della consulenza, che
risultino ancora da pagare;
il consulente individuerà
come onere della prova del pagamento quello in capo alla
convenuta; pertanto, riterrà pagati quelli ammessi
dall'attore, documentati dal convenuto come pagati o,
comunque, da ritenersi pagati secondo la
documentazione in atti ed il criterio del “più probabile
che non”; B) dica quale il canone mensile o periodico
pattuito dalle parti (anche al fine di determinare meglio
quanto al punto A); C) dica se tale canone corrisponda
al canone di mercato, ovvero quello di mercato sia
maggiore o minore di quello pattuito;
D) dica quale il
tempo medio per stipulare un nuovo contratto di pagina 9 di 11 locazione, in condizioni di mercato di Bologna, in quella
zona; E) svolga ogni ulteriore considerazione;
ad
esempio, in relazione al punto A, dica se alcuni periodi,
anche con valutazione propria, possano ritenersi tali da
far operare l'articolo 1575, nn. 1 o 2. F) tenti
conciliazione, secondo le modalità di un processo
moderno (ad esempio, garantendo un pacifico rilascio,
regolando in senso riduttivo il debito della convenuta;
altre tecniche conciliative). Il tentativo di conciliazione
non potrà ritardare la definizione della consulenza.
12. RISERVA SENTENZA DEFINITIVA
13. SPESE ALLA SENTENZA DEFINITIVA
14. SI PUBBLICHI COME SENTENZA NON
DEFINITIVA
15. SI COMUNICHI IN QUANTO HA VALORE DI
ORDINANZA.
pagina 10 di 11 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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