Art. 7.
Il godimento degli assegni vitalizi non puo' avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.
L'articolo 30 del citato testo unico e' abrogato.
Il godimento degli assegni vitalizi non puo' avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.
L'articolo 30 del citato testo unico e' abrogato.