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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 20/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7405/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002905791 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002905791 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 546/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7405/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320190002905791, notificata il 5.03.2019, limitatamente alla parte in cui era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.476,18 per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 per l'anno di imposta 2015. L'appello suddetto, contrariamente a quanto eccepito da Agenzia Entrate Riscossione, è ammissibile in quanto sorretto da motivi che possono ritenersi sufficientemente specifici tenuto conto dei principi di recente affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15519/2020), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui ”in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lg. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione”. Va pure disattesa l'eccezione del contribuente - formulata peraltro per la prima volta solo con la memoria illustrativa depositata il 15.11.2024 per l'udienza di discussione del 28.11.2024 - di inammissibilità della costituzione nel giudizio di II grado da parte di Agenzia Entrate Riscossione in dipendenza del disconoscimento di autenticità fatto dall'appellante in ordine alla documentazione prodotta in atti da Agenzia Entrate Nom._1Riscossione con riferimento alla procura speciale notarile conferita a per rappresentare l'Agenzia citata, così legittimando quest'ultimo a resistere nel presente giudizio rilasciando a sua volta la procura alle liti al difensore costituito. Ed, invero, va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4032/2019) per cui “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1,
2 Sentenza n. 14416 del 07/06/2013,; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016,; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016" quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione" (Cass. n. 23902/17 e Cass. n. 24323/18). Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. 14950/18). Ora nella specie sussiste un elemento di prova di carattere presuntivo, dal quale può inferirsi la autenticità della suindicata procura speciale notarile, posto che essa risulta Numero_1registrata all'Ufficio Entrate di Roma 2 il 27/06/2023 n. col pagamento di euro 200,00 e non c'è dubbio che il fatto dell'avvenuta registrazione, non contestato dall'appellante, presuppone necessariamente la preesistenza di un atto notarile regolarmente vidimato e sottoscritto dalle parti contraenti e dal notaio. Ciò premesso, devesi osservare che l'appello del contribuente al netto dei motivi di gravame rinunciati è infondato e va rigettato. Devesi subito rilevar che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalla mancata costituzione nel giudizio di primo grado di Agenzia Entrate Riscossione non può inferirsi alcun vizio della sentenza impugnata, tenuto conto che la Corte di primo grado ha ritualmente ritenuto la infondatezza dei motivi di ricorso sulla base di motivazioni in punto di diritto. Va disatteso poi il motivo di gravame formulato in ordine alla dedotta mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento, essendo noto in giurisprudenza (v., per tutte, Cass. n. 7291/2017) che l'art. 36 bis DPR n. 600/1973 consente all'Amministrazione Finanziaria di procedere direttamente alla iscrizione a ruolo senza previa emissione dell'avviso di accertamento quando (come nel caso in esame) la maggiore imposta risulti dovuta sulla base dei meri dati numerici esposti nella dichiarazione del contribuente.
3 Con riferimento alla censura relativa alla notificazione della cartella di pagamento opposta devesi notare che ogni profilo di eventuale invalidità, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di inesistenza ma semmai di nullità, è rimasto sanato in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo che è chiaramente ravvisabile per effetto della spiegata rituale proposizione del ricorso in opposizione presentato dal contribuente con atto notificato il 3.05.2019. Ed ancora devesi osservare che nella specie non era necessaria la preventiva notificazione dell'atto prodromico di riscossione ex artt. 14 DPR n. 60271973 e 10 L. n. 212/2000, posto che l'iscrizione a ruolo non è avvenuta sulla base della normativa suindicata ma bensì a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 per l'anno di imposta 2015. Non sussiste neppure la denunciata decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973, posto che è stato rispettato il prescritto termine triennale decorrente dal 2016 anno di presentazione della dichiarazione, tenuto conto che la cartella di pagamento opposta è stata notificata a mezzo pec in data 5.03.2019 e che ogni eventuale vizio di detta notificazione, per come sopra esposto, è stato comunque sanato con effetto ex nunc per effetto della proposizione del ricorso introduttivo notificato il 3.05.2019 sempre entro il suindicato termine triennale di decadenza. Inoltre deve notarsi che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015 dichiarati e non versati dal contribuente oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato all'appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendogli consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Parimenti infondata è le censura relativa alla dedotta mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi. Sul punto va fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 22281/2022, per cui “allorché segua l'adozione di un
4 atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Ora nel caso in esame trattasi del primo atto con cui è stata fatta richiesta degli interessi, la cui adeguatezza motivazionale è concretata, oltre che dall'importo monetario richiesto a tale titolo, dalla base normativa relativa agli interessi reclamati desumibile per implicito dall'individuazione specifica del tipo di tributo cui accedono (irap e contributi camerali), dalla decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti (anno di imposta 2015), senza che - per come sopra detto - sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Ed, infine, con riferimento al rilievo dell'appellante spiegato in ordine alla prospettata inesistenza della pretesa tributaria fatta valere con la cartella di pagamento opposta per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015, va notato che nella cartella in questione è contenuta una indicazione specifica di quanto dovuto per saldo di tali imposte siccome dichiarate dallo stesso contribuente e non versate dallo stesso oltre interessi e sanzioni, in relazione alla quale difetta una contestazione specifica da parte dell'appellante. E, comunque, devesi notare che la società appellante è rimasta inadempiente all'onere probatorio sulla stessa incombente in applicazione analogica del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 25623/2021), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui "nel giudizio tributario, la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione (senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'amministrazione (Cass. n. 9194 del 2011; conf. n. 9545 del 2011, nn. 19219. 9894 e 4093 del 2012; n. 8319 del 2013; n. 8529 del 2014)), sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016)". Tanto premesso, può evincersi come la CTR si sia attenuta al detto principio, avendo ritenuto che - trattandosi di cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36bis cit. e a fronte di un riscontro meramente
5 formale dell'omesso versamento dei tributi autoliquidati - le sanzioni fossero state legittimamente applicate (cfr. Cass., V, n. 13837/2020). Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 2.476,18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione delle spese giudiziali di II grado, che liquida nella somma di euro 1.400,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
ON AI
6
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice VASTA ISIDORO, Giudice
in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2917/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7405/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002905791 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190002905791 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 546/2024 depositato il 02/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
1 FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7405/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320190002905791, notificata il 5.03.2019, limitatamente alla parte in cui era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.476,18 per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 per l'anno di imposta 2015. L'appello suddetto, contrariamente a quanto eccepito da Agenzia Entrate Riscossione, è ammissibile in quanto sorretto da motivi che possono ritenersi sufficientemente specifici tenuto conto dei principi di recente affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15519/2020), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui ”in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lg. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione”. Va pure disattesa l'eccezione del contribuente - formulata peraltro per la prima volta solo con la memoria illustrativa depositata il 15.11.2024 per l'udienza di discussione del 28.11.2024 - di inammissibilità della costituzione nel giudizio di II grado da parte di Agenzia Entrate Riscossione in dipendenza del disconoscimento di autenticità fatto dall'appellante in ordine alla documentazione prodotta in atti da Agenzia Entrate Nom._1Riscossione con riferimento alla procura speciale notarile conferita a per rappresentare l'Agenzia citata, così legittimando quest'ultimo a resistere nel presente giudizio rilasciando a sua volta la procura alle liti al difensore costituito. Ed, invero, va fatta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4032/2019) per cui “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1,
2 Sentenza n. 14416 del 07/06/2013,; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016,; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016" quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione" (Cass. n. 23902/17 e Cass. n. 24323/18). Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. 14950/18). Ora nella specie sussiste un elemento di prova di carattere presuntivo, dal quale può inferirsi la autenticità della suindicata procura speciale notarile, posto che essa risulta Numero_1registrata all'Ufficio Entrate di Roma 2 il 27/06/2023 n. col pagamento di euro 200,00 e non c'è dubbio che il fatto dell'avvenuta registrazione, non contestato dall'appellante, presuppone necessariamente la preesistenza di un atto notarile regolarmente vidimato e sottoscritto dalle parti contraenti e dal notaio. Ciò premesso, devesi osservare che l'appello del contribuente al netto dei motivi di gravame rinunciati è infondato e va rigettato. Devesi subito rilevar che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dalla mancata costituzione nel giudizio di primo grado di Agenzia Entrate Riscossione non può inferirsi alcun vizio della sentenza impugnata, tenuto conto che la Corte di primo grado ha ritualmente ritenuto la infondatezza dei motivi di ricorso sulla base di motivazioni in punto di diritto. Va disatteso poi il motivo di gravame formulato in ordine alla dedotta mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento, essendo noto in giurisprudenza (v., per tutte, Cass. n. 7291/2017) che l'art. 36 bis DPR n. 600/1973 consente all'Amministrazione Finanziaria di procedere direttamente alla iscrizione a ruolo senza previa emissione dell'avviso di accertamento quando (come nel caso in esame) la maggiore imposta risulti dovuta sulla base dei meri dati numerici esposti nella dichiarazione del contribuente.
3 Con riferimento alla censura relativa alla notificazione della cartella di pagamento opposta devesi notare che ogni profilo di eventuale invalidità, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di inesistenza ma semmai di nullità, è rimasto sanato in ragione dell'avvenuto raggiungimento dello scopo che è chiaramente ravvisabile per effetto della spiegata rituale proposizione del ricorso in opposizione presentato dal contribuente con atto notificato il 3.05.2019. Ed ancora devesi osservare che nella specie non era necessaria la preventiva notificazione dell'atto prodromico di riscossione ex artt. 14 DPR n. 60271973 e 10 L. n. 212/2000, posto che l'iscrizione a ruolo non è avvenuta sulla base della normativa suindicata ma bensì a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 per l'anno di imposta 2015. Non sussiste neppure la denunciata decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973, posto che è stato rispettato il prescritto termine triennale decorrente dal 2016 anno di presentazione della dichiarazione, tenuto conto che la cartella di pagamento opposta è stata notificata a mezzo pec in data 5.03.2019 e che ogni eventuale vizio di detta notificazione, per come sopra esposto, è stato comunque sanato con effetto ex nunc per effetto della proposizione del ricorso introduttivo notificato il 3.05.2019 sempre entro il suindicato termine triennale di decadenza. Inoltre deve notarsi che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015 dichiarati e non versati dal contribuente oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato all'appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendogli consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Parimenti infondata è le censura relativa alla dedotta mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi. Sul punto va fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 22281/2022, per cui “allorché segua l'adozione di un
4 atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Ora nel caso in esame trattasi del primo atto con cui è stata fatta richiesta degli interessi, la cui adeguatezza motivazionale è concretata, oltre che dall'importo monetario richiesto a tale titolo, dalla base normativa relativa agli interessi reclamati desumibile per implicito dall'individuazione specifica del tipo di tributo cui accedono (irap e contributi camerali), dalla decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti (anno di imposta 2015), senza che - per come sopra detto - sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Ed, infine, con riferimento al rilievo dell'appellante spiegato in ordine alla prospettata inesistenza della pretesa tributaria fatta valere con la cartella di pagamento opposta per irap e contributi camerali dovuti per l'anno di imposta 2015, va notato che nella cartella in questione è contenuta una indicazione specifica di quanto dovuto per saldo di tali imposte siccome dichiarate dallo stesso contribuente e non versate dallo stesso oltre interessi e sanzioni, in relazione alla quale difetta una contestazione specifica da parte dell'appellante. E, comunque, devesi notare che la società appellante è rimasta inadempiente all'onere probatorio sulla stessa incombente in applicazione analogica del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 25623/2021), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui "nel giudizio tributario, la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione (senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'amministrazione (Cass. n. 9194 del 2011; conf. n. 9545 del 2011, nn. 19219. 9894 e 4093 del 2012; n. 8319 del 2013; n. 8529 del 2014)), sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 548 del 15/01/2016)". Tanto premesso, può evincersi come la CTR si sia attenuta al detto principio, avendo ritenuto che - trattandosi di cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36bis cit. e a fronte di un riscontro meramente
5 formale dell'omesso versamento dei tributi autoliquidati - le sanzioni fossero state legittimamente applicate (cfr. Cass., V, n. 13837/2020). Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Le spese giudiziali di II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 2.476,18.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione delle spese giudiziali di II grado, che liquida nella somma di euro 1.400,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania 28.11.2024
Il presidente estensore
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