CASS
Sentenza 30 novembre 2022
Sentenza 30 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45468 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OV DI LE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ce p Arn fillSs (1~1'1 ortdit, i iirtir. 21 .0,L. è,f. AD- Odo e .1 rt o Penale Sent. Sez. 1 Num. 45468 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di GE ND, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la contravvenzione contestata al capo A perché estinta per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il delitto di cui al capo B dell'imputazione in anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa. GE ND è imputato del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 per avere detenuto all'interno della propria abitazione un bossolo cal. 7'62 NATO SMI 71 e relativa ogiva, ritenuto munizione per armi da guerra. L'appellante aveva chiesto di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 697 cod. pen., trattandosi di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo. La Corte territoriale dava atto che l'ausiliario di polizia giudiziaria, sentito in dibattimento, aveva riferito che il bossolo rientrava nel munizionamento per armi da guerra e che si trattava di cartuccia integra riutilizzabile. 2. Ricorre per cassazione il difensore di GE ND, deducendo violazione dell'art. 697 cod. pen. e dell'art. 2 legge n. 895 del 1967. Le munizioni calibro 7:62, pur riportando il simbolo "NATO", sono di fatto equivalenti alle munizioni civili, rispetto alle quali non presentano alcuna diversità di qualificazione tecnico-balistica. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1, comma 3, della legge 110 del 1975, in base al quale le munizioni possono essere considerate destinate all'armamento bellico se presentano caratteristiche vietate per il munizionamento civile. Di conseguenza, le cartucce 7'62 sono munizioni da guerra soltanto quando montano proiettili incendiari, esplosivi, traccianti o a nucleo perforante, mentre il tipo di camiciatura è irrilevante. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non era stato accertato se la cartuccia avesse caratteristiche tali da essere considerata munizione per arma da guerra;
era irrilevante che la cartuccia fosse integra e riutilizzabile. Comunque, non erano mai stati effettuati accertamenti tecnici sul bossolo esploso. Il ricorrente insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, anche in applicazione del principio ''in dubio pro reo". 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di LE conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, riportandosi alle 1 conclusioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte ha più volte ritenuto penalmente rilevante la detenzione di cartucce calibro 7,62 in dotazione alla NATO, posto che non è necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all'impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Palumbo, Rv. 259619). Nel confermare tale principio, una recente sentenza ha sconfessato la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente, secondo cui solo in presenza delle caratteristiche delle munizioni descritte dall'art. 2, comma 4, legge 110 del 1975, la munizione può essere definita come "munizione da guerra": in quella pronuncia si osservava che "non è (...) dal calibro che si è dedotta la tipologia di arma cui erano destinati quei proiettili, quanto dall'impiego da parte delle forze armate E tale circostanza supporta la tradizionale linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, applicata correttamente dai giudici di merito, e basata sulla classificazione normativa dettata dall'art. 1, comma 3, legge nr. 110 del 1975, secondo la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Sul piano normativo, difatti, per stabilire se una munizione è da guerra o no, è fondamentale la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata, che recita: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra». Questa definizione, com'è evidente, non reca alcun criterio di carattere intrinseco alla munizione stessa, ma collega la qualità di essa alla sua destinazione. Una indicazione di carattere intrinseco, sia pure indiretta, è contenuta nell'art. 2, comma 4, per il quale «Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti». L'esistenza di tali caratteristiche elimina ogni dubbio sulla naturale destinazione delle relative munizioni all'armamento bellico (cfr. sul punto Sez. 1, h. 44555 del 17/11/2010, Verdoscia, Rv. 248985, secondo cui "se le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico"; in termini: Sez. 1, n. 3159 del 27/05/1988, dep 1989, Campanella, Rv. 180651; Sez. 1, n. 6914 del 29/04/1992, Rivelli, Rv. 190560; Sez. 1, n. 41978 del 04/10/2005, Basile, Rv. 232872). 2 Senonché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate delle predette caratteristiche o di caratteristiche di analoga potenzialità offensiva. Il citato criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione - che è del resto contrastata anche dal tenore e dalla ratio della disposizione di cui al cit. art. 2, comma 4 diretta a contenere le potenzialità di offesa delle armi comuni da sparo - e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti. Ovviamente, ove non risultino le caratteristiche di cui alla L. n. 110, art. 2, comma 4, la prova della destinazione della munizione all'arma da guerra deve risultare da altre circostanze (Sez. 1, n. 15086 del 19/06/2018, dep. 2019, Dimitri, Rv. 276389)". Si tratta di considerazioni interamente condivisibili e che devono essere ribadite. Nel caso in esame, ovviamente, la destinazione della munizione all'arma da guerra si traeva dal simbolo NATO apposto sulla cartuccia. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OV DI LE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ce p Arn fillSs (1~1'1 ortdit, i iirtir. 21 .0,L. è,f. AD- Odo e .1 rt o Penale Sent. Sez. 1 Num. 45468 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 27/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di L'Aquila nei confronti di GE ND, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la contravvenzione contestata al capo A perché estinta per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il delitto di cui al capo B dell'imputazione in anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa. GE ND è imputato del delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 per avere detenuto all'interno della propria abitazione un bossolo cal. 7'62 NATO SMI 71 e relativa ogiva, ritenuto munizione per armi da guerra. L'appellante aveva chiesto di qualificare la condotta ai sensi dell'art. 697 cod. pen., trattandosi di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo. La Corte territoriale dava atto che l'ausiliario di polizia giudiziaria, sentito in dibattimento, aveva riferito che il bossolo rientrava nel munizionamento per armi da guerra e che si trattava di cartuccia integra riutilizzabile. 2. Ricorre per cassazione il difensore di GE ND, deducendo violazione dell'art. 697 cod. pen. e dell'art. 2 legge n. 895 del 1967. Le munizioni calibro 7:62, pur riportando il simbolo "NATO", sono di fatto equivalenti alle munizioni civili, rispetto alle quali non presentano alcuna diversità di qualificazione tecnico-balistica. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1, comma 3, della legge 110 del 1975, in base al quale le munizioni possono essere considerate destinate all'armamento bellico se presentano caratteristiche vietate per il munizionamento civile. Di conseguenza, le cartucce 7'62 sono munizioni da guerra soltanto quando montano proiettili incendiari, esplosivi, traccianti o a nucleo perforante, mentre il tipo di camiciatura è irrilevante. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non era stato accertato se la cartuccia avesse caratteristiche tali da essere considerata munizione per arma da guerra;
era irrilevante che la cartuccia fosse integra e riutilizzabile. Comunque, non erano mai stati effettuati accertamenti tecnici sul bossolo esploso. Il ricorrente insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, anche in applicazione del principio ''in dubio pro reo". 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di LE conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, riportandosi alle 1 conclusioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte ha più volte ritenuto penalmente rilevante la detenzione di cartucce calibro 7,62 in dotazione alla NATO, posto che non è necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all'impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Palumbo, Rv. 259619). Nel confermare tale principio, una recente sentenza ha sconfessato la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente, secondo cui solo in presenza delle caratteristiche delle munizioni descritte dall'art. 2, comma 4, legge 110 del 1975, la munizione può essere definita come "munizione da guerra": in quella pronuncia si osservava che "non è (...) dal calibro che si è dedotta la tipologia di arma cui erano destinati quei proiettili, quanto dall'impiego da parte delle forze armate E tale circostanza supporta la tradizionale linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, applicata correttamente dai giudici di merito, e basata sulla classificazione normativa dettata dall'art. 1, comma 3, legge nr. 110 del 1975, secondo la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Sul piano normativo, difatti, per stabilire se una munizione è da guerra o no, è fondamentale la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata, che recita: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra». Questa definizione, com'è evidente, non reca alcun criterio di carattere intrinseco alla munizione stessa, ma collega la qualità di essa alla sua destinazione. Una indicazione di carattere intrinseco, sia pure indiretta, è contenuta nell'art. 2, comma 4, per il quale «Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti». L'esistenza di tali caratteristiche elimina ogni dubbio sulla naturale destinazione delle relative munizioni all'armamento bellico (cfr. sul punto Sez. 1, h. 44555 del 17/11/2010, Verdoscia, Rv. 248985, secondo cui "se le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico"; in termini: Sez. 1, n. 3159 del 27/05/1988, dep 1989, Campanella, Rv. 180651; Sez. 1, n. 6914 del 29/04/1992, Rivelli, Rv. 190560; Sez. 1, n. 41978 del 04/10/2005, Basile, Rv. 232872). 2 Senonché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate delle predette caratteristiche o di caratteristiche di analoga potenzialità offensiva. Il citato criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione - che è del resto contrastata anche dal tenore e dalla ratio della disposizione di cui al cit. art. 2, comma 4 diretta a contenere le potenzialità di offesa delle armi comuni da sparo - e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti. Ovviamente, ove non risultino le caratteristiche di cui alla L. n. 110, art. 2, comma 4, la prova della destinazione della munizione all'arma da guerra deve risultare da altre circostanze (Sez. 1, n. 15086 del 19/06/2018, dep. 2019, Dimitri, Rv. 276389)". Si tratta di considerazioni interamente condivisibili e che devono essere ribadite. Nel caso in esame, ovviamente, la destinazione della munizione all'arma da guerra si traeva dal simbolo NATO apposto sulla cartuccia. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente