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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
TA UE, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2598/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di San Prisco - Via Michele Monaco 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 765 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 318 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6956/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
LE PARTI CONCORDEMENTE RICHIEDONO CHE LA CORTE VALUTI L'OPPPORTUNITA' DI UNA
RIUNIONE DEL PRESENTE PROCESSO A QUELLO RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA COMPROPRIETARIA Nominativo_1 RECANTE N. RGA 2595 25.
IN SUBORDINE SI RIPORTANO AI PROPRI SCRITTI DIFENSIVI.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA IL COMUNE RICHIEDE UN RINVIO AL FINE DI PRODURRE
PROVA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE FAVOREVOLI RIGUARDANTE IL
COMUNE PER ALTRE ANNUALITA' . IL COMUNE ALTRESI' SI OPPONE AI NUOVI DOCUMENTI
DEPOSITATI IN APPELLO PRESENTATI DALL'APPELLANTE. IL DIFENSORE DELLA TROMBETTA
PRECISA CHE NON SI TRATTA DI NUOVI DOCUMENTI, BENSI DI MEMORIE ILLUSTRATIVE.PARTE
APPELLANTE SI RIPORTA .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 3686/2024, N.R.G.R. 2585/2024, pronunciata il 23/09/2023 dalla C.G.T. di primo grado di Caserta, Sez. 1 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 765 (IMU anno d'imposta 2018) e l'avviso di accertamento esecutivo n. 318 (TASI anno d'imposta 2018). Lamentava: il vizio di istruttoria della delibera di valori indicata negli avvisi di accertamento;
la mancata integrazione della delibera dei valori come previsto per gli studi di settore;
l'omesso esame delle prove prodotte (perizia). Lamentava l'esistenza di fattori di incidenza negativa quali la mancata adozione di piano lottizzazione, la mancanza opere di urbanizzazione e la destinazione del 30% ad housing sociale. Richiamava inoltre Sentenza n. 579/2023 CGT II grado della
Campania, depositata il 17.01.2023, relativa al medesimo terreno oggetto di causa, sito in zona omogenea
C2.1, la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal Ricorrente_1, odierno appellante, era stato rideterminato il valore venale in € 80,00 al mq. per IMU e TASI anno di imposta 2015, reputando eccessivo e ingiustificato il maggior valore di € 120,00 al mq. Si costituiva il Comune di S. Prisco, deducendo: che l'appellante è proprietario nella misura della quota parte del 50% degli immobili riportati nella scheda di accertamento allegata agli avvisi di accertamento impugnati, consistenti in fabbricati, terreni, aree fabbricabili e arre industriali di seguito riportate : -area edificabile, foglio 5, mappale 28, mq 10.060,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale 29, mq 11.855,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale 43, mq 6.390,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale
90, mq 537,00, percentuale possesso 50%. Eccepiva il giudicato di cui alla sentenza n. 2733/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, sezione 8, di rigetto dell'appello proposto dal ricorrente avverso sentenza della C.G. Tributaria di I grado di Caserta che aveva respinto analogo ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2017. Rappresentava che ulteriori giudicati erano intervenuti con riferimento alla posizione di Nominativo_1, comproprietaria al 50%, in riferimento ai immobili oggetto di causa nonché nei confronti di altri contribuenti proprietari di terreni limitrofi, con stesse caratteristiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato, nei rapporti di durata, si estende anche ad annualità diverse della medesima imposta, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie “a carattere tendenzialmente permanente” (come l'estensione del terreno assoggettabile a tributo) (cfr Cass civ n. 22655/
'19). Nella specie, in ragione del giudicato intervenuto con sentenza n. 2733/'25, con la quale è stata ritenuta, con riferimento all'annualità 2017, la correttezza dell'attribuzione di valore con riferimento agli immobili foglio
5, plle 28 – 29 – 43 e 90 per anno 2017, deve concludersi per il rigetto dell'appello, avente ad oggetto pronuncia resa con riferimento all'annualità 2018.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
TA UE, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2598/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di San Prisco - Via Michele Monaco 81054 San Prisco CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3686/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 765 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 318 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6956/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
LE PARTI CONCORDEMENTE RICHIEDONO CHE LA CORTE VALUTI L'OPPPORTUNITA' DI UNA
RIUNIONE DEL PRESENTE PROCESSO A QUELLO RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA COMPROPRIETARIA Nominativo_1 RECANTE N. RGA 2595 25.
IN SUBORDINE SI RIPORTANO AI PROPRI SCRITTI DIFENSIVI.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA IL COMUNE RICHIEDE UN RINVIO AL FINE DI PRODURRE
PROVA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLE SENTENZE FAVOREVOLI RIGUARDANTE IL
COMUNE PER ALTRE ANNUALITA' . IL COMUNE ALTRESI' SI OPPONE AI NUOVI DOCUMENTI
DEPOSITATI IN APPELLO PRESENTATI DALL'APPELLANTE. IL DIFENSORE DELLA TROMBETTA
PRECISA CHE NON SI TRATTA DI NUOVI DOCUMENTI, BENSI DI MEMORIE ILLUSTRATIVE.PARTE
APPELLANTE SI RIPORTA .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 3686/2024, N.R.G.R. 2585/2024, pronunciata il 23/09/2023 dalla C.G.T. di primo grado di Caserta, Sez. 1 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 765 (IMU anno d'imposta 2018) e l'avviso di accertamento esecutivo n. 318 (TASI anno d'imposta 2018). Lamentava: il vizio di istruttoria della delibera di valori indicata negli avvisi di accertamento;
la mancata integrazione della delibera dei valori come previsto per gli studi di settore;
l'omesso esame delle prove prodotte (perizia). Lamentava l'esistenza di fattori di incidenza negativa quali la mancata adozione di piano lottizzazione, la mancanza opere di urbanizzazione e la destinazione del 30% ad housing sociale. Richiamava inoltre Sentenza n. 579/2023 CGT II grado della
Campania, depositata il 17.01.2023, relativa al medesimo terreno oggetto di causa, sito in zona omogenea
C2.1, la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal Ricorrente_1, odierno appellante, era stato rideterminato il valore venale in € 80,00 al mq. per IMU e TASI anno di imposta 2015, reputando eccessivo e ingiustificato il maggior valore di € 120,00 al mq. Si costituiva il Comune di S. Prisco, deducendo: che l'appellante è proprietario nella misura della quota parte del 50% degli immobili riportati nella scheda di accertamento allegata agli avvisi di accertamento impugnati, consistenti in fabbricati, terreni, aree fabbricabili e arre industriali di seguito riportate : -area edificabile, foglio 5, mappale 28, mq 10.060,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale 29, mq 11.855,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale 43, mq 6.390,00, percentuale possesso 50% -area edificabile, foglio 5, mappale
90, mq 537,00, percentuale possesso 50%. Eccepiva il giudicato di cui alla sentenza n. 2733/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, sezione 8, di rigetto dell'appello proposto dal ricorrente avverso sentenza della C.G. Tributaria di I grado di Caserta che aveva respinto analogo ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2017. Rappresentava che ulteriori giudicati erano intervenuti con riferimento alla posizione di Nominativo_1, comproprietaria al 50%, in riferimento ai immobili oggetto di causa nonché nei confronti di altri contribuenti proprietari di terreni limitrofi, con stesse caratteristiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato, nei rapporti di durata, si estende anche ad annualità diverse della medesima imposta, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie “a carattere tendenzialmente permanente” (come l'estensione del terreno assoggettabile a tributo) (cfr Cass civ n. 22655/
'19). Nella specie, in ragione del giudicato intervenuto con sentenza n. 2733/'25, con la quale è stata ritenuta, con riferimento all'annualità 2017, la correttezza dell'attribuzione di valore con riferimento agli immobili foglio
5, plle 28 – 29 – 43 e 90 per anno 2017, deve concludersi per il rigetto dell'appello, avente ad oggetto pronuncia resa con riferimento all'annualità 2018.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.