Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15566 del 2025, proposto da
EP Lo ER, rappresentata e difesa dall’Avvocato Rosa Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Formez Pa, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento di inidoneità/esito prova della ricorrente, relativo alla prova scritta del
23.10.2025 (sessione delle 8:00 - busta 14), con il quale è stata formalizzata la sua esclusione con il punteggio di 20,25;
- della determinazione della Commissione Esaminatrice relativa all'errata valutazione del quesito sotto specificato, nella parte in cui ha considerato errata la risposta “clemenza”;
- delle modalità di correzione dei quiz nella parte in cui hanno consentito la validazione di una domanda con duplice risposta oggettivamente esatta;
- della graduatoria finale di merito del concorso (codice 02), non ancora pubblicata, nella parte in cui dispone la non idoneità e l'esclusione della Ricorrente;
- del punteggio attribuito, visibile anche nella pagina personale disponibile sul sito istituzionale;
- del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale di correzione della prova preselettiva nella parte in cui risulta lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- della mancata adozione di un provvedimento espresso a seguito delle istanze di annullamento in autotutela ritualmente presentate;
-ove interpretato in malam partem , dell'articolo 6 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo e corretto e ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria di riferimento, ovvero ad esser dichiarata vincitrice;
con conseguente condanna
della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 28 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: Bonarietà; Clemenza (risposta indicata dalla ricorrente); Tolleranza (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione”) alla stessa somministrato in data 23.10.2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e concludendo per il rigetto del ricorso;
- parte resistente ha successivamente depositato il verbale della Commissione in data 23.12.2025 attestante l’intervento in autotutela di detto organo rispetto al quesito contestato;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere con riferimento al Ministero della Giustizia, essendo l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre sia fondato con riguardo ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetti del tutto estranei alla procedura, essendo invece la Commissione Ripam dotata di autonomia;
Ritenuto, quanto al merito, che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio, in quanto in via di autotutela l’Amministrazione ha attribuito alla ricorrente il punto richiesto in relazione al quesito de quo ;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO