Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18263
CASS
Sentenza 2 maggio 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere Giuseppe Riccardi, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per falsificazione di documenti amministrativi. Le parti in causa, da un lato l'imputato e dall'altro il Pubblico Ministero, hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la responsabilità penale dell'imputato e la natura del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'imputato ha contestato la motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la falsificazione del DURC non fosse punibile ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., e ha richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

Il giudice ha rigettato le argomentazioni dell'imputato, ritenendo che i motivi di ricorso fossero generici e privi di fondamento. In particolare, ha sottolineato che la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che l'imputato, in qualità di legale rappresentante della società, aveva attestato falsamente la regolarità contributiva. Inoltre, il giudice ha chiarito che il DURC ha valore di certificato amministrativo e che la questione della tenuità del fatto non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La sentenza si conclude con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18263
    Data del deposito : 2 maggio 2019

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