Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2025, proposto da EL LA, rappresentato e difeso dall’avv.to Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 57 del giorno 14.1.2025 e pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cpa;
Relatrice la dott.ssa SA FA;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
FA e TT
Con l’odierno ricorso il sig. EL LA ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza n. 57 del giorno 14.1.2025 con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’anzianità di servizio maturata dal ricorrente, al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, quantificate nella complessiva somma di euro € 16.964,26, oltre interessi legali.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero, oltre che penalità di mora, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione in atti del 23 settembre 2025).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i)la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 15.2.2025;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 28 settembre 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso l’adozione dei provvedimenti richiesti ed il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, esecuzione che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo Commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire gli adempimenti richiesti e il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura di euro 10 al giorno fino all’adempimento o, in mancanza, fino al momento dell’insediamento del Commissario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo, con facoltà di delega, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
SA FA, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SA FA | CO UN |
IL SEGRETARIO