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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 407 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci( Parte_1
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazioni in atti, risultano i contratti a termine conclusi dal ricorrente.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La Suprema Corte con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
Per_1 sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); ha individuato - nell'espletamento ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione riassunti nei punti da 118 a 125 , che si riportano di seguito: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. La Corte Suprema, delineando i canoni interpretativi appena esposti, ha quindi osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine può essere di per sé configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto e non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, salvo, in quest'ultimo caso, la prova dell'abuso. Sul punto, la sentenza n. 22552 /2016 precisa e ricorda quanto disposto dall'art. 4 legge 124/1999: “Le supplenze annuali , cosiddette su organico di diritto , riguardano posti disponibili e vacanti , con scadenza al termine dell'anno scolastico ( 31 Agosto ) ; si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno , perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento , per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento , assegnazione provvisoria , utilizzazione di personale soprannumerario ed immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare , quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo , mediante l'assegnazione delle supplenze …Le supplenze temporanee cosiddette su “ organico di fatto ( c. 2 ) con scadenza al 30 giugno , cioè fino al termine dell'attività didattica , coprono posti che non sono tecnicamente vacanti , ma si rendono disponibili , per varie ragioni , quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata , oppure per l'aumento del numero di classi , dovuto a motivi contingenti , ad esempio di carattere logistico …Le supplenze temporanee ( c. 3 ) sono coperture per ogni altra necessità , come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili , per qualsivoglia ragione , cui sono stati stipulati…”
La Corte ha altresì affermato: “Non può configurarsi , in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee , l'abuso , contrario alla Direttiva 199/70/Ce , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che , nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame , vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico , delegato dal legislatore al , e , quindi , prospettandosi CP_1 non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima ( quali il susseg ssegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_2
Con recente pronuncia, Cassazione civile sez. lav., 29/04/2024, n.11341 ha affermato i seguenti principi:
“In materia di reclutamento a termine del personale scolastico, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo o meno di una successione di contratti a termine, l'avvenuta utilizzazione del lavoratore in supplenze presso istituti scolastici diversi non assume alcuna rilevanza per quanto concerne le supplenze conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre è soltanto uno degli indici da apprezzare per la verifica dell'uso distorto di quelle conferite sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.
Nel caso di specie, sussiste un'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La parte ricorrente risulta, infatti, aver concluso per ben 4 anni consecutivi, contratti con scadenza al 31/8, (v. contratti allegati al ricorso) tutti su posti vacanti.
Spetta, pertanto, al ricorrente il risarcimento del danno richiesto. L'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Per quanto riguarda, infine, le procedure concorsuali bandite si trattava di procedure selettive. La recente Corte di Cassazione (Sentenza 14815.2021) ha precisato che l'eventuale assunzione all'esito del superamento di una procedura concorsuale (e quindi anche partecipazione) non ha efficacia riparatoria e pertanto non sana l'abuso.
Nel caso di specie, appare congruo quantificare l'indennità – tenuto conto del numero di contratti conclusi e della durata del precariato - nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna il resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma pari CP_1
a 6 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Busto Arsizio, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari