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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3743/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6360/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 Ricorrente_1, Ricorrente_3, e Ricorrente_2, , in qualità di eredi della defunta madre sig.ra Nominativo_1 proponevano opposizione a “Diniego tacito di rimborso” dell'IRPEF relativo all'anno d'imposta 2015 - Dichiarazione Unico 2016 della defunta sig.ra Nominativo_1, ammontante ad €. 2.200,00-, formatosi sulla “Richiesta di rimborso” notificata dai ricorrenti in data 20 dicembre 2021 ed in relazione alla quale l'Ente erariale non ha mai fornito alcuna risposta.
Precisavano che la “Dichiarazione Unico Persone Fisiche/2016” della madre riportava in seno al quadro
RX un credito Irpef per l'anno d'imposta 2015 pari a €. 2.200,00-, che veniva imputato a futuro utilizzo in compensazione e/o detrazione.
Seguiva “Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis - D.P.R. n.
600/1973” da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale, all'esito dei controlli sul dichiarativo fiscale citato, questa intimava il pagamento di somme a debito, contestualmente certificando e riconoscendo il credito Irpef pari ad euro 2.200,00.
Essi ricorrenti in data 20.12.2021, non avendo precedentemente utilizzato detto credito né in compensazione né in detrazione, notificavano apposita “Istanza di rimborso” alla competente Agenzia delle Entrate, nel contempo provvedendo a pagare il debito.
Essendo gli stessi unici legittimati spettava il rimborso come richiesto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 28.11.2025 i ricorrenti depositavano memorie illustrative.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In diritto si richiama il principio (su cui Cass. n. 30768/23) per cui in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
La relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
La prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.» (Cass., Sez. U n. 2687/07), sicchè la domanda di rimborso o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito (v. Cass. n.
21788/18).
Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che il credito di imposta risulta correttamente appostato nella
Dichiarazione Unico Persone Fisiche/2016, non risulta utilizzato né la Amministrazione lo ha contestato, nel mentre nel termine della ordinaria prescrizione i ricorrenti hanno fatto legittima richiesta di rimborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 con attribuzione al dott. Difensore_1.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3743/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6360/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 Ricorrente_1, Ricorrente_3, e Ricorrente_2, , in qualità di eredi della defunta madre sig.ra Nominativo_1 proponevano opposizione a “Diniego tacito di rimborso” dell'IRPEF relativo all'anno d'imposta 2015 - Dichiarazione Unico 2016 della defunta sig.ra Nominativo_1, ammontante ad €. 2.200,00-, formatosi sulla “Richiesta di rimborso” notificata dai ricorrenti in data 20 dicembre 2021 ed in relazione alla quale l'Ente erariale non ha mai fornito alcuna risposta.
Precisavano che la “Dichiarazione Unico Persone Fisiche/2016” della madre riportava in seno al quadro
RX un credito Irpef per l'anno d'imposta 2015 pari a €. 2.200,00-, che veniva imputato a futuro utilizzo in compensazione e/o detrazione.
Seguiva “Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis - D.P.R. n.
600/1973” da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale, all'esito dei controlli sul dichiarativo fiscale citato, questa intimava il pagamento di somme a debito, contestualmente certificando e riconoscendo il credito Irpef pari ad euro 2.200,00.
Essi ricorrenti in data 20.12.2021, non avendo precedentemente utilizzato detto credito né in compensazione né in detrazione, notificavano apposita “Istanza di rimborso” alla competente Agenzia delle Entrate, nel contempo provvedendo a pagare il debito.
Essendo gli stessi unici legittimati spettava il rimborso come richiesto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 28.11.2025 i ricorrenti depositavano memorie illustrative.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In diritto si richiama il principio (su cui Cass. n. 30768/23) per cui in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
La relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
La prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.» (Cass., Sez. U n. 2687/07), sicchè la domanda di rimborso o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito (v. Cass. n.
21788/18).
Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che il credito di imposta risulta correttamente appostato nella
Dichiarazione Unico Persone Fisiche/2016, non risulta utilizzato né la Amministrazione lo ha contestato, nel mentre nel termine della ordinaria prescrizione i ricorrenti hanno fatto legittima richiesta di rimborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 con attribuzione al dott. Difensore_1.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi