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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AU CA - quale rappresentante di Rivendita Tabacchi N.2 nata a [...] il [...] LE IG - quale rappresentante di Rivendita di Tabacchi N.6 nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Trib. Libertà di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/07/2024 il Tribunale di Napoli, investito quale giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l’ordinanza emessa il 13/12/2023 dal GIP e che aveva, a propria volta, rigettato la richiesta di sequestro preventivo, avanzata in relazione a tre esercizi di tabaccheria riconducibili a Simmaco AI, nei cui confronti si procedeva per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen.. Con sentenza n.3042/20205, la Terza Sezione di questa Corte ha annullato la predetta ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art.324, comma 5, cod.proc.pen.. La Corte ha osservato che, sulla base dell’ipotesi accusatoria, il AI avrebbe fittiziamente intestato a terzi la licenza delle suddette tabaccherie al fine Penale Sent. Sez. 4 Num. 967 Anno 2026 Presidente: ER SA Relatore: AR LI Data Udienza: 04/12/2025 2 di eludere l’applicazione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona già condannata per il reato di associazione mafiosa;
ha esposto che il giudice procedente, con decisione confermata in sede di appello cautelare, aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo sulla base della risalenza della predetta condanna rispetto alle condotte ascritte (avvenute negli anni 2020/2021), nonché per l’assenza di riferimenti a rapporti del AI con la criminalità organizzata e di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti;
mentre il Tribunale, in sede di impugnazione, aveva evidenziato la carenza dell’elemento oggettivo del reato ascritto sotto il profilo della mancanza di accertamenti circa la sproporzione tra il reddito dichiarato dal AI e le attività economiche dell’agente. La Corte ha quindi osservato che, ai fini del perfezionamento del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen., era sufficiente l’attribuzione fittizia di denaro, beni o altre utilità, non richiedendosi il suddetto requisito della sproporzione patrimoniale o della provenienza illecita delle provviste;
rilevando che il Tribunale aveva confuso il piano oggettivo del reato (rappresentato dal trasferimento fittizio) con quello soggettivo (la finalità del trasferimento); ha quindi concluso che non si configurasse una situazione in base alla quale ritenere insussistente ictu oculi l’elemento soggettivo, anche in base all’ambito di cognizione propria dell’applicazione dei provvedimenti di sequestro. 2. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro dei tre complessi aziendali in questione, ritenendoli fittiziamente intestati ai terzi CA AU, NA EN AN e IG LE. Il Tribunale ha preventivamente rigettato le eccezioni difensive inerenti all’ammissibilità dell’originario appello del p.m. e alla competenza del giudice distrettuale, aderendo all’impostazione (recentemente fatta propria dalle Sezioni Unite) in base alla quale l’eventuale esclusione dell’aggravante della finalità mafiosa non fa venire meno la competenza del giudice distrettuale. Ribadendo quanto osservato in sede di provvedimento annullato, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen., in quanto gli esercizi commerciali in questione erano da ritenersi, sia pure intestati a terzi, come effettivamente gestiti dal AI e ha ritenuto dimostrato l’elemento soggettivo, concretizzato dalla finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniali, stante la sua condizione di soggetto tuttora sottoposto a procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso;
ha altresì dedotto che i terzi intestatari non avevano le disponibilità economiche sufficienti per rendersi autori degli acquisti, sulla base degli accertamenti reddituali effettuati e delle modalità di pagamento del prezzo;
ha altresì ritenuto, sempre in relazione 3 all’elemento soggettivo, che lo stesso AI potesse fondatamente presumere l’applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione patrimoniali. Il Tribunale ha quindi esaminato nel dettaglio gli elementi di indagini attinente a ciascuna delle tre intestazioni fittizie. Con specifico riferimento all’esercizio ceduto alla AU, il Tribunale ha osservato che le conversazioni intercettate dimostravano come il AI fosse l’effettivo gestore dello stesso, dando ordini ai dipendenti, recandosi ripetutamente sul posto e ritirando anche gli incassi, gestendo di fatto anche il conto corrente intestato alla tabaccheria, riproducendo poi – nel loro tenore testuale – le conversazioni medesime nelle parti ritenute di rilievo;
tutti elementi confermati anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti della tabaccheria;
rilevando, altresì, che le intercettazioni avrebbero dimostrato la diretta provenienza dal AI della provvista utilizzata dalla AU per l’acquisto dalla precedente proprietaria. Con riferimento all’esercizio di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, formalmente intestato a IG LE e acquistato da NC TA, ha pure osservato che le conversazioni intercettate dimostravano che il AI aveva gestito uti dominus la tabaccheria, con assenza di qualsivoglia intervento da parte del proprietario;
ha osservato che non vi era prova della provenienza lecita della provvista né del pagamento effettivo del prezzo;
ha quindi ritenuto sussistente l’aggravante contestata, attesa la partecipazione esterna del AI al clan Amato e i persistenti rapporti con il clan dei Casalesi, tali da indurre a ritenere che l’indagato continuasse a operare in favore di tali sodalizi. In ordine al presupposto del periculum in mora, ha ritenuto che sussistesse il concreto pericolo che il AI ponesse in essere ulteriori operazioni di intestazione fittizia degli esercizi commerciali in questione. 3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione CA AU e IG LE, tramite il comune difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen. e dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992, oltre che la carenza grafica della motivazione in ordine all’elemento soggettivo in capo agli indagati. In particolare, in ordine a tale punto, hanno dedotto che il Tribunale non avrebbe speso alcuna motivazione in ordine alla necessaria presenza dell’elemento soggettivo, ovvero del dolo specifico, anche in capo ai terzi intestatari assunti come fittizi;
esponendo che, anche assumendo come sufficiente la sola 4 consapevolezza del carattere fittizio dell’intestazione, la motivazione si palesava comunque carente sul dato medesimo. Con il secondo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen., dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992 e dell’art.416- bis.1 cod.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e a quella del relativo elemento soggettivo in capo agli indagati. Hanno dedotto che, dalla lettura dell’ordinanza, non si ricavava la prova della effettiva esistenza di un’associazione mafiosa e che il solo intento di agevolare un soggetto legato ad ambienti delinquenziali non bastava a far ritenere perfezionata la relativa aggravante;
esponendo, altresì, che il Tribunale non aveva comunque motivato sul profilo dell’estensione dell’aggravante rispetto ai concorrenti nel reato. Con il terzo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen., dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992 e dell’art.416- bis.1 cod.pen., in ordine all’ipotizzato periculum in mora. Hanno dedotto che la motivazione adottata dal Tribunale doveva ritenersi del tutto tautologica, non esplicitando le ragioni concrete tali da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio della confisca, mancando l’indicazione degli elementi concreti e attuali integrativi di tale presupposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Deve premettersi che, ai sensi dell’art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art.322-bis cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge. Sul punto, sulla base dell’interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il 5 provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando, quindi, nell’ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710). 3. Il primo motivo, inerente alla dedotta carenza grafica della motivazione in punto di elemento soggettivo - ovvero del dolo specifico - dei terzi intestatari dei beni assunti come fittiziamente trasferiti, è manifestamente infondato. Su tale aspetto, va evidenziato che il reato ipotizzato si qualifica come fattispecie plurisoggettiva, in quanto ontologicamente presupponente la partecipazione - in unione all'autore principale - del fittizio intestatario dei beni oggetto dell'operazione; la particolare struttura del reato presuppone peraltro, ai fini della punibilità dei concorrenti, che - una volta comprovata la sussistenza degli elementi costitutivi nei confronti dell'autore principale - venga data prova della sussistenza del necessario elemento soggettivo anche nei loro riguardi;
elemento soggettivo che, quindi, si concretizza nella dimostrazione della consapevolezza della finalità percepita dall'autore del trasferimento, in diretta correlazione con l'obiettivo di eludere la prevenzione patrimoniale. A tale proposito, secondo un orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui. In particolare, è stato osservato che il terzo intestatario, quindi, potrà rispondere a titolo di concorso, di carattere eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (in tal modo smentendosi l’inquadramento della fattispecie nell’ambito di quelle a concorso necessario improprio) solo se consapevole della strumentalità di tale condotta rispetto ad una delle finalità tipizzate dal legislatore;
ciò in quanto il concorrente è soggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo o agevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi sufficiente che sussista la sua consapevolezza del perseguimento di tale finalità da parte di colui che realizza la condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice (in tal senso, Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01, nonché Sez. 2, n. 12732 del 26/02/2025, Palumbo, Rv. 287824; mentre Sez.2, n.35826 del 12/07/2019, 6 Como, n.m. ha specificamente sottolineato che la fattispecie in questione si caratterizza come a forma libera, di cui gli interposti rispondono solo a titolo di concorso eventuale). A tale proposito e in relazione alla fattispecie contestata nel presente procedimento, deve peraltro e ulteriormente osservarsi che – a fini dell’emissione di una misura cautelare di carattere reale – è necessario che si ravvisi l’elemento soggettivo in capo al solo interponente, in quanto la carenza del medesimo in capo all’interposto (proprio in considerazione della particolare struttura del reato in questione come a forma libera e della posizione di concorrenti solo eventuali in capo al soggetto interposto) non fa venire meno la sussistenza del reato. Ne consegue – al di là dell’osservazione per la quale l’ampio tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata contiene anche riferimenti alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli interposti – che anche l’eventuale carenza di motivazione sull’elemento medesimo non sarebbe idonea a riverberarsi sul fumus della fattispecie contestata. In ogni caso, la prospettazione difensiva – proprio alla luce dei principi sopra richiamati – è manifestamente infondata in punto di diritto, in quanto presupponente la necessità della motivazione in ordine al dolo specifico quando, come detto, è invece sufficiente, in capo al terzo intestatario, che l’elemento soggettivo sia concretizzato dal solo dolo generico. 4. Il secondo motivo, attinente alla configurazione dell’aggravante prevista dall’art.416-bis.1 cod.pen., è inammissibile per carenza di interesse alla luce del complessivo tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata. In ordine alla relativa tematica, va ricordato che – sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica comunque al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Nel caso in esame, pur essendo effettivamente carente una valutazione in ordine alla ipotizzabilità (a livello di fumus commissi delicti) della sussistenza dell’aggravante anche nei confronti dei concorrenti, il Tribunale (pag.61 dell’ordinanza impugnata) ha espressamente esposto che il riconoscimento eventuale dell’aggravante in contestazione era da ritenersi irrilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare reale, essendo a tale fine sufficiente il fumus del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen. (in conformità con la lettura in base alla quale in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando 7 l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura, cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028). Deve quindi ritenersi che la mancanza di argomentazioni in ordine alla configurazione dell’aggravante nei confronti dei concorrenti non abbia influito sulla valutazione conclusiva in ordine all’adozione del vincolo reale. 5. Il terzo motivo è infondato alla luce delle considerazioni esposte in premessa. Difatti, il provvedimento impugnato contiene una stringata ma adeguata valutazione in ordine al presupposto del periculum in mora, ricondotto alla potenziale ripetizione di operazioni di cessione degli esercizi commerciali, anche nei confronti di terzi di buona fede, in tal modo rendendo non configurabile il vizio di carenza grafica della motivazione. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LI AR SA ER
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/07/2024 il Tribunale di Napoli, investito quale giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l’ordinanza emessa il 13/12/2023 dal GIP e che aveva, a propria volta, rigettato la richiesta di sequestro preventivo, avanzata in relazione a tre esercizi di tabaccheria riconducibili a Simmaco AI, nei cui confronti si procedeva per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen.. Con sentenza n.3042/20205, la Terza Sezione di questa Corte ha annullato la predetta ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art.324, comma 5, cod.proc.pen.. La Corte ha osservato che, sulla base dell’ipotesi accusatoria, il AI avrebbe fittiziamente intestato a terzi la licenza delle suddette tabaccherie al fine Penale Sent. Sez. 4 Num. 967 Anno 2026 Presidente: ER SA Relatore: AR LI Data Udienza: 04/12/2025 2 di eludere l’applicazione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona già condannata per il reato di associazione mafiosa;
ha esposto che il giudice procedente, con decisione confermata in sede di appello cautelare, aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo sulla base della risalenza della predetta condanna rispetto alle condotte ascritte (avvenute negli anni 2020/2021), nonché per l’assenza di riferimenti a rapporti del AI con la criminalità organizzata e di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti;
mentre il Tribunale, in sede di impugnazione, aveva evidenziato la carenza dell’elemento oggettivo del reato ascritto sotto il profilo della mancanza di accertamenti circa la sproporzione tra il reddito dichiarato dal AI e le attività economiche dell’agente. La Corte ha quindi osservato che, ai fini del perfezionamento del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen., era sufficiente l’attribuzione fittizia di denaro, beni o altre utilità, non richiedendosi il suddetto requisito della sproporzione patrimoniale o della provenienza illecita delle provviste;
rilevando che il Tribunale aveva confuso il piano oggettivo del reato (rappresentato dal trasferimento fittizio) con quello soggettivo (la finalità del trasferimento); ha quindi concluso che non si configurasse una situazione in base alla quale ritenere insussistente ictu oculi l’elemento soggettivo, anche in base all’ambito di cognizione propria dell’applicazione dei provvedimenti di sequestro. 2. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro dei tre complessi aziendali in questione, ritenendoli fittiziamente intestati ai terzi CA AU, NA EN AN e IG LE. Il Tribunale ha preventivamente rigettato le eccezioni difensive inerenti all’ammissibilità dell’originario appello del p.m. e alla competenza del giudice distrettuale, aderendo all’impostazione (recentemente fatta propria dalle Sezioni Unite) in base alla quale l’eventuale esclusione dell’aggravante della finalità mafiosa non fa venire meno la competenza del giudice distrettuale. Ribadendo quanto osservato in sede di provvedimento annullato, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen., in quanto gli esercizi commerciali in questione erano da ritenersi, sia pure intestati a terzi, come effettivamente gestiti dal AI e ha ritenuto dimostrato l’elemento soggettivo, concretizzato dalla finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniali, stante la sua condizione di soggetto tuttora sottoposto a procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso;
ha altresì dedotto che i terzi intestatari non avevano le disponibilità economiche sufficienti per rendersi autori degli acquisti, sulla base degli accertamenti reddituali effettuati e delle modalità di pagamento del prezzo;
ha altresì ritenuto, sempre in relazione 3 all’elemento soggettivo, che lo stesso AI potesse fondatamente presumere l’applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione patrimoniali. Il Tribunale ha quindi esaminato nel dettaglio gli elementi di indagini attinente a ciascuna delle tre intestazioni fittizie. Con specifico riferimento all’esercizio ceduto alla AU, il Tribunale ha osservato che le conversazioni intercettate dimostravano come il AI fosse l’effettivo gestore dello stesso, dando ordini ai dipendenti, recandosi ripetutamente sul posto e ritirando anche gli incassi, gestendo di fatto anche il conto corrente intestato alla tabaccheria, riproducendo poi – nel loro tenore testuale – le conversazioni medesime nelle parti ritenute di rilievo;
tutti elementi confermati anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti della tabaccheria;
rilevando, altresì, che le intercettazioni avrebbero dimostrato la diretta provenienza dal AI della provvista utilizzata dalla AU per l’acquisto dalla precedente proprietaria. Con riferimento all’esercizio di cui al capo 3) dell’imputazione provvisoria, formalmente intestato a IG LE e acquistato da NC TA, ha pure osservato che le conversazioni intercettate dimostravano che il AI aveva gestito uti dominus la tabaccheria, con assenza di qualsivoglia intervento da parte del proprietario;
ha osservato che non vi era prova della provenienza lecita della provvista né del pagamento effettivo del prezzo;
ha quindi ritenuto sussistente l’aggravante contestata, attesa la partecipazione esterna del AI al clan Amato e i persistenti rapporti con il clan dei Casalesi, tali da indurre a ritenere che l’indagato continuasse a operare in favore di tali sodalizi. In ordine al presupposto del periculum in mora, ha ritenuto che sussistesse il concreto pericolo che il AI ponesse in essere ulteriori operazioni di intestazione fittizia degli esercizi commerciali in questione. 3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione CA AU e IG LE, tramite il comune difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen. e dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992, oltre che la carenza grafica della motivazione in ordine all’elemento soggettivo in capo agli indagati. In particolare, in ordine a tale punto, hanno dedotto che il Tribunale non avrebbe speso alcuna motivazione in ordine alla necessaria presenza dell’elemento soggettivo, ovvero del dolo specifico, anche in capo ai terzi intestatari assunti come fittizi;
esponendo che, anche assumendo come sufficiente la sola 4 consapevolezza del carattere fittizio dell’intestazione, la motivazione si palesava comunque carente sul dato medesimo. Con il secondo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen., dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992 e dell’art.416- bis.1 cod.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e a quella del relativo elemento soggettivo in capo agli indagati. Hanno dedotto che, dalla lettura dell’ordinanza, non si ricavava la prova della effettiva esistenza di un’associazione mafiosa e che il solo intento di agevolare un soggetto legato ad ambienti delinquenziali non bastava a far ritenere perfezionata la relativa aggravante;
esponendo, altresì, che il Tribunale non aveva comunque motivato sul profilo dell’estensione dell’aggravante rispetto ai concorrenti nel reato. Con il terzo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.110 e 512-bis cod.pen., dell’art.321 cod.proc.pen., dell’art.12-sexies del d.l. n.306 del 1992 e dell’art.416- bis.1 cod.pen., in ordine all’ipotizzato periculum in mora. Hanno dedotto che la motivazione adottata dal Tribunale doveva ritenersi del tutto tautologica, non esplicitando le ragioni concrete tali da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio della confisca, mancando l’indicazione degli elementi concreti e attuali integrativi di tale presupposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Deve premettersi che, ai sensi dell’art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art.322-bis cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge. Sul punto, sulla base dell’interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il 5 provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando, quindi, nell’ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710). 3. Il primo motivo, inerente alla dedotta carenza grafica della motivazione in punto di elemento soggettivo - ovvero del dolo specifico - dei terzi intestatari dei beni assunti come fittiziamente trasferiti, è manifestamente infondato. Su tale aspetto, va evidenziato che il reato ipotizzato si qualifica come fattispecie plurisoggettiva, in quanto ontologicamente presupponente la partecipazione - in unione all'autore principale - del fittizio intestatario dei beni oggetto dell'operazione; la particolare struttura del reato presuppone peraltro, ai fini della punibilità dei concorrenti, che - una volta comprovata la sussistenza degli elementi costitutivi nei confronti dell'autore principale - venga data prova della sussistenza del necessario elemento soggettivo anche nei loro riguardi;
elemento soggettivo che, quindi, si concretizza nella dimostrazione della consapevolezza della finalità percepita dall'autore del trasferimento, in diretta correlazione con l'obiettivo di eludere la prevenzione patrimoniale. A tale proposito, secondo un orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui. In particolare, è stato osservato che il terzo intestatario, quindi, potrà rispondere a titolo di concorso, di carattere eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (in tal modo smentendosi l’inquadramento della fattispecie nell’ambito di quelle a concorso necessario improprio) solo se consapevole della strumentalità di tale condotta rispetto ad una delle finalità tipizzate dal legislatore;
ciò in quanto il concorrente è soggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo o agevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi sufficiente che sussista la sua consapevolezza del perseguimento di tale finalità da parte di colui che realizza la condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice (in tal senso, Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01, nonché Sez. 2, n. 12732 del 26/02/2025, Palumbo, Rv. 287824; mentre Sez.2, n.35826 del 12/07/2019, 6 Como, n.m. ha specificamente sottolineato che la fattispecie in questione si caratterizza come a forma libera, di cui gli interposti rispondono solo a titolo di concorso eventuale). A tale proposito e in relazione alla fattispecie contestata nel presente procedimento, deve peraltro e ulteriormente osservarsi che – a fini dell’emissione di una misura cautelare di carattere reale – è necessario che si ravvisi l’elemento soggettivo in capo al solo interponente, in quanto la carenza del medesimo in capo all’interposto (proprio in considerazione della particolare struttura del reato in questione come a forma libera e della posizione di concorrenti solo eventuali in capo al soggetto interposto) non fa venire meno la sussistenza del reato. Ne consegue – al di là dell’osservazione per la quale l’ampio tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata contiene anche riferimenti alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli interposti – che anche l’eventuale carenza di motivazione sull’elemento medesimo non sarebbe idonea a riverberarsi sul fumus della fattispecie contestata. In ogni caso, la prospettazione difensiva – proprio alla luce dei principi sopra richiamati – è manifestamente infondata in punto di diritto, in quanto presupponente la necessità della motivazione in ordine al dolo specifico quando, come detto, è invece sufficiente, in capo al terzo intestatario, che l’elemento soggettivo sia concretizzato dal solo dolo generico. 4. Il secondo motivo, attinente alla configurazione dell’aggravante prevista dall’art.416-bis.1 cod.pen., è inammissibile per carenza di interesse alla luce del complessivo tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata. In ordine alla relativa tematica, va ricordato che – sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica comunque al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Nel caso in esame, pur essendo effettivamente carente una valutazione in ordine alla ipotizzabilità (a livello di fumus commissi delicti) della sussistenza dell’aggravante anche nei confronti dei concorrenti, il Tribunale (pag.61 dell’ordinanza impugnata) ha espressamente esposto che il riconoscimento eventuale dell’aggravante in contestazione era da ritenersi irrilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare reale, essendo a tale fine sufficiente il fumus del reato previsto dall’art.512-bis cod.pen. (in conformità con la lettura in base alla quale in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando 7 l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura, cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028). Deve quindi ritenersi che la mancanza di argomentazioni in ordine alla configurazione dell’aggravante nei confronti dei concorrenti non abbia influito sulla valutazione conclusiva in ordine all’adozione del vincolo reale. 5. Il terzo motivo è infondato alla luce delle considerazioni esposte in premessa. Difatti, il provvedimento impugnato contiene una stringata ma adeguata valutazione in ordine al presupposto del periculum in mora, ricondotto alla potenziale ripetizione di operazioni di cessione degli esercizi commerciali, anche nei confronti di terzi di buona fede, in tal modo rendendo non configurabile il vizio di carenza grafica della motivazione. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LI AR SA ER