Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 967
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Fittizia intestazione di licenze di tabaccheria

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato previsto dall'art. 512-bis c.p., poiché gli esercizi commerciali erano effettivamente gestiti dall'indagato, sebbene intestati a terzi. È stato ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo, concretizzato dalla finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, data la sua condizione di soggetto sottoposto a procedimento penale per associazione mafiosa. È stato inoltre dedotto che i terzi intestatari non avevano disponibilità economiche sufficienti per gli acquisti e che l'indagato poteva fondatamente presumere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei suoi confronti. Il Tribunale ha esaminato nel dettaglio gli elementi di indagine relativi a ciascuna intestazione fittizia, ritenendo provata la gestione di fatto da parte dell'indagato e la provenienza illecita delle provviste in alcuni casi.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'elemento soggettivo dei terzi intestatari

    Il reato ipotizzato è una fattispecie plurisoggettiva che presuppone la partecipazione del fittizio intestatario. Ai fini della punibilità dei concorrenti, è sufficiente la loro consapevolezza della finalità elusiva perseguita dall'autore principale, non essendo necessario il dolo specifico che caratterizza quest'ultimo. In ogni caso, ai fini dell'emissione di una misura cautelare reale, è necessario che si ravvisi l'elemento soggettivo in capo al solo interponente. L'ampio tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata contiene riferimenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo agli interposti, e anche un'eventuale carenza di motivazione su tale punto non sarebbe idonea a riverberarsi sul fumus della fattispecie contestata. La prospettazione difensiva è infondata in diritto, presupponendo erroneamente la necessità della motivazione in ordine al dolo specifico quando è sufficiente il dolo generico in capo al terzo intestatario.

  • Inammissibile
    Configurazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Il Tribunale ha espressamente esposto che il riconoscimento dell'aggravante era irrilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare reale, essendo sufficiente il fumus del reato previsto dall'art. 512-bis c.p. La mancanza di argomentazioni in ordine alla configurazione dell'aggravante nei confronti dei concorrenti non ha influito sulla valutazione conclusiva in ordine all'adozione del vincolo reale.

  • Rigettato
    Presupposto del periculum in mora

    Il provvedimento impugnato contiene una valutazione adeguata in ordine al presupposto del periculum in mora, ricondotto alla potenziale ripetizione di operazioni di cessione degli esercizi commerciali, anche nei confronti di terzi di buona fede, rendendo non configurabile il vizio di carenza grafica della motivazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'elemento soggettivo dei terzi intestatari

    Il reato ipotizzato è una fattispecie plurisoggettiva che presuppone la partecipazione del fittizio intestatario. Ai fini della punibilità dei concorrenti, è sufficiente la loro consapevolezza della finalità elusiva perseguita dall'autore principale, non essendo necessario il dolo specifico che caratterizza quest'ultimo. In ogni caso, ai fini dell'emissione di una misura cautelare reale, è necessario che si ravvisi l'elemento soggettivo in capo al solo interponente. L'ampio tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata contiene riferimenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo agli interposti, e anche un'eventuale carenza di motivazione su tale punto non sarebbe idonea a riverberarsi sul fumus della fattispecie contestata. La prospettazione difensiva è infondata in diritto, presupponendo erroneamente la necessità della motivazione in ordine al dolo specifico quando è sufficiente il dolo generico in capo al terzo intestatario.

  • Inammissibile
    Configurazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e si comunica al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Il Tribunale ha espressamente esposto che il riconoscimento dell'aggravante era irrilevante ai fini dell'adozione della misura cautelare reale, essendo sufficiente il fumus del reato previsto dall'art. 512-bis c.p. La mancanza di argomentazioni in ordine alla configurazione dell'aggravante nei confronti dei concorrenti non ha influito sulla valutazione conclusiva in ordine all'adozione del vincolo reale.

  • Rigettato
    Presupposto del periculum in mora

    Il provvedimento impugnato contiene una valutazione adeguata in ordine al presupposto del periculum in mora, ricondotto alla potenziale ripetizione di operazioni di cessione degli esercizi commerciali, anche nei confronti di terzi di buona fede, rendendo non configurabile il vizio di carenza grafica della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 967
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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