Articolo 30 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 maggio 1969
Art. 30.
Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969