Art. 30.
Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.
Le deleghe affidate al Governo dagli articoli 27 e 29 della presente legge saranno esercitate sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.