CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EL PU OL NT CO MA ON IN AN GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari con la sentenza del 21 gennaio 2025 ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia il 9 giugno 2022 nei confronti di RD RE in relazione al reato di cui all’art. 73 d. lgs. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione con provvedimento del 43/16 RMP notificato il 31 gennaio 2028, è stato sorpreso in data 13 maggio 2018 alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida in quanto era stata revocata dal Prefetto di Foggia il 29 dicembre 2016 in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore nominato ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 nonostante il ricorrente avesse subito un periodo di detenzione e il Tribunale non avesse proceduto a una nuova valutazione in merito all’attualità della pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il ricorrente è stato sottoposto a processo e condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura allorché era sprovvisto di patente. La patente, per quanto risulta dagli atti gli era stata revocata dal Prefetto di Foggia in data 29 dicembre 2016 a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella Penale Sent. Sez. 7 Num. 1408 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ON CO MA Data Udienza: 04/12/2025 parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Come da ultimo evidenziato da questa Corte, il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti del destinatario di una misura di prevenzione che abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020. In tale ipotesi, infatti, il giudice è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente in quanto questo è affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria (così in estrema sintesi Sez. 1, n. 22663 del 29/05/2025, De, Rv. 288148 – 01). Nel caso in esame, in cui all’imputato la patente è stata revocata “solo” in conseguenza dell’applicazione della misura, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO MA ON STEFANO APRILE 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari con la sentenza del 21 gennaio 2025 ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia il 9 giugno 2022 nei confronti di RD RE in relazione al reato di cui all’art. 73 d. lgs. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione con provvedimento del 43/16 RMP notificato il 31 gennaio 2028, è stato sorpreso in data 13 maggio 2018 alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida in quanto era stata revocata dal Prefetto di Foggia il 29 dicembre 2016 in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore nominato ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 nonostante il ricorrente avesse subito un periodo di detenzione e il Tribunale non avesse proceduto a una nuova valutazione in merito all’attualità della pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Il ricorrente è stato sottoposto a processo e condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura allorché era sprovvisto di patente. La patente, per quanto risulta dagli atti gli era stata revocata dal Prefetto di Foggia in data 29 dicembre 2016 a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella Penale Sent. Sez. 7 Num. 1408 Anno 2026 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: ON CO MA Data Udienza: 04/12/2025 parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Come da ultimo evidenziato da questa Corte, il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti del destinatario di una misura di prevenzione che abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020. In tale ipotesi, infatti, il giudice è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente in quanto questo è affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria (così in estrema sintesi Sez. 1, n. 22663 del 29/05/2025, De, Rv. 288148 – 01). Nel caso in esame, in cui all’imputato la patente è stata revocata “solo” in conseguenza dell’applicazione della misura, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CO MA ON STEFANO APRILE 2