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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 23 aprile 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1463/2023 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Venera Parte_1
Germanò, giusta procura in atti;
- opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (Tv) alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella Greco,
giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giacomo Prinzi per delega dell'avv. Venera
Germanò per l'opponente e l'avv. Stefano Ceraolo per delega dell'avv. Raffaella Greco per la società opposta.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data Parte_1
22.11.2023, con cui la gli ha intimato di pagare la somma di € 18.453,16 a Controparte_1
titolo di sorte capitale, sulla base del decreto ingiuntivo n. 222/2020 emesso dal Tribunale di
Sulmona, nonché a titolo di compensi di avvocato, spese ed interessi.
A fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 222/2020 e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale, ha chiesto la declaratoria della nullità del precetto con la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1
controparte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 22.2.2024 – emessa all'esito del sub-
procedimento iscritto al n. 1463-1/2023 R.G. – ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dall'opponente per le ragion ivi indicate.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario riqualificare l'azione esercitata quale
“opposizione agli atti esecutivi” di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. in quanto l'opponente eccepisce l'omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto e,
pertanto, con l'azione incardinata mira a contestare la legittimità della procedura esecutiva per la mancanza o irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “la differenza fra opposizione
all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima
investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere
l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo"
dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto
ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in
executivis" (cfr. Cass., n. 24047/2009).
Prima di esaminare la controversia, occorre evidenziare che l'art. 139 c.p.c. dispone che se la notifica di un atto non avviene nelle mani del destinatario essa “deve essere fatta nel
Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
Ai sensi del successivo art. 140 c.p.c., poi, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario “l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
L'art. 149 c.p.c., infine, prevede che “se non è fatto espresso divieto dalla legge,
la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”; in tal caso, stante il disposto di cui l'art. 8 Legge 890/1982 - a differenza di quanto previsto dall'art. 140 c.p.c. –
l'operatore postale dà notizia del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale più vicino mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Giova far rilevare, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Al fine di
dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo
diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione
di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata
effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato
nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140
cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora
quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità
della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (cfr. Cass., n. 7109/2020; n.
23521/2019; n. 10170/2016).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha esposto di non avere avuto contezza del decreto ingiuntivo n. 222/2020 in quanto il titolo gli era stato notificato – ai sensi dell'art. 140
c.p.c. – presso un indirizzo diverso da quello in cui aveva la sua residenza anagrafica.
Orbene, ritiene il Tribunale che - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente -
la notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto deve ritenersi valida ed efficace sebbene sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica del . Pt_1
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo n.
222/2020 del Tribunale di Sulmona è stato notificato nel luogo indicato nell'atto da notificare,
coincidente, nella specie, con l'indirizzo fornito da al momento della sottoscrizione Pt_1
del finanziamento da cui origina la pretesa creditoria (cfr. contratto allegato alla comparsa dell'opposta).
In ragione di ciò, deve presumersi che la dimora di era nel luogo in cui era stato Pt_1
notificato il decreto ingiuntivo, ovvero nel Comune di Pratola Peligna (AQ).
A ciò si aggiunge, inoltre, che l'opponente non ha fornito a questo Tribunale alcuna prova a supporto dell'asserita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 222/2020;
lo stesso, invero, si è limitato a produrre in giudizio un certificato da cui si evince che a far data dal 17.7.2014 ha trasferito la propria residenza dal Comune di Pratola Peligna (AQ) – in cui il decreto ingiuntivo era stato notificato - al Comune di Patti, in Via Papa Giovanni XXIII.
Ebbene, per giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, il certificato storico prodotto non è sufficiente a superare la presunzione che il abbia, comunque, Pt_1
mantenuto la sua dimora presso il precedente indirizzo di residenza.
Ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “Le indagini esperite in luogo
dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo
di recapito dà luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la
prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica
intervenuta nel frattempo, che come atto proveniente dalla stessa parte dà luogo a sua volta
a presunzione semplice di pari grado.” (cfr. Cass., n. 10170/2016; n. 15200/2005).
A conferma di quanto esposto, inoltre, questo Tribunale rileva che presso il
[...]
la aveva già regolarmente notificato all'opponente Controparte_2 Controparte_1
un'altra intimazioni di pagamento.
Dall'esame della documentazione allegata alla comparsa di risposta si evince che in data 1.2.2023 era stato notificato a un altro atto di precetto il cui plico era stato Parte_1
ritirato presso l'Ufficio Postale ad opera di un soggetto a tal fine - verosimilmente - delegato,
. Persona_2
Orbene, detta notifica che deve ritenersi valida comprova la circostanza che l'opponente – nonostante le sue risultanze anagrafiche documentate in atti – ha comunque mantenuto la sua effettiva dimora presso l'indirizzo che precedentemente coincideva con la sua residenza. Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
17561/2013:“l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica,
costituendo, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, il solo documento
idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della
persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto,
riveste natura di atto pubblico e, quindi, risulta munito della fede privilegiata attribuita
dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale,
mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua
presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità
delle risultanze di quest'ultimo, affermando che la consegna sia stata effettuata a persona
non in possesso di apposita delega scritta, ha l'onere, se intende contestare quanto risulta dal
predetto avviso, di impugnare lo stesso a mezzo di querela di falso, anche se l'immutazione
del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza del
detto agente (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile
2004, n. 8032; Cass.22 aprile 2005, n. 8500).”.
In ragione di quanto esposto, pertanto, non ha fornito elementi probatori Pt_1
sufficienti a dimostrare che lo stesso al momento della notifica del titolo esecutivo non aveva più la sua dimora presso il Comune di Pratola Peligna (AQ).
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata.
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite tra le parti segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata dalle parti nonché dell'esito del giudizio cautelare iscritto al n. 1463-1/2023 R.G. - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1463/2023 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società
opposta che si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 23.4.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 23 aprile 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1463/2023 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Venera Parte_1
Germanò, giusta procura in atti;
- opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (Tv) alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella Greco,
giusta procura in atti;
- opposta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giacomo Prinzi per delega dell'avv. Venera
Germanò per l'opponente e l'avv. Stefano Ceraolo per delega dell'avv. Raffaella Greco per la società opposta.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data Parte_1
22.11.2023, con cui la gli ha intimato di pagare la somma di € 18.453,16 a Controparte_1
titolo di sorte capitale, sulla base del decreto ingiuntivo n. 222/2020 emesso dal Tribunale di
Sulmona, nonché a titolo di compensi di avvocato, spese ed interessi.
A fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 222/2020 e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale, ha chiesto la declaratoria della nullità del precetto con la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1
controparte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 22.2.2024 – emessa all'esito del sub-
procedimento iscritto al n. 1463-1/2023 R.G. – ha rigettato l'istanza cautelare avanzata dall'opponente per le ragion ivi indicate.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario riqualificare l'azione esercitata quale
“opposizione agli atti esecutivi” di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. in quanto l'opponente eccepisce l'omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto e,
pertanto, con l'azione incardinata mira a contestare la legittimità della procedura esecutiva per la mancanza o irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “la differenza fra opposizione
all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima
investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere
l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo"
dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto
ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in
executivis" (cfr. Cass., n. 24047/2009).
Prima di esaminare la controversia, occorre evidenziare che l'art. 139 c.p.c. dispone che se la notifica di un atto non avviene nelle mani del destinatario essa “deve essere fatta nel
Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio”.
Ai sensi del successivo art. 140 c.p.c., poi, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario “l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
L'art. 149 c.p.c., infine, prevede che “se non è fatto espresso divieto dalla legge,
la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”; in tal caso, stante il disposto di cui l'art. 8 Legge 890/1982 - a differenza di quanto previsto dall'art. 140 c.p.c. –
l'operatore postale dà notizia del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale più vicino mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Giova far rilevare, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Al fine di
dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo
diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione
di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata
effettuata la notificazione: nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato
nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140
cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora
quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità
della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (cfr. Cass., n. 7109/2020; n.
23521/2019; n. 10170/2016).
Nella fattispecie in esame l'opponente ha esposto di non avere avuto contezza del decreto ingiuntivo n. 222/2020 in quanto il titolo gli era stato notificato – ai sensi dell'art. 140
c.p.c. – presso un indirizzo diverso da quello in cui aveva la sua residenza anagrafica.
Orbene, ritiene il Tribunale che - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente -
la notifica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto deve ritenersi valida ed efficace sebbene sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica del . Pt_1
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo n.
222/2020 del Tribunale di Sulmona è stato notificato nel luogo indicato nell'atto da notificare,
coincidente, nella specie, con l'indirizzo fornito da al momento della sottoscrizione Pt_1
del finanziamento da cui origina la pretesa creditoria (cfr. contratto allegato alla comparsa dell'opposta).
In ragione di ciò, deve presumersi che la dimora di era nel luogo in cui era stato Pt_1
notificato il decreto ingiuntivo, ovvero nel Comune di Pratola Peligna (AQ).
A ciò si aggiunge, inoltre, che l'opponente non ha fornito a questo Tribunale alcuna prova a supporto dell'asserita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 222/2020;
lo stesso, invero, si è limitato a produrre in giudizio un certificato da cui si evince che a far data dal 17.7.2014 ha trasferito la propria residenza dal Comune di Pratola Peligna (AQ) – in cui il decreto ingiuntivo era stato notificato - al Comune di Patti, in Via Papa Giovanni XXIII.
Ebbene, per giurisprudenza condivisa da questo Tribunale, il certificato storico prodotto non è sufficiente a superare la presunzione che il abbia, comunque, Pt_1
mantenuto la sua dimora presso il precedente indirizzo di residenza.
Ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “Le indagini esperite in luogo
dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo
di recapito dà luogo a delle presunzioni semplici, a vincere le quali ben può essere offerta la
prova contraria: questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica
intervenuta nel frattempo, che come atto proveniente dalla stessa parte dà luogo a sua volta
a presunzione semplice di pari grado.” (cfr. Cass., n. 10170/2016; n. 15200/2005).
A conferma di quanto esposto, inoltre, questo Tribunale rileva che presso il
[...]
la aveva già regolarmente notificato all'opponente Controparte_2 Controparte_1
un'altra intimazioni di pagamento.
Dall'esame della documentazione allegata alla comparsa di risposta si evince che in data 1.2.2023 era stato notificato a un altro atto di precetto il cui plico era stato Parte_1
ritirato presso l'Ufficio Postale ad opera di un soggetto a tal fine - verosimilmente - delegato,
. Persona_2
Orbene, detta notifica che deve ritenersi valida comprova la circostanza che l'opponente – nonostante le sue risultanze anagrafiche documentate in atti – ha comunque mantenuto la sua effettiva dimora presso l'indirizzo che precedentemente coincideva con la sua residenza. Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
17561/2013:“l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica,
costituendo, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, il solo documento
idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della
persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l'avviso anzidetto,
riveste natura di atto pubblico e, quindi, risulta munito della fede privilegiata attribuita
dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale,
mediante la propria sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua
presenza, onde il destinatario di un simile avviso, là dove intenda dimostrare la non veridicità
delle risultanze di quest'ultimo, affermando che la consegna sia stata effettuata a persona
non in possesso di apposita delega scritta, ha l'onere, se intende contestare quanto risulta dal
predetto avviso, di impugnare lo stesso a mezzo di querela di falso, anche se l'immutazione
del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza del
detto agente (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile
2004, n. 8032; Cass.22 aprile 2005, n. 8500).”.
In ragione di quanto esposto, pertanto, non ha fornito elementi probatori Pt_1
sufficienti a dimostrare che lo stesso al momento della notifica del titolo esecutivo non aveva più la sua dimora presso il Comune di Pratola Peligna (AQ).
L'opposizione, dunque, deve essere rigettata.
Ogni altra domanda ed eccezione risulta assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite tra le parti segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, dell'attività espletata dalle parti nonché dell'esito del giudizio cautelare iscritto al n. 1463-1/2023 R.G. - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1463/2023 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società
opposta che si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 23.4.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca