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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 9280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3197/2024 del
Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pietro Rosano (c.f. ) e con C.F._1
domicilio digitale in atti;
-APPELLANTE-
E
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 3197/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord, pubblicata il 31.05.2024, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, nonché, nel merito,
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo stante la prova della notifica della cartella di pagamento, pronunciandosi sulla prescrizione.
1.1. Non si è costituito benché regolarmente citato, per cui ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
2. L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
3. È fondato il primo motivo di appello in quanto sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella impugnata, relativa a crediti tributari.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il
ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di
entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n.
602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla
pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione
ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a
prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui
fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione,
inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo.
3. Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. Il soccombente è tenuto a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per compensi difensivi
[...]
in € 140,00 per il primo grado e in € 240,00 per questo grado, nonché in € 59,25 per esborsi sostenuti per il giudizio di appello, per complessivi € 439,25, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con applicazione dei valori minimi stante la semplicità della causa e senza fase istruttoria non svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9280-2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- 1) dichiara la contumacia di CP_1
- 2) in riforma della sentenza n. 3197/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 31.05.2025, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Commissione Tributaria;
- 3) condanna a pagare, in favore di , le CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 439,25, come specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Aversa il 15.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta