Decreto cautelare 20 agosto 2025
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2025, proposto da
AR LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Resa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flora Saltalamacchia e Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 326580 del 07.08.2025, con cui il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Imprese del Comune di TA ha disposto la revoca (rectius: l’annullamento d’ufficio) in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della licenza di pubblico spettacolo n. 13/2025, precedentemente rilasciata, ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931, al ricorrente sig. LL AR in data 16.05.2025, per l’esercizio temporaneo (sino al 30.09.2025) dell’attività di spettacoli viaggianti (“Luna Park” per bambini) su area privata di proprietà del predetto sita in TA distinta nel N.C.E.U. al foglio 280 p.lle 98 e 106, con contestuale ordine di cessazione immediata dell’attività in questione e di rimozione delle strutture presenti sull’area stessa entro e non oltre cinque giorni dalla notifica del provvedimento comunale;
- di ogni atto presupposto e conseguente, e segnatamente:
- del parere della Direzione Urbanistica del Comune di TA (di riscontro alla richiesta prot. n. 139621/2025);
- della successiva nota della Direzione Urbanistica prot. 173775 del 22.07.2025, secondo cui “
…l'esercizio dell'attività di “Luna Park” non risulta compatibile con la disciplina della “Zona Speciale Vincolata (A3)” di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.…”;
- della successiva nota della Direzione Urbanistica (di riscontro alla comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0305533 del 24.07.2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. F. Saltalamacchia, anche in sostituzione dell'Avv. G.M. Saracco, per il Comune di TA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19.08.2025 e depositato in pari data, il ricorrente - - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 326580 del 07.08.2025, con cui il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Imprese del Comune di TA ha disposto la revoca (rectius: l’annullamento d’ufficio) in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della licenza di pubblico spettacolo n. 13/2025, precedentemente rilasciata, ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931, al ricorrente sig. LL AR in data 16.05.2025, per l’esercizio temporaneo (sino al 30.09.2025) dell’attività di spettacoli viaggianti (“Luna Park” per bambini) su area privata di proprietà del predetto sita in TA distinta nel N.C.E.U. al foglio 280 p.lle 98 e 106, con contestuale ordine di cessazione immediata dell’attività in questione e di rimozione delle strutture presenti sull’area stessa entro e non oltre cinque giorni dalla notifica del provvedimento comunale; di ogni atto presupposto e conseguente, e segnatamente: - del parere della Direzione Urbanistica del Comune di TA (di riscontro alla richiesta prot. n. 139621/2025); - della successiva nota della Direzione Urbanistica prot. 173775 del 22.07.2025, secondo cui “…l'esercizio dell'attività di “Luna Park” non risulta compatibile con la disciplina della “Zona Speciale Vincolata (A3)” di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.…”;- della successiva nota della Direzione Urbanistica (di riscontro alla comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0305533 del 24.07.2025).
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90. Violazione del giusto processo e del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, per sviamento e contraddittorietà dell’azione ammi nistrativa, manifesta ingiustizia.
II - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motiva zione, per sviamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, manifesta ingiusti zia; Violazione del giusto processo e del principio di buona amministrazione.
Con decreto cautelare n. 376/2025, pubblicato il 20.08.2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente.
E’ stata fissata, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 17.09.2025
Il 01.09.2025 si è costituito in giudizio il Comune di TA. Successivamente, in data 12.09.2025, ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, in via cautelare, di rigettare la richiesta di sospensione cautelare in quanto priva dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato e/o inammissibile.
Con ordinanza cautelare n. 437/2025, pubblicata il 18.09.2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato e si ravvisa, altresì, la presenza del pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente, condividendo pienamente il Collegio i rilievi in tal senso contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 370/2025 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, alla stregua delle principali censure formulate nel ricorso e tenuto conto sia che trattasi - pacificamente - di opere precarie stagionali - giochi per bambini consistenti in strutture gonfiabili e tappeti elastici semplicemente poggiati sul suolo - rientranti nel campo dell’attività edilizia libera senza alcun particolare impatto urbanistico/ambientale, sia che non viene evidenziato nel provvedimento dirigenziale comunale impugnato alcun interesse pubblico concreto ed immediato - diverso da quello al ripristino della legalità asseritamente violata - prevalente rispetto all’affidamento ingenerato nel soggetto privato interessato, si ravvisa, nel caso di specie, la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione dell’invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria e urgente, ossia il fumus boni juris e il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione del 17 Settembre 2025, posto che il provvedimento comunale gravato ordina la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo in questione, in precedenza autorizzata temporaneamente sino al 30 Settembre 2025, e la rimozione delle strutture presenti sull’area privata de qua entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento medesimo”); con l’ulteriore precisazione che il provvedimento comunale impugnato non contiene alcun riferimento - in motivazione - alla falsa e/o errata/inesatta (iniziale) rappresentazione della realtà da parte dell’istante e non richiama affatto il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.. “
Ha sospeso, quindi, l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 15.04.2026
Il 12.03.2026, il Comune di TA ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il respingimento del ricorso.
Il 13.03.2026, la parte ricorrente ha depositato una istanza di cessazione della materia del contendere, “avendo la ricorrente conseguito l’utilità cui ambiva con la proposizione del presente ricorso (i.e. l’istallazione “temporanea” fino al 30.09.2025 delle attrattive ludiche per bambini e la relativa attività)”. Ha insistito, tuttavia, per il pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Il 24.03.2026, il Comune di TA ha depositato dele memorie di replica, insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con la sopracitata istanza di cessazione della materia del contendere, depositata in giudizio dall’odierno ricorrente in data 13.03.2026, lo stesso ha reso noto di aver conseguito, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 437/2025, l’utilità cui ambiva con la proposizione del presente ricorso (ovvero l’istallazione “temporanea” fino al 30.09.2025 delle attrattive ludiche per bambini e la relativa attività)”, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale, stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito - per le ragioni espresse con la citata ordinanza cautelare n. 437/2025, e sono poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di TA in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | TR RO |
IL SEGRETARIO