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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11410/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Caradonna, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa familiare di proprietà del marito;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando per entrambi i figli l'importo complessivo di €
700,00 (350,00 per ciascun figlio ) entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
a decorrere da marzo 2025 - mese successivo alla scadenza del finanziamento del veicolo FIAT €389,00 - detto importo aumenterà ad €800,00 mensili (€400 a figlio) e solamente nell'ipotesi in cui il sig. Parte_2 dovesse essere destinatario di un alloggio di servizio militare;
- il sig. Parte_2 , unico proprietario della casa familiare si accollerà le spese del mutuo, circa
€800,00, con accollo per la moglie delle sole spese ordinarie (utenze, tasse sui rifiuti e spese condominiali ordinarie), mentre quelle straordinarie saranno a carico dell'intestatario dell'immobile;
- l'assegno unico per i figli dell'importo complessivo di €114,00 circa (rivalutabile di anno in anno) verrà corrisposto interamente alla sig.ra Parte_1
- le spese straordinarie saranno divise al 50% così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Roma;
per quanto concerne l'impiego delle automobili, si dispone l'uso esclusivo della Clio R Tg. DR908JB e la FIAT
500L Tg. FV634SC intestate al sig. Parte_2 a quest'ultimo, avendo avviato la sig.ra Parte_1 le pratiche per l'acquisto di una propria autovettura;
Per_ per quanto attiene alla frequentazione dei minori, e Per 2, varranno le seguenti condizioni: il padre vedrà e terrà con sé i figli quando lo vorrà e compatibilmente con i loro impegni, previo accordo con l'altro genitore e previo avviso di almeno 24 ore ed in ogni caso rispettando la seguente calendarizzazione:
a settimane alterne dal venerdì, prelevandoli presso l'abitazione materna alle 18:00 fino al nei weekend di spettanza del padre, salvo diversi accordi, quest'ultimo potrà prendere i bambini e tenerli con sé dal lunedì prelevandoli dall'uscita di scuola (ore 16.00 Per_2 e presso l'abitazione materna dopo il fratello), sino al martedì mattina, con pernotto, per riaccompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici;
nei weekend di spettanza della madre, il sig. Parte_2 otrà tenerli invece due giorni con pernotto Per prelevandoli il martedì (ore 16.00 Per_2 e presso l'abitazione materna dopo il fratello), tenendoli con sé sino al giovedì mattina per riaccompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici;
quando la scuola sarà chiusa (festività di spettanza del sig. Parte 2 il padre dovrà prelevare i ragazzi presso l'abitazione materna alle 10.00 del mattino e riportarli alle 21 o entro le 10 del giorno successivo in base agli accordi di cui sopra;
nel periodo estivo, salvo diversi accordi, ovverosia dal termine della scuola fino al suo inizio, i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi, comunque da concordarsi tra di loro entro il 30 maggio di ogni anno;
tenuto conto che durante le festività natalizie, così come quelle pasquali, vi è la possibilità per i minori di Pér andare a trovare i rispettivi nonni in Puglia, e Per 2 trascorreranno, salvo diversi accordi, ad anni alterni le suindicate vacanze con uno dei genitori dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 22.00 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 22.00 del 6 gennaio;
siffatte condizioni saranno valide nell'ipotesi in cui i coniugi decidessero di trascorrere in città diverse le festività natalizie;
laddove invece volessero entrambi trascorrere le summenzionate festività in Puglia oppure a Roma, solamente la giornata del 24 e del 25 dovrà essere alternata;
si specifica inoltre che i genitori dovranno impegnarsi, salvo diversi accordi, a rimanere a Roma durante la giornata del 4 gennaio, compleanno di Per_2, affinché il minore potrà festeggiare la mattina del suo compleanno con un genitore ed il pomeriggio con l'altro senza dover essere sottoposto a lunghi tragitti per raggiungere uno dei ricorrenti;
verosimilmente i ragazzi alternando di anno in anno, salvo diversi accordi, trascorreranno le festività pasquali con un genitore dalle ore 10 del venerdì santo alle ore 21.00 della domenica di Pasqua e con l'altro dalle ore 10.00 dal lunedì di Pasquetta alle ore 21.00 del mercoledì; per tutte le altre festività nazionali e/o religione, i figli resteranno, salvo diversi accordi, alternativamente con la madre o con il padre anno dopo anno salvo diversi accordi;
Per_
) i minori, e Per_2, potranno trascorrere il loro compleanno alternando il pomeriggio e la sera con il padre e la madre, salvo diversi accordi;
per quanto attiene ai compleanni dei coniugi, si derogherà alla calendarizzazione di cui sopra, al solo fine di garantire ai ragazzi di festeggiare rispettivamente il compleanno della madre e del padre, trascorrendo con loro l'intera giornata;
) la responsabilità genitoriale sarà, come per legge, esercitata da entrambi i genitori ex art 337 ter c.c. per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei loro figli;
i ricorrenti inoltre si impegnano ad informare l'altro genitore ed a rendersi reperibili in caso di viaggi con i bambini fuori dalla regione Lazio" ";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 7.7.2007 in Molfetta;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, atto n. 114 serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 2.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11410/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Caradonna, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa familiare di proprietà del marito;
i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando per entrambi i figli l'importo complessivo di €
700,00 (350,00 per ciascun figlio ) entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
a decorrere da marzo 2025 - mese successivo alla scadenza del finanziamento del veicolo FIAT €389,00 - detto importo aumenterà ad €800,00 mensili (€400 a figlio) e solamente nell'ipotesi in cui il sig. Parte_2 dovesse essere destinatario di un alloggio di servizio militare;
- il sig. Parte_2 , unico proprietario della casa familiare si accollerà le spese del mutuo, circa
€800,00, con accollo per la moglie delle sole spese ordinarie (utenze, tasse sui rifiuti e spese condominiali ordinarie), mentre quelle straordinarie saranno a carico dell'intestatario dell'immobile;
- l'assegno unico per i figli dell'importo complessivo di €114,00 circa (rivalutabile di anno in anno) verrà corrisposto interamente alla sig.ra Parte_1
- le spese straordinarie saranno divise al 50% così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Roma;
per quanto concerne l'impiego delle automobili, si dispone l'uso esclusivo della Clio R Tg. DR908JB e la FIAT
500L Tg. FV634SC intestate al sig. Parte_2 a quest'ultimo, avendo avviato la sig.ra Parte_1 le pratiche per l'acquisto di una propria autovettura;
Per_ per quanto attiene alla frequentazione dei minori, e Per 2, varranno le seguenti condizioni: il padre vedrà e terrà con sé i figli quando lo vorrà e compatibilmente con i loro impegni, previo accordo con l'altro genitore e previo avviso di almeno 24 ore ed in ogni caso rispettando la seguente calendarizzazione:
a settimane alterne dal venerdì, prelevandoli presso l'abitazione materna alle 18:00 fino al nei weekend di spettanza del padre, salvo diversi accordi, quest'ultimo potrà prendere i bambini e tenerli con sé dal lunedì prelevandoli dall'uscita di scuola (ore 16.00 Per_2 e presso l'abitazione materna dopo il fratello), sino al martedì mattina, con pernotto, per riaccompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici;
nei weekend di spettanza della madre, il sig. Parte_2 otrà tenerli invece due giorni con pernotto Per prelevandoli il martedì (ore 16.00 Per_2 e presso l'abitazione materna dopo il fratello), tenendoli con sé sino al giovedì mattina per riaccompagnandoli presso i rispettivi istituti scolastici;
quando la scuola sarà chiusa (festività di spettanza del sig. Parte 2 il padre dovrà prelevare i ragazzi presso l'abitazione materna alle 10.00 del mattino e riportarli alle 21 o entro le 10 del giorno successivo in base agli accordi di cui sopra;
nel periodo estivo, salvo diversi accordi, ovverosia dal termine della scuola fino al suo inizio, i figli trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi, comunque da concordarsi tra di loro entro il 30 maggio di ogni anno;
tenuto conto che durante le festività natalizie, così come quelle pasquali, vi è la possibilità per i minori di Pér andare a trovare i rispettivi nonni in Puglia, e Per 2 trascorreranno, salvo diversi accordi, ad anni alterni le suindicate vacanze con uno dei genitori dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 22.00 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 22.00 del 6 gennaio;
siffatte condizioni saranno valide nell'ipotesi in cui i coniugi decidessero di trascorrere in città diverse le festività natalizie;
laddove invece volessero entrambi trascorrere le summenzionate festività in Puglia oppure a Roma, solamente la giornata del 24 e del 25 dovrà essere alternata;
si specifica inoltre che i genitori dovranno impegnarsi, salvo diversi accordi, a rimanere a Roma durante la giornata del 4 gennaio, compleanno di Per_2, affinché il minore potrà festeggiare la mattina del suo compleanno con un genitore ed il pomeriggio con l'altro senza dover essere sottoposto a lunghi tragitti per raggiungere uno dei ricorrenti;
verosimilmente i ragazzi alternando di anno in anno, salvo diversi accordi, trascorreranno le festività pasquali con un genitore dalle ore 10 del venerdì santo alle ore 21.00 della domenica di Pasqua e con l'altro dalle ore 10.00 dal lunedì di Pasquetta alle ore 21.00 del mercoledì; per tutte le altre festività nazionali e/o religione, i figli resteranno, salvo diversi accordi, alternativamente con la madre o con il padre anno dopo anno salvo diversi accordi;
Per_
) i minori, e Per_2, potranno trascorrere il loro compleanno alternando il pomeriggio e la sera con il padre e la madre, salvo diversi accordi;
per quanto attiene ai compleanni dei coniugi, si derogherà alla calendarizzazione di cui sopra, al solo fine di garantire ai ragazzi di festeggiare rispettivamente il compleanno della madre e del padre, trascorrendo con loro l'intera giornata;
) la responsabilità genitoriale sarà, come per legge, esercitata da entrambi i genitori ex art 337 ter c.c. per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei loro figli;
i ricorrenti inoltre si impegnano ad informare l'altro genitore ed a rendersi reperibili in caso di viaggi con i bambini fuori dalla regione Lazio" ";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 7.7.2007 in Molfetta;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, parte II, atto n. 114 serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 2.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi