Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1805
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Altro
    Periculum in mora

    La decisione sulla sospensiva non è esplicitata, ma il ricorso è stato accolto nel merito.

  • Altro
    Fumus boni iuris

    La decisione sulla sospensiva non è esplicitata, ma il ricorso è stato accolto nel merito.

  • Rigettato
    Invalidità per omessa notifica dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione del diritto alla riscossione fosse intervenuta, assorbendo le questioni relative alla notifica dell'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Invalidità per intervenuta prescrizione

    La tassa automobilistica 2018 doveva essere pagata entro il 31/12/2018. L'avviso di accertamento, presumibilmente notificato il 03/11/2021, è divenuto definitivo il 02/01/2022. Da tale data è iniziato un nuovo termine triennale per la riscossione, scaduto il 31/12/2024. La cartella è stata notificata il 06/02/2025, oltre il termine di prescrizione.

  • Accolto
    Invalidità per intervenuta prescrizione del credito

    La prescrizione triennale per la riscossione, decorrente dalla definitività dell'avviso, era scaduta al 31/12/2024. La notifica della cartella il 06/02/2025 è tardiva e determina la nullità dell'atto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.

  • Rigettato
    Invalidità per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione del diritto alla riscossione fosse intervenuta, assorbendo le questioni relative alla notifica dell'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Invalidità per privazione di efficacia esecutiva

    La prescrizione triennale per la riscossione, decorrente dalla definitività dell'avviso, era scaduta al 31/12/2024. La notifica della cartella il 06/02/2025 è tardiva e determina la nullità dell'atto.

  • Accolto
    Decadenza per prescrizione

    La prescrizione triennale per la riscossione, decorrente dalla definitività dell'avviso, era scaduta al 31/12/2024. La notifica della cartella il 06/02/2025 è tardiva e determina la nullità dell'atto.

  • Accolto
    Spese di lite

    La Corte accoglie il ricorso e condanna in solido le convenute alla refusione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1805
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1805
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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