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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1805/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
HE CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7429/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 20240007619549000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22033/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
In via preliminare:
1 Sospensione del provvedimento impugnato per evitare danno grave e ingiusto:
◦ Periculum in mora: Procedimento esecutivo lederebbe il ricorrente sotto il profilo morale (persona conosciuta e stimata) e patrimoniale
◦ Fumus boni iuris: Sussistenza delle ragioni dell'impugnazione
Nel merito:
2 Accertare e dichiarare l'invalidità, illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella n.
02820240007619549000
3 Accertare e dichiarare l'invalidità, illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n.
834322035393 per:
◦ Intervenuta prescrizione del credito
◦ Mancata notifica
◦ Privarlo di efficacia esecutiva
4 Dichiarare la Regione Campania decaduta dal diritto alla riscossione
5 Condannare Regione Campania e Agenzia Entrate Riscossione alle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione
Resistente/Appellato: RIGETTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DEL
RICORRENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTO IMPUGNATO
Cartella di pagamento n. 02820240007619549000
Notificata: 06/02/2025 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
Importo totale: Euro 365,69
Tributo: Tassa automobilistica (Bollo auto) anno 2018
Atto prodromico:
• Avviso di accertamento n. 834322035393
• Emesso da: Regione Campania - UOD Tasse automobilistiche regionali
• Presunta notifica: 03/11/2021 (secondo la Regione)
• Normativa: Art. 17 legge 449/97 MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Il ricorrente contesta la cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il ricorrente sostiene che:
• L'avviso di accertamento n. 834322035393, indicato a pag. 9 della cartella nel "dettaglio del debito", non è mai stato notificato
• La Regione Campania assume che l'avviso sia stato notificato il 03/11/2021, ma il ricorrente non ne ha mai avuto contezza
• L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
• La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni
• Lo scopo è rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. S.U. n. 5791/2008: "L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
• Cass. n. 16444/2009, Cass. ord. n. 14861/2012
Onere della prova:
• Se l'avviso fosse stato notificato a persona diversa, è onere dell'Ente provare la correttezza del procedimento notificatorio
• Mediante esibizione in originale dell'avviso e della relata di notifica
• Se consegnato a persona di famiglia, prova che fosse capace, convivente e che curi la consegna
• Art. 139 c.p.c.: sistema a successione preferenziale tassativa
• Nullità se non specificata la ragione per cui non è stato consegnato al destinatario o alle persone che precedono nell'ordine
Conseguenza: L'atto impugnato deve essere dichiarato nullo per omessa tempestiva notifica dell'avviso di accertamento.
2. NULLITÀ PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene che:
Normativa applicabile: • Art. 5 D.L. 953/82 (modificato da art. 3 D.L. 2/1986 convertito in L. 60/1986): "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
• Il diritto di recupero è di tre anni sia per l'accertamento che per la riscossione
Nel caso specifico:
• Tassa automobilistica anno 2018
• In assenza di atti interruttivi regolarmente notificati, il termine di prescrizione è ampiamente decorso
• Anche ammettendo la notifica dell'avviso il 03/11/2021, dalla stessa alla cartella (06/02/2025) sono trascorsi oltre 3 anni
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 3658/2007, CTP Taranto n. 44/2007, CTR Lazio n. 137/2005
• Cass. Sez. VI-T ord. n. 20425/2017: "La tassa automobilistica si prescrive in tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento"
• Cass. SS.UU. n. 23397/2016: "La scadenza del termine perentorio per opporsi produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario"
Competenza regionale:
• Dal 1993 la tassa automobilistica è tributo di competenza regionale
• Ma è tributo "attribuito" e non "istituito" dalle Regioni
• Corte Cost. sent. n. 311/2003: Le Regioni non possono autonomamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione
• La prescrizione triennale vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi.
CONTRODEDUZIONI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio sostenendo:
1. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SUGLI ATTI PRECEDENTI
Principio generale:
• L'attività che precede la formazione e consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore
• All'ente esattore è demandata esclusivamente la successiva fase di riscossione
• Legittimato passivo per vizi antecedenti alla consegna del ruolo è solo l'ente impositore
• Non il soggetto incaricato della riscossione
Motivazione: • Solo all'ente impositore spetta la titolarità della situazione sostanziale
• E l'onere di osservare la regolarità del procedimento di formazione della pretesa
• L'agente della riscossione è mero destinatario del pagamento
• Non contitolare del diritto di credito
• Né garante della regolarità del procedimento sottostante
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 1985/2014: "L'agente della riscossione svolge compito meramente esecutivo, senza essere tenuto a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti"
• La fase della riscossione si articola in due sottofasi:
1.1 Prima (fino a consegna ruoli): competenza Ente creditore
1.2 Seconda (da formazione cartella): competenza Ente di esazione
2. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SUL MERITO
Dichiarazione: Agenzia Entrate Riscossione non accetta il contraddittorio sulle questioni di merito, stante la carenza di legittimazione passiva.
Motivazione:
• L'agente è soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione
• I ruoli sono formati dall'Ente Impositore e costituiscono titolo esecutivo
• L'agente non può (e non deve) svolgere indagini su merito e tempi di formazione ruoli
• Non è titolare sostanziale dei crediti
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 3242/2007, n. 11667/2001: "Il concessionario è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili"
• Cass. n. 18972/2007, n. 14669/2005, n. 6450/2001
• Cass. n. 21315/2010: "La posizione del concessionario si esaurisce nella funzione di mero destinatario del pagamento"
• Cass. SS.UU. n. 16412/2007: "La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario"
Conclusione: Sarà esclusivo onere della Regione Campania replicare sulle eccezioni di merito.
3. SULLA REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA Agenzia Entrate Riscossione sostiene di aver proceduto regolarmente alla notifica della cartella n.
02820240007619549000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 06/02/2025.
CONTRODEDUZIONI REGIONE CAMPANIA
NOTA: Il documento delle controdeduzioni della Regione Campania risulta di 54 pagine ma parzialmente illeggibile. Dalle parti leggibili si evince che la Regione dovrebbe aver sostenuto:
1 Regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 834322035393 in data 03/11/2021
2 Tempestività della notifica rispetto ai termini di prescrizione
3 Legittimità della pretesa tributaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito
Si decide l'ACCOGLIMENTO del ricorso per il seguente motivo:
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE
1 La tassa automobilistica 2018 doveva essere pagata entro il 31/12/2018
2 L'avviso di accertamento n. 834322035393 è stato (presumibilmente) notificato il 03/11/2021, entro il termine di prescrizione triennale per l'accertamento
3 L'avviso, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo il 02/01/2022 (60 giorni dalla notifica)
4 Dalla definitività dell'avviso inizia un nuovo termine triennale per la riscossione
5 Il termine per notificare la cartella scadeva il 31/12/2024
6 La cartella è stata notificata il 06/02/2025, oltre 37 giorni dopo la scadenza del termine
7 La cartella è NULLA per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
8 La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario
Motivazione:
Il ricorrente ha ragione nel merito. La prescrizione triennale per la riscossione, decorrente dalla definitività dell'avviso, era scaduta al 31/12/2024. La notifica della cartella il 06/02/2025 è tardiva e determina la nullità dell'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido le convenute alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 più oneri di legge e rimborso del CUT.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
HE CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7429/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 20240007619549000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22033/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
In via preliminare:
1 Sospensione del provvedimento impugnato per evitare danno grave e ingiusto:
◦ Periculum in mora: Procedimento esecutivo lederebbe il ricorrente sotto il profilo morale (persona conosciuta e stimata) e patrimoniale
◦ Fumus boni iuris: Sussistenza delle ragioni dell'impugnazione
Nel merito:
2 Accertare e dichiarare l'invalidità, illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella n.
02820240007619549000
3 Accertare e dichiarare l'invalidità, illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento n.
834322035393 per:
◦ Intervenuta prescrizione del credito
◦ Mancata notifica
◦ Privarlo di efficacia esecutiva
4 Dichiarare la Regione Campania decaduta dal diritto alla riscossione
5 Condannare Regione Campania e Agenzia Entrate Riscossione alle spese, diritti e onorari di causa con attribuzione
Resistente/Appellato: RIGETTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DEL
RICORRENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTO IMPUGNATO
Cartella di pagamento n. 02820240007619549000
Notificata: 06/02/2025 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
Importo totale: Euro 365,69
Tributo: Tassa automobilistica (Bollo auto) anno 2018
Atto prodromico:
• Avviso di accertamento n. 834322035393
• Emesso da: Regione Campania - UOD Tasse automobilistiche regionali
• Presunta notifica: 03/11/2021 (secondo la Regione)
• Normativa: Art. 17 legge 449/97 MOTIVAZIONI DEL RICORSO
Il ricorrente contesta la cartella di pagamento per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ PER OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Il ricorrente sostiene che:
• L'avviso di accertamento n. 834322035393, indicato a pag. 9 della cartella nel "dettaglio del debito", non è mai stato notificato
• La Regione Campania assume che l'avviso sia stato notificato il 03/11/2021, ma il ricorrente non ne ha mai avuto contezza
• L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
• La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni
• Lo scopo è rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. S.U. n. 5791/2008: "L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
• Cass. n. 16444/2009, Cass. ord. n. 14861/2012
Onere della prova:
• Se l'avviso fosse stato notificato a persona diversa, è onere dell'Ente provare la correttezza del procedimento notificatorio
• Mediante esibizione in originale dell'avviso e della relata di notifica
• Se consegnato a persona di famiglia, prova che fosse capace, convivente e che curi la consegna
• Art. 139 c.p.c.: sistema a successione preferenziale tassativa
• Nullità se non specificata la ragione per cui non è stato consegnato al destinatario o alle persone che precedono nell'ordine
Conseguenza: L'atto impugnato deve essere dichiarato nullo per omessa tempestiva notifica dell'avviso di accertamento.
2. NULLITÀ PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Il ricorrente sostiene che:
Normativa applicabile: • Art. 5 D.L. 953/82 (modificato da art. 3 D.L. 2/1986 convertito in L. 60/1986): "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
• Il diritto di recupero è di tre anni sia per l'accertamento che per la riscossione
Nel caso specifico:
• Tassa automobilistica anno 2018
• In assenza di atti interruttivi regolarmente notificati, il termine di prescrizione è ampiamente decorso
• Anche ammettendo la notifica dell'avviso il 03/11/2021, dalla stessa alla cartella (06/02/2025) sono trascorsi oltre 3 anni
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 3658/2007, CTP Taranto n. 44/2007, CTR Lazio n. 137/2005
• Cass. Sez. VI-T ord. n. 20425/2017: "La tassa automobilistica si prescrive in tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento"
• Cass. SS.UU. n. 23397/2016: "La scadenza del termine perentorio per opporsi produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario"
Competenza regionale:
• Dal 1993 la tassa automobilistica è tributo di competenza regionale
• Ma è tributo "attribuito" e non "istituito" dalle Regioni
• Corte Cost. sent. n. 311/2003: Le Regioni non possono autonomamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione
• La prescrizione triennale vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi.
CONTRODEDUZIONI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio sostenendo:
1. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SUGLI ATTI PRECEDENTI
Principio generale:
• L'attività che precede la formazione e consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore
• All'ente esattore è demandata esclusivamente la successiva fase di riscossione
• Legittimato passivo per vizi antecedenti alla consegna del ruolo è solo l'ente impositore
• Non il soggetto incaricato della riscossione
Motivazione: • Solo all'ente impositore spetta la titolarità della situazione sostanziale
• E l'onere di osservare la regolarità del procedimento di formazione della pretesa
• L'agente della riscossione è mero destinatario del pagamento
• Non contitolare del diritto di credito
• Né garante della regolarità del procedimento sottostante
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 1985/2014: "L'agente della riscossione svolge compito meramente esecutivo, senza essere tenuto a verificare né la probabile esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti"
• La fase della riscossione si articola in due sottofasi:
1.1 Prima (fino a consegna ruoli): competenza Ente creditore
1.2 Seconda (da formazione cartella): competenza Ente di esazione
2. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SUL MERITO
Dichiarazione: Agenzia Entrate Riscossione non accetta il contraddittorio sulle questioni di merito, stante la carenza di legittimazione passiva.
Motivazione:
• L'agente è soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione
• I ruoli sono formati dall'Ente Impositore e costituiscono titolo esecutivo
• L'agente non può (e non deve) svolgere indagini su merito e tempi di formazione ruoli
• Non è titolare sostanziale dei crediti
Nominativo_1 richiamata:
• Cass. n. 3242/2007, n. 11667/2001: "Il concessionario è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili"
• Cass. n. 18972/2007, n. 14669/2005, n. 6450/2001
• Cass. n. 21315/2010: "La posizione del concessionario si esaurisce nella funzione di mero destinatario del pagamento"
• Cass. SS.UU. n. 16412/2007: "La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario"
Conclusione: Sarà esclusivo onere della Regione Campania replicare sulle eccezioni di merito.
3. SULLA REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA Agenzia Entrate Riscossione sostiene di aver proceduto regolarmente alla notifica della cartella n.
02820240007619549000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 06/02/2025.
CONTRODEDUZIONI REGIONE CAMPANIA
NOTA: Il documento delle controdeduzioni della Regione Campania risulta di 54 pagine ma parzialmente illeggibile. Dalle parti leggibili si evince che la Regione dovrebbe aver sostenuto:
1 Regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 834322035393 in data 03/11/2021
2 Tempestività della notifica rispetto ai termini di prescrizione
3 Legittimità della pretesa tributaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito
Si decide l'ACCOGLIMENTO del ricorso per il seguente motivo:
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE
1 La tassa automobilistica 2018 doveva essere pagata entro il 31/12/2018
2 L'avviso di accertamento n. 834322035393 è stato (presumibilmente) notificato il 03/11/2021, entro il termine di prescrizione triennale per l'accertamento
3 L'avviso, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo il 02/01/2022 (60 giorni dalla notifica)
4 Dalla definitività dell'avviso inizia un nuovo termine triennale per la riscossione
5 Il termine per notificare la cartella scadeva il 31/12/2024
6 La cartella è stata notificata il 06/02/2025, oltre 37 giorni dopo la scadenza del termine
7 La cartella è NULLA per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
8 La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario
Motivazione:
Il ricorrente ha ragione nel merito. La prescrizione triennale per la riscossione, decorrente dalla definitività dell'avviso, era scaduta al 31/12/2024. La notifica della cartella il 06/02/2025 è tardiva e determina la nullità dell'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido le convenute alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 più oneri di legge e rimborso del CUT.