TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 768 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(CF: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) ed ivi res.te in via Massimo D'Azeglio 18, rappresentata e difesa dall'Avv. NL
NA (CF: – PEC: – Fax C.F._2 Email_1
06/88932890) giusta procura in atti con quest'ultimo elett.te domiciliata presso il suo studio legale sito in via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM);
RICORRENTE
E
,in persona del Ministro pro tempore in carica con Controparte_1 domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
CONTUMACE-RESISTENTE
l' (c.f. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli (c.f.: C.F._3
– PEC: t), in virtù di procura generale
[...] Email_2 alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito 21569 Persona_1 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data
1 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Civitavecchia,
Via Alessandro Cialdi, 3D presso l'avv. Antonio Arcadi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.6.20 EL, assumendo di aver lavorato per il convenuto, con mansioni di collaboratrice scolastica in virtù di plurimi contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato dal 9.1.2002, prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta a far data dal 1.9.2011, ritenendo illegittimo il decreto del di ricostruzione CP_3 della propria carriera, in quanto emesso in contrasto con la normativa comunitaria, chiedeva al Tribunale di:
IN VIA PRINCIPALE:
CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
CES-UNICECEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti, alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. Per l'effetto condannare il , in persona del ministro p.t. Controparte_1 al pagamento in favore di , anche a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 2.360,67 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.1218 e 2099 cod. civ, e 36
Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. Ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1 parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo
CAPO B):
1. previa disapplicazione della normativa interna nazionale (art. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. In legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994 nonché art. 4 co. 13 DPR 399/1988) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-
2 UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera (dunque ai fini sia giuridici che economici) con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità preruolo utilmente valutabile della parte ricorrente è stata riconosciuta come servizio di ruolo solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il in persona del ministro Controparte_1
p.t., a collocare immediatamente parte ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) complessivamente maturata ed utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 2 e mesi 2 alladata del 1.4.2020 ) nonché al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patiendi, di una somma pari o comunque commisurata ad € 3.825,94ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato ( 1.9.2011 ), o, in subordine, alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione a quanto disposto dell'art.1218 e 2099 c.c. nonché a mente in ogni caso dell'art. 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1 parte ricorrente in seguito al pieno riconoscimento, ai fini della carriera, di tutto il servizio sinora svolto nel profilo di appartenenza;
6. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi.
Il (oggi ), nonostante la regolare notifica del CP_3 Controparte_4 ricorso non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è costituito altresì l' chiedendo il rigetto del ricorso stante l'intervenuta prescrizione CP_2 dei crediti retributivi e in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda attorea
3 la condanna della ricorrente alla restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme ricevute a titolo di
NASPI per i periodi intercorsi tra un contratto a termine e l'altro.
All'esito di un'istruttoria documentale, all'udienza del giorno 1.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. il giudice ha deciso la causa nei seguenti termini.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Osserva il Giudice che, a seguito dell'assunzione della ricorrente a tempo indeterminato, il ha provveduto in data 2.12.2014 alla ricostruzione della sua carriera (all. 7 B ricorso) CP_3 inquadrando la ricorrente al momento dell'immissione in ruolo nella prima fascia stipendiale individuata dal CCNL applicabile ratione temporis.
La ricorrente assume che tale inquadramento derivi dall' applicazione delle regole dettate dall'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 .
Parte ricorrente ha sostenuto che la ricostruzione di carriera in tal modo effettuata risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria in quanto gli anni di servizio non di ruolo non sono stati computati integralmente generando una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo.
Nel Comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA di ruolo è, infatti, direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo CCNL del 26.05.1999, dal CCNL
2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (c.d. “scaglioni” o “fasce stipendiali”) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27;da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi). Il successivo CCNL 19 luglio 2011, applicabile retroattivamente dal 1settembre 2010, ha eliminato le prima due fasce stipendiale prevedendo la seguente progressione : 0 a 8 anni ( cd. fascia 0), da 9 a 14 anni (fascia 9),da 15 a 20 anni ( fascia 15), da 21 a 27 anni (fascia
21),da 28 a 34 anni(fascia 28) e da 35 anni a fine servizio (fascia 35). In tale sistema tutti i giorni di effettivo servizio vengono considerati utili ai fini della progressione stipendiale.
Dalla lettura del decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, redatto peraltro in modo poco comprensibile, emerge che l'amministrazione ha riconosciuto alla stessa, al momento della conferma in ruolo (1.9.2011) ai fini economici e giuridici un'anzianità di servizio di anni 8, mesi 4 e giorni 8 e ha inquadrato la ricorrente nella prima classe stipendiale corrispondente a 0-8 anni di anzianità (secondo il CCNL applicabile con riferimento all'anno
2011).
4 Parte ricorrente ha dedotto specificatamente di aver lavorato in forza di contratti a termine per il quale operatrice ATA dal mese di gennaio 2002 al mese di agosto 2011, per un CP_3 totale di 9 anni, 6 mesi e 16 giorni.
La circostanza risulta provata dal decreto di ricostruzione di carriera impugnato doc 7 b) , che quale atto di provenienza dell'amministrazione resistente ha valore probatorio nei confronti della stessa, nonché nei certificati di servizio allegati al ricorso ( doc 5).
Parimenti non contestato e quindi provato è che l'Amministrazione datrice di lavoro non ha conteggiato integralmente ai fini stipendiali il servizio pre-ruolo in applicazione dell'art.569
d.lgs 16 aprile 1994 297 ( nella versione all'epoca dei fatti vigente) secondo il quale “ Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
Tale circostanza fa emergere che la ricorrente ha ricevuto un trattamento deteriore rispetto ad un collega che ha svolto le medesime mansioni per il medesimo periodo con contratto a tempo indeterminato.
Al fine di eliminare la discriminazione accertata è necessario disapplicare l'art. 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
La disapplicazione della norma deriva dall'incompatibilità della stessa con l'ordinamento comunitario ed, in particolare, con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE la quale prevede che “
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive…” e prosegue stabilendo che “
4. i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo alla predetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “... nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro”
(Corte Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06) ed ha chiarito che “le prescrizioni ivi
5 enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” che devono trovare applicazione “a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro” (Corte Giustizia CE 4 luglio 2006 C-212/04 Per_2 nonché 7 settembre 2006 C-53/04 e ). Per_3 Per_4
Di tali principi la Corte ha, peraltro, fatto concreta applicazione in tema di scatti di anzianità del personale assunto con contratti a termine dalle Pubbliche Amministrazioni precisando che
“la nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola n. 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa…che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “un'indennità per anzianità di servizio…rientra nell'ambito di applicazione clausola n. 4 punto 1 dell'accordo quadro in quanto costituisce una condizione di impiego per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo” (Corte Giustizia CE procedimenti riuniti 22 dicembre 2010 C-444/09 e C-456 . Per_5 Persona_6
Da ultimo, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297 (norma, come noto, applicabile ai docenti ma che contiene previsione analoga a quella dell'art. 569 oggetto di esame) la Corte di Giustizia ha precisato che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio” (sentenza Corte
Giustizia UE C-270/22, 30 novembre 2023). Con tale pronuncia la Corte si è espressa in modo difforme rispetto alla nota sentenza Corte Giustizia UE, 20 settembre 2018, C 466/17,
6 che, anche se solo con riferimento al personale docente, aveva ritenuto Testimone_1 compatibile le norme in esame con il parametro comunitario, seppur entro alcuni limiti precisi.
Applicando tali principi nell'ambito della verifica del caso concreto demandata al giudice nazionale, Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019 n.31150 ha significativamente affermato che “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia"”e che “la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo
Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento”.
Ebbene, con riferimento al caso concreto, – ovvero all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato da parte del – la S.C. ha ritenuto che la disparità CP_3 di trattamento non possa essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare o dalla temporaneità dell'assunzione e dalla presunta differenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale a termine (su tale ultimo aspetto, la S.C. ha precisato che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva, allora, che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla S.C.) idonee a giustificare la disparità di trattamento.
Appare, dunque, inevitabile concludere che, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel caso sottoposto al suo esame, è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 7 569 D.Lgs. n. 297 del 1994, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Di qui la conclusione che la norma di diritto interno, risultando nel caso concreto discriminatoria, deve essere disapplicata ed al ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al collaboratore assunto a tempo indeterminato.
Occorrerà dunque tener conto che non può operare il beneficio stabilito per i docenti dall'art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994 in forza del quale “sono effettivamente computabili ai fini dell'anzianità di servizio del personale docente i servizi di insegnamento non di ruolo prestati per un arco temporale non inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente”. A tal proposito, l'art 11, comma 14, della L.124/99 dispone che: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Si osserva, infatti, che tale norma non è riferita al personale ATA e che, ad ogni modo, trattandosi di una regola di maggior favore nel computo degli anni scolastici che mira a compensare il minor valore degli anni scolastici successivi al quarto secondo il disposto dell'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (analogo all'art. 569) potrebbe trovare applicazione solo qualora la ricostruzione di carriera venisse effettuata secondo le regole stabilite dall'articolo da ultimo citato.
Ragionando altrimenti e riconoscendo, nel caso di specie, come anno scolastico intero (anche ai fini della maturazione degli aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva) la supplenza di durata inferiore a 12 mesi si determinerebbe una discriminazione a rovescio a detrimento del personale di ruolo (che, a differenza dei colleghi assunti con contratto a termine, mette a disposizione le energie lavorative per 365 giorni l'anno, salvo ovviamente il godimento di ferie).
Per le medesime ragioni, il trattamento economico e normativo spettante alla ricorrente dovrà essere determinato sulla scorta delle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo in modo tale che la maturazione di eventuali aumenti stipendiali avvenga dopo il tempo indicato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo e vigenti al momento di raggiungimento dell'anzianità effettiva minima per fruire dei singoli aumenti.
8 Solo in tale modo, invero, si realizza una effettiva uniformità tra il trattamento riservato ai lavoratori assunti fin dall'origine a tempo indeterminato e quelli immessi in ruolo dopo un periodo di lavoro a termine.
Considerato che i lavoratori a tempo indeterminato prestano la loro attività 365 giorni l'anno
(360 facendo ricorso per il conteggio all'anno commerciale composto da mesi tutti di 30 giorni), sarà necessario sommare i giorni di lavoro effettivo prestato dal ricorrente e dividere per 365 (rectius 360) al fine di considerare quanti anni di servizio devono essere computati ai fini dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale al momento dell'immissione in ruolo.
Soltanto in tali limiti, dunque, la domanda attorea è suscettibile di accoglimento
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti (9 anni, 6 mesi e 16 giorni ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato.
Per l'effetto, il va condannato alla conseguente ricostruzione della carriera della CP_3 ricorrente.
Deve essere, altresì, accolta la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive relative al periodo 2011-2019, dipendenti dall'erroneo inquadramento stipendiale al momento dell'immissione in ruolo.
Parte ricorrente ha depositato conteggi (doc 13 b) nei quali considera di essere stata così retribuita: dal momento dell'immissione sino al 30 novembre 12012 applicando ingiustamente la prima fascia stipendiale (0-8); da 1 dicembre 2012 al 28 febbraio 2018 utilizzando correttamente la fascia 9-14; dal 1 marzo 2018 al 30 novembre 2019 continuando ad applicare la seconda fascia laddove erano invece già maturati i presupposti per l'inquadramento nella successiva e, infine, dal 1 dicembre 2019 con la corretta fascia di appartenenza 15-20.
La prestazione del servizio per il periodo oggetto di domanda, presupposto dell'obbligo retributivo e i successivi inquadramenti stipendiali possono ritenersi provati fino al dicembre
2012 dal decreto di ricostruzione carriera e per il periodo successivo, quantomeno in via presuntiva, dal deposito della busta paga del marzo 2018 che attesta la permanenza in servizio a tale data (doc 10) e applicando la progressione stipendiale prevista dal CCNL avendo con riferimento l'inquadramento riconosciuto nel decreto di ricostruzione di carriera.
Deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente a ricevere dalla resistente la somma complessiva di € 3.826,00 (arrotondando per eccesso gli ultimi decimali) a titolo di differenze
9 retributive per il periodo di lavoro 1.9.2011-30.11.2019. Alle somme così calcolate devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c dal giorno della maturazione al saldo e precisamente dal 1.9.2011 al 30.11.2012 sulla somma mensile di €111,57 ; dal 1.2.2018 in poi sulla somma mensile di € 84,59 ).
La ricorrente ha, inoltre, riproposto la domanda relativa alle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli scatti stipendiali (in assunto, i medesimi a cui avrebbero diritto i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato) nei periodi in cui il servizio è stato prestato in forza di contratti a tempo determinato nella scuola statale.
La domanda è fondata.
Va osservato che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”
(Cass. 23.11.2016, n. 23869, che richiama sul punto Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-
177/14, R.D., punto 32).
Con specifico riguardo alla diversa progressione stipendiale dei lavoratori assunti a tempo determinato, rispetto ai lavoratori di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (ex pluribus: Cass. 11.10.2017, n. 23907; Cass. 30.8.2017, n. 20572;
Cass. 7.11.2016, n. 22558).
Come sopra ricordato, la retribuzione spettante ai soli dipendenti (personale Ata e docenti) di ruolo della Scuola è stata rapportata alla anzianità di servizio, secondo un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento (art. 27 del CCNL 4.8.1995;
10 art. 16 CCNL 26.5.1999; art. 77 CCNL 24.7.2003; art. 79 CCNL 29.11.2007), mentre il personale assunto a tempo determinato, manteneva per l'intero periodo di lavoro la retribuzione iniziale.
Il mancato riconoscimento della medesima progressione stipendiale, a parità di anzianità effettiva di servizio maturata, prevista per il personale ATA di ruolo, integra una violazione del divieto di disparità di trattamento sancito dall'art. 4, dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Come si è fatto per il calcolo delle differenze retributive successive all'immissione in ruolo, la verifica del corretto inquadramento stipendiale della ricorrente deve essere svolta riferendosi al CCNL ratione temporis applicabile, considerando quale anno di servizio lo svolgimento di
360 giorni effettivi di lavoro, per le ragioni già esposte sopra.
Nel caso di specie, come risulta dal decreto di ricostruzione di carriera, al quale fanno riferimento i conteggi allegati da parte ricorrente (doc 12) la ricorrente ha raggiunto i 3 anni di effettivo servizio (1.080 giorni) nell'AS 2004/2005, e i 9 anni di servizio (3.240 giorni) nell'AS 2010/2011.
Deve essere quindi riconosciuta alla ricorrente il diritto alle retribuzioni spettanti ad un collega assunto a tempo indeterminato, con inizio dell'attività il 9.1.2002, inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 dal 1.9.2004 ed inquadramento nella fascia 9-14 dal 1.9.2010.
L'individuazione del quantum debeatur può essere fatta sulla base dei conteggi di parte ricorrente, effettuati tenendo conto delle tabelle retributive indicate nel CCNL ratione temporis applicabile anno per anno e allegati al ricorso, e basati su presupposti fattuali comprovati dal decreto ricostruzione carriera.
Deve essere pertanto accertato il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 2360,67
a titolo di differenze retributive per il periodo 9.1.2002- 31.8.2011.
A tali somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazioni ex art 429 c.p.c. con decorrenza da ogni singola mensilità. La decorrenza deve essere tuttavia fissata dal 31 agosto 2005 per le differenze relative all'AD 2004/2005 e dal 31.8.2011 per le differenze retributive relative all'AS 2010/2011, non essendo sufficientemente specifici i conteggi in merito al mese in cui si è avverato il presupposto del passaggio di fascia stipendiale.
Deve essere accolta la domanda di condanna del resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, con riferimento all'intero periodo oggetto di causa.
Il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali di cui all'art 3, co 9 lett b l
335/1995 non trova applicazione al credito oggetto di causa, afferente alla gestione esclusiva dell' per i dipendenti del pubblico impiego privatizzato, tra cui il personale ATA. CP_2
11 L'art. 10 bis della l 335 del 1995 dispone che “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020), non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 31160 del 4.12.2024), dal quale non si rivengono motivi per scostarsi, l''art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto tanto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma piuttosto, in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto proprio, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.
I contributi relativi ai crediti retributivi relativi al periodo 2002-2019 accertati nel presente giudizio non possono pertanto ritenersi prescritti
Non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dall' ai sensi CP_2 dell'art 2033 c.c.
Tale norma, come noto, indica come presupposti per la sua applicazione l'intervenuto pagamento di una somma non dovuta.
Nel caso di specie difetta la prova della natura indebita del pagamento effettuato dall' , CP_2 che non può farsi derivare, come vorrebbe l' dal riconoscimento delle differenze CP_2 retributive per i periodi in cui ha prestato servizio per il resistente e non ha quindi CP_1 percepito l'indennità di disoccupazione. Tale sussidio ha come presupposto il mancato esercizio dell'attività lavorativa e ha la funzione di assicurare i mezzi necessari alla sussistenza dei beneficiari. Nel caso di specie l'accertamento operato riguarda la retribuzione relativa ai periodi in cui l'indennità è stata percepita e non fa venire meno il presupposto principale per l'erogazione del beneficio. Nessuna allegazione specifica in merito al superamento di eventuali soglie reddituali per la permanenza del diritto al sussidio è stata
12 formulata dall' , sul quale graverebbe in ogni caso l'eventuale onere probatorio, CP_2 comunque non tempestivamente assolto.
Non vi sono i presupposti per la condanna dell' per lite temeraria ex art. 96 c.pc., come CP_2 richiesto dalla ricorrente, in difetto di allegazione e prova del danno subito.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in applicazione in applicazione di un parametri minimi di cui al Dm 55/14 in ragion della natura seriale della controversia, ed esclusa la fase istruttoria di natura esclusivamente documentale, devono essere poste a carico del resistente stante l'accoglimento della domanda del ricorrente e dell' , CP_1 CP_2 stante il rigetto della domanda riconvenzionale, in applicazione del principio della soccombenza con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PQM
1. - Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio pari ai periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti (indicati in motivazione) ed al trattamento giuridico ed economico equivalente a quello che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato e per l'effetto:
2. - condanna il (ex ) alla conseguente Controparte_4 CP_3 ricostruzione della carriera della ricorrente.
3. - condanna il ( ex ) al pagamento in suo Controparte_4 CP_3 favore della somma di euro 2.360,67 a titolo di differenze retributive per il periodo 9.1.2002 -
31.8.2011 precedente all'immissione in ruolo e di € 3.826,00 quali differenze tra le retribuzioni percepite e quelle spettanti dal1.9..2011 al30.11.2019, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione del diritto, come meglio precisata in motivazione.
4. - condanna il (ex ) alla conseguente Controparte_4 CP_3 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente per l'intero periodo oggetto di accertamento.
5. - condanna ( ex ) al pagamento delle spese Controparte_4 CP_3 di lite a favore della ricorrente, da distrarsi a favore del difensore antistatario NL
NA, liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, come modificato dal DM
147/2022, in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.
13 6. - condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, da distrarsi a CP_2 favore del difensore antistatario NL NA, liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, come modificato dal DM 147/2022, in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.
Civitavecchia li11.12..2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
14