TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 512/2024, che porta riunite quelle rubricate ai nn. 513/2024, 514/2024, 515/2024, 523/2024 e 524/2024, avente per oggetto “diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto ”, promossa
DA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ) - con il C.F._5 Parte_6 C.F._6
patrocinio dell'Avv. ROBERTO MOLTENI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, i sei ricorrenti, di cui in epigrafe, hanno domandato l'accertamento nei loro confronti del diritto alla maggiorazione contributiva prevista per l'esposizione al rischio amianto, chiedendo pertanto che l
[...]
sia condannato a riconoscere detta Controparte_1
maggiorazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 257/1992 e succ. mod. In particolare i ricorrenti hanno allegato di avere lavorato per la società CP_2 Parte_7
di Lecco e nello specifico:
- dal 5.7.1962 al 30.9.1996, sempre nel reparto “incandescenti” fino Parte_1
al pensionamento avvenuto il 1.10.1996;
- , dal 30.5.1963 al 31.12.1996, sempre nel reparto Parte_2
“manutenzione” fino al pensionamento avvenuto il 1.1.1997;
- dal 1967 al 31.12.1995, sempre nel reparto “incandescenti” Parte_3
fino al pensionamento avvenuto il 1.1.1996;
- dal 1970 al 16.6.1998 nei reparti “incandescenti” e Parte_4
“fluorescenti” fino al pensionamento avvenuto il 17.6.1998;
- dal 1964 al 31.3.2002, nel reparto “incandescenti” fino al Parte_5
pensionamento avvenuto il 1.4.2002;
- dal 1.6.1964 al 31.12.2002 nel reparto “incandescenti”, fino al Parte_6
pensionamento avvenuto il 1.1.2003.
I ricorrenti, dopo avere spiegato la natura ed il tipo delle mansioni svolte, che avrebbero implicato una costante esposizione al rischio amianto, hanno allegato di avere avuto contezza di ciò solo a partire dal mese di novembre 2019, allorché il dott. incaricato Persona_1
dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM), ha reso noti i risultati della sua prima indagine peritale, poi concludendola nel 2023, quando ha confermato, rispetto ai sei odierni ricorrenti, l'esposizione qualificata all'asbesto superiore alle 100 fibre litro per almeno 10 anni ex lege 257/1992.
Invocando la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa all , entro il termine decadenziale del CP_3
15.6.2005, sia applicabile a coloro che risultino pensionati anteriormente al 2.10.2003, i ricorrenti (tutti pensionati antecedentemente a tale data) hanno richiesto il riconoscimento del beneficio in esame.
Con decreto del 3.9.2024 le cause sono state riunite, con fissazione della prima udienza al
5.2.2025.
2 L si è costituito, eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto alla CP_4
maggiorazione contributiva, trattandosi di autonomo diritto, che avrebbe dovuto essere fatto valere nei dieci anni dal momento dell'acquisita conoscenza da parte dei ricorrenti della loro esposizione all'amianto. Nel merito l ha argomentato sull'infondatezza dell'azione per CP_1
mancanza della condizione di esposizione all'amianto ed in estremo subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei.
Alla prima udienza del 5.2.2025, rilevato che la notifica dei ricorsi introduttivi era stata effettuata ad un indirizzo errato, tanto che l non si era costituito in giudizio, il Giudice CP_4
ha concesso termine per la notifica, fissando nuova prima udienza per il 28.5.2025.
A tale udienza il Giudice ha ammesso le prove testimoniali, capitolate dal ricorrente Parte_2
e ha disposto l'interrogatorio libero di tutti i ricorrenti, rinviando per l'assunzione di tutte le prove orali all'udienza del 22.10.2025. All'esito delle prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione finale all'udienza del 28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note scritte nel termine previsto, riportandosi ai propri atti e all'istruttoria espletata ed insistendo nelle rispettive conclusioni.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
La disamina dei principi regolatori della materia può essere desunta dalla sentenza della Corte
d'Appello Milano n. 1611/2021, che sul punto ha così statuito:
“Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). (Corte d'Appello di Milano sent. 2130/2017 est
) Come precisato da questa Corte con sentenza n.1049/2020, (est. Per_2 Per_3
“Secondo quanto condivisibilmente precisato dalla Corte di Cassazione, la consapevolezza idonea a determinare la decorrenza del termine in questione non coincide – tuttavia – con la generica conoscenza della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, ma deve avere ad oggetto la specifica circostanza dell'esposizione a detto materiale, in proporzioni superiori ai parametri stabiliti dalla 3 legge ai fini per cui è causa. Così ha statuito al riguardo la S.C.: “è ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. 16.11.2018, n. 29635; nello stesso senso, v. Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351). La sussistenza di tale specifica consapevolezza va valutata, secondo la Cassazione, secondo elementi fattuali, da valutarsi in base a criteri di elevata probabilità logica: “vale infatti il principio per cui (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535). In particolare il giudizio sulla "gravità" e "precisione" del ragionamento presuntivo, imposto dall'art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all'effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di "gravità" e "precisione", della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 ss c.c., la prova presuntiva”.
Va quindi considerato che grava sull l'onere di provare i fatti che integrano il dies a quo CP_1
della conoscenza da parte dei ricorrenti dell'esposizione qualificata all'amianto (cfr. sul punto sent. Cass. n. 9563/2001, secondo la quale l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione l'oggetto di un'eccezione in senso tecnico;
nonché ord. Cass 14135/2019, secondo cui l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso;
ed ancora, proprio in relazione all'odierna materia del contendere, cfr. ord. Cass 27761/2020, secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il del lavoro riconosce CP_5
l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la
4 conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in uno stabilimento o reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze. In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Invece l non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza concreta, al fine di collocare CP_4
precisamente nel tempo la presa di conoscenza da parte degli odierni ricorrenti della loro esposizione qualificata all'amianto, essendosi limitato ad addurre circostanze del tutto generiche, quali la data di cessazione dell'attività lavorativa e la data di entrata in vigore della legge, su cui si fonda la domanda, nonché l'ampio contenzioso che si sarebbe generato rispetto ad analoghe fattispecie. Trattasi all'evidenza di circostanze di fatto scarsamente significative e che non possono dimostrare individualmente la consapevolezza che i singoli lavoratori possano avere avuto della loro esposizione all'amianto, tanto più che la difesa attorea colloca tale presa d'atto all'esito del responso fornito da un professionista, che ha reso il suo parere non prima del
2019 (docc. nn. 1, 2 dei fascicoli di parte ricorrente). Allo stato tale circostanza non appare smentita dalle generiche allegazioni della parte resistente.
3. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla L. 257/92, il cui art. 13, comma 8 prevede “Per
i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini delle CP_3
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel configurare il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass. sez. un. 9219/2003), che sorge in
5 conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità,
"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale-, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte
Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
3.1 Dalle prove assunte è emersa la conferma delle condizioni lavorative allegate nei ricorsi e dei relativi periodi temporali riferiti dai singoli ricorrenti. In particolare risulta dimostrato che i ricorrenti sono stati addetti ai reparti di lavorazione che implicavano stretto contatto con amianto, sia per il tipo di materiali maneggiati, sia per il contatto con i forni ed i residui presenti negli ambienti di lavorazione, sia per avere lavorato in strutture dotate di coperture di amianto.
I ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno dichiarato:
RI AR: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato al reparto incandescenti. Se poi nel nostro reparto si faceva manutenzione andavo anche negli altri reparti. Io lavoravo sul gruppo. Mi occupavo della zoccolatura e lavoravo alla pompa. A fine turno, quel poco che c'era, pulivo con l'aria compressa. Non usavo una mascherina. Non ho mai visto mascherine in azienda. Usavo delle dita di amianto.”
6 : “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di Parte_2
avere lavorato in manutenzione, dove riparavamo l'amianto per le macchine che ne avevano bisogno. Tagliavamo le lastre di amianto con il flessibile, senza maschere né occhiali. Si creava molta polvere. Dovevamo filettare le lastre per montarle sul posto. Questo lavoro lo facevamo in officina. Poi facevo anche le pulizie: con l'aria compressa e con la scopa si raccoglieva tutto il materiale. Usavo guanti di amianto per toccare le lastre. Facevo manutenzione anche sulle giostre per cambiare l'amianto che rivestiva i supporti per le lampade. Sono sempre rimasto in manutenzione/officina.”
DI CA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto lavorazioni a mano e poi al controllo dei palloncini. Preciso che il controllo orletti e palloncini che io facevo si eseguiva nel reparto orletti e palloncini. Per controllare i palloncini dovevo usare il guanto di amianto. Quando il palloncino caldo scendeva dalla macchina, entrava in una cassetta foderata di amianto. Io per controllare i palloncini prendevo la cassetta e dovevo mettere i palloncini sul tavolo e dalla cassetta usciva anche polvere di amianto. Il reparto orletti e palloncini non era nello stesso capannone degli incandescenti e neanche dei fluorescenti. Era un reparto a parte. Quando mancava qualcuno, venivo spostata nel reparto lavorazioni a mano, che era vicino al reparto orletti e palloncini e mi occupavo della zoccolatura a volte per fare le lampade grosse. Anche il controllo orletto avveniva come per il controllo palloncini svuotando una cassetta rivestita di amianto con gli orletti sul tavolo e anche in questo caso usciva polvere di amianto. Dovevo pulire il tavolo dove avevo versato i palloncini con uno straccio, quindi la polvere cadeva per terra e da lì usavo la scopa e la paletta. Non ho mai usato la mascherina e non l'ho mai vista nei ventotto anni che ho lavorato lì”.
AP LV: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. Facevo la zoccolatura e lavoravo alla pompa. Ho lavorato anche nel reparto fluorescenti. A fine turno il capo gruppo soffiava con
l'aria compressa e quindi si doveva scopare e raccogliere vetro e la polvere di amianto che residuava dalla zoccolatura ma anche dalla lavorazione alla pompa. Usavo dei guanti di
7 amianto per tirare via le lampade che non erano fatte bene e non si staccavano dal nastro. Non usavo mascherine, né le ho mai viste in azienda.”
NI IR: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. In particolare, mettevo le lampadine e lavoravo alla pompa. Usavo dei guanti di amianto. Facevo le pulizie con l'aria compressa e con la scopa e la paletta. Ho sempre lavorato nel reparto incandescenti. Preciso di essere entrata alla Pt_7
nel 1967.”
CH RITA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. Mi occupavo della zoccolatura delle lampadine con le dita di amianto. Mi occupavo delle pulizie, finito il turno: soffiavo con l'aria compressa la polverina che si formava. Poi usavamo la scopa e la paletta. Lavoravo anche sui forni a giostra
e alla pompa. La giostra girava e le lampadine si muovevano su una catena di amianto. Preciso di essere entrata alla nel 1968.” Pt_7
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che essa è stata limitata ai capitoli relativi alle mansioni svolte nel reparto “manutenzione” dal ricorrente Non è invece stato Parte_2
ritenuto necessario procedere all'escussione dei testi sui capitoli di prova redatti dalle ricorrenti che hanno lavorato nei reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, né sui capitoli inerenti al ciclo di lavorazione all'interno della tutte le ricorrenti, infatti, hanno depositato – unitamente Pt_7
ai rispettivi atti introduttivi – la sentenza emessa nella causa r.g. n. 5/2021 che, ha deciso una controversia del tutto analoga a quella odierna, instaurata da altri ex dipendenti della CP_6
, e ) nei confronti dell
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_4
Come si evince dalla lettura della sentenza in parola (doc. 9 attori) e dai verbali di causa acquisiti al presente giudizio ex art. 421 c.p.c., i testi indicati dagli odierni ricorrenti sono i medesimi testi escussi nella causa r.g. 5/2021 e sui capitoli Testimone_1 Testimone_2
anche oggi riproposti, nonché i ricorrenti della causa in parola , Parte_8 Pt_9
e ) che avevano chiesto di essere sottoposti a interrogatorio libero sulle
[...] Parte_10
circostanze anche oggi dedotte.
Con riferimento alle attività svolte da nel reparto “manutenzione”, i Parte_2
testi (dipendente di dal 1970 al 2002), Parte_8 Pt_7 Testimone_2
8 (dipendente della dal 1970 al 2009) e (dipendente della Pt_7 Testimone_1 Pt_7
dal 1977 al 2005), hanno confermato i capitoli attorei da 1 e 5 , così formulati: “1) Vero che il sig. , assunto dalla ditta in data 30/05/1963, ha sempre lavorato Parte_2 CP_6
come manutentore in tutti i reparti della ditta, sino alla data di pensionamento avvenuta il
01/01/1997? 2) Vero che il sig. effettuava la manutenzione dei forni con cambio delle Parte_2
guarnizioni in amianto puro;
effettuava interventi sulle coibentazioni dei forni che si trovavano sia all'interno che all'esterno; effettuava interventi sulle cd. “giostre” per cambiare i ditalini che tenevano ferme le lampade incandescenti e per cambiare il nastro trasportatore in materiale amiantifero? 3) Vero che il sig. effettuava interventi sulle protezioni delle Parte_2
macchine e che il motore e le zone calde delle macchine erano protette da materiali rigidi contenenti amianto;
4) Vero che il cambio delle protezioni comportava l'utilizzo di lastre amiantifere rigide che dovevano essere modellate ed adattate ed il sig. effettuava tali Parte_2
operazioni utilizzando flessibile e trapano? 5) Vero che il sig. effettuava interventi in Parte_2
officina per recuperare pezzi ricoperti di amianto?”.
Dall'esame testimoniale è altresì emerso che le attività svolte dal in qualità di Parte_2
manutentore siano di fatto integralmente sovrapponibili a quelle svolte nel reparto “officina”:
“mi ricordo del signor il quale ha lavorato come manutentore nel reparto officina Parte_2
(…) questi lavori li faceva in officina” (teste “il signor lavorava in Pt_8 Parte_2
officina” (teste ); “il signor ha sempre lavorato in officina” (teste Tes_2 Parte_2
. Tes_1
Con riferimento alle attività svolte dalla ricorrente che in sede di interrogatorio Parte_3
libero ha precisato di avere svolto la propria attività lavorativa nei reparti lavorazioni a mano, orletti e palloncini, le mansioni descritte danno atto della sovrapponibilità delle condizioni di lavoro della ricorrente in parola con quelle dei colleghi degli altri reparti. Infatti, nonostante che la fase di lavorazione di cui si occupava la signora osse diversa da quella dei Parte_3
ricorrenti adibiti ai reparti incandescenti, fluorescenti e officina, l'oggetto produttivo, vale a dire le lampadine, gli strumenti usati (cassette di amianto, scopa e paletta per pulire) e le attività svolte (pulizia e zoccolatura) in nulla differiscono rispetto a quelle degli altri ricorrenti.
9 3.2. I fatti emersi dall'interrogatorio libero (con riferimento al reparto “orletti” e “lavorazioni a mano”), dalle deposizioni testimoniali (con riguardo al reparto “manutenzione/officina”) e dall'esame dei verbali della causa r.g. 5/2021 (per quanto attiene i reparti “incandescenti” e
“fluorescenti”) sono coerenti con le indagini peritali svolte dal CTU dott. Persona_4
Con riferimento ai reparti “manutenzione” (assimilabile, come detto, al reparto “officina”),
“incandescenti” e “fluorescenti”, i ricorrenti hanno depositato in atti le perizie redatte rispettivamente nel maggio 2025 e nel maggio 2022 all'interno delle cause r.g. 372/2024 e r.g.
5/2021, le quali – in modo esaustivo e logicamente motivato – avevano anzitutto ricostruito i cicli di lavorazione sulla base di una relazione di un'indagine di medicina ed igiene del lavoro eseguita negli anni Settanta presso la società In aggiunta, il CTU aveva acquisito la Pt_7
documentazione relativa alla presenza di amianto sulle strutture edilizie della fabbrica
(coperture in eternit) e sul materiale friabile contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni, negli stucchi delle fenestrature e nei pavimenti in linoleum;
documentazione che avrebbe confermato
“il massiccio utilizzo dell'asbesto negli insediamenti industriali”, rispetto ai quali gli interventi di bonifica sono stati terminati solo nel 2019. Accertata la diffusa presenza di amianto in varie parti delle linee di assemblaggio delle lampadine (nastri trasportatori, coibentazione dei forni, utilizzo di DPI specifici) e rilevato che la preparazione di questi manufatti di amianto, il loro utilizzo ed il loro deterioramento liberavano nell'ambiente di lavoro le fibre asbestosiche, così come avveniva durante le operazioni di pulizia, il dott. veva concluso nel senso che il Per_4
deterioramento dei materiali in amianto utilizzati dagli odierni ricorrenti, l'utilizzo di DPI, in particolare ditali in amianto, le operazioni di pulizia che si svolgevano senza un sistema di aspirazione, hanno determinato una significativa inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori che avevano lavorato nei reparti “officina”, “incandescenti” e “fluorescenti”, con conseguente esposizione degli stessi a fibre di amianto con valori limite superiori a quelli di cui al d.lgs. n. 277/1991.
Tali considerazioni ovviamente valgono sia per gli odierni ricorrenti Pt_1 Parte_2
che risultano essere stati impiegati per Parte_4 Parte_5 Parte_6
oltre dieci anni nei medesimi reparti attenzionati, sia per la ricorrente he ha Parte_3
10 dato prova di avere lavorato, sebbene in un reparto diverso, nelle medesime condizioni e svolgendo le medesime attività dei propri colleghi.
3.3 In definitiva, tutte le emergenze processuali (le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, le deposizioni testimoniali assunte ed acquisite, le risultanze degli accertamenti peritali prodotti nel presente giudizio) confermano che il ciclo produttivo e di lavorazione descritto dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi, nonché l'adibizione degli stessi ai reparti “lavorazioni a mano”, “orletti”,
“incandescenti”, “fluorescenti” e “manutenzione”, hanno implicato la loro esposizione qualificata per oltre dieci anni all'amianto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall sono rimaste sprovviste di puntuale riscontro CP_4
probatorio.
Le domande attoree meritano pertanto accoglimento e deve perciò ritenersi accertato che gli odierni ricorrenti hanno subito un'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore ai valori limite definiti dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/91, come modificato dall'art. 16 co. V
L 128/98, con la conseguenza che l va condannato a riconoscere in loro favore la CP_4
maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. 257/92.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei, eccepita dall essa non risulta CP_4
contestata dalla controparte, che in effetti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
a far data dalla domanda amministrativa.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che, alla causa rubricata al n. 512/2024, sono state riunite altre cinque cause, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata (nella specie
€ 15.000,00, come da dichiarazione di valore) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 2.787,00 (€
464,50 x 6) per la fase di studio della controversia e € 2.331,00 (€ 388,50 x 6) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione, attinente a situazioni tra loro analoghe.
11 Vanno invece liquidate unitariamente le fasi istruttoria e di discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso rispettivamente di € 900,00 e € 1.100,00, entrambi prossimi ai minimi
(pari a € 832,00 e € 1.010,50, sempre parametrandoli al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nella quasi sovrapponibilità delle prove richieste (soprattutto in termini di prova per testi e di esame peritale) e delle conclusioni rassegnate con riguardo ai vari ricorrenti.
Va poi riconosciuto l'aumento previsto dal co. 1 bis dell'art. 4, D.M. 55/2014, avendo la difesa attorea utilizzato, nella redazione dell'atto introduttivo, collegamenti ipertestuali che consentano l'apertura immediata dei documenti prodotti e l'agevole navigazione all'interno del documento.
Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 9.200,00 per compensi professionali, € 258,00 per spese anticipate, oltre accessori di legge. Perso Non può invece essere liquidato alcunché per l'attività svolta dal CTP dott. in quanto l'espletamento della consulenza di parte è frutto di una libera scelta difensiva. In ogni caso, non si tratta di esborsi documentati: non constano, infatti, i giustificativi dei pagamenti asseritamente effettuati.
Parimenti, la richiesta di condanna dell ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta giacchè, CP_4
non ne constano i presupposti di applicabilità, come si evince anche solo dal fatto che, ai fini dell'accoglimento degli odierni ricorsi, è stato necessario espletare attività istruttoria, volta all'accertamento degli elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e nei confronti dell
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa od assorbita, accertato e dichiarato che , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno subito un'esposizione ultradecennale ad amianto in misura Parte_6
12 superiore ai valori definiti dagli artt. 24 e 31 D. lgs. N. 277/91, come modificato dall'art. 16, IV comma, L. 128/98; condanna l a riconoscere in loro favore la maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. n. CP_4
257/1992; condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 9.200,00 per CP_4
compensi professionali, € 258,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 512/2024, che porta riunite quelle rubricate ai nn. 513/2024, 514/2024, 515/2024, 523/2024 e 524/2024, avente per oggetto “diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione al rischio amianto ”, promossa
DA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ) - con il C.F._5 Parte_6 C.F._6
patrocinio dell'Avv. ROBERTO MOLTENI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti, i sei ricorrenti, di cui in epigrafe, hanno domandato l'accertamento nei loro confronti del diritto alla maggiorazione contributiva prevista per l'esposizione al rischio amianto, chiedendo pertanto che l
[...]
sia condannato a riconoscere detta Controparte_1
maggiorazione ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 257/1992 e succ. mod. In particolare i ricorrenti hanno allegato di avere lavorato per la società CP_2 Parte_7
di Lecco e nello specifico:
- dal 5.7.1962 al 30.9.1996, sempre nel reparto “incandescenti” fino Parte_1
al pensionamento avvenuto il 1.10.1996;
- , dal 30.5.1963 al 31.12.1996, sempre nel reparto Parte_2
“manutenzione” fino al pensionamento avvenuto il 1.1.1997;
- dal 1967 al 31.12.1995, sempre nel reparto “incandescenti” Parte_3
fino al pensionamento avvenuto il 1.1.1996;
- dal 1970 al 16.6.1998 nei reparti “incandescenti” e Parte_4
“fluorescenti” fino al pensionamento avvenuto il 17.6.1998;
- dal 1964 al 31.3.2002, nel reparto “incandescenti” fino al Parte_5
pensionamento avvenuto il 1.4.2002;
- dal 1.6.1964 al 31.12.2002 nel reparto “incandescenti”, fino al Parte_6
pensionamento avvenuto il 1.1.2003.
I ricorrenti, dopo avere spiegato la natura ed il tipo delle mansioni svolte, che avrebbero implicato una costante esposizione al rischio amianto, hanno allegato di avere avuto contezza di ciò solo a partire dal mese di novembre 2019, allorché il dott. incaricato Persona_1
dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM), ha reso noti i risultati della sua prima indagine peritale, poi concludendola nel 2023, quando ha confermato, rispetto ai sei odierni ricorrenti, l'esposizione qualificata all'asbesto superiore alle 100 fibre litro per almeno 10 anni ex lege 257/1992.
Invocando la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l'obbligo di presentazione della domanda amministrativa all , entro il termine decadenziale del CP_3
15.6.2005, sia applicabile a coloro che risultino pensionati anteriormente al 2.10.2003, i ricorrenti (tutti pensionati antecedentemente a tale data) hanno richiesto il riconoscimento del beneficio in esame.
Con decreto del 3.9.2024 le cause sono state riunite, con fissazione della prima udienza al
5.2.2025.
2 L si è costituito, eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto alla CP_4
maggiorazione contributiva, trattandosi di autonomo diritto, che avrebbe dovuto essere fatto valere nei dieci anni dal momento dell'acquisita conoscenza da parte dei ricorrenti della loro esposizione all'amianto. Nel merito l ha argomentato sull'infondatezza dell'azione per CP_1
mancanza della condizione di esposizione all'amianto ed in estremo subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei.
Alla prima udienza del 5.2.2025, rilevato che la notifica dei ricorsi introduttivi era stata effettuata ad un indirizzo errato, tanto che l non si era costituito in giudizio, il Giudice CP_4
ha concesso termine per la notifica, fissando nuova prima udienza per il 28.5.2025.
A tale udienza il Giudice ha ammesso le prove testimoniali, capitolate dal ricorrente Parte_2
e ha disposto l'interrogatorio libero di tutti i ricorrenti, rinviando per l'assunzione di tutte le prove orali all'udienza del 22.10.2025. All'esito delle prove orali, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per discussione finale all'udienza del 28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno quindi depositato le proprie note scritte nel termine previsto, riportandosi ai propri atti e all'istruttoria espletata ed insistendo nelle rispettive conclusioni.
2. L'eccezione di prescrizione è infondata.
La disamina dei principi regolatori della materia può essere desunta dalla sentenza della Corte
d'Appello Milano n. 1611/2021, che sul punto ha così statuito:
“Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Alla luce del suddetto orientamento e proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). (Corte d'Appello di Milano sent. 2130/2017 est
) Come precisato da questa Corte con sentenza n.1049/2020, (est. Per_2 Per_3
“Secondo quanto condivisibilmente precisato dalla Corte di Cassazione, la consapevolezza idonea a determinare la decorrenza del termine in questione non coincide – tuttavia – con la generica conoscenza della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, ma deve avere ad oggetto la specifica circostanza dell'esposizione a detto materiale, in proporzioni superiori ai parametri stabiliti dalla 3 legge ai fini per cui è causa. Così ha statuito al riguardo la S.C.: “è ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. 16.11.2018, n. 29635; nello stesso senso, v. Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351). La sussistenza di tale specifica consapevolezza va valutata, secondo la Cassazione, secondo elementi fattuali, da valutarsi in base a criteri di elevata probabilità logica: “vale infatti il principio per cui (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535). In particolare il giudizio sulla "gravità" e "precisione" del ragionamento presuntivo, imposto dall'art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all'effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di "gravità" e "precisione", della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 ss c.c., la prova presuntiva”.
Va quindi considerato che grava sull l'onere di provare i fatti che integrano il dies a quo CP_1
della conoscenza da parte dei ricorrenti dell'esposizione qualificata all'amianto (cfr. sul punto sent. Cass. n. 9563/2001, secondo la quale l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione l'oggetto di un'eccezione in senso tecnico;
nonché ord. Cass 14135/2019, secondo cui l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso;
ed ancora, proprio in relazione all'odierna materia del contendere, cfr. ord. Cass 27761/2020, secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il del lavoro riconosce CP_5
l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la
4 conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in uno stabilimento o reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze. In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo).
Invece l non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza concreta, al fine di collocare CP_4
precisamente nel tempo la presa di conoscenza da parte degli odierni ricorrenti della loro esposizione qualificata all'amianto, essendosi limitato ad addurre circostanze del tutto generiche, quali la data di cessazione dell'attività lavorativa e la data di entrata in vigore della legge, su cui si fonda la domanda, nonché l'ampio contenzioso che si sarebbe generato rispetto ad analoghe fattispecie. Trattasi all'evidenza di circostanze di fatto scarsamente significative e che non possono dimostrare individualmente la consapevolezza che i singoli lavoratori possano avere avuto della loro esposizione all'amianto, tanto più che la difesa attorea colloca tale presa d'atto all'esito del responso fornito da un professionista, che ha reso il suo parere non prima del
2019 (docc. nn. 1, 2 dei fascicoli di parte ricorrente). Allo stato tale circostanza non appare smentita dalle generiche allegazioni della parte resistente.
3. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla L. 257/92, il cui art. 13, comma 8 prevede “Per
i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini delle CP_3
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel configurare il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass. sez. un. 9219/2003), che sorge in
5 conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità,
"costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale-, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte
Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
3.1 Dalle prove assunte è emersa la conferma delle condizioni lavorative allegate nei ricorsi e dei relativi periodi temporali riferiti dai singoli ricorrenti. In particolare risulta dimostrato che i ricorrenti sono stati addetti ai reparti di lavorazione che implicavano stretto contatto con amianto, sia per il tipo di materiali maneggiati, sia per il contatto con i forni ed i residui presenti negli ambienti di lavorazione, sia per avere lavorato in strutture dotate di coperture di amianto.
I ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno dichiarato:
RI AR: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato al reparto incandescenti. Se poi nel nostro reparto si faceva manutenzione andavo anche negli altri reparti. Io lavoravo sul gruppo. Mi occupavo della zoccolatura e lavoravo alla pompa. A fine turno, quel poco che c'era, pulivo con l'aria compressa. Non usavo una mascherina. Non ho mai visto mascherine in azienda. Usavo delle dita di amianto.”
6 : “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di Parte_2
avere lavorato in manutenzione, dove riparavamo l'amianto per le macchine che ne avevano bisogno. Tagliavamo le lastre di amianto con il flessibile, senza maschere né occhiali. Si creava molta polvere. Dovevamo filettare le lastre per montarle sul posto. Questo lavoro lo facevamo in officina. Poi facevo anche le pulizie: con l'aria compressa e con la scopa si raccoglieva tutto il materiale. Usavo guanti di amianto per toccare le lastre. Facevo manutenzione anche sulle giostre per cambiare l'amianto che rivestiva i supporti per le lampade. Sono sempre rimasto in manutenzione/officina.”
DI CA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto lavorazioni a mano e poi al controllo dei palloncini. Preciso che il controllo orletti e palloncini che io facevo si eseguiva nel reparto orletti e palloncini. Per controllare i palloncini dovevo usare il guanto di amianto. Quando il palloncino caldo scendeva dalla macchina, entrava in una cassetta foderata di amianto. Io per controllare i palloncini prendevo la cassetta e dovevo mettere i palloncini sul tavolo e dalla cassetta usciva anche polvere di amianto. Il reparto orletti e palloncini non era nello stesso capannone degli incandescenti e neanche dei fluorescenti. Era un reparto a parte. Quando mancava qualcuno, venivo spostata nel reparto lavorazioni a mano, che era vicino al reparto orletti e palloncini e mi occupavo della zoccolatura a volte per fare le lampade grosse. Anche il controllo orletto avveniva come per il controllo palloncini svuotando una cassetta rivestita di amianto con gli orletti sul tavolo e anche in questo caso usciva polvere di amianto. Dovevo pulire il tavolo dove avevo versato i palloncini con uno straccio, quindi la polvere cadeva per terra e da lì usavo la scopa e la paletta. Non ho mai usato la mascherina e non l'ho mai vista nei ventotto anni che ho lavorato lì”.
AP LV: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. Facevo la zoccolatura e lavoravo alla pompa. Ho lavorato anche nel reparto fluorescenti. A fine turno il capo gruppo soffiava con
l'aria compressa e quindi si doveva scopare e raccogliere vetro e la polvere di amianto che residuava dalla zoccolatura ma anche dalla lavorazione alla pompa. Usavo dei guanti di
7 amianto per tirare via le lampade che non erano fatte bene e non si staccavano dal nastro. Non usavo mascherine, né le ho mai viste in azienda.”
NI IR: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. In particolare, mettevo le lampadine e lavoravo alla pompa. Usavo dei guanti di amianto. Facevo le pulizie con l'aria compressa e con la scopa e la paletta. Ho sempre lavorato nel reparto incandescenti. Preciso di essere entrata alla Pt_7
nel 1967.”
CH RITA: “confermo integralmente il contenuto del ricorso e in particolare di avere lavorato nel reparto incandescenti. Mi occupavo della zoccolatura delle lampadine con le dita di amianto. Mi occupavo delle pulizie, finito il turno: soffiavo con l'aria compressa la polverina che si formava. Poi usavamo la scopa e la paletta. Lavoravo anche sui forni a giostra
e alla pompa. La giostra girava e le lampadine si muovevano su una catena di amianto. Preciso di essere entrata alla nel 1968.” Pt_7
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che essa è stata limitata ai capitoli relativi alle mansioni svolte nel reparto “manutenzione” dal ricorrente Non è invece stato Parte_2
ritenuto necessario procedere all'escussione dei testi sui capitoli di prova redatti dalle ricorrenti che hanno lavorato nei reparti “incandescenti” e “fluorescenti”, né sui capitoli inerenti al ciclo di lavorazione all'interno della tutte le ricorrenti, infatti, hanno depositato – unitamente Pt_7
ai rispettivi atti introduttivi – la sentenza emessa nella causa r.g. n. 5/2021 che, ha deciso una controversia del tutto analoga a quella odierna, instaurata da altri ex dipendenti della CP_6
, e ) nei confronti dell
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_4
Come si evince dalla lettura della sentenza in parola (doc. 9 attori) e dai verbali di causa acquisiti al presente giudizio ex art. 421 c.p.c., i testi indicati dagli odierni ricorrenti sono i medesimi testi escussi nella causa r.g. 5/2021 e sui capitoli Testimone_1 Testimone_2
anche oggi riproposti, nonché i ricorrenti della causa in parola , Parte_8 Pt_9
e ) che avevano chiesto di essere sottoposti a interrogatorio libero sulle
[...] Parte_10
circostanze anche oggi dedotte.
Con riferimento alle attività svolte da nel reparto “manutenzione”, i Parte_2
testi (dipendente di dal 1970 al 2002), Parte_8 Pt_7 Testimone_2
8 (dipendente della dal 1970 al 2009) e (dipendente della Pt_7 Testimone_1 Pt_7
dal 1977 al 2005), hanno confermato i capitoli attorei da 1 e 5 , così formulati: “1) Vero che il sig. , assunto dalla ditta in data 30/05/1963, ha sempre lavorato Parte_2 CP_6
come manutentore in tutti i reparti della ditta, sino alla data di pensionamento avvenuta il
01/01/1997? 2) Vero che il sig. effettuava la manutenzione dei forni con cambio delle Parte_2
guarnizioni in amianto puro;
effettuava interventi sulle coibentazioni dei forni che si trovavano sia all'interno che all'esterno; effettuava interventi sulle cd. “giostre” per cambiare i ditalini che tenevano ferme le lampade incandescenti e per cambiare il nastro trasportatore in materiale amiantifero? 3) Vero che il sig. effettuava interventi sulle protezioni delle Parte_2
macchine e che il motore e le zone calde delle macchine erano protette da materiali rigidi contenenti amianto;
4) Vero che il cambio delle protezioni comportava l'utilizzo di lastre amiantifere rigide che dovevano essere modellate ed adattate ed il sig. effettuava tali Parte_2
operazioni utilizzando flessibile e trapano? 5) Vero che il sig. effettuava interventi in Parte_2
officina per recuperare pezzi ricoperti di amianto?”.
Dall'esame testimoniale è altresì emerso che le attività svolte dal in qualità di Parte_2
manutentore siano di fatto integralmente sovrapponibili a quelle svolte nel reparto “officina”:
“mi ricordo del signor il quale ha lavorato come manutentore nel reparto officina Parte_2
(…) questi lavori li faceva in officina” (teste “il signor lavorava in Pt_8 Parte_2
officina” (teste ); “il signor ha sempre lavorato in officina” (teste Tes_2 Parte_2
. Tes_1
Con riferimento alle attività svolte dalla ricorrente che in sede di interrogatorio Parte_3
libero ha precisato di avere svolto la propria attività lavorativa nei reparti lavorazioni a mano, orletti e palloncini, le mansioni descritte danno atto della sovrapponibilità delle condizioni di lavoro della ricorrente in parola con quelle dei colleghi degli altri reparti. Infatti, nonostante che la fase di lavorazione di cui si occupava la signora osse diversa da quella dei Parte_3
ricorrenti adibiti ai reparti incandescenti, fluorescenti e officina, l'oggetto produttivo, vale a dire le lampadine, gli strumenti usati (cassette di amianto, scopa e paletta per pulire) e le attività svolte (pulizia e zoccolatura) in nulla differiscono rispetto a quelle degli altri ricorrenti.
9 3.2. I fatti emersi dall'interrogatorio libero (con riferimento al reparto “orletti” e “lavorazioni a mano”), dalle deposizioni testimoniali (con riguardo al reparto “manutenzione/officina”) e dall'esame dei verbali della causa r.g. 5/2021 (per quanto attiene i reparti “incandescenti” e
“fluorescenti”) sono coerenti con le indagini peritali svolte dal CTU dott. Persona_4
Con riferimento ai reparti “manutenzione” (assimilabile, come detto, al reparto “officina”),
“incandescenti” e “fluorescenti”, i ricorrenti hanno depositato in atti le perizie redatte rispettivamente nel maggio 2025 e nel maggio 2022 all'interno delle cause r.g. 372/2024 e r.g.
5/2021, le quali – in modo esaustivo e logicamente motivato – avevano anzitutto ricostruito i cicli di lavorazione sulla base di una relazione di un'indagine di medicina ed igiene del lavoro eseguita negli anni Settanta presso la società In aggiunta, il CTU aveva acquisito la Pt_7
documentazione relativa alla presenza di amianto sulle strutture edilizie della fabbrica
(coperture in eternit) e sul materiale friabile contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni, negli stucchi delle fenestrature e nei pavimenti in linoleum;
documentazione che avrebbe confermato
“il massiccio utilizzo dell'asbesto negli insediamenti industriali”, rispetto ai quali gli interventi di bonifica sono stati terminati solo nel 2019. Accertata la diffusa presenza di amianto in varie parti delle linee di assemblaggio delle lampadine (nastri trasportatori, coibentazione dei forni, utilizzo di DPI specifici) e rilevato che la preparazione di questi manufatti di amianto, il loro utilizzo ed il loro deterioramento liberavano nell'ambiente di lavoro le fibre asbestosiche, così come avveniva durante le operazioni di pulizia, il dott. veva concluso nel senso che il Per_4
deterioramento dei materiali in amianto utilizzati dagli odierni ricorrenti, l'utilizzo di DPI, in particolare ditali in amianto, le operazioni di pulizia che si svolgevano senza un sistema di aspirazione, hanno determinato una significativa inalazione di fibre di amianto da parte dei lavoratori che avevano lavorato nei reparti “officina”, “incandescenti” e “fluorescenti”, con conseguente esposizione degli stessi a fibre di amianto con valori limite superiori a quelli di cui al d.lgs. n. 277/1991.
Tali considerazioni ovviamente valgono sia per gli odierni ricorrenti Pt_1 Parte_2
che risultano essere stati impiegati per Parte_4 Parte_5 Parte_6
oltre dieci anni nei medesimi reparti attenzionati, sia per la ricorrente he ha Parte_3
10 dato prova di avere lavorato, sebbene in un reparto diverso, nelle medesime condizioni e svolgendo le medesime attività dei propri colleghi.
3.3 In definitiva, tutte le emergenze processuali (le dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti, le deposizioni testimoniali assunte ed acquisite, le risultanze degli accertamenti peritali prodotti nel presente giudizio) confermano che il ciclo produttivo e di lavorazione descritto dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi, nonché l'adibizione degli stessi ai reparti “lavorazioni a mano”, “orletti”,
“incandescenti”, “fluorescenti” e “manutenzione”, hanno implicato la loro esposizione qualificata per oltre dieci anni all'amianto.
Al contrario, le eccezioni sollevate dall sono rimaste sprovviste di puntuale riscontro CP_4
probatorio.
Le domande attoree meritano pertanto accoglimento e deve perciò ritenersi accertato che gli odierni ricorrenti hanno subito un'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore ai valori limite definiti dagli artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/91, come modificato dall'art. 16 co. V
L 128/98, con la conseguenza che l va condannato a riconoscere in loro favore la CP_4
maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. 257/92.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei, eccepita dall essa non risulta CP_4
contestata dalla controparte, che in effetti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate
a far data dalla domanda amministrativa.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che, alla causa rubricata al n. 512/2024, sono state riunite altre cinque cause, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att. c.p.c.
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda più elevata (nella specie
€ 15.000,00, come da dichiarazione di valore) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 2.787,00 (€
464,50 x 6) per la fase di studio della controversia e € 2.331,00 (€ 388,50 x 6) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione, attinente a situazioni tra loro analoghe.
11 Vanno invece liquidate unitariamente le fasi istruttoria e di discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso rispettivamente di € 900,00 e € 1.100,00, entrambi prossimi ai minimi
(pari a € 832,00 e € 1.010,50, sempre parametrandoli al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione e nella quasi sovrapponibilità delle prove richieste (soprattutto in termini di prova per testi e di esame peritale) e delle conclusioni rassegnate con riguardo ai vari ricorrenti.
Va poi riconosciuto l'aumento previsto dal co. 1 bis dell'art. 4, D.M. 55/2014, avendo la difesa attorea utilizzato, nella redazione dell'atto introduttivo, collegamenti ipertestuali che consentano l'apertura immediata dei documenti prodotti e l'agevole navigazione all'interno del documento.
Va in definitiva liquidato in favore della parte ricorrente l'importo di € 9.200,00 per compensi professionali, € 258,00 per spese anticipate, oltre accessori di legge. Perso Non può invece essere liquidato alcunché per l'attività svolta dal CTP dott. in quanto l'espletamento della consulenza di parte è frutto di una libera scelta difensiva. In ogni caso, non si tratta di esborsi documentati: non constano, infatti, i giustificativi dei pagamenti asseritamente effettuati.
Parimenti, la richiesta di condanna dell ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta giacchè, CP_4
non ne constano i presupposti di applicabilità, come si evince anche solo dal fatto che, ai fini dell'accoglimento degli odierni ricorsi, è stato necessario espletare attività istruttoria, volta all'accertamento degli elementi che dimostrino la fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e nei confronti dell
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa od assorbita, accertato e dichiarato che , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno subito un'esposizione ultradecennale ad amianto in misura Parte_6
12 superiore ai valori definiti dagli artt. 24 e 31 D. lgs. N. 277/91, come modificato dall'art. 16, IV comma, L. 128/98; condanna l a riconoscere in loro favore la maggiorazione contributiva di cui all'art. 13 L. n. CP_4
257/1992; condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 9.200,00 per CP_4
compensi professionali, € 258,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
13