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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1074/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 30/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1074/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COLLETTA FEDERICA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA XX SETTEMBRE 26 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. NETTIS Controparte_1
LEONARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PULCI 3 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2797 del 28.3.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma , , premesso di aver prestato attività di lavoro Parte_1 dipendente dall'ottobre 2012 presso la società a seguito del subentro di detta società CP_2 nell'appalto ove egli operava , lamentava di aver sofferto condotte vessatorie dopo aver denunciato il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro , la scarsa illuminazione , la non funzionalità degli strumenti ( etichettatrici e carrelli) ; denunciava di essere stato assegnato a ruoli sempre più faticosi che avevano causato un sovraffaticamento della schiena;
di aver richiesto due volte di essere sottoposto a visita medica e che infine solo il 7.3.16 era stato sottoposto a visita medico legale ottenendo un giudizio di idoneità al servizio con limitazioni :ciò nonostante , egli lamentava, era stato richiesto di svolgere mansioni incompatibili ( con superamento del limite e di peso di 15 kg fissato dal medico) .
Lamentava di essere stato destinatario di 7 sanzioni disciplinari e che , in particolare, nel gennaio
2016 si era visto detrarre dallo stipendio la somma di euro 52,58 per una sanzione disciplinare mai comunicata , denaro che la società gli aveva successivamente restituito senza spiegazioni .Lamentava le aggressioni sofferte per effetto della pluralità di sanzioni disciplinari comminategli e deduceva di essere stato indotto a dimettersi per giusta causa . Egli chiedeva accertarsi la responsabilità della per le molteplici condotte vessatorie e mobbizzanti e ,in subordine, Controparte_3 accertarsi l'illegittimità delle sanzioni disciplinari;
chiedeva condannarsi l' a riconoscere CP_4
l'indennizzo e la società al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale. CP_1
Il tribunale rigettava integralmente il ricorso di assumendo che i testi escussi non Parte_1 avevano consentito di accertare la dedizione a compiti di carico e scarico e di movimentazione manuale di carichi pesanti oltre i limiti consentiti dalle condizioni fisiche del dipendente;
rilevava la legittimità delle sanzioni disciplinari comminate ed escludeva la prova di qualsivoglia intento persecutorio aziendale.
Avverso detta sentenza proponeva appello contestando , con il primo motivo , la Parte_1 valutazione della prova testimoniale nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che i testimoni e avessero palesato una chiara ostilità nei confronti della società , senza motivare CP_5 Tes_1 per quale ragione venisse operato siffatto riscontro , laddove invece il tribunale aveva ritenuto pienamente credibili i testi indicati da parte resistente. Chiedeva , per l'effetto , di voler riesaminare le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado e riformare la parte della sentenza in cui il giudice aveva affermato che i testi di parte ricorrente palesavano una chiara ostilità e considerare, al contrario, che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente erano sicuramente più genuine rispetto a quelle rese dai testi di parte datoriale in quanto ancora dipendenti della società. L'appellante contestava altresì la sentenza aveva attribuito rilevanza alla circostanza dell'esistenza di un sistema generalizzato in cui i facchini – tutti - si trovavano frequentemente costretti a movimentare da soli carichi pesanti . Deduceva , infatti , che la pluralità di condotte vessatorie non ne esclude, l'illiceità.
Con ulteriore motivo di appello rilevava di aver denunciato le problematiche di Parte_1 sicurezza sul posto di lavoro e che siffatta circostanza era stata riportata dai testi da lui intimati .
Chiedeva di sentire come teste la Sig.ra sindacalista di Pomezia Testimone_2 CP_6 rappresentando che prima del giudizio di primo grado ,la Sig.ra era stata spostata dall'incarico Tes_2 di sindacalista di Pomezia e inviata ad altra sede e che solo dopo la pubblicazione della CP_6 sentenza, la sig.ra lo aveva contattato dichiarando di essere disponibile a rendere testimonianza Tes_2 sulla circostanza che egli le aveva richiesto di denunciare alla società tutte le condizioni pericolose che si verificavano sul posto di lavoro.
Con ulteriore motivo d'appello lamentava il mancato riconoscimento del mobbing e del demansionamento . Nello specifico deduceva che i problemi di sicurezza sul posto di lavoro da lui segnalati non erano stati mai presi in considerazione dalla società ed avevano determinato il verificarsi di un incidente in danno di un collega. Lamentava , ulteriormente , di essere stato assegnato ad un incarico di movimentazione manuale delle merci pesanti , laddove in precedenza egli svolgeva mansioni di carrellista e che tale determina e tale provvedimento gli aveva causato gravi dolori alle spalle alla schiena con conseguente diagnosi di lombalgia acuta e progressione della stessa.
Dichiarava di aver richiesto di essere sottoposto a visita sanitaria in più occasioni e che nonostante egli fosse stato dichiarato idoneo con limitazione , siffatta raccomandazione non era stata rispettata dalla società .
Richiamava la deposizione del teste dalla quale emergeva che il ricorrente gli aveva CP_5 segnalato ai propri superiori di aver riscontrato inadempienza alle norme antinfortunistiche e che , pur essendo stato assunto come carrellista , veniva utilizzato in attività di carico e scarico merci , anche di peso superiore ai 25 chili;
che , per siffatta circostanza . Deduceva che anche il teste Sig. aveva dichiarato che aveva segnalato la violazione di normative antinfortunistiche Testimone_3 perché il magazzino di deposito era scarsamente illuminato e aveva pure segnalato l'inadeguatezza della strumentazione , nonché che egli fosse adibito alle mansioni di scarico della merce, benché fosse inquadrato come carrellista. Richiamava, infine , le dichiarazioni rese dalla coniuge Tes_4 la grave situazione di disagio correlata ai plurimi provvedimenti disciplinari ingiustamente
[...] adottati nei suoi confronti che contestava specificamente. Insisteva nella richiesta di una consulenza medico legale.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza
Il primo motivo di appello è infondato . Il tribunale ha diffusamente argomentato sul contenuto delle deposizioni dei testi escussi rappresentando la diversità di contenuto tra le dichiarazioni rese dai testi e e quelle rese dei testi e Testimone_5 Tes_6 CP_5 Tes_1
Il riferimento , in via incidentale, in sentenza, all'ostilità palesata dai testi e nei CP_5 Tes_1 confronti della società non ha impedito al tribunale di valutare compiutamente il contenuto di dette dichiarazioni ed infatti il tribunale non ha concluso per l'inattendibilità delle dichiarazioni medesime
, limitandosi a rappresentare che e non avevano ricondotto l'adibizione ai compiti di CP_5 Tes_1 carico e scarico o alla movimentazione manuale di carichi pesanti richiesta a alle rimostranze Pt_1 da lui presentata al datore di lavoro , evidenziando, a contrario, come siffatta richiesta fosse rivolta in maniera generalizzata a tutti i facchini.
Erra dunque il signor laddove reputa che il tribunale abbia dato credito esclusivamente ai Pt_1 testi di parte resistente , avendo invece adeguatamente valutato tutte le deposizioni.
In relazione al contenuto delle deposizioni medesime e alla valutazione di attendibilità delle stesse non è tuttavia superfluo rilevare come l'appellante non abbia censurato il passaggio della sentenza in cui il tribunale rileva la falsità della circostanza , dichiarata dal , in relazione all'esistenza di Tes_1 un rapporto di lavoro dipendente tra la società e il teste medesimo da maggio a novembre CP_1
2015 . Il tribunale dà atto che dal libro unico del lavoro prodotto in giudizio dalla società , CP_1 emergeva che il non comparisse nell'elenco dei dipendenti della società , risultando Tes_1 CP_1 per contro alle dipendenze della . Parte_2
Siffatta circostanza non è irrilevante nella valutazione della attendibilità del teste, come non lo è neppure la circostanza parimenti menzionata in sentenza, che il teste avesse mosso CP_5 contestazioni analoghe a quelle de ricorrente in tema di demansionamento , dequalificazione e danno da mobbing nei confronti della medesima società, seppure in relazione a tali lamentazioni egli avesse ritenuto poi di pervenire ad un accordo conciliativo.
Pertanto , dalla sentenza emergono plurime ragioni che possono legittimamente indurre a valutare una minore attendibilità delle deposizioni dei testi e rispetto agli altri testi escussi. Tes_1 CP_5
In ogni caso il tribunale non ha deprivato di significatività dette dichiarazioni , limitandosi a rappresentare come i testi e non avessero ricondotto la destinazione del ricorrente CP_5 Tes_1 alla movimentazione di carichi pesanti al fatto che questi avesse palesato delle rimostranze sul luogo di lavoro in relazione al rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro.
Il tribunale ha valorizzato ulteriormente la circostanza che tutti i facchini si trovavano alle volte costretti a movimentare da soli carichi pesanti non già per desumerne la legittimità della condotta datoriale , ma al fine di escludere che tale richiesta fosse causalmente riconducibile ad una ritorsione nei confronti di per le rimostranze dello stesso formulate avverso le condizioni di lavoro. Pt_1
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello il signor lamentava di aver denunciato le problematiche di Pt_1 sicurezza sul posto di lavoro.
Orbene , l'accertamento di siffatta circostanza non è rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso in tema di demansionamento e mobbing, salvo dimostrare , in via indiretta , che i comportamenti vessatori , laddove fossero risultati provati avrebbero potuto intendersi essere riconducibili ad una reazione rispetto alle legittime rimostranze del lavoratore. Effettivamente il teste sul punto CP_5
, ha dichiarato che il ricorrente si era lamentato con i superiori della adibizione alla movimentazione di carichi pesanti e che aveva chiesto di essere adibito a mansioni che non comportassero la movimentazione di siffatti carichi, che segnalò a che si lavorava male perché i muletti e il Per_1 pavimento erano sempre rotti e le luci non funzionanti e che per questa ragione cadevano le pedane .
Il teste ha dichiarato di essere un superiore del ricorrente e che rammentava che questi Testimone_3 aveva segnalato al la violazione di normativa antinfortunistiche e specificamente la scarsa Per_1 illuminazione , l'inadeguatezza della strumentazione oltre il fatto che soffriva di mal di schiena
Nessuno degli altri testi escussi ha confermato tuttavia tali circostanze . La considerazione è significativa perché , come si è anticipato , lavorò assieme al ricorrente, nello stesso suo Tes_1 deposito solo pochi mesi, peraltro alle dipendenze di una società diversa risultando poco verosimile che egli avesse conoscenza di siffatte rimostranze nel breve arco di tempo in cui condivisero la sola sede di lavoro .
Comunque , seppure voglia attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese da due soli testi in relazione alle denunce di violazioni in materia antinfortunistica alla parte datoriale (mentre altri dipendenti pur deputati all'interno dell'azienda allo specifico settore della tutela antinfortunistica non rammentavano tali denunce) , siffatto accertamento non altererebbe in alcun modo i termini della vicenda all'esame della Corte . E' infatti sostanzialmente irrilevante accertare che il ricorrente abbia o meno denunciato condotte violativa degli obblighi in materia di sicurezza , laddove non emergesse - come in effetti non emerge
– dall'accertamento giudiziale una condotta illecita dell'azienda che possa giustificarsi quale reazione alla rimostranza medesima attraverso comportamenti dequalificanti e mobbizzanti
Infatti i testi non hanno potuto specificare se l'attività di carico e scarico manuale delle merci , svolte in maniera occasionale ( rammentava due sole occasioni in cui aveva visto il ricorrente CP_5 scaricare merce pesante dal camion e poteva riferire in relazione a limitati periodi , da maggio Tes_1
a novembre 2015 ) fossero state richieste al ricorrente prima o dopo che fosse accertata la sua inidoneità a mansioni di carico e scarico oltre i 15 chili.
Al contrario, entrambi i testi hanno riferito di essere cessati dal servizio svolto assieme a Pt_1 nel 2015 ( a marzo e a novembre) , prima che venisse accertata la parziale inidoneità del ricorrente allo scarico di merce pesante ( intervenuta nel 2016 a seguito della visita medica) .
Pertanto, anche a non voler considerare – e non si comprende invero come - che gran parte dei testi ha negato che l'attività di carico e scarico fosse manualmente svolta dal ricorrente (rappresentando tutti i testi escussi, salvo quelli sopra indicati, che al più egli doveva limitarsi a far scivolare sulla pedana le strutture che dovevano essere spostate con il muletto in altra dislocazione) sicuramente siffatta attività aveva carattere saltuario . Non v'è prova alcuna , poi, che tale attività sia stata richiesta dopo l'accertamento della inidoneità al carico di merci pesanti operata dal medico competente.
D'altronde il teste addetto alla movimentazione manuale delle merci e il teste Tes_6 Tes_5 preposto, così come il teste , coordinatore dei depositi , hanno dichiarato tutti che il Tes_5 ricorrente non è mai stato adibito al carico e scarico della merce ma che poteva solo aver posizionato il carrello davanti alla pedana per far scivolare la merce ivi collocata . E' pure emerso che , quando il ricorrente segnalò di aver mal di schiena fu immediatamente sottoposto a visita e successivamente adibito a mansioni più leggere . Il teste ha in effetti confermato che , dopo la visita Tes_5 Pt_1 medica, era stato addetto all'attività di etichettatura e di falegnameria .
I testi hanno dunque concordemente riportato , salvo il e l' che il ricorrente si Tes_1 CP_5 occupava della sola movimentazione con il carrello retrattile e di non averlo mai visto scaricare manualmente . I testi hanno escluso ( assieme al teste che segnalò problemi di Tes_7 Pt_1 sicurezza nel deposito .
La teste , moglie del ricorrente , ha reso invece dichiarazioni sostanzialmente neutre Testimone_4 perché in larga misura ella riportava fatti appresi dal marito, nonché le lamentazioni per i dolori alla schiena dallo stesso denunciati. Il demansionamento deve essere escluso posto che tutti i testi hanno confermato - ed emerge anche dalla prova documentale e dalle contestazioni disciplinari- il prevalente utilizzo del carrello e la movimentazione di carichi mediante carrelli.
Dalla documentazione relativa alle procedure disciplinari emerge che l'attività prevalente del ricorrente fosse proprio quella della conduzione di transpallets quindi attività complessivamente non faticosa e sicuramente conforme alla qualifica posseduta.
L'occasionalità degli adempimenti di carico e scarico manuale esclude anche la possibilità di argomentare una qualsivoglia dequalificazione professionale .
Il ricorrente ha lamentato altresì l'inadeguata valutazione della prova nell'accertamento del mobbing
Sono state riesaminate specificamente tutte le deposizioni e verificata la documentazione in atti.
All'esito il collegio reputa di confermare le valutazioni espresse dal tribunale.
Il ricorrente lamentava di essere stato dequalificato e perseguitato tramite l'utilizzo improprio dei procedimenti disciplinari ( per eventi occorsi il 27.5.16, il 7.6.16, il 26.7.16, il 27.7.16, il 25.7.16, il
27.8.16) . I testi escussi hanno tuttavia confermato la correttezza dell'esercizio delle prerogative disciplinari da parte della società e la fondatezza degli addebiti contestati al ricorrente.
Il teste ha espressamente confermato le espressioni offensive e allusive a lui rivolte Testimone_8 sul luogo di lavoro da quando lo aveva sostanzialmente accusato di godere ingiustamente di Pt_1 privilegi particolari all'interno dell'azienda .
Il teste ha confermato la circostanza che il giorno 7 giugno 2016 il ricorrente , Tes_5 movimentando un divano col muletto , lo aveva inserito in una cella diversa da quella indicata nel sistema informatico , riportando poi una cella ancora diversa e causando problemi nel suo successivo ritrovamento. Ha confermato altresì che il 26 luglio il ricorrente aveva riportato nella scheda del proprio turno solo uno dei carrelli utilizzati : la corretta annotazione di tutti i carrelli adoperati era invece necessaria per monitorare lo stato di uso dei carrelli poiché l'operatore indica a inizio a fine turno , le condizioni del carrello medesimo
E' stato altresì confermato dai testi escussi che il 26 luglio 2016 il ricorrente sbagliò l'affissione delle etichette su merce proveniente dalla riparazione , apponendo su alcuni colli l'etichetta relativa ad altri
, e che , in quella circostanza , altro personale dell'azienda si accorse dell'errore e solo questo consentì di evitare che venisse consegnata ai clienti merce diversa da quella ordinata. I testi hanno riferito che, nella medesima occasione , il ricorrente aveva anche omesso di etichettare alcuni prodotti, che il 27 luglio , mentre movimentava con il muletto degli elementi di una cucina , la pedana era caduta Pt_1 e si era rotta la merce;
che non sapeva riferire le ragioni per cui la pedana era caduta, né se Pt_1 la pellicola di imballo fosse tagliata , mentre sicuramente rientrava nei suoi doveri verificare l'integrità della protezione . I testi, in relazione all'episodio del 25 luglio 2016 in cui si contestava l'utilizzo di frasi offensive nei confronti di collega, hanno confermato di aver assistito alla discussione tra il ricorrente e il quale aveva poi riportato testualmente, nel corso della deposizione, le Testimone_8 dichiarazioni offensive ad esso rivolte da . Pt_1
In relazione all' evento occorso il 27 agosto 2016 i testi escussi hanno confermato che , nonostante l'anticipazione della chiusura serale del magazzino , il ricorrente aveva falsamente annotato sul foglio firme di essere uscito alle 21:15 .
e hanno entrambi riportato, in relazione alla contestazione sull'abusivo Testimone_9 Tes_5 utilizzo del cellulare, che il ricorrente ammise di aver utilizzato il telefono cellulare mentre guidava il transpallet per una chiamata personale .
ha pure testimoniato in merito alla caduta della cucina occorsa quando il ricorrente guidava Tes_5 il muletto e al fatto che questi si rifiutò di svolgere mezz'ora di lavoro straordinario , benchè richiesto dal preposto;
ha rammentato l'ulteriore occasione in cui abbandonò inopinatamente il posto Pt_1 di lavoro alle 13:30 nonostante il turno terminasse dei 18 e pure altre violazioni contestate al ricorrente , compresa quella della inversione delle etichette sui mobili e dell'omesso controllo sul corretto posizionamento dell'elastofilm sui mobili .
Tutte le circostanze che hanno indotto la società a reiteratamente esercitare il proprio potere disciplinare hanno dunque costituito oggetto di conferma in sede testimoniale , in tal modo escludendosi in radice la pretestuosità della condotta aziendale.
E' invece incontroverso che il ricorrente fu sottoposto a visita il 7.3.16 , quando lamentò dolori alla schiena ( mentre è rimasto sfornita di prova la pretesa richiesta di visita formulata antecedentemente)
e che in quell'occasione egli fu dichiarato idoneo , ma con limitazioni.
L'istruttoria svolta ha dunque consentito di escludere qualsivoglia condotta ritorsiva o intimidatoria nei confronti di che non è stato demansionato - pure laddove fosse stato occasionalmente Pt_1 richiesto di svolgere mansioni di carico e scarico della merce che non gli competevano ( e mai oltre il limite dei 15 kg individuato a partire dal marzo 2016) - non è stato mobbizzato ma, al contrario , ha tenuto reiteratamente condotte violative degli obblighi contrattuali e per queste ragioni è stato talvolta sanzionato dall'azienda; non è stata neppure pienamente provata a denuncia da parte sua della violazione degli obblighi di sicurezza da parte dell'azienda , stante il contrasto di deposizioni sull'argomento, e questo esclude che ci possano essere state da parte della ocietà , condotte CP_1 qualificabili come ritorsive. La richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in grado di appello è invece inammissibile non potendosi peraltro attribuire rilevanza alla pretesa
“disponibilità” a deporre asseritamente manifestata dalla teste solo nel presente grado di giudizio .
Peraltro il ricorrente non ha mai contestato la veridicità delle condotte oggetto di contestazioni disciplinari , pur attribuendo ad esse una diversa significatività giuridica
Neppure può attribuirsi rilevanza , ai fini del preteso mobbing , alla circostanza che alcune sanzioni furono cancellate dopo che l'azienda verificò che le comunicazioni non erano pervenute correttamente al destinatario.
In conclusione, come è noto, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti si considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo limitatamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico alle descritte condotte il pregiudizio subito dalla vittima della propria integrità psico-fisica e/o della propria dignità;
d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi” (così alla nona pagina della gravata sentenza). Dunque è incontestato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “… come può esservi condotta demansionante e mortificante anche in presenza di atti di per sé legittimi, simmetricamente, non ogni dequalificazione così come non ogni altro atto illegittimo può essere automaticamente connotato di vessatorietà (…): affinché ciò avvenga, è necessario che quell'atto emerga come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno persecutorio;
in definitiva la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente;
non ci si può limitare a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte, come nella specie, di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione” (così Cass., Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020).
Per le ragioni espresse deve escludersi la sussistenza del mobbing e respingersi il ricorso formulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo
- ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass.,
Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 30/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1074/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COLLETTA FEDERICA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA XX SETTEMBRE 26 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. NETTIS Controparte_1
LEONARDO ed elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PULCI 3 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2797 del 28.3.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di Roma , , premesso di aver prestato attività di lavoro Parte_1 dipendente dall'ottobre 2012 presso la società a seguito del subentro di detta società CP_2 nell'appalto ove egli operava , lamentava di aver sofferto condotte vessatorie dopo aver denunciato il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro , la scarsa illuminazione , la non funzionalità degli strumenti ( etichettatrici e carrelli) ; denunciava di essere stato assegnato a ruoli sempre più faticosi che avevano causato un sovraffaticamento della schiena;
di aver richiesto due volte di essere sottoposto a visita medica e che infine solo il 7.3.16 era stato sottoposto a visita medico legale ottenendo un giudizio di idoneità al servizio con limitazioni :ciò nonostante , egli lamentava, era stato richiesto di svolgere mansioni incompatibili ( con superamento del limite e di peso di 15 kg fissato dal medico) .
Lamentava di essere stato destinatario di 7 sanzioni disciplinari e che , in particolare, nel gennaio
2016 si era visto detrarre dallo stipendio la somma di euro 52,58 per una sanzione disciplinare mai comunicata , denaro che la società gli aveva successivamente restituito senza spiegazioni .Lamentava le aggressioni sofferte per effetto della pluralità di sanzioni disciplinari comminategli e deduceva di essere stato indotto a dimettersi per giusta causa . Egli chiedeva accertarsi la responsabilità della per le molteplici condotte vessatorie e mobbizzanti e ,in subordine, Controparte_3 accertarsi l'illegittimità delle sanzioni disciplinari;
chiedeva condannarsi l' a riconoscere CP_4
l'indennizzo e la società al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale. CP_1
Il tribunale rigettava integralmente il ricorso di assumendo che i testi escussi non Parte_1 avevano consentito di accertare la dedizione a compiti di carico e scarico e di movimentazione manuale di carichi pesanti oltre i limiti consentiti dalle condizioni fisiche del dipendente;
rilevava la legittimità delle sanzioni disciplinari comminate ed escludeva la prova di qualsivoglia intento persecutorio aziendale.
Avverso detta sentenza proponeva appello contestando , con il primo motivo , la Parte_1 valutazione della prova testimoniale nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che i testimoni e avessero palesato una chiara ostilità nei confronti della società , senza motivare CP_5 Tes_1 per quale ragione venisse operato siffatto riscontro , laddove invece il tribunale aveva ritenuto pienamente credibili i testi indicati da parte resistente. Chiedeva , per l'effetto , di voler riesaminare le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado e riformare la parte della sentenza in cui il giudice aveva affermato che i testi di parte ricorrente palesavano una chiara ostilità e considerare, al contrario, che le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente erano sicuramente più genuine rispetto a quelle rese dai testi di parte datoriale in quanto ancora dipendenti della società. L'appellante contestava altresì la sentenza aveva attribuito rilevanza alla circostanza dell'esistenza di un sistema generalizzato in cui i facchini – tutti - si trovavano frequentemente costretti a movimentare da soli carichi pesanti . Deduceva , infatti , che la pluralità di condotte vessatorie non ne esclude, l'illiceità.
Con ulteriore motivo di appello rilevava di aver denunciato le problematiche di Parte_1 sicurezza sul posto di lavoro e che siffatta circostanza era stata riportata dai testi da lui intimati .
Chiedeva di sentire come teste la Sig.ra sindacalista di Pomezia Testimone_2 CP_6 rappresentando che prima del giudizio di primo grado ,la Sig.ra era stata spostata dall'incarico Tes_2 di sindacalista di Pomezia e inviata ad altra sede e che solo dopo la pubblicazione della CP_6 sentenza, la sig.ra lo aveva contattato dichiarando di essere disponibile a rendere testimonianza Tes_2 sulla circostanza che egli le aveva richiesto di denunciare alla società tutte le condizioni pericolose che si verificavano sul posto di lavoro.
Con ulteriore motivo d'appello lamentava il mancato riconoscimento del mobbing e del demansionamento . Nello specifico deduceva che i problemi di sicurezza sul posto di lavoro da lui segnalati non erano stati mai presi in considerazione dalla società ed avevano determinato il verificarsi di un incidente in danno di un collega. Lamentava , ulteriormente , di essere stato assegnato ad un incarico di movimentazione manuale delle merci pesanti , laddove in precedenza egli svolgeva mansioni di carrellista e che tale determina e tale provvedimento gli aveva causato gravi dolori alle spalle alla schiena con conseguente diagnosi di lombalgia acuta e progressione della stessa.
Dichiarava di aver richiesto di essere sottoposto a visita sanitaria in più occasioni e che nonostante egli fosse stato dichiarato idoneo con limitazione , siffatta raccomandazione non era stata rispettata dalla società .
Richiamava la deposizione del teste dalla quale emergeva che il ricorrente gli aveva CP_5 segnalato ai propri superiori di aver riscontrato inadempienza alle norme antinfortunistiche e che , pur essendo stato assunto come carrellista , veniva utilizzato in attività di carico e scarico merci , anche di peso superiore ai 25 chili;
che , per siffatta circostanza . Deduceva che anche il teste Sig. aveva dichiarato che aveva segnalato la violazione di normative antinfortunistiche Testimone_3 perché il magazzino di deposito era scarsamente illuminato e aveva pure segnalato l'inadeguatezza della strumentazione , nonché che egli fosse adibito alle mansioni di scarico della merce, benché fosse inquadrato come carrellista. Richiamava, infine , le dichiarazioni rese dalla coniuge Tes_4 la grave situazione di disagio correlata ai plurimi provvedimenti disciplinari ingiustamente
[...] adottati nei suoi confronti che contestava specificamente. Insisteva nella richiesta di una consulenza medico legale.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza
Il primo motivo di appello è infondato . Il tribunale ha diffusamente argomentato sul contenuto delle deposizioni dei testi escussi rappresentando la diversità di contenuto tra le dichiarazioni rese dai testi e e quelle rese dei testi e Testimone_5 Tes_6 CP_5 Tes_1
Il riferimento , in via incidentale, in sentenza, all'ostilità palesata dai testi e nei CP_5 Tes_1 confronti della società non ha impedito al tribunale di valutare compiutamente il contenuto di dette dichiarazioni ed infatti il tribunale non ha concluso per l'inattendibilità delle dichiarazioni medesime
, limitandosi a rappresentare che e non avevano ricondotto l'adibizione ai compiti di CP_5 Tes_1 carico e scarico o alla movimentazione manuale di carichi pesanti richiesta a alle rimostranze Pt_1 da lui presentata al datore di lavoro , evidenziando, a contrario, come siffatta richiesta fosse rivolta in maniera generalizzata a tutti i facchini.
Erra dunque il signor laddove reputa che il tribunale abbia dato credito esclusivamente ai Pt_1 testi di parte resistente , avendo invece adeguatamente valutato tutte le deposizioni.
In relazione al contenuto delle deposizioni medesime e alla valutazione di attendibilità delle stesse non è tuttavia superfluo rilevare come l'appellante non abbia censurato il passaggio della sentenza in cui il tribunale rileva la falsità della circostanza , dichiarata dal , in relazione all'esistenza di Tes_1 un rapporto di lavoro dipendente tra la società e il teste medesimo da maggio a novembre CP_1
2015 . Il tribunale dà atto che dal libro unico del lavoro prodotto in giudizio dalla società , CP_1 emergeva che il non comparisse nell'elenco dei dipendenti della società , risultando Tes_1 CP_1 per contro alle dipendenze della . Parte_2
Siffatta circostanza non è irrilevante nella valutazione della attendibilità del teste, come non lo è neppure la circostanza parimenti menzionata in sentenza, che il teste avesse mosso CP_5 contestazioni analoghe a quelle de ricorrente in tema di demansionamento , dequalificazione e danno da mobbing nei confronti della medesima società, seppure in relazione a tali lamentazioni egli avesse ritenuto poi di pervenire ad un accordo conciliativo.
Pertanto , dalla sentenza emergono plurime ragioni che possono legittimamente indurre a valutare una minore attendibilità delle deposizioni dei testi e rispetto agli altri testi escussi. Tes_1 CP_5
In ogni caso il tribunale non ha deprivato di significatività dette dichiarazioni , limitandosi a rappresentare come i testi e non avessero ricondotto la destinazione del ricorrente CP_5 Tes_1 alla movimentazione di carichi pesanti al fatto che questi avesse palesato delle rimostranze sul luogo di lavoro in relazione al rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro.
Il tribunale ha valorizzato ulteriormente la circostanza che tutti i facchini si trovavano alle volte costretti a movimentare da soli carichi pesanti non già per desumerne la legittimità della condotta datoriale , ma al fine di escludere che tale richiesta fosse causalmente riconducibile ad una ritorsione nei confronti di per le rimostranze dello stesso formulate avverso le condizioni di lavoro. Pt_1
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello il signor lamentava di aver denunciato le problematiche di Pt_1 sicurezza sul posto di lavoro.
Orbene , l'accertamento di siffatta circostanza non è rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso in tema di demansionamento e mobbing, salvo dimostrare , in via indiretta , che i comportamenti vessatori , laddove fossero risultati provati avrebbero potuto intendersi essere riconducibili ad una reazione rispetto alle legittime rimostranze del lavoratore. Effettivamente il teste sul punto CP_5
, ha dichiarato che il ricorrente si era lamentato con i superiori della adibizione alla movimentazione di carichi pesanti e che aveva chiesto di essere adibito a mansioni che non comportassero la movimentazione di siffatti carichi, che segnalò a che si lavorava male perché i muletti e il Per_1 pavimento erano sempre rotti e le luci non funzionanti e che per questa ragione cadevano le pedane .
Il teste ha dichiarato di essere un superiore del ricorrente e che rammentava che questi Testimone_3 aveva segnalato al la violazione di normativa antinfortunistiche e specificamente la scarsa Per_1 illuminazione , l'inadeguatezza della strumentazione oltre il fatto che soffriva di mal di schiena
Nessuno degli altri testi escussi ha confermato tuttavia tali circostanze . La considerazione è significativa perché , come si è anticipato , lavorò assieme al ricorrente, nello stesso suo Tes_1 deposito solo pochi mesi, peraltro alle dipendenze di una società diversa risultando poco verosimile che egli avesse conoscenza di siffatte rimostranze nel breve arco di tempo in cui condivisero la sola sede di lavoro .
Comunque , seppure voglia attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese da due soli testi in relazione alle denunce di violazioni in materia antinfortunistica alla parte datoriale (mentre altri dipendenti pur deputati all'interno dell'azienda allo specifico settore della tutela antinfortunistica non rammentavano tali denunce) , siffatto accertamento non altererebbe in alcun modo i termini della vicenda all'esame della Corte . E' infatti sostanzialmente irrilevante accertare che il ricorrente abbia o meno denunciato condotte violativa degli obblighi in materia di sicurezza , laddove non emergesse - come in effetti non emerge
– dall'accertamento giudiziale una condotta illecita dell'azienda che possa giustificarsi quale reazione alla rimostranza medesima attraverso comportamenti dequalificanti e mobbizzanti
Infatti i testi non hanno potuto specificare se l'attività di carico e scarico manuale delle merci , svolte in maniera occasionale ( rammentava due sole occasioni in cui aveva visto il ricorrente CP_5 scaricare merce pesante dal camion e poteva riferire in relazione a limitati periodi , da maggio Tes_1
a novembre 2015 ) fossero state richieste al ricorrente prima o dopo che fosse accertata la sua inidoneità a mansioni di carico e scarico oltre i 15 chili.
Al contrario, entrambi i testi hanno riferito di essere cessati dal servizio svolto assieme a Pt_1 nel 2015 ( a marzo e a novembre) , prima che venisse accertata la parziale inidoneità del ricorrente allo scarico di merce pesante ( intervenuta nel 2016 a seguito della visita medica) .
Pertanto, anche a non voler considerare – e non si comprende invero come - che gran parte dei testi ha negato che l'attività di carico e scarico fosse manualmente svolta dal ricorrente (rappresentando tutti i testi escussi, salvo quelli sopra indicati, che al più egli doveva limitarsi a far scivolare sulla pedana le strutture che dovevano essere spostate con il muletto in altra dislocazione) sicuramente siffatta attività aveva carattere saltuario . Non v'è prova alcuna , poi, che tale attività sia stata richiesta dopo l'accertamento della inidoneità al carico di merci pesanti operata dal medico competente.
D'altronde il teste addetto alla movimentazione manuale delle merci e il teste Tes_6 Tes_5 preposto, così come il teste , coordinatore dei depositi , hanno dichiarato tutti che il Tes_5 ricorrente non è mai stato adibito al carico e scarico della merce ma che poteva solo aver posizionato il carrello davanti alla pedana per far scivolare la merce ivi collocata . E' pure emerso che , quando il ricorrente segnalò di aver mal di schiena fu immediatamente sottoposto a visita e successivamente adibito a mansioni più leggere . Il teste ha in effetti confermato che , dopo la visita Tes_5 Pt_1 medica, era stato addetto all'attività di etichettatura e di falegnameria .
I testi hanno dunque concordemente riportato , salvo il e l' che il ricorrente si Tes_1 CP_5 occupava della sola movimentazione con il carrello retrattile e di non averlo mai visto scaricare manualmente . I testi hanno escluso ( assieme al teste che segnalò problemi di Tes_7 Pt_1 sicurezza nel deposito .
La teste , moglie del ricorrente , ha reso invece dichiarazioni sostanzialmente neutre Testimone_4 perché in larga misura ella riportava fatti appresi dal marito, nonché le lamentazioni per i dolori alla schiena dallo stesso denunciati. Il demansionamento deve essere escluso posto che tutti i testi hanno confermato - ed emerge anche dalla prova documentale e dalle contestazioni disciplinari- il prevalente utilizzo del carrello e la movimentazione di carichi mediante carrelli.
Dalla documentazione relativa alle procedure disciplinari emerge che l'attività prevalente del ricorrente fosse proprio quella della conduzione di transpallets quindi attività complessivamente non faticosa e sicuramente conforme alla qualifica posseduta.
L'occasionalità degli adempimenti di carico e scarico manuale esclude anche la possibilità di argomentare una qualsivoglia dequalificazione professionale .
Il ricorrente ha lamentato altresì l'inadeguata valutazione della prova nell'accertamento del mobbing
Sono state riesaminate specificamente tutte le deposizioni e verificata la documentazione in atti.
All'esito il collegio reputa di confermare le valutazioni espresse dal tribunale.
Il ricorrente lamentava di essere stato dequalificato e perseguitato tramite l'utilizzo improprio dei procedimenti disciplinari ( per eventi occorsi il 27.5.16, il 7.6.16, il 26.7.16, il 27.7.16, il 25.7.16, il
27.8.16) . I testi escussi hanno tuttavia confermato la correttezza dell'esercizio delle prerogative disciplinari da parte della società e la fondatezza degli addebiti contestati al ricorrente.
Il teste ha espressamente confermato le espressioni offensive e allusive a lui rivolte Testimone_8 sul luogo di lavoro da quando lo aveva sostanzialmente accusato di godere ingiustamente di Pt_1 privilegi particolari all'interno dell'azienda .
Il teste ha confermato la circostanza che il giorno 7 giugno 2016 il ricorrente , Tes_5 movimentando un divano col muletto , lo aveva inserito in una cella diversa da quella indicata nel sistema informatico , riportando poi una cella ancora diversa e causando problemi nel suo successivo ritrovamento. Ha confermato altresì che il 26 luglio il ricorrente aveva riportato nella scheda del proprio turno solo uno dei carrelli utilizzati : la corretta annotazione di tutti i carrelli adoperati era invece necessaria per monitorare lo stato di uso dei carrelli poiché l'operatore indica a inizio a fine turno , le condizioni del carrello medesimo
E' stato altresì confermato dai testi escussi che il 26 luglio 2016 il ricorrente sbagliò l'affissione delle etichette su merce proveniente dalla riparazione , apponendo su alcuni colli l'etichetta relativa ad altri
, e che , in quella circostanza , altro personale dell'azienda si accorse dell'errore e solo questo consentì di evitare che venisse consegnata ai clienti merce diversa da quella ordinata. I testi hanno riferito che, nella medesima occasione , il ricorrente aveva anche omesso di etichettare alcuni prodotti, che il 27 luglio , mentre movimentava con il muletto degli elementi di una cucina , la pedana era caduta Pt_1 e si era rotta la merce;
che non sapeva riferire le ragioni per cui la pedana era caduta, né se Pt_1 la pellicola di imballo fosse tagliata , mentre sicuramente rientrava nei suoi doveri verificare l'integrità della protezione . I testi, in relazione all'episodio del 25 luglio 2016 in cui si contestava l'utilizzo di frasi offensive nei confronti di collega, hanno confermato di aver assistito alla discussione tra il ricorrente e il quale aveva poi riportato testualmente, nel corso della deposizione, le Testimone_8 dichiarazioni offensive ad esso rivolte da . Pt_1
In relazione all' evento occorso il 27 agosto 2016 i testi escussi hanno confermato che , nonostante l'anticipazione della chiusura serale del magazzino , il ricorrente aveva falsamente annotato sul foglio firme di essere uscito alle 21:15 .
e hanno entrambi riportato, in relazione alla contestazione sull'abusivo Testimone_9 Tes_5 utilizzo del cellulare, che il ricorrente ammise di aver utilizzato il telefono cellulare mentre guidava il transpallet per una chiamata personale .
ha pure testimoniato in merito alla caduta della cucina occorsa quando il ricorrente guidava Tes_5 il muletto e al fatto che questi si rifiutò di svolgere mezz'ora di lavoro straordinario , benchè richiesto dal preposto;
ha rammentato l'ulteriore occasione in cui abbandonò inopinatamente il posto Pt_1 di lavoro alle 13:30 nonostante il turno terminasse dei 18 e pure altre violazioni contestate al ricorrente , compresa quella della inversione delle etichette sui mobili e dell'omesso controllo sul corretto posizionamento dell'elastofilm sui mobili .
Tutte le circostanze che hanno indotto la società a reiteratamente esercitare il proprio potere disciplinare hanno dunque costituito oggetto di conferma in sede testimoniale , in tal modo escludendosi in radice la pretestuosità della condotta aziendale.
E' invece incontroverso che il ricorrente fu sottoposto a visita il 7.3.16 , quando lamentò dolori alla schiena ( mentre è rimasto sfornita di prova la pretesa richiesta di visita formulata antecedentemente)
e che in quell'occasione egli fu dichiarato idoneo , ma con limitazioni.
L'istruttoria svolta ha dunque consentito di escludere qualsivoglia condotta ritorsiva o intimidatoria nei confronti di che non è stato demansionato - pure laddove fosse stato occasionalmente Pt_1 richiesto di svolgere mansioni di carico e scarico della merce che non gli competevano ( e mai oltre il limite dei 15 kg individuato a partire dal marzo 2016) - non è stato mobbizzato ma, al contrario , ha tenuto reiteratamente condotte violative degli obblighi contrattuali e per queste ragioni è stato talvolta sanzionato dall'azienda; non è stata neppure pienamente provata a denuncia da parte sua della violazione degli obblighi di sicurezza da parte dell'azienda , stante il contrasto di deposizioni sull'argomento, e questo esclude che ci possano essere state da parte della ocietà , condotte CP_1 qualificabili come ritorsive. La richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in grado di appello è invece inammissibile non potendosi peraltro attribuire rilevanza alla pretesa
“disponibilità” a deporre asseritamente manifestata dalla teste solo nel presente grado di giudizio .
Peraltro il ricorrente non ha mai contestato la veridicità delle condotte oggetto di contestazioni disciplinari , pur attribuendo ad esse una diversa significatività giuridica
Neppure può attribuirsi rilevanza , ai fini del preteso mobbing , alla circostanza che alcune sanzioni furono cancellate dopo che l'azienda verificò che le comunicazioni non erano pervenute correttamente al destinatario.
In conclusione, come è noto, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti si considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo limitatamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico alle descritte condotte il pregiudizio subito dalla vittima della propria integrità psico-fisica e/o della propria dignità;
d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi” (così alla nona pagina della gravata sentenza). Dunque è incontestato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “… come può esservi condotta demansionante e mortificante anche in presenza di atti di per sé legittimi, simmetricamente, non ogni dequalificazione così come non ogni altro atto illegittimo può essere automaticamente connotato di vessatorietà (…): affinché ciò avvenga, è necessario che quell'atto emerga come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno persecutorio;
in definitiva la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente;
non ci si può limitare a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte, come nella specie, di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione” (così Cass., Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020).
Per le ragioni espresse deve escludersi la sussistenza del mobbing e respingersi il ricorso formulato.
Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo
- ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass.,
Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia