CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14559 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA BE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/10/2021 dalla Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avv. Corrado Rizzo, difensore della parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14559 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di BE RA, avv. PP EN GN, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa ai danni di ET D'UI - per aver offeso l'onore e il decoro della vittima affermando che la stessa era parente (figlia e, a seguito di rettifica, nipote) del parlamentare VE D'UI, indagato per associazione di tipo mafioso, nonostante la non veridicità di tale ultimo fatto - e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 43, comma 1, 51, comma 1, e 59 ultimo comma, cod. peri. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza del delitto di diffamazione e la responsabilità dell'imputata, nonostante: - la notizia riportata nell'articolo fosse stata pubblicata in precedenza da numerose e autorevoli testate giornalistiche e non fosse altrimenti verificabile,; - la condotta attribuita a VE D'UI fosse «ancorata all'esistenza di un clan mafioso» in ragione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 allo stesso contestata. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 196 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale non ha ritenuto la scusante di cui all'art. 59 cod. pen., nonostante dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione prodotta agli atti fosse risultata la pregressa pubblicazione su numerose testate giornalistiche della notizia del coinvolgimento di VE D'Aquini in un'indagine per mafia, in merito alla quale non era seguita alcuna richiesta di rettifica. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, la corte d'appello non ha concesso alla RA le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputata, incensurata, avesse svolto un'accurata ricerca di veridicità della notizia attraverso la lettura di fonti attendibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 18 gennaio 2023 è stata rigettata per tardività la richiesta di trattazione dell'udienza in forma partecipata, formulata in data 30 dicembre 2022 dall'avv. PP EN GN, difensore della ricorrente. In data 10 gennaio 2023, a mezzo p.e.c., la difesa ha chiesto la rimessione in termini per la trattazione dell'udienza in forma partecipata adducendo che la precedente istanza non era stata inoltrata a mezzo posta elettronica per un errore del sistema. 2 La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta in quanto, a fronte di un asserito errore del sistema, verificatosi in occasione dell'inoltro dell'istanza del 30 dicembre 2022, la difesa non ha prodotto alcuna documentazione a riscontro. 2. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso clecisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomenl_ativo (Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 dei 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrazione, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958; Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628), sicché l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte, se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524). In maniera ineccepibile, i giudici di merito hanno escluso, nella specie, che l'imputata avesse fatto il possibile per accertare la verità del narrato, essendosi limitata a fare affidamento su articoli pubblicati, tempo addietro, da altre testate giornalistiche. Non è stata ritenuta idonea a configurare la scriminante la circostanza che la RA si fosse, per così dire, adagiata su quanto riportato da precedenti articoli non avendo avuto la possibilità di accedere agli atti d'indagine, in quanto tale limite, peraltro non provato, avrebbe dovuto indurre l'imputata ad astenersi dal pubblicare l'articolo. 3 3.1 Quanto alla deduzione di parte difensiva, secondo la quale la condotta di millantato credito e di scambio di voti, ascritta a VE D'aquino, in quanto aggravata ex art. 7 legge 12 luglio 199], n. 203, appariva «ancorata all'esistenza di un clan mafioso», i giudici di appello, correttamente, hanno escluso la contiguità tra le fattispecie delittuose ascritte e quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. in ragione della diversità tra le stesse e della maggiore gravità di tale ultimo delitto (Sez. 5, 42155 del 22/09/2011, Fiorani, Rv. 251697; Sez. 5, n. 5760 del 04/12/2012, dep. 2013, Goisis, Rv. 254970; Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Kanellos, Rv. 278990). 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale non solo ha spiegato che l'assenza di richieste di smentita in merito alla notizia di un'indagine per associazione di tipo mafioso nei confronti di VE D'UI, pubblicata tempo addietro, nasceva dalla circostanza che - come riscontrabile dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa - all'epoca dei fatti la vicenda risultava narrata secondo il reale sviluppo dell'inchiesta, ma ha sottolineato anche che, proprio nei casi di risalenza nel tempo dei fatti narrati, maggiore è la pretesa di un'attenta verifica della fonte (Sez. 5, n. 8042 del 15/12/2005, dep. 2006, Perna, Rv. 233403), non riscontrabile nel caso di specie. 5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso che involge la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte territoriale ha rimarcato la gravità della condotta realizzata dalla RA e l'assenza di specifici elementi positivi in grado di giustificare la concessione del beneficio. La motivazione è da reputarsi adeguata in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). 6. Alia d'cniarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. A carico dell'imputata consegue anche la condanna alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro trernilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. 4 Così deciso il 25/01/2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, ino Ire, l'imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall'avv. Corrado Rizzo, difensore della parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14559 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di BE RA, avv. PP EN GN, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa ai danni di ET D'UI - per aver offeso l'onore e il decoro della vittima affermando che la stessa era parente (figlia e, a seguito di rettifica, nipote) del parlamentare VE D'UI, indagato per associazione di tipo mafioso, nonostante la non veridicità di tale ultimo fatto - e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 43, comma 1, 51, comma 1, e 59 ultimo comma, cod. peri. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza del delitto di diffamazione e la responsabilità dell'imputata, nonostante: - la notizia riportata nell'articolo fosse stata pubblicata in precedenza da numerose e autorevoli testate giornalistiche e non fosse altrimenti verificabile,; - la condotta attribuita a VE D'UI fosse «ancorata all'esistenza di un clan mafioso» in ragione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 allo stesso contestata. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 196 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale non ha ritenuto la scusante di cui all'art. 59 cod. pen., nonostante dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione prodotta agli atti fosse risultata la pregressa pubblicazione su numerose testate giornalistiche della notizia del coinvolgimento di VE D'Aquini in un'indagine per mafia, in merito alla quale non era seguita alcuna richiesta di rettifica. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, la corte d'appello non ha concesso alla RA le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputata, incensurata, avesse svolto un'accurata ricerca di veridicità della notizia attraverso la lettura di fonti attendibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 18 gennaio 2023 è stata rigettata per tardività la richiesta di trattazione dell'udienza in forma partecipata, formulata in data 30 dicembre 2022 dall'avv. PP EN GN, difensore della ricorrente. In data 10 gennaio 2023, a mezzo p.e.c., la difesa ha chiesto la rimessione in termini per la trattazione dell'udienza in forma partecipata adducendo che la precedente istanza non era stata inoltrata a mezzo posta elettronica per un errore del sistema. 2 La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta in quanto, a fronte di un asserito errore del sistema, verificatosi in occasione dell'inoltro dell'istanza del 30 dicembre 2022, la difesa non ha prodotto alcuna documentazione a riscontro. 2. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso clecisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomenl_ativo (Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 dei 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrazione, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa, Rv. 277958; Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628), sicché l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte, se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524). In maniera ineccepibile, i giudici di merito hanno escluso, nella specie, che l'imputata avesse fatto il possibile per accertare la verità del narrato, essendosi limitata a fare affidamento su articoli pubblicati, tempo addietro, da altre testate giornalistiche. Non è stata ritenuta idonea a configurare la scriminante la circostanza che la RA si fosse, per così dire, adagiata su quanto riportato da precedenti articoli non avendo avuto la possibilità di accedere agli atti d'indagine, in quanto tale limite, peraltro non provato, avrebbe dovuto indurre l'imputata ad astenersi dal pubblicare l'articolo. 3 3.1 Quanto alla deduzione di parte difensiva, secondo la quale la condotta di millantato credito e di scambio di voti, ascritta a VE D'aquino, in quanto aggravata ex art. 7 legge 12 luglio 199], n. 203, appariva «ancorata all'esistenza di un clan mafioso», i giudici di appello, correttamente, hanno escluso la contiguità tra le fattispecie delittuose ascritte e quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. in ragione della diversità tra le stesse e della maggiore gravità di tale ultimo delitto (Sez. 5, 42155 del 22/09/2011, Fiorani, Rv. 251697; Sez. 5, n. 5760 del 04/12/2012, dep. 2013, Goisis, Rv. 254970; Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Kanellos, Rv. 278990). 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale non solo ha spiegato che l'assenza di richieste di smentita in merito alla notizia di un'indagine per associazione di tipo mafioso nei confronti di VE D'UI, pubblicata tempo addietro, nasceva dalla circostanza che - come riscontrabile dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa - all'epoca dei fatti la vicenda risultava narrata secondo il reale sviluppo dell'inchiesta, ma ha sottolineato anche che, proprio nei casi di risalenza nel tempo dei fatti narrati, maggiore è la pretesa di un'attenta verifica della fonte (Sez. 5, n. 8042 del 15/12/2005, dep. 2006, Perna, Rv. 233403), non riscontrabile nel caso di specie. 5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso che involge la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte territoriale ha rimarcato la gravità della condotta realizzata dalla RA e l'assenza di specifici elementi positivi in grado di giustificare la concessione del beneficio. La motivazione è da reputarsi adeguata in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). 6. Alia d'cniarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. A carico dell'imputata consegue anche la condanna alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro trernilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. 4 Così deciso il 25/01/2023.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, ino Ire, l'imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.