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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.3.2022 da
in proprio e nella sua qualità di presidente della Cinelli Cross Parte_1
Training ASD, rappresentati e difesi, giusta procura depositata in via telematica contestualmente al ricorso, dagli Avv.ti Mario Grieco e Pietro Piroli, e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Frosinone, Via Piero Gobetti n. 13
- opponente - contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Daniela Bellassai, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, prodotta in atti
resistente
Oggetto: declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2021011516/DDL del 14.2.2022 e 2021007695/DDL del 3.2.2022
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2022, , in proprio e nella sua Parte_1 qualità di presidente della Cinelli Cross Training ASD, ha convenuto in giudizio l' al CP_1 fine di accertare l'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione nn.
2021011516/DDL del 14.2.2022 e 2021007695/DDL del 3.2.2022 e, conseguentemente, per ottenerne l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia in toto e comunque per sentir
1 dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa rivolta nei suoi confronti, ivi compresa la richiesta di restituzione della allegata all'avviso di accertamento n. 2021011516/DDL del 14.2.2022 Pt_2
e quella contributiva allegata al secondo verbale n. 2021011516/DDL del 14.2.2022 CP_1 di € 2.158,59. In subordine, l'attore ha chiesto di annullare o comunque rideterminare secondo giustizia le somme pretese dall' a titolo di somme aggiuntive e sanzioni, CP_1
Il ricorrente ha impugnato i verbali emessi dalla resistente nn. 2021011516/DDL del
14.2.2022 e 2021007695/DDL del 3.2.2022, e con essi i relativi obblighi contributivi. Nello specifico, con l'atto n. 2021007695/DDL del 3.2.2022, l' ha contestato la qualifica di CP_1 lavoratore dipendente di , padre dell'attore, e ha provveduto ad annullare Persona_1 la sua posizione contributiva individuale nella Gestione Lavoratori Dipendenti dell'Istituto per il periodo 03.02.2020 – 03.08.2020, preannunciando a carico della ASD il recupero della CIG erogata a favore di tale lavoratore e per quest'ultimo anche la percepita Naspi.
Con l'altro verbale, n. 2021011516/DDL del 14.2.2022, notificato in data 16.2.2022 (cfr all.ti 3 e 4 fascicolo ricorrente), i medesimi funzionari hanno provveduto all'iscrizione di nella Gestione separata dell'Istituto in qualità di collaboratore autonomo Persona_1 della ASD, per il medesimo periodo febbraio – agosto 2020, ingiungendo a quest'ultima il pagamento della somma complessiva di €.2.158,59, di cui €.201,68 a titolo di contributi ed
€.201,68 a titolo di somme aggiuntive, ex art.116, co. 8, lett. a, L. 388/2000.
L'attore ha opposto i richiamati tali atti sotto il profilo che l' non aveva provato la CP_1 fondatezza della richiesta contributiva, e, comunque, ha dedotto l'illegittimità degli stessi poiché l'attività resa da in favore della ASD era pacificamente di natura Persona_1 subordinata.
Il ricorrente, infine, ha contestato anche la legittimità delle sanzioni irrogate.
L' si è costituita con memoria del 7.11.2022 deducendo la non configurabilità di CP_1 un rapporto di lavoro subordinato tra e la ASD e la conseguente legittimità Persona_1 dell'annullamento della posizione assicurativa previdenziale di quest'ultimo per il periodo
3.2.2020 – 3.8.2020, nonché della pretesa dell' di recuperare dal e prestazioni CP_1 Pt_1
C.I.G. e NASPI indebitamente percepite da quest'ultimo.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, mediante il deposito di note telematiche, e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
L'opposizione merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Nel presente giudizio sarebbe stato onere dell' dimostrare gli elementi costitutivi CP_1 della pretesa avanzata nei confronti del ricorrente, fondata sulla contestazione della natura
2 subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra e la Cinelli Cross Training Persona_1
ASD, di cui è titolare , tanto più che l'attore ha contestato gli assunti Parte_1 dell' , rivendicando la genuinità del rapporto di lavoro in oggetto. CP_1
Sul punto andrà chiarito che la presente opposizione a verbale ispettivo ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, per cui spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e quindi la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto non sarà inutile osservare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova con particolare riferimento alle azioni di accertamento negativo enuncia la tesi secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr., da ultimo, Cass. n.24835/2022).
Ma in senso contrario si era pronunciata già una risalente sentenza (n. 1391/1985) sulla base dell'esplicita affermazione che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.
Più di recente, con riguardo specifico al tema del riparto dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito, si e' inteso da parte della Corte di Cassazione affermare un indirizzo contrario a quello che si e' definito dominante (cfr. Cass. n. 19762/2008; n. 28516/2008).
Questo indirizzo ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni unite della Corte per la risoluzione di contrasto di giurisprudenza ed in relazione a ciò il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione di composizione del contrasto.
Ha però osservato Cassazione n.12108 del 2010 che le Sezioni unite della Corte sono state investite della specifica questione del riparto dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c. e segg.), fattispecie che, siccome caratterizzata dalla pretesa di chi assume l'iniziativa giudiziale di trattenere nel suo patrimonio l'adempimento effettuato in suo favore all'esito dell'accertata sussistenza di una causa giustificativa, si presenta nettamente diversificata dall'ipotesi di accertamento negativo del credito, nella quale l'attore non chiede l'accertamento di un suo diritto, ma solo che sia negato il fondamento dell'altrui pretesa.
E' con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo che la
Cassazione da ultimo citata ha ritenuto di non potere dare continuità al principio secondo cui il criterio di riparto dell'onere della prova si determina in funzione della posizione di attore o
3 di convenuto assunta in giudizio, nella persuasione che la prevalente giurisprudenza di legittimità non abbia colto il carattere specifico di questo tipo di azioni.
L'orientamento giurisprudenziale dominante si collega, invero, ad opinioni autorevolmente sostenute in sede dottrinale già nella vigenza del codice di procedura civile del 1865, sul presupposto del rilievo preminente svolto in materia di onere della prova dalla posizione processuale delle parti e dalla configurazione di un onere più ampio, e primario, a carico dell'attore. Si e' anche ritenuto che l'attribuzione in ogni caso dell'onere della prova all'attore in accertamento negativo costituisca una sorta di necessario contrappeso alla ritenuta ammissibilità delle azioni di accertamento, la cui proposizione altrimenti potrebbe mettere in difficoltà la difesa del convenuto (o comunque vessarlo).
E tuttavia, tale indirizzo giurisprudenziale non risulta conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non e' effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggetti va giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., la citata Cassazione ha chiarito che l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed e' invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art.2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuoi dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
4 Con la prospettiva criticata sono in realtà contraddetti i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini dell'applicazione dell'art.2697 c.c., in particolare la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi come coerente con il principio secondo cui e' maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui e' più vicino il fatto da provare (in materia, cfr. Cass. Sez. un., n. 141/2006 sul ruolo costitutivo o impeditivo della dimensione dell'impresa ai fini dell'applicabilita' della tutela c.d. reale ex L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, nei confronti di un licenziamento illegittimo).
Cassazione n.12108 del 2010 ha poi specificamente rilevato che collegare la distribuzione dell'onere della prova al ruolo delle parti quanto all'iniziativa processuale, invece che alla posizione sostanziale delle stesse riguardo ai diritti oggetto del giudizio, crea particolari problemi quando relativamente allo stesso diritto le posizioni processuali si intrecciano a seguito della proposizione da parte del convenuto in accertamento negativo di una domanda riconvenzionale per il pagamento del credito oggetto del giudizio. In tal caso il criterio formulato dalla giurisprudenza (vedi Cass. n. 23229/2004 e 384/2007), secondo cui ambedue le parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di provare le rispettive contrapposte pretese, non appare provvisto di un saldo fondamento logico - giuridico e non sembra suscettibile di avere in ogni caso implicazioni chiare e ragionevoli.
Appare, infine, improprio – ha osservato ancora la Corte nella più volte richiamata pronuncia – che affidare ad una modifica del normale regime probatorio la funzione di contenimento della proposizione di azioni di accertamento negativo, considerato anche che a tal fine opera un diverso e più puntuale criterio, comune alle azioni di accertamento positivo e negativo e fondato sulla configurabilità caso per caso di un giustificato interesse della parte attrice. È importante anche considerare che non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte (situazione configurabile anche con riferimento ad atti dell dichiarativi di un suo diritto di credito, poiché l'ente ha la facoltà' di CP_2 ottenere il pagamento mediante la formazione di titolo esecutivo stragiudiziale).
Nel solco di questa interpretazione e nell'ambito di fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, Cassazione n.12108/2010 ha affermato che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_1 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (conf. n.22862/2010;
5 n.14965/2012).
Sulla base delle osservazioni che precedono operate in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo da parte della richiamata giurisprudenza della Cassazione, deve allora pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, l'acquisizione alla causa dei verbali di accertamento ispettivo deve reputarsi totalmente inidonea a comprovare il credito vantato dall' convenuto. Infatti, secondo il consolidato orientamento della CP_1 giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
A ciò si aggiunga che l'espletata istruttoria testimoniale non ha dato conforto positivo alle tesi dell' . CP_1
Invero, l'istruttoria ha evidenziato che la prestazione di lavoro svolta da Persona_1 era eterodiretta dal titolare della ASD e che doveva rispettare un orario di Persona_1 lavoro. In particolare, la teste ha riferito che , il quale Testimone_1 Persona_1 si occupava dell'attività di manutenzione degli impianti della palestra gestita dalla ASD e anche delle pulizie, nonché della manutenzione delle attrezzature sportive, doveva rispettare gli ordini impartiti da (titolare ASD): “ doveva rispettare Parte_1 Persona_1
l'orario di lavoro e chiedere permesso al figlio per assentarsi e ciò anche perché Parte_1 era molto rigido sugli orari. Aveva altresì predisposto giornalmente un programma di lavoro che il padre doveva eseguire giorno per giorno.”
Tali circostanze sono state confermate dallo stesso , che così ha riferito: Persona_1
“Era mio figlio che mi diceva quali orari dovevo seguire e quali attività dovevo svolgere in base alle esigenze. Queste indicazioni mi venivano date la sera da mio figlio per il giorno dopo così sapevo cosa dovevo fare”.
Conformemente altri due testimoni, e hanno Testimone_2 Testimone_3 dichiarato che: “Vedevo che la mattina diceva a quali attrezzi servivano per le Parte_1 Per_1 lezioni, vedevo che si parlavano”.
Dalla deposizione del teste è emersa poi un'ulteriore conferma della natura Tes_4 subordinata della prestazione resa da . Il teste ha infatti dichiarato che il Persona_1 ricorrente era presente presso la palestra, interloquiva con il padre e si occupava stabilmente di attività quali la sistemazione degli attrezzi per poi allontanarsi al momento dell'avvio della lezione, generalmente attorno alle ore 17:30.
6 L'istruttoria ha anche evidenziato che ha percepito la retribuzione, Persona_1 seppure in ritardo rispetto alle normali scadenze, situazione causata dal fatto che la palestra, a causa del COVID, era passata da 200 a 20 iscritti (si veda anche l'allegato n. 9 al ricorso).
Sul punto, la teste ha dichiarato: “Dopodiché c'è stata una riorganizzazione della Tes_1 palestra e non ha più lavorato anche perché c'è stata una crisi della palestra che è Persona_1 passata da 200 a 20 iscritti. è stato retribuito, sia pure in ritardo, nel senso che i contributi Per_1 venivano versati, ma le retribuzioni sono state corrisposte in ritardo per le difficoltà economiche”.
La difficoltà dei pagamenti dovuta alla chiusura COVID è stata confermata dallo stesso il quale, al riguardo, ha precisato: “inizialmente non sono stato pagato, anche Persona_1 perché c'è stata la chiusura legata al covid. Ho ricevuto questi pagamenti, poi, intorno a settembre del
2020 e venivo pagato un po' al mese”.
Le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione versata in atti smentiscono anche una circostanza utilizzata dall' come indice presuntivo della non genuinità del rapporto di CP_1 lavoro subordinato intercorso tra e la ASD, ovvero che il fosse Persona_1 Pt_1 il proprietario dell'immobile ove opera la ASD.
Invero il documento 16 allegato al ricorso, cioè la visura catastale dell'immobile adibito a palestra, dimostra come lo stabile sia di proprietà di (nonna di Persona_2 [...]
), mentre il padre di , , è sì residente nello Parte_1 Parte_1 Persona_1 stesso stabile, ma in appartamento separato.
La circostanza è stata confermata anche dalla teste : “L'edificio dove c'è la palestra è Tes_1 di proprietà della nonna di . Da marzo 2019 convivo con in un Parte_1 Parte_1 appartamento nello stesso stabile dove c'è anche l'appartamento di e al piano terra Persona_1
c'è la palestra. Prima della palestra nei locali c'era un negozio di abbigliamento dove Persona_1 lavorava con la moglie”.
Così ha poi riferito : “Nello stesso edificio dove c'è la palestra ci sono due Persona_1 appartamenti, in uno ci vivo io, nell'altro mio figlio. La palestra è sita in un locale che è di proprietà di mia suocera ”. Persona_2
In sostanza, dalle riferite deposizioni non emergono elementi tali da consentire di negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la ASD, come Persona_1 invece ritenuto negli opposti verbali di accertamento.
Alla luce di queste considerazioni - ed in mancanza di elementi di segno diverso - si deve quindi concludere nel senso che l' non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi CP_1 della propria pretesa, ovvero che tra e la ASD fosse intercorso un rapporto Persona_1 non qualificabile come di lavoro subordinato.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta, con il
7 conseguente declaratoria di illegittimità degli opposti verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2021011516/DDL del 14.2.2022 e 2021007695/DDL del 3.2.2022 e, conseguentemente, con declaratoria dell'infondatezza delle pretese rivolte dall'Istituto nei confronti di parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di restituzione della C.I.G. allegata all'avviso di accertamento n. 2021011516/DDL del 14.2.2022 e quella contributiva CP_1 allegata al secondo verbale n. 2021011516/DDL del 14.2.2022 di € 2.158,59.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei para-metri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a
€.5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso, dichiarando l'illegittimità degli opposti verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2021011516/DDL del 14.2.2022 e 2021007695/DDL del 3.2.2022;
b) per l'effetto, accerta e dichiara l'infondatezza delle pretese rivolte dall' nei CP_1 confronti di parte ricorrente con i verbali di cui al capo che precede, ivi compresa la richiesta di restituzione della allegata all'avviso di accertamento n. 2021011516/DDL del Pt_2
14.2.2022 e quella contributiva allegata al secondo verbale n. 2021011516/DDL del CP_1
14.2.2022 di €.2.158,59;
c) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in €.2.552,00 CP_1 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Frosinone, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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