Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 36275
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Sentenza 25 agosto 2016

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In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 36275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36275
    Data del deposito : 25 agosto 2016

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