Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/02/2026, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10942 del 2025, proposto da IN SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER LA DECLARATORIA
di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (Spagna) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TO CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 25 settembre 2025 la ricorrente, nel premettere di aver presentato in data 25 giugno 2025 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in resistenza con atto di mero stile.
Con ordinanza n. 23034/2025 il Collegio ha prospettato dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio, in quanto proposto prima dello spirare del termine di conclusione del procedimento, assegnando alle parti un termine per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;
Con memoria depositata il 16 gennaio 2026 parte ricorrente ha argomentato in merito all’ammissibilità del gravame.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 31 c.p.a. “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ” (comma 1) e “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2).
Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti postula la previa individuazione del termine di conclusione del procedimento, fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”.
Ne consegue, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione è tenuta ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento è di quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni. Dal quadro sopra delineato, si ricava che con riferimento all’istanza del 25 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all’estero il termine massimo per provvedere sarebbe stato da individuare nel 25 ottobre 2025.
Dunque, l’odierno ricorso è stato proposto quando non era ancora spirato il termine riconosciuto all’Amministrazione per la definizione del procedimento, anche a non voler tener conto dell’eventuale ulteriore termine di trenta giorni per l’integrazione per l’integrazione documentale, potendo, in ogni caso, il ricorso essere proposto non prima del 26 settembre 2025.
Il Collegio dichiara, in conclusione, il ricorso inammissibile, salva la possibilità per la ricorrente di riproporre il ricorso ex art. 117 c.p.a. “ fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ”.
Le spese di lite possono essere compensate, anche in considerazione del tenore dell’attività difensiva svolta dal Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TO CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CE | OR ZZ |
IL SEGRETARIO