TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4207/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4207/2024 V.G. avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi su domanda proposta da:
, nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro
LO e IC OC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto di accertare la loro riconciliazione e di Parte_2 dichiarare la cessazione degli effetti della loro separazione, omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto del 15 maggio 2007.
All'udienza del 19 novembre 2025, le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata e hanno confermato di essersi riconciliate.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il Collegio prende atto dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi.
Ai sensi del primo comma dell'art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
All'incontroverso ripristino della convivenza e alla dichiarata ripresa dei rapporti materiali e spirituali tra le parti consegue la cessazione degli effetti del decreto di omologazione di separazione emesso in data 15 maggio 2007 dal Tribunale di Tivoli, con decorrenza dalla data della dichiarazione (coincidente con la data di deposito del ricorso).
Ai sensi dell'art. 69 lett. f D.P.R. n. 396/2000, ove interessati. i coniugi potranno richiedere l'annotazione nell'atto di matrimonio della dichiarazione di riconciliazione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) accerta l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e Parte_2 [...]
e conseguentemente accerta la cessazione degli effetti della separazione Pt_1 dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione del 15 maggio 2007 emesso dal Tribunale di Tivoli, con decorrenza dalla dichiarazione del 21 ottobre 2024;
2 b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Mentana (RM), Anno 198 2, Numero 75, Parte II, Serie A;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA IU ES IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4207/2024 V.G. avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi su domanda proposta da:
, nato a [...] l'[...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro
LO e IC OC
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 11 ottobre 2024, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto di accertare la loro riconciliazione e di Parte_2 dichiarare la cessazione degli effetti della loro separazione, omologata dal Tribunale di Tivoli con decreto del 15 maggio 2007.
All'udienza del 19 novembre 2025, le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata e hanno confermato di essersi riconciliate.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il Collegio prende atto dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi.
Ai sensi del primo comma dell'art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
All'incontroverso ripristino della convivenza e alla dichiarata ripresa dei rapporti materiali e spirituali tra le parti consegue la cessazione degli effetti del decreto di omologazione di separazione emesso in data 15 maggio 2007 dal Tribunale di Tivoli, con decorrenza dalla data della dichiarazione (coincidente con la data di deposito del ricorso).
Ai sensi dell'art. 69 lett. f D.P.R. n. 396/2000, ove interessati. i coniugi potranno richiedere l'annotazione nell'atto di matrimonio della dichiarazione di riconciliazione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) accerta l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e Parte_2 [...]
e conseguentemente accerta la cessazione degli effetti della separazione Pt_1 dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione del 15 maggio 2007 emesso dal Tribunale di Tivoli, con decorrenza dalla dichiarazione del 21 ottobre 2024;
2 b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Mentana (RM), Anno 198 2, Numero 75, Parte II, Serie A;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA IU ES IA
3