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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1256/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1256/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cicerone presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata - -, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione Email_1 al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ) in persona della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2
quale procuratrice speciale di ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Vittoria Colonna n. 4., in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/11/2024
OPPOSTA
E
) in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
quale procuratrice speciale di ( , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Marco Pesenti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in
Milano, via Correggio n. 43, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/11/2025
pagina 1 di 6 INTERVENUTA
CONCLUSIONI per l'opponente: “accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e competenze legali, con distrazione a favore del procuratore antistatario”; per l'opposta: “nel merito in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al Parte_1 pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 25.186,07, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 301/2024 del 3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024
RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di e per essa, nella qualità di Controparte_3 mandataria, di la somma di € 25186,07, oltre interessi e spese Controparte_1 processuali, in solido con e , quale residuo importo, Parte_2 CP_6 Controparte_7 comprensivo di interessi al 09/11/2023, derivante dal mutuo chirografario n. 78827 di originari €
50.000,00, concesso a dalla filiale di Cervia della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in data Parte_1
17/05/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la controparte non avesse fornito la prova Parte_1 della legittimazione ad agire quale cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che la clausola c.d. floor contenuta nel contratto di mutuo stipulato il 17 maggio 2012, secondo cui “qualora la somma del tasso base e dello spread sia inferiore al tasso minimo previsto in contratto si applica quest'ultimo”, fosse vessatoria e quindi nulla, poiché determinante un ingiusto squilibrio nella distribuzione dei rischi legati all'andamento del tasso Euribor a danno della sola parte mutuataria, escludendo totalmente l'aleatorietà in capo alla Banca e di fatto creando una aleatorietà unilaterale;
che il tasso di mora indicato nel contratto fosse superiore al tasso soglia usura vigente al momento della stipula e, pertanto, il contratto di mutuo dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il
3/4/2024 nel procedimento n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o
pagina 2 di 6 porre in non cale il decreto opposto nei confronti della società opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/11/2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di che contestate le Controparte_1 Controparte_3 deduzioni dell'opponente ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/11/2025 si è costituita nella qualità di nuova Controparte_4 procuratrice speciale di richiamando tutte le difese già svolte in atti. All'udienza del Controparte_3
19/11/2025, quindi, acquisita documentazione varia, le parti hanno precisato le conclusioni e, udita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Circa la titolarità del rapporto per cui è causa, da parte di va premesso, in diritto, Controparte_3 che:
- la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs n.
385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il menzionato art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. sent. n. 16127/2024); pagina 3 di 6 - ai fini della prova della titolarità del diritto anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
10200/2021).
Ebbene, nel caso di specie sin dal ricorso monitorio l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017 (doc. 3), nonché copia del contratto di mutuo fonte del credito vantato (doc. 8). Nel presente giudizio, poi, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione rilasciata dalla società incorporante la società creditrice cedente (doc. 5), nonché la documentazione comprovante la posizione ricoperta dal soggetto firmatario di tale dichiarazione (docc.
8 e 9).
Tale documentazione consente di ritenere provata la ricomprensione del credito vantato dall'opposta nella cessione di crediti in blocco, la cui esistenza non è specificamente contestata.
Ed infatti, innanzitutto l'avviso di cessione individua le categorie di crediti ceduti con riferimento al periodo di nascita del credito (“nel periodo intercorrente tra la data del 4/1/1965 e la data del
31/3/2017”) e con riferimento alla natura “deteriorata” di tali crediti “in base alle disposizioni di Banca
d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”; la ricomprensione del credito per cui è causa in tali categorie non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Inoltre, la dichiarazione di cessione della società incorporante quella cedente – in cui è indicato, peraltro, quale “NDG” del rapporto ceduto quello “n. 3187423” riportato nella lista di cui al sito internet richiamato nell'avviso di cessione dei crediti prodotto dall'opposta: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx - ed il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'odierna opposta comprovano (art. 2729 c.c.), poi, la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco di cui all'avviso prodotto da (doc. 3 Controparte_3 allegato al ricorso monitorio).
Deve, pertanto, ritenersi che l'opposta abbia offerto prova della titolarità del credito per cui è causa.
2. Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola c.d. floor contenuta nel contratto di mutuo stipulato il
17 maggio 2012 (“qualora la somma del tasso base e dello spread sia inferiore al tasso minimo previsto in contratto si applica quest'ultimo”), va premesso, in diritto, che la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e pagina 4 di 6 l'evento condizionato la misura del saggio (cfr., Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3).
Si tratta, dunque, di un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (così Cass. ult. cit.), che attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons. (cfr.., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 1942/2025).
Nel caso di specie, la clausola c.d. floor riportata a pag. 1 del contratto di mutuo fonte del credito per cui è causa (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio) aveva il significato di assicurare che il tasso di interesse non potesse scendere al di sotto del minimo pattuito e quindi di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi. Si trattava perciò di pattuizione relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e non qualificabile come vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, sia perché attinente, appunto, alla determinazione dell'oggetto del contratto, sia perché non v'era indeterminatezza degli interessi corrispettivi pattuiti, essendo chiaro quando si applicasse il tasso ancorato all'Euribor 6 mesi e quando il tasso floor.
3. Circa l'eccezione sollevata dall'opponente di usurarietà del tasso di mora indicato nel contratto, per essere tale tasso contrattuale pari al 9,35%, a fronte del tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto pari all'8,58 % nel secondo trimestre 2012, va premesso in diritto che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr., da ultimo, tra altre, Cass. ord. n.
26525/2024).
Nel caso di specie si osserva che l'eccezione in discorso è stata formulata solo in modo generico, mancando finanche l'allegazione relativa all'avvenuta corresponsione di interessi moratori;
pertanto, essa va rigettata perché infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2024 del
3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Procuratrice, Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in € 5077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1256/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cicerone presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata - -, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione Email_1 al decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
( ) in persona della procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_2
quale procuratrice speciale di ( , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Vittoria Colonna n. 4., in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'8/11/2024
OPPOSTA
E
) in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
quale procuratrice speciale di ( , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Marco Pesenti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in
Milano, via Correggio n. 43, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/11/2025
pagina 1 di 6 INTERVENUTA
CONCLUSIONI per l'opponente: “accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e competenze legali, con distrazione a favore del procuratore antistatario”; per l'opposta: “nel merito in via principale respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al Parte_1 pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 25.186,07, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 301/2024 del 3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024
RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di e per essa, nella qualità di Controparte_3 mandataria, di la somma di € 25186,07, oltre interessi e spese Controparte_1 processuali, in solido con e , quale residuo importo, Parte_2 CP_6 Controparte_7 comprensivo di interessi al 09/11/2023, derivante dal mutuo chirografario n. 78827 di originari €
50.000,00, concesso a dalla filiale di Cervia della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. in data Parte_1
17/05/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la controparte non avesse fornito la prova Parte_1 della legittimazione ad agire quale cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che la clausola c.d. floor contenuta nel contratto di mutuo stipulato il 17 maggio 2012, secondo cui “qualora la somma del tasso base e dello spread sia inferiore al tasso minimo previsto in contratto si applica quest'ultimo”, fosse vessatoria e quindi nulla, poiché determinante un ingiusto squilibrio nella distribuzione dei rischi legati all'andamento del tasso Euribor a danno della sola parte mutuataria, escludendo totalmente l'aleatorietà in capo alla Banca e di fatto creando una aleatorietà unilaterale;
che il tasso di mora indicato nel contratto fosse superiore al tasso soglia usura vigente al momento della stipula e, pertanto, il contratto di mutuo dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Tanto premesso ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 301/2024 emesso dal Tribunale di Ravenna il
3/4/2024 nel procedimento n.r.g. 614/2024, e per l'effetto, annullare, revocare, privare di efficacia e/o
pagina 2 di 6 porre in non cale il decreto opposto nei confronti della società opponente. Con vittoria di spese e competenze legali oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/11/2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di che contestate le Controparte_1 Controparte_3 deduzioni dell'opponente ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del provvedimento monitorio.
Concessa l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/11/2025 si è costituita nella qualità di nuova Controparte_4 procuratrice speciale di richiamando tutte le difese già svolte in atti. All'udienza del Controparte_3
19/11/2025, quindi, acquisita documentazione varia, le parti hanno precisato le conclusioni e, udita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Circa la titolarità del rapporto per cui è causa, da parte di va premesso, in diritto, Controparte_3 che:
- la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs n.
385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il menzionato art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. sent. n. 16127/2024); pagina 3 di 6 - ai fini della prova della titolarità del diritto anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
10200/2021).
Ebbene, nel caso di specie sin dal ricorso monitorio l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017 (doc. 3), nonché copia del contratto di mutuo fonte del credito vantato (doc. 8). Nel presente giudizio, poi, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione rilasciata dalla società incorporante la società creditrice cedente (doc. 5), nonché la documentazione comprovante la posizione ricoperta dal soggetto firmatario di tale dichiarazione (docc.
8 e 9).
Tale documentazione consente di ritenere provata la ricomprensione del credito vantato dall'opposta nella cessione di crediti in blocco, la cui esistenza non è specificamente contestata.
Ed infatti, innanzitutto l'avviso di cessione individua le categorie di crediti ceduti con riferimento al periodo di nascita del credito (“nel periodo intercorrente tra la data del 4/1/1965 e la data del
31/3/2017”) e con riferimento alla natura “deteriorata” di tali crediti “in base alle disposizioni di Banca
d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”; la ricomprensione del credito per cui è causa in tali categorie non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Inoltre, la dichiarazione di cessione della società incorporante quella cedente – in cui è indicato, peraltro, quale “NDG” del rapporto ceduto quello “n. 3187423” riportato nella lista di cui al sito internet richiamato nell'avviso di cessione dei crediti prodotto dall'opposta: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx - ed il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'odierna opposta comprovano (art. 2729 c.c.), poi, la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco di cui all'avviso prodotto da (doc. 3 Controparte_3 allegato al ricorso monitorio).
Deve, pertanto, ritenersi che l'opposta abbia offerto prova della titolarità del credito per cui è causa.
2. Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola c.d. floor contenuta nel contratto di mutuo stipulato il
17 maggio 2012 (“qualora la somma del tasso base e dello spread sia inferiore al tasso minimo previsto in contratto si applica quest'ultimo”), va premesso, in diritto, che la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e pagina 4 di 6 l'evento condizionato la misura del saggio (cfr., Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3).
Si tratta, dunque, di un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (così Cass. ult. cit.), che attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons. (cfr.., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 1942/2025).
Nel caso di specie, la clausola c.d. floor riportata a pag. 1 del contratto di mutuo fonte del credito per cui è causa (cfr. doc. 8 allegato al ricorso monitorio) aveva il significato di assicurare che il tasso di interesse non potesse scendere al di sotto del minimo pattuito e quindi di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi. Si trattava perciò di pattuizione relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti e non qualificabile come vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, sia perché attinente, appunto, alla determinazione dell'oggetto del contratto, sia perché non v'era indeterminatezza degli interessi corrispettivi pattuiti, essendo chiaro quando si applicasse il tasso ancorato all'Euribor 6 mesi e quando il tasso floor.
3. Circa l'eccezione sollevata dall'opponente di usurarietà del tasso di mora indicato nel contratto, per essere tale tasso contrattuale pari al 9,35%, a fronte del tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto pari all'8,58 % nel secondo trimestre 2012, va premesso in diritto che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr., da ultimo, tra altre, Cass. ord. n.
26525/2024).
Nel caso di specie si osserva che l'eccezione in discorso è stata formulata solo in modo generico, mancando finanche l'allegazione relativa all'avvenuta corresponsione di interessi moratori;
pertanto, essa va rigettata perché infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 301/2024 del
3/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 614/2024 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento, in favore di e per essa della sua Procuratrice, Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite che liquida in € 5077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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