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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34670/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO MARTINI 9 20139 MILANO presso il difensore avv. FOTI MIRKO MARIO ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANZA' MARIO ( ) indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA DELL'UNIONE 3 MILANO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO CONVENUTO CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
1. Sospendere, anche inaudita altera parte, o in ogni caso non concedere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui al d.i. rg. 22269/2024 n. 10804/2024 del 30.7.2024 per tutti i gravi motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, la fissazione in via cautelare e d'urgenza di un'apposita udienza anticipata di discussione in contraddittorio tra le parti, finalizzata all'assunzione del medesimo provvedimento;
2. Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'azione nei confronti dei fidejussori per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3.
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per utti i motivi dedotti in narrativa E per l'effetto dei punti 2 e/o 3 4. Revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 10804/2024 del 30.7.2024 rg. 22269/2024 emesso dal Tribunale di Milano dott. Tranquillo.
5. In subordine ed in ogni caso: concedere il beneficio della preventiva escussione dei patrimoni dei debitori principali per tutti i motivi dedotti in narrativa;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa e Spese Generali da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario. Ad istruttoria - Ammettere prova per interrogatorio formale sulle circostanze di fatto della narrativa che si devono intendere ivi integralmente trascritte per capi di prova, spuntate eventuali espressioni valutative e negative, preceduti dalla formula di rito
“Vero che” nonché prova contraria sui capitoli di parte.
Per Controparte_1
- In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al D.I. n. 10804/2024 per i motivi esposti in narrativa;
-
Nel merito, rigettare l'opposizione formulata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ingiunzione emessa;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme così come ingiunte o nella diversa quantificazione che dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 10804/2024 emesso da questo tribunale a carico dei fideiussori (e odierni opponenti) e , garanti di un finanziamento il Parte_1 Parte_2 cui credito è stato ceduto all'odierna convenuta opposta, ricorrente in via monitoria,
[...]
CP_1
In via preliminare, si osserva che difetta una specifica contestazione in ordine all'an della somma dovuta a opera delle parti opponenti, che hanno contestato, testualmente, l'erroneità delle somme ingiunte, atteso che l'importo dovuto “doveva essere casomai € 53.597,32”. Si allega infatti una minore somma dovuta in forza di una somma attribuita al creditore in sede di procedura esecutiva. Il punto risulta comprovato dal doc. 2 di parte attrice (progetto di distribuzione e ordine di pagamento). Risulta quindi un debito di € 53.597,32, sicché il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso. Nel merito, le restanti questioni sono assorbite dalla circostanza che la garanzia prestata, in ragione del fatto che la stessa viene concessa sulla base delle clausole “a prima richiesta” e
“senza eccezioni” (cfr. l'art. 7 del contratto), non è riconducibile a un'ordinaria fideiussione, bensì in radice a una garanzia autonoma. Consegue la condanna alla somma suddetta. Quanto agli interessi, anche gli stessi sono integralmente dovuti. La fideiussione copre il debito integralmente dovuto e, pertanto, anche gli interessi. Né la banca era tenuta a informare preventivamente i fideiussori sull'ammontare del debito, non mancando la facoltà di questi ultimi di potersi informare sulla somma dovuta (come prevede, benché non fosse necessario, l'art. 6 della fideiussione) né di adempiere loro sponte prima di esserne richiesti dal creditore. In altri termini: gli interessi sono conseguenza anche di una condotta attendistica del debitore. Cfr. comunque infra in punto di determinazione dell'ammontare. Consegue in ragione di quanto supra la revoca del decreto e la condanna degli odierni opponenti al pagamento di € 53597,32. Gli interessi, legali, in mancanza di specificazioni nell'ambito della domanda, decorrono dalla data del 30.7.2024 fino al pagamento effettivo, in base al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284 c. I c.c. Spese pari a € 6.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale assenza di una fase istruttoria, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 10804/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
e , in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...] di € 53597,32 oltre interessi legali in base al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284 c. I pagina 2 di 3 c.c. dal 30.7.2024 fino al pagamento effettivo di € 6.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 30 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34670/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO MARTINI 9 20139 MILANO presso il difensore avv. FOTI MIRKO MARIO ATTORI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANZA' MARIO ( ) indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA DELL'UNIONE 3 MILANO presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO CONVENUTO CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
1. Sospendere, anche inaudita altera parte, o in ogni caso non concedere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di cui al d.i. rg. 22269/2024 n. 10804/2024 del 30.7.2024 per tutti i gravi motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, la fissazione in via cautelare e d'urgenza di un'apposita udienza anticipata di discussione in contraddittorio tra le parti, finalizzata all'assunzione del medesimo provvedimento;
2. Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'azione nei confronti dei fidejussori per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3.
Accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per utti i motivi dedotti in narrativa E per l'effetto dei punti 2 e/o 3 4. Revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 10804/2024 del 30.7.2024 rg. 22269/2024 emesso dal Tribunale di Milano dott. Tranquillo.
5. In subordine ed in ogni caso: concedere il beneficio della preventiva escussione dei patrimoni dei debitori principali per tutti i motivi dedotti in narrativa;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa e Spese Generali da distrarsi all'avvocato dichiaratosi antistatario. Ad istruttoria - Ammettere prova per interrogatorio formale sulle circostanze di fatto della narrativa che si devono intendere ivi integralmente trascritte per capi di prova, spuntate eventuali espressioni valutative e negative, preceduti dalla formula di rito
“Vero che” nonché prova contraria sui capitoli di parte.
Per Controparte_1
- In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al D.I. n. 10804/2024 per i motivi esposti in narrativa;
-
Nel merito, rigettare l'opposizione formulata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ingiunzione emessa;
- In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme così come ingiunte o nella diversa quantificazione che dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 10804/2024 emesso da questo tribunale a carico dei fideiussori (e odierni opponenti) e , garanti di un finanziamento il Parte_1 Parte_2 cui credito è stato ceduto all'odierna convenuta opposta, ricorrente in via monitoria,
[...]
CP_1
In via preliminare, si osserva che difetta una specifica contestazione in ordine all'an della somma dovuta a opera delle parti opponenti, che hanno contestato, testualmente, l'erroneità delle somme ingiunte, atteso che l'importo dovuto “doveva essere casomai € 53.597,32”. Si allega infatti una minore somma dovuta in forza di una somma attribuita al creditore in sede di procedura esecutiva. Il punto risulta comprovato dal doc. 2 di parte attrice (progetto di distribuzione e ordine di pagamento). Risulta quindi un debito di € 53.597,32, sicché il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso. Nel merito, le restanti questioni sono assorbite dalla circostanza che la garanzia prestata, in ragione del fatto che la stessa viene concessa sulla base delle clausole “a prima richiesta” e
“senza eccezioni” (cfr. l'art. 7 del contratto), non è riconducibile a un'ordinaria fideiussione, bensì in radice a una garanzia autonoma. Consegue la condanna alla somma suddetta. Quanto agli interessi, anche gli stessi sono integralmente dovuti. La fideiussione copre il debito integralmente dovuto e, pertanto, anche gli interessi. Né la banca era tenuta a informare preventivamente i fideiussori sull'ammontare del debito, non mancando la facoltà di questi ultimi di potersi informare sulla somma dovuta (come prevede, benché non fosse necessario, l'art. 6 della fideiussione) né di adempiere loro sponte prima di esserne richiesti dal creditore. In altri termini: gli interessi sono conseguenza anche di una condotta attendistica del debitore. Cfr. comunque infra in punto di determinazione dell'ammontare. Consegue in ragione di quanto supra la revoca del decreto e la condanna degli odierni opponenti al pagamento di € 53597,32. Gli interessi, legali, in mancanza di specificazioni nell'ambito della domanda, decorrono dalla data del 30.7.2024 fino al pagamento effettivo, in base al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284 c. I c.c. Spese pari a € 6.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale assenza di una fase istruttoria, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 10804/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
e , in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...] di € 53597,32 oltre interessi legali in base al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284 c. I pagina 2 di 3 c.c. dal 30.7.2024 fino al pagamento effettivo di € 6.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 30 aprile 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3