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Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00938/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00327 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00938/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dall'amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Brescia, via delle Battaglie n. 50;
contro
Comune di Vaiano RE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giannì e Laura Maria Locatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 00938/2024 REG.RIC.
Agenzia di Tutela della Salute della Val DA (Ats Val DA), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione 5.9.2024 n. -OMISSIS- del Comune di Vaiano RE, trasmessa via pec il 6.9.2024,
- della nota 29.10.2024 n. -OMISSIS- del responsabile servizi amministrativi trasmessa via pec il 29.10.2024,
- di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il citato – e non noto al ricorrente -regolamento dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale RE, dei provvedimenti comunali che lo hanno recepito e di ogni altro provvedimento con cui il Comune, l'Ambito territoriale e/o altri enti hanno proceduto alla presa in carico ed alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaiano RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, invalida civile al 100% in quanto affetta da “sindrome di Smith-Lemli, con grave compromissione psicointellettuale, tale da compromettere la sua capacità di giudizio nella gestione della propria vita e nel provvedere alla cura dei suoi N. 00938/2024 REG.RIC.
interessi” e sottoposta dal dicembre 2015 ad amministrazione di sostegno, a seguito di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, previa proposta dei Servizi
Sociali del Comune di Vaiano RE, giusta delibera di Giunta n. 24 del 9.3.2023 avente individuato “CSS BB…come struttura idonea ad ospitare la ricorrente” ed autorizzazione del giudice tutelare del marzo 2023, è stata inserita presso la struttura CAH (Comunità Alloggio Handicap) BB di Soresina, che a fare data dal 10.10.2023 è stata trasformata in CSS (Comunità Socio Sanitaria”), con conseguente aumento della retta ad euro 120,00 giornalieri con decorrenza gennaio
2024.
2.- Con determinazione n. 272 dell'11.11.2023 il Comune di Vaiano RE, considerato che “il costo della retta annuale per la frequenza della disabile presso il centro CAH “BB di Soresina” ammonta ad € 32.850,00 per l'anno 2023 e che la frequenza effettiva è iniziata nel corso del mese di Maggio 2023”, ha stabilito la compartecipazione alla spesa nella misura di euro 7.740,00 per quell'anno.
3.1.- Con istanza del 23.11.2023 -OMISSIS-, amministratore di sostegno della sorella
-OMISSIS-, ha chiesto al Comune di Vaiano RE di porre in essere gli interventi di sua competenza ai sensi degli artt. 14 Legge 328/2000 e 6 DPCM 159/2013, trasmettendo l'ISEE della disabile, attestante per l'anno 2023 una capacità reddituale pari ad euro 4.222,83, nonché la nota con cui il CSS BB aveva indicato l'ammontare della retta per l'anno 2024 in euro 120,00 giornalieri (pari ad euro
43.920,00 annuali).
3.2.- In assenza di riscontro, la richiesta è stata sollecitata con missiva del 30.1.2024.
3.3.- Con nota n. 1151 del 9.2.2024 il Sindaco del Comune di Vaiano RE ha rappresentato che, “dopo aver definito le disponibilità finanziarie per l'anno 2024”,
l'Amministrazione avrebbe provveduto a “sostenere la retta per l'anno 2024 con un contributo per una cifra annua pari ad € 7.740,00”. N. 00938/2024 REG.RIC.
3.4.- L'amministratore di sostegno ha replicato con missiva del 13.3.2023, chiedendo
“previo annullamento in autotutela o comunque disapplicazione di provvedimenti presupposti illegittimi” di “rivalutare e riesaminare la richiesta di presa in carico e compartecipazione al costo disponendo l'integrazione della retta per la frequenza di
-OMISSIS- alla CSS nella misura proporzionata alla situazione economica come evidenziata dalla sua attestazione ISEE e previa verifica del corretto riparto tra sanità
e assistenza”.
4.1.- Con nota del 12.4.2024 il Comune ha richiesto all'amministratore di sostegno la trasmissione della documentazione reddituale e patrimoniale della beneficiaria per definire il Progetto Individualizzato (P.I.) delle prestazioni socio-sanitarie residenziali, nonché la quota di compartecipazione alla spesa del Comune e degli altri Enti.
4.2.- L'istante ha quindi prodotto, tra gli altri, la dichiarazione ISEE 2024, attestante una capacità contributiva ridotta ad euro 3.502,53 annui, cui ha fatto seguito un incontro nel giugno 2024.
4.3.- In data 19.7.2024 la dottoressa -OMISSIS-, per conto delle Cooperativa CSA, ha trasmesso al Comune una e-mail del seguente tenore “la corrente quota di copertura ai sensi dei DDPPCCMM 29.11.2001 e 17.01.2017 da parte del Fondo Sanitario
Regionale per la CSS dove è ricoverata la Signora: nessuna quota riconosciuta”.
4.4.- Con relazione dell'11.6.2024 i Servizi Sociali comunali, preso atto dell'ammontare annuo della retta ad euro 43.920,00, hanno calcolato per l'anno 2024 la quota a carico dell'utente in euro 13.405,50 e quella a carico dell'Ente in euro
30.514,50.
4.5.- Con determinazione n. 194 del 5.9.2024 il Comune, richiamata la delibera di
Giunta del 9.3.2023 avente individuato “CSS BB…come struttura idonea ad ospitare la ricorrente”, ha stabilito “di prevedere un contributo di € 30.512,00 a titolo di compartecipazione al pagamento della retta presso il centro CSS BB relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2024”, dando altresì “mandato all'Ufficio Servizi N. 00938/2024 REG.RIC.
Sociali di verificare la possibilità di trasferimento in altra struttura idonea al fine di comprimere i costi della retta giornaliera particolarmente elevati”.
4.6.- L'amministratore di sostegno ha replicato, sostenendo l'insufficienza dell'intervento comunale alla luce della capacità economica di -OMISSIS-,
l'illegittimità della pretesa dell'Ente di scegliere la struttura - siccome in contrasto con il principio di libertà di scelta del disabile, l'omessa verifica circa la natura sanitaria o assistenziale delle prestazioni ed il mancato rispetto della riparto degli oneri tra sanità
e assistenza fissato dai DDPCM 14.2.2001, 29.11.2001 e 12.1.2017.
4.7.- Con provvedimento n. -OMISSIS- del 29.10.2024 il responsabile dei servizi amministrativi del Comune ha riscontrato quanto sopra, manifestando, in riferimento alla possibilità di trasferimento in altra struttura, la disponibilità a modificare in regime di autotutela tale previsione e confermando il calcolo effettuato in merito alla compartecipazione dei costi, ritenendolo diretta applicazione dell'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, cui il Comune sarebbe vincolato.
5.- Con ricorso notificato al Comune di Vaiano RE, all'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Distrettuale RE, nonché all'Agenzia di Tutela della Salute della
Val DA (ATS Val DA) quale controinteressata, -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sorella -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
6.- Soltanto il Comune di Vaiano RE si è costituito in giudizio.
7.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. l'Ente ha depositato documenti, cui hanno fatto seguito memorie ed una replica di sola parte ricorrente.
L'Amministrazione, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per genericità, nonché del terzo motivo per mancata impugnazione della nota con cui, in data 19.9.2025, ATS ha escluso una partecipazione del FS (Fondo N. 00938/2024 REG.RIC.
Sanitario Regionale) atteso che “la Struttura CSS BB (risulta accreditata dal
23/09/2024 (Dgr. XII/3075 del 23/09/2024), ma non a contratto con la nostra ATS”.
8.- All'udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1.- Preliminarmente si rileva l'inesistenza della notifica effettuata all'Assemblea dei
Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE all'indirizzo pec -OMISSIS-, che, invero, non è affatto riconducibile al soggetto evocato in giudizio, bensì al differente Comune di Crema (cui, infatti, è attribuito il codice fiscale -OMISSIS-, indicato nella relata di notifica): quest'ultimo, infatti, è il mero capofila dell'Ambito Distrettuale RE, che in questi non si identifica, gestendo le politiche sociali e socio-sanitarie attraverso l'azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca, cui il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato.
L'Ambito Distrettuale RE, pertanto, in quanto evocata in giudizio mediante una notifica inesistente – giacché indirizzata a soggetto distinto dalla medesima, va da questo estromessa.
1.2.- In via parimenti preliminare occorre esaminare le eccezioni comunali di inammissibilità dei motivi di doglianza.
Le stesse sono infondate sulla base delle seguenti considerazioni:
- la determinazione n. 194 del 5.9.2024 e la nota n. 8670 del 29.10.2024 dichiarano di fare applicazione del Regolamento dei Servizi Sociali - Ambito Distrettuale
RE, sicché è sufficiente quanto dalla ricorrente argomentato nelle censure I^ e
II^ per contestare la legittimità dei provvedimenti gravati, attesa la dedotta violazione della normativa in materia ISEE da parte dell'Ente, che ha ricondotto la concreta determinazione della quota posta a carico della RA proprio alla disciplina regolamentare; N. 00938/2024 REG.RIC.
- non esclude l'interesse al III motivo di doglianza la mancata impugnazione da parte della ricorrente della nota ATS del 19.9.2025, atteso che la stessa non è alla medesima rivolta ed attiene al rapporto tra Comune di Vaiano RE e la Regione - e per essa
ATS.
2.- Si può, quindi, passare all'esame del merito delle censure.
3.- Il primo motivo di ricorso lamenta “violazione di legge: artt. 8, 14 e 25 l. 328/2000, art. 7, 8 e 13 l.r. 3/2008, artt. 2, 6 e 14 d.p.c.m. 159/2013, artt. 117 co. 2 lett. l) ed m) cost.; nullità, eccesso di potere: sviamento, difetto d'istruttoria, motivazione inesistente o contraddittoria”: l'Amministrazione avrebbe determinato la partecipazione della RA al costo del servizio non considerando i criteri di cui al
DPCM 159/2012, così imponendole un onere del tutto sproporzionato rispetto alla capacità economica emergente dall'ISEE, ricollegando tale decisione all'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, che, seppur non noto alla ricorrente nel suo dettaglio contenutistico, sarebbe comunque contrastante tanto con la normativa statale (artt. 25 e 8 Legge 328/2000, art. 6 DPCM 14.2.2001, art. 2 DPCM 159/2013), quanto con quella regionale (art. 8 L.R. 3/2008), con conseguente violazione dei livelli essenziali delle prestazioni di matrice costituzionale.
Il ricorso, poi, richiama la giurisprudenza – anche di questo Tar – secondo cui l'ISEE costituirebbe il livello massimo di compartecipazione dell'assistito ai costi di ricovero: il discostamento dalla disciplina in materia di ISEE, pertanto, si risolverebbe nella violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 53 Cost..
4.- Con il secondo motivo di doglianza parte ricorrente deduce “incompetenza, violazione di legge: art. 114 cost., art. 20 lr 33/2008, 18 lr 3/2008, 6, 8 co. 3 lett a),
19 l. 328/2000, 42 e 48 d.lgs 267/2000, 4 e 6 dpcm 14.2.2001, 14 dpcm 159/2013, art.
117 co. 2 lett. m) cost., 2 sexies dl 42/2016, art. eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà”: l'affermazione contenuta nella nota n. -OMISSIS- N. 00938/2024 REG.RIC.
del 29.10.2024 circa la sostanziale natura doverosa dei calcoli di riparto (così come già effettuati nella determina del precedente 5.9.2024) in ragione dell'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, cui il Comune sarebbe vincolato, non terrebbe conto della natura meramente consultiva dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale e della necessità che i regolamenti sovracomunali vengano recepiti nell'ordinamento comunale dagli organi a ciò preposti: di conseguenza, il regolamento sovracomunale non avrebbe alcuna vincolatività per i cittadini residenti nel Comune di Vaiano RE, in assenza di un formale recepimento.
Del resto, l'assenza di vincolatività emergerebbe, sotto il profilo empirico, dal fatto che lo stesso Comune in prima battuta, ossia con la nota n. 1151 del 9.2.2024, avesse statuito un'integrazione dei costi sganciata dal Regolamento d'Ambito, evidentemente non ritenendosi a questo sottoposto.
Ad ogni modo, tanto secondo gli artt. 18 e 19 Legge 328/2000, 20 L.R. 33/2009 e 18
L.R. 3/2008, quanto secondo l'art. 6 del Piano di Zona 2021/2023 dell'Ambito
Distrettuale RE, l'Assemblea dei sindaci avrebbe funzioni solo programmatorie e sarebbe incompetente a deliberare direttamente sulla materia ISEE, la quale andrebbe ratificata dai singoli Enti locali di riferimento.
5.- Il terzo motivo di doglianza lamenta “violazione di legge: artt. 3, 32 e 38 e 117 co.
2 lett. m) cost., artt. 14 e 6 l. 328/2000, artt. 2 6 e 7 l.r. 3/2008, 3 e 4 co. 2 e tab 1 dpcm 14.2.2001, all. 1 c dpcm 29.11.2001, 34 dpcm 12.1.2017, 2 l. 67/2006 eccesso di potere: difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento”: nonostante le richieste della ricorrente, il Comune avrebbe omesso di verificare l'effettiva natura - sanitaria o socio assistenziale - delle prestazioni al fine di determinare la compartecipazione al costo dei servizi erogati. N. 00938/2024 REG.RIC.
L'Amministrazione, poi, avrebbe omesso una presa in carico personalizzata e globale della RA – così come invece prescritto dagli artt. 14 Legge 328/2000, 4, comma
2, DPCM 14.2.2001, 2 – 6 e 7 L.R. 3/2008.
Essendo la ricorrente stata inserita presso una CSS (comunità socio sanitaria) ex
D.G.R. n. VII/18333, la prestazione erogata avrebbe natura di servizio sociosanitario integrato ai sensi dell'art. 3 septies D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 2, DPCM
14.2.2001, incluso tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria nucleo incomprimibile di diritto alla salute che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: tale tipologia di prestazioni, pertanto, dovrebbe gravare per il 70% del costo complessivo sul servizio sanitario, percentuale ridotta al 40 per quanto concerne i servizi a bassa intensità.
La quota sanitaria, come da ultimo definita in forza di DGR 1513/2023, varierebbe da euro 34,40 ad euro 43,90 giornalieri; a fronte di una retta della CSS BB ammontante ad euro 120,00 giornalieri, si evincerebbe che il Servizio Sanitario contribuirebbe in misura ben lontana sia dal 70% previsto per i servizi residenziali per disabili gravi, sia dal 40% previsto anche per le strutture a bassa intensità, ossia in misura gravemente insufficiente rispetto all'impianto normativo di riferimento.
Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto dare corso ad un'adeguata istruttoria onde verificare il rispetto del riparto tra sanità ed assistenza, procedendo all'eventuale recupero delle somme che il SN (rectius SSR) non avesse versato, senza tuttavia poter riversare sull'assistito i relativi oneri non versati – come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
6.1.- In ossequio alle coordinate tracciate con la pronuncia n. 5/2015 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio procede al prioritario esame della censura di incompetenza, veicolata nel II motivo di ricorso, pena la violazione del divieto di cui all'art. 34 comma 2 c.p.a.. N. 00938/2024 REG.RIC.
6.2.- La censura è infondata: se è vero che il Regolamento d'Ambito in siffatta materia non è vincolante per il Comune che ne faccia parte – occorrendo un atto normativo comunale che lo recepisca, è altrettanto vero che nel caso di specie parte resistente ha provveduto, con delibera del Consiglio n. 44 del 29.11.2022, a farne proprio il contenuto.
7.- Si può, quindi, procedere all'esame delle residue doglianze, che sono fondate.
È necessario sin d'ora precisare che di quanto argomentato dal Comune di Vaiano
RE nella propria memoria in merito all'assenza di convenzione tra CSS
BB ed il Sistema Sanitario non v'è menzione alcuna nei provvedimenti impugnati (anche perché la nota versata agli atti a sostegno dell'assunto è stata resa da
AST Val DA soltanto il 19.9.2025, ossia un anno più tardi rispetto alle determinazioni comunali gravate): tale assunto, pertanto, non può assumere rilievo nel senso voluto dall'Amministrazione (rigetto del ricorso), costituendo un'inammissibile integrazione postuma, effettuata non già mediante un provvedimento amministrativo, bensì a mezzo scritti difensivi (cfr., Tar Brescia, Sez. I, n. 940 del 23.11.2024, così come C.d.S., Sez.VI, n. 2843 dell'11.5.2018), al più denotando – come meglio specificato infra – la fondatezza del lamentato difetto istruttorio.
Tale aspetto, in ogni caso, potrà dal Comune essere preso in considerazione in fase di riesercizio del potere, dal momento che la regola secondo cui il Comune assume a proprio carico, in via provvisoria, gli importi relativi alla degenza del disabile - salva azione di rivalsa nei confronti della Regione, deve pur sempre presupporre la possibilità di recupero, che pare esclusa a monte non soltanto in caso di assenza dell'accreditamento della struttura in cui il disabile è ricoverato, ma anche in caso di mancata sottoscrizione di una convenzione con ATS.
8.1.- Questa Sezione ha già avuto di pronunciarsi sulla materia e si richiamano, in ordine al III motivo di ricorso, le argomentazioni espresse nelle pronunce nn. 1214 del
29.12.2025, 765 del 14.8.2025 e 337 del 17.4.2025, che vengono qui ribadite. N. 00938/2024 REG.RIC.
Secondo giurisprudenza consolidata, a far data dalla domanda dell'interessato diretta a ottenere l'intervento economico del Comune, tale ente, deve: a) considerare l'ammontare della quota di spettanza del SSR, assumendone a proprio carico, in via provvisoria, i relativi importi, salva azione di rivalsa nei confronti della Regione – il che presuppone, ovviamente, la previa verifica circa la sussistenza dell'accreditamento e della sottoscrizione tra la Struttura e l'ATS di riferimento; b) ricalcolare sulla quota residua, al netto di ulteriori contribuzioni, l'importo eventualmente da addebitare all'interessato in base all'Isee, dovendo, per il resto, farsi carico dei relativi oneri (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 4481 del 10.6.2021).
La determinazione della quota di cui deve farsi carico il SSR presuppone, ovviamente, la qualificazione della prestazione erogata al disabile, incombente che, a differenza di quanto argomentato in sede di discussione orale dal Comune di Vaiano RE, non
è venuto meno nel caso di specie dalla modifica dell'art. 14 della Legge 328/2000 ad opera del D.Lgs. 62/2024, sia perché per la Provincia di Cremona (nel cui ambito territoriale rientra il Comune resistente) la novella non si applica ancora nella sua forma sperimentale, sia perché l'obbligo di presa in carico gravante sull'Ente locale
(art. 6, commi 1 e 4 Legge 328/2000, nonché artt. 6 comma 4, 7 comma 1 lettera f) e
13 comma 1 lettera c) L.R. 3/2008) sul piano logico implica necessariamente l'accertamento degli specifici trattamenti fruiti dall'utente.
Il D.Lgs. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria all'art. 3 septies, comma 1, definisce le “prestazioni socio-sanitarie” come “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.
Il comma II, suddivide la macro categoria delle prestazioni socio-sanitarie in tre sottocategorie: a) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate N. 00938/2024 REG.RIC.
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite”; b)
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”; c) “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”, per le quali il successivo comma IV precisa che “sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” ed inserite dal comma V tra i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”.
Il medesimo art. 3 septies demanda, al comma III, all'atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n, L. 419/1998 (legge delega cui ha fatto seguito il D.Lgs. 229/1999, che ha riformato il servizio sanitario nazionale novellando proprio il D.Lgs. 502/1992), di individuare, sulla base dei princìpi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo, le prestazioni da ricondurre alle tre tipologie sopra elencate e di precisare, altresì, “i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni”.
Tale atto di indirizzo è stato emanato con DPCM 14.2.2001, il cui art. 3 così individua le prestazioni da ricondurre alle tre tipologie sopra elencate:
- “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, N. 00938/2024 REG.RIC.
contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali”;
- “Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio; e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza”;
- “Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza N. 00938/2024 REG.RIC.
terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Il successivo art. 4, poi, demanda alle Regioni di determinare i criteri di finanziamento di tali prestazioni, tenendo conto dell'allegato al DPCM stesso, che prevede criteri di finanziamento diversi a seconda dell'area di intervento e del tipo di prestazione erogata.
Per l'“area disabili” tale allegato distingue tra: 1). “Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica”, per cui è previsto che sia al
“100% a carico del SN l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale”; la definizione di prestazioni ad elevata integrazione (sanitaria) è contenuta nel già richiamato art. 3, comma 3 del medesimo D.P.C.M; 2). “Tutela del disabile attraverso prestazioni di N. 00938/2024 REG.RIC.
riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia”, per le quali, per quanto qui rileva, è previsto che siano: - “70% a carico del SN e 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali”; - “40% a carico del SN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente”.
Viene, altresì, in rilievo il DPCM. 12.1.2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei cd. LEA e, in particolare, l'art. 34.
Tale norma, riferita alla “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”, effettua il seguente distinguo tra i trattamenti riabilitativi erogati nell'ambito delle residenze per disabili: a) “trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore…a totale carico del
Servizio sanitario nazionale”; b) “trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore…a totale carico del Servizio sanitario nazionale”; c) “trattamenti socio- riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non N. 00938/2024 REG.RIC.
autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate”, in relazione ai quali la norma opera un distinguo quanto al sostentamento delle spese: 1) per i
“disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare” i trattamenti “sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera”; 2) per i “disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare” i trattamenti “sono carico del Servizio sanitario per una quota del 40 per cento della tariffa giornaliera”.
8.2.- Nel caso in esame non risulta che sia stata compiuta dal Comune di Vaiano
RE un'adeguata istruttoria, in contraddittorio con l'ATS, con la ricorrente e con il gestore della CSS (unico soggetto, invero, interpellato, seppur successivamente al radicamento della controversia), per accertare, in punto di fatto, quali siano i trattamenti ai quali la RA è stata ed è concretamente sottoposta presso la
Comunità Sociosanitaria BB di Soresina ed a quale lettera dell'art. 34, comma 1 del DPCM 12.1.2017 siano ascrivibili, nonché per stabilire, sulla base di ciò, quale sia conseguentemente la quota di spesa della quale debba farsi carico il SSR – previa verifica circa la presenza della convenzione tra la CSS accreditata e l'ATS.
9.1.- Anche il I motivo di ricorso – relativo alla violazione della disciplina ISEE - è fondato.
9.2.- Va, in proposito, ricostruito il quadro normativo di riferimento.
La Legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) all'art. 6, comma 4, prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica” e, al successivo art. 25, che
“Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal N. 00938/2024 REG.RIC.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.
Il D.Lgs. 109/1998 summenzionato è stato oggetto di abrogazione da parte del combinato disposto degli artt. 5 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011 (“Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie”),
e 15 DPCM 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”): pertanto, il richiamo effettuato all'art. 25 L. 328/2000 ai criteri per la verifica della condizione economica del richiedente la prestazione assistenziale deve, ora, intendersi riferito alla nuova disciplina prevista dal DPCM 159/2013.
In particolare, l'art. 2, comma 1 di detto DPCM stabilisce che “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio- sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”. N. 00938/2024 REG.RIC.
A livello regionale, poi, viene in rilievo l'art. 8 L.R. 3/2008, che, ai commi 1 e 2, prevede che “L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale”.
9.3.- Sulla base del sopra descritto quadro normativo, la giurisprudenza ha più volte affermato che non può essere riconosciuto ai Comuni il potere di derogare alla disciplina statale sull'ISEE dettata con DPCM 5.12.2013 (ex multis, C.d.S., Sez. III,
n. 7850 del 10.12.2020, nonché sentenze nn. 337 del 17.4.2025 e 922 del 19.11.2024 di questa stessa Sezione), sicché “non è consentito all'Amministrazione Comunale introdurre un sistema che, surrettiziamente, ponga nel nulla i principi che regolano la materia” (C.d.S., Sez. III, n. 1505, successivamente richiamata anche da n. 3072 del 24.3.2023).
9.4.- Nel caso di specie il Comune di Vaiano RE, affermando di fare applicazione dell'art. 8 del Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale
RE, ha, di fatto, violato la disciplina di cui al §9.2., ponendo a carico della ricorrente per il 2024 una compartecipazione ai costi per euro 13.408,00 (43.920,00 -
30.512,00), di molto superiore (oltre il triplo) rispetto al suo Isee (euro 3.502,53).
Tanto si pone in violazione sia della disciplina settoriale, sia, comunque, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo del tutto incongruo imporre all'utenza il pagamento di importi che questa non possa sostenere. N. 00938/2024 REG.RIC.
Quanto all'art. 8 del Regolamento, si ravvisa l'illegittimità della previsione di cui al comma 2, secondo cui la “integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture accreditate del territorio…moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale”, in quanto contrastante con i principi testé menzionati: lo stesso, tuttavia, non può essere annullato, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'Ambito Distrettuale RE (vedasi quanto indicato al § 1.1.).
Va, invece, annullata la delibera del Consiglio del Comune di Vaiano RE n. -
OMISSIS- del 29.11.2022 nella parte in cui recepisce il Regolamento dei Servizi
Sociali dell'Ambito Distrettuale RE limitatamente al suddetto art. 8.
10.- In accoglimento delle censure che precedono, pertanto, vanno annullati i provvedimenti testé indicati.
Ai fini conformativi, il Comune di Vaiano RE è tenuto a rivalutare la fattispecie alla luce di un'adeguata istruttoria, nel corso della quale dovrà: i).- qualificare la natura della prestazione erogata al disabile; ii).- determinare, sulla base di ciò, la quota di cui debba farsi carico il SSR; iii).- verificare la sussistenza della convenzione tra la struttura accreditata e l'ATS di riferimento.
Nel caso in cui il riscontro di cui sopra dia esito positivo: a) l'Ente locale dovrà farsi carico in via provvisoria della quota sanitaria, salva rivalsa nei confronti della
Regione; b) ricalcolare sulla quota residua e, al netto di ulteriori contribuzioni,
l'importo da addebitare alla ricorrente in base all'ISEE, dovendo, per il resto, sopportare i relativi oneri, in modo che il costo del servizio non resti a carico del ricorrente per un importo eccedente al suo ISEE.
Nel caso in cui, invece, si appuri l'insussistenza di una convenzione, l'Ente locale dovrà esclusivamente farsi carico della quota sociale, da ripartire con l'utente nel rispetto della disciplina ISEE. N. 00938/2024 REG.RIC.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed il Comune resistente – con liquidazione nella misura di cui al dispositivo, mentre meritano compensazione quanto alle altre parti evocate in giudizio, sia considerando le peculiarità concrete della vicenda, sia il mancato coinvolgimento ai ATS nell'adozione dei provvedimenti gravati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui evoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE;
- in accoglimento dei motivi I e III, annulla gli atti impugnati, nei limiti e con le conseguenze stabilite in motivazione.
Condanna il Comune di Vaiano RE a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00938/2024 REG.RIC.
EL BB, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI EL BB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00327 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00938/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dall'amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Brescia, via delle Battaglie n. 50;
contro
Comune di Vaiano RE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giannì e Laura Maria Locatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 00938/2024 REG.RIC.
Agenzia di Tutela della Salute della Val DA (Ats Val DA), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione 5.9.2024 n. -OMISSIS- del Comune di Vaiano RE, trasmessa via pec il 6.9.2024,
- della nota 29.10.2024 n. -OMISSIS- del responsabile servizi amministrativi trasmessa via pec il 29.10.2024,
- di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il citato – e non noto al ricorrente -regolamento dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale RE, dei provvedimenti comunali che lo hanno recepito e di ogni altro provvedimento con cui il Comune, l'Ambito territoriale e/o altri enti hanno proceduto alla presa in carico ed alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaiano RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- -OMISSIS-, invalida civile al 100% in quanto affetta da “sindrome di Smith-Lemli, con grave compromissione psicointellettuale, tale da compromettere la sua capacità di giudizio nella gestione della propria vita e nel provvedere alla cura dei suoi N. 00938/2024 REG.RIC.
interessi” e sottoposta dal dicembre 2015 ad amministrazione di sostegno, a seguito di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, previa proposta dei Servizi
Sociali del Comune di Vaiano RE, giusta delibera di Giunta n. 24 del 9.3.2023 avente individuato “CSS BB…come struttura idonea ad ospitare la ricorrente” ed autorizzazione del giudice tutelare del marzo 2023, è stata inserita presso la struttura CAH (Comunità Alloggio Handicap) BB di Soresina, che a fare data dal 10.10.2023 è stata trasformata in CSS (Comunità Socio Sanitaria”), con conseguente aumento della retta ad euro 120,00 giornalieri con decorrenza gennaio
2024.
2.- Con determinazione n. 272 dell'11.11.2023 il Comune di Vaiano RE, considerato che “il costo della retta annuale per la frequenza della disabile presso il centro CAH “BB di Soresina” ammonta ad € 32.850,00 per l'anno 2023 e che la frequenza effettiva è iniziata nel corso del mese di Maggio 2023”, ha stabilito la compartecipazione alla spesa nella misura di euro 7.740,00 per quell'anno.
3.1.- Con istanza del 23.11.2023 -OMISSIS-, amministratore di sostegno della sorella
-OMISSIS-, ha chiesto al Comune di Vaiano RE di porre in essere gli interventi di sua competenza ai sensi degli artt. 14 Legge 328/2000 e 6 DPCM 159/2013, trasmettendo l'ISEE della disabile, attestante per l'anno 2023 una capacità reddituale pari ad euro 4.222,83, nonché la nota con cui il CSS BB aveva indicato l'ammontare della retta per l'anno 2024 in euro 120,00 giornalieri (pari ad euro
43.920,00 annuali).
3.2.- In assenza di riscontro, la richiesta è stata sollecitata con missiva del 30.1.2024.
3.3.- Con nota n. 1151 del 9.2.2024 il Sindaco del Comune di Vaiano RE ha rappresentato che, “dopo aver definito le disponibilità finanziarie per l'anno 2024”,
l'Amministrazione avrebbe provveduto a “sostenere la retta per l'anno 2024 con un contributo per una cifra annua pari ad € 7.740,00”. N. 00938/2024 REG.RIC.
3.4.- L'amministratore di sostegno ha replicato con missiva del 13.3.2023, chiedendo
“previo annullamento in autotutela o comunque disapplicazione di provvedimenti presupposti illegittimi” di “rivalutare e riesaminare la richiesta di presa in carico e compartecipazione al costo disponendo l'integrazione della retta per la frequenza di
-OMISSIS- alla CSS nella misura proporzionata alla situazione economica come evidenziata dalla sua attestazione ISEE e previa verifica del corretto riparto tra sanità
e assistenza”.
4.1.- Con nota del 12.4.2024 il Comune ha richiesto all'amministratore di sostegno la trasmissione della documentazione reddituale e patrimoniale della beneficiaria per definire il Progetto Individualizzato (P.I.) delle prestazioni socio-sanitarie residenziali, nonché la quota di compartecipazione alla spesa del Comune e degli altri Enti.
4.2.- L'istante ha quindi prodotto, tra gli altri, la dichiarazione ISEE 2024, attestante una capacità contributiva ridotta ad euro 3.502,53 annui, cui ha fatto seguito un incontro nel giugno 2024.
4.3.- In data 19.7.2024 la dottoressa -OMISSIS-, per conto delle Cooperativa CSA, ha trasmesso al Comune una e-mail del seguente tenore “la corrente quota di copertura ai sensi dei DDPPCCMM 29.11.2001 e 17.01.2017 da parte del Fondo Sanitario
Regionale per la CSS dove è ricoverata la Signora: nessuna quota riconosciuta”.
4.4.- Con relazione dell'11.6.2024 i Servizi Sociali comunali, preso atto dell'ammontare annuo della retta ad euro 43.920,00, hanno calcolato per l'anno 2024 la quota a carico dell'utente in euro 13.405,50 e quella a carico dell'Ente in euro
30.514,50.
4.5.- Con determinazione n. 194 del 5.9.2024 il Comune, richiamata la delibera di
Giunta del 9.3.2023 avente individuato “CSS BB…come struttura idonea ad ospitare la ricorrente”, ha stabilito “di prevedere un contributo di € 30.512,00 a titolo di compartecipazione al pagamento della retta presso il centro CSS BB relativa al periodo Gennaio-Dicembre 2024”, dando altresì “mandato all'Ufficio Servizi N. 00938/2024 REG.RIC.
Sociali di verificare la possibilità di trasferimento in altra struttura idonea al fine di comprimere i costi della retta giornaliera particolarmente elevati”.
4.6.- L'amministratore di sostegno ha replicato, sostenendo l'insufficienza dell'intervento comunale alla luce della capacità economica di -OMISSIS-,
l'illegittimità della pretesa dell'Ente di scegliere la struttura - siccome in contrasto con il principio di libertà di scelta del disabile, l'omessa verifica circa la natura sanitaria o assistenziale delle prestazioni ed il mancato rispetto della riparto degli oneri tra sanità
e assistenza fissato dai DDPCM 14.2.2001, 29.11.2001 e 12.1.2017.
4.7.- Con provvedimento n. -OMISSIS- del 29.10.2024 il responsabile dei servizi amministrativi del Comune ha riscontrato quanto sopra, manifestando, in riferimento alla possibilità di trasferimento in altra struttura, la disponibilità a modificare in regime di autotutela tale previsione e confermando il calcolo effettuato in merito alla compartecipazione dei costi, ritenendolo diretta applicazione dell'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, cui il Comune sarebbe vincolato.
5.- Con ricorso notificato al Comune di Vaiano RE, all'Assemblea dei sindaci dell'Ambito Distrettuale RE, nonché all'Agenzia di Tutela della Salute della
Val DA (ATS Val DA) quale controinteressata, -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno della sorella -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
6.- Soltanto il Comune di Vaiano RE si è costituito in giudizio.
7.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. l'Ente ha depositato documenti, cui hanno fatto seguito memorie ed una replica di sola parte ricorrente.
L'Amministrazione, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per genericità, nonché del terzo motivo per mancata impugnazione della nota con cui, in data 19.9.2025, ATS ha escluso una partecipazione del FS (Fondo N. 00938/2024 REG.RIC.
Sanitario Regionale) atteso che “la Struttura CSS BB (risulta accreditata dal
23/09/2024 (Dgr. XII/3075 del 23/09/2024), ma non a contratto con la nostra ATS”.
8.- All'udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1.- Preliminarmente si rileva l'inesistenza della notifica effettuata all'Assemblea dei
Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE all'indirizzo pec -OMISSIS-, che, invero, non è affatto riconducibile al soggetto evocato in giudizio, bensì al differente Comune di Crema (cui, infatti, è attribuito il codice fiscale -OMISSIS-, indicato nella relata di notifica): quest'ultimo, infatti, è il mero capofila dell'Ambito Distrettuale RE, che in questi non si identifica, gestendo le politiche sociali e socio-sanitarie attraverso l'azienda speciale consortile Comunità Sociale Cremasca, cui il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato.
L'Ambito Distrettuale RE, pertanto, in quanto evocata in giudizio mediante una notifica inesistente – giacché indirizzata a soggetto distinto dalla medesima, va da questo estromessa.
1.2.- In via parimenti preliminare occorre esaminare le eccezioni comunali di inammissibilità dei motivi di doglianza.
Le stesse sono infondate sulla base delle seguenti considerazioni:
- la determinazione n. 194 del 5.9.2024 e la nota n. 8670 del 29.10.2024 dichiarano di fare applicazione del Regolamento dei Servizi Sociali - Ambito Distrettuale
RE, sicché è sufficiente quanto dalla ricorrente argomentato nelle censure I^ e
II^ per contestare la legittimità dei provvedimenti gravati, attesa la dedotta violazione della normativa in materia ISEE da parte dell'Ente, che ha ricondotto la concreta determinazione della quota posta a carico della RA proprio alla disciplina regolamentare; N. 00938/2024 REG.RIC.
- non esclude l'interesse al III motivo di doglianza la mancata impugnazione da parte della ricorrente della nota ATS del 19.9.2025, atteso che la stessa non è alla medesima rivolta ed attiene al rapporto tra Comune di Vaiano RE e la Regione - e per essa
ATS.
2.- Si può, quindi, passare all'esame del merito delle censure.
3.- Il primo motivo di ricorso lamenta “violazione di legge: artt. 8, 14 e 25 l. 328/2000, art. 7, 8 e 13 l.r. 3/2008, artt. 2, 6 e 14 d.p.c.m. 159/2013, artt. 117 co. 2 lett. l) ed m) cost.; nullità, eccesso di potere: sviamento, difetto d'istruttoria, motivazione inesistente o contraddittoria”: l'Amministrazione avrebbe determinato la partecipazione della RA al costo del servizio non considerando i criteri di cui al
DPCM 159/2012, così imponendole un onere del tutto sproporzionato rispetto alla capacità economica emergente dall'ISEE, ricollegando tale decisione all'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, che, seppur non noto alla ricorrente nel suo dettaglio contenutistico, sarebbe comunque contrastante tanto con la normativa statale (artt. 25 e 8 Legge 328/2000, art. 6 DPCM 14.2.2001, art. 2 DPCM 159/2013), quanto con quella regionale (art. 8 L.R. 3/2008), con conseguente violazione dei livelli essenziali delle prestazioni di matrice costituzionale.
Il ricorso, poi, richiama la giurisprudenza – anche di questo Tar – secondo cui l'ISEE costituirebbe il livello massimo di compartecipazione dell'assistito ai costi di ricovero: il discostamento dalla disciplina in materia di ISEE, pertanto, si risolverebbe nella violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 53 Cost..
4.- Con il secondo motivo di doglianza parte ricorrente deduce “incompetenza, violazione di legge: art. 114 cost., art. 20 lr 33/2008, 18 lr 3/2008, 6, 8 co. 3 lett a),
19 l. 328/2000, 42 e 48 d.lgs 267/2000, 4 e 6 dpcm 14.2.2001, 14 dpcm 159/2013, art.
117 co. 2 lett. m) cost., 2 sexies dl 42/2016, art. eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà”: l'affermazione contenuta nella nota n. -OMISSIS- N. 00938/2024 REG.RIC.
del 29.10.2024 circa la sostanziale natura doverosa dei calcoli di riparto (così come già effettuati nella determina del precedente 5.9.2024) in ragione dell'art. 8 del
Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale RE, cui il Comune sarebbe vincolato, non terrebbe conto della natura meramente consultiva dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale e della necessità che i regolamenti sovracomunali vengano recepiti nell'ordinamento comunale dagli organi a ciò preposti: di conseguenza, il regolamento sovracomunale non avrebbe alcuna vincolatività per i cittadini residenti nel Comune di Vaiano RE, in assenza di un formale recepimento.
Del resto, l'assenza di vincolatività emergerebbe, sotto il profilo empirico, dal fatto che lo stesso Comune in prima battuta, ossia con la nota n. 1151 del 9.2.2024, avesse statuito un'integrazione dei costi sganciata dal Regolamento d'Ambito, evidentemente non ritenendosi a questo sottoposto.
Ad ogni modo, tanto secondo gli artt. 18 e 19 Legge 328/2000, 20 L.R. 33/2009 e 18
L.R. 3/2008, quanto secondo l'art. 6 del Piano di Zona 2021/2023 dell'Ambito
Distrettuale RE, l'Assemblea dei sindaci avrebbe funzioni solo programmatorie e sarebbe incompetente a deliberare direttamente sulla materia ISEE, la quale andrebbe ratificata dai singoli Enti locali di riferimento.
5.- Il terzo motivo di doglianza lamenta “violazione di legge: artt. 3, 32 e 38 e 117 co.
2 lett. m) cost., artt. 14 e 6 l. 328/2000, artt. 2 6 e 7 l.r. 3/2008, 3 e 4 co. 2 e tab 1 dpcm 14.2.2001, all. 1 c dpcm 29.11.2001, 34 dpcm 12.1.2017, 2 l. 67/2006 eccesso di potere: difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento”: nonostante le richieste della ricorrente, il Comune avrebbe omesso di verificare l'effettiva natura - sanitaria o socio assistenziale - delle prestazioni al fine di determinare la compartecipazione al costo dei servizi erogati. N. 00938/2024 REG.RIC.
L'Amministrazione, poi, avrebbe omesso una presa in carico personalizzata e globale della RA – così come invece prescritto dagli artt. 14 Legge 328/2000, 4, comma
2, DPCM 14.2.2001, 2 – 6 e 7 L.R. 3/2008.
Essendo la ricorrente stata inserita presso una CSS (comunità socio sanitaria) ex
D.G.R. n. VII/18333, la prestazione erogata avrebbe natura di servizio sociosanitario integrato ai sensi dell'art. 3 septies D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 2, DPCM
14.2.2001, incluso tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria nucleo incomprimibile di diritto alla salute che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: tale tipologia di prestazioni, pertanto, dovrebbe gravare per il 70% del costo complessivo sul servizio sanitario, percentuale ridotta al 40 per quanto concerne i servizi a bassa intensità.
La quota sanitaria, come da ultimo definita in forza di DGR 1513/2023, varierebbe da euro 34,40 ad euro 43,90 giornalieri; a fronte di una retta della CSS BB ammontante ad euro 120,00 giornalieri, si evincerebbe che il Servizio Sanitario contribuirebbe in misura ben lontana sia dal 70% previsto per i servizi residenziali per disabili gravi, sia dal 40% previsto anche per le strutture a bassa intensità, ossia in misura gravemente insufficiente rispetto all'impianto normativo di riferimento.
Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto dare corso ad un'adeguata istruttoria onde verificare il rispetto del riparto tra sanità ed assistenza, procedendo all'eventuale recupero delle somme che il SN (rectius SSR) non avesse versato, senza tuttavia poter riversare sull'assistito i relativi oneri non versati – come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
6.1.- In ossequio alle coordinate tracciate con la pronuncia n. 5/2015 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio procede al prioritario esame della censura di incompetenza, veicolata nel II motivo di ricorso, pena la violazione del divieto di cui all'art. 34 comma 2 c.p.a.. N. 00938/2024 REG.RIC.
6.2.- La censura è infondata: se è vero che il Regolamento d'Ambito in siffatta materia non è vincolante per il Comune che ne faccia parte – occorrendo un atto normativo comunale che lo recepisca, è altrettanto vero che nel caso di specie parte resistente ha provveduto, con delibera del Consiglio n. 44 del 29.11.2022, a farne proprio il contenuto.
7.- Si può, quindi, procedere all'esame delle residue doglianze, che sono fondate.
È necessario sin d'ora precisare che di quanto argomentato dal Comune di Vaiano
RE nella propria memoria in merito all'assenza di convenzione tra CSS
BB ed il Sistema Sanitario non v'è menzione alcuna nei provvedimenti impugnati (anche perché la nota versata agli atti a sostegno dell'assunto è stata resa da
AST Val DA soltanto il 19.9.2025, ossia un anno più tardi rispetto alle determinazioni comunali gravate): tale assunto, pertanto, non può assumere rilievo nel senso voluto dall'Amministrazione (rigetto del ricorso), costituendo un'inammissibile integrazione postuma, effettuata non già mediante un provvedimento amministrativo, bensì a mezzo scritti difensivi (cfr., Tar Brescia, Sez. I, n. 940 del 23.11.2024, così come C.d.S., Sez.VI, n. 2843 dell'11.5.2018), al più denotando – come meglio specificato infra – la fondatezza del lamentato difetto istruttorio.
Tale aspetto, in ogni caso, potrà dal Comune essere preso in considerazione in fase di riesercizio del potere, dal momento che la regola secondo cui il Comune assume a proprio carico, in via provvisoria, gli importi relativi alla degenza del disabile - salva azione di rivalsa nei confronti della Regione, deve pur sempre presupporre la possibilità di recupero, che pare esclusa a monte non soltanto in caso di assenza dell'accreditamento della struttura in cui il disabile è ricoverato, ma anche in caso di mancata sottoscrizione di una convenzione con ATS.
8.1.- Questa Sezione ha già avuto di pronunciarsi sulla materia e si richiamano, in ordine al III motivo di ricorso, le argomentazioni espresse nelle pronunce nn. 1214 del
29.12.2025, 765 del 14.8.2025 e 337 del 17.4.2025, che vengono qui ribadite. N. 00938/2024 REG.RIC.
Secondo giurisprudenza consolidata, a far data dalla domanda dell'interessato diretta a ottenere l'intervento economico del Comune, tale ente, deve: a) considerare l'ammontare della quota di spettanza del SSR, assumendone a proprio carico, in via provvisoria, i relativi importi, salva azione di rivalsa nei confronti della Regione – il che presuppone, ovviamente, la previa verifica circa la sussistenza dell'accreditamento e della sottoscrizione tra la Struttura e l'ATS di riferimento; b) ricalcolare sulla quota residua, al netto di ulteriori contribuzioni, l'importo eventualmente da addebitare all'interessato in base all'Isee, dovendo, per il resto, farsi carico dei relativi oneri (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. III, n. 4481 del 10.6.2021).
La determinazione della quota di cui deve farsi carico il SSR presuppone, ovviamente, la qualificazione della prestazione erogata al disabile, incombente che, a differenza di quanto argomentato in sede di discussione orale dal Comune di Vaiano RE, non
è venuto meno nel caso di specie dalla modifica dell'art. 14 della Legge 328/2000 ad opera del D.Lgs. 62/2024, sia perché per la Provincia di Cremona (nel cui ambito territoriale rientra il Comune resistente) la novella non si applica ancora nella sua forma sperimentale, sia perché l'obbligo di presa in carico gravante sull'Ente locale
(art. 6, commi 1 e 4 Legge 328/2000, nonché artt. 6 comma 4, 7 comma 1 lettera f) e
13 comma 1 lettera c) L.R. 3/2008) sul piano logico implica necessariamente l'accertamento degli specifici trattamenti fruiti dall'utente.
Il D.Lgs. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria all'art. 3 septies, comma 1, definisce le “prestazioni socio-sanitarie” come “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.
Il comma II, suddivide la macro categoria delle prestazioni socio-sanitarie in tre sottocategorie: a) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate N. 00938/2024 REG.RIC.
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite”; b)
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”; c) “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”, per le quali il successivo comma IV precisa che “sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative” ed inserite dal comma V tra i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”.
Il medesimo art. 3 septies demanda, al comma III, all'atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n, L. 419/1998 (legge delega cui ha fatto seguito il D.Lgs. 229/1999, che ha riformato il servizio sanitario nazionale novellando proprio il D.Lgs. 502/1992), di individuare, sulla base dei princìpi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo, le prestazioni da ricondurre alle tre tipologie sopra elencate e di precisare, altresì, “i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni”.
Tale atto di indirizzo è stato emanato con DPCM 14.2.2001, il cui art. 3 così individua le prestazioni da ricondurre alle tre tipologie sopra elencate:
- “Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, N. 00938/2024 REG.RIC.
contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali”;
- “Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari; b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio; e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili; f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza”;
- “Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza N. 00938/2024 REG.RIC.
terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post- acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'àmbito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Il successivo art. 4, poi, demanda alle Regioni di determinare i criteri di finanziamento di tali prestazioni, tenendo conto dell'allegato al DPCM stesso, che prevede criteri di finanziamento diversi a seconda dell'area di intervento e del tipo di prestazione erogata.
Per l'“area disabili” tale allegato distingue tra: 1). “Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica”, per cui è previsto che sia al
“100% a carico del SN l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale”; la definizione di prestazioni ad elevata integrazione (sanitaria) è contenuta nel già richiamato art. 3, comma 3 del medesimo D.P.C.M; 2). “Tutela del disabile attraverso prestazioni di N. 00938/2024 REG.RIC.
riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia”, per le quali, per quanto qui rileva, è previsto che siano: - “70% a carico del SN e 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali”; - “40% a carico del SN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente”.
Viene, altresì, in rilievo il DPCM. 12.1.2017, recante la definizione e l'aggiornamento dei cd. LEA e, in particolare, l'art. 34.
Tale norma, riferita alla “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”, effettua il seguente distinguo tra i trattamenti riabilitativi erogati nell'ambito delle residenze per disabili: a) “trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore…a totale carico del
Servizio sanitario nazionale”; b) “trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore…a totale carico del Servizio sanitario nazionale”; c) “trattamenti socio- riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non N. 00938/2024 REG.RIC.
autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate”, in relazione ai quali la norma opera un distinguo quanto al sostentamento delle spese: 1) per i
“disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare” i trattamenti “sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera”; 2) per i “disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare” i trattamenti “sono carico del Servizio sanitario per una quota del 40 per cento della tariffa giornaliera”.
8.2.- Nel caso in esame non risulta che sia stata compiuta dal Comune di Vaiano
RE un'adeguata istruttoria, in contraddittorio con l'ATS, con la ricorrente e con il gestore della CSS (unico soggetto, invero, interpellato, seppur successivamente al radicamento della controversia), per accertare, in punto di fatto, quali siano i trattamenti ai quali la RA è stata ed è concretamente sottoposta presso la
Comunità Sociosanitaria BB di Soresina ed a quale lettera dell'art. 34, comma 1 del DPCM 12.1.2017 siano ascrivibili, nonché per stabilire, sulla base di ciò, quale sia conseguentemente la quota di spesa della quale debba farsi carico il SSR – previa verifica circa la presenza della convenzione tra la CSS accreditata e l'ATS.
9.1.- Anche il I motivo di ricorso – relativo alla violazione della disciplina ISEE - è fondato.
9.2.- Va, in proposito, ricostruito il quadro normativo di riferimento.
La Legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) all'art. 6, comma 4, prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica” e, al successivo art. 25, che
“Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal N. 00938/2024 REG.RIC.
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.
Il D.Lgs. 109/1998 summenzionato è stato oggetto di abrogazione da parte del combinato disposto degli artt. 5 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011 (“Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie”),
e 15 DPCM 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”): pertanto, il richiamo effettuato all'art. 25 L. 328/2000 ai criteri per la verifica della condizione economica del richiedente la prestazione assistenziale deve, ora, intendersi riferito alla nuova disciplina prevista dal DPCM 159/2013.
In particolare, l'art. 2, comma 1 di detto DPCM stabilisce che “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio- sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”. N. 00938/2024 REG.RIC.
A livello regionale, poi, viene in rilievo l'art. 8 L.R. 3/2008, che, ai commi 1 e 2, prevede che “L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale”.
9.3.- Sulla base del sopra descritto quadro normativo, la giurisprudenza ha più volte affermato che non può essere riconosciuto ai Comuni il potere di derogare alla disciplina statale sull'ISEE dettata con DPCM 5.12.2013 (ex multis, C.d.S., Sez. III,
n. 7850 del 10.12.2020, nonché sentenze nn. 337 del 17.4.2025 e 922 del 19.11.2024 di questa stessa Sezione), sicché “non è consentito all'Amministrazione Comunale introdurre un sistema che, surrettiziamente, ponga nel nulla i principi che regolano la materia” (C.d.S., Sez. III, n. 1505, successivamente richiamata anche da n. 3072 del 24.3.2023).
9.4.- Nel caso di specie il Comune di Vaiano RE, affermando di fare applicazione dell'art. 8 del Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale
RE, ha, di fatto, violato la disciplina di cui al §9.2., ponendo a carico della ricorrente per il 2024 una compartecipazione ai costi per euro 13.408,00 (43.920,00 -
30.512,00), di molto superiore (oltre il triplo) rispetto al suo Isee (euro 3.502,53).
Tanto si pone in violazione sia della disciplina settoriale, sia, comunque, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo del tutto incongruo imporre all'utenza il pagamento di importi che questa non possa sostenere. N. 00938/2024 REG.RIC.
Quanto all'art. 8 del Regolamento, si ravvisa l'illegittimità della previsione di cui al comma 2, secondo cui la “integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture accreditate del territorio…moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale”, in quanto contrastante con i principi testé menzionati: lo stesso, tuttavia, non può essere annullato, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'Ambito Distrettuale RE (vedasi quanto indicato al § 1.1.).
Va, invece, annullata la delibera del Consiglio del Comune di Vaiano RE n. -
OMISSIS- del 29.11.2022 nella parte in cui recepisce il Regolamento dei Servizi
Sociali dell'Ambito Distrettuale RE limitatamente al suddetto art. 8.
10.- In accoglimento delle censure che precedono, pertanto, vanno annullati i provvedimenti testé indicati.
Ai fini conformativi, il Comune di Vaiano RE è tenuto a rivalutare la fattispecie alla luce di un'adeguata istruttoria, nel corso della quale dovrà: i).- qualificare la natura della prestazione erogata al disabile; ii).- determinare, sulla base di ciò, la quota di cui debba farsi carico il SSR; iii).- verificare la sussistenza della convenzione tra la struttura accreditata e l'ATS di riferimento.
Nel caso in cui il riscontro di cui sopra dia esito positivo: a) l'Ente locale dovrà farsi carico in via provvisoria della quota sanitaria, salva rivalsa nei confronti della
Regione; b) ricalcolare sulla quota residua e, al netto di ulteriori contribuzioni,
l'importo da addebitare alla ricorrente in base all'ISEE, dovendo, per il resto, sopportare i relativi oneri, in modo che il costo del servizio non resti a carico del ricorrente per un importo eccedente al suo ISEE.
Nel caso in cui, invece, si appuri l'insussistenza di una convenzione, l'Ente locale dovrà esclusivamente farsi carico della quota sociale, da ripartire con l'utente nel rispetto della disciplina ISEE. N. 00938/2024 REG.RIC.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed il Comune resistente – con liquidazione nella misura di cui al dispositivo, mentre meritano compensazione quanto alle altre parti evocate in giudizio, sia considerando le peculiarità concrete della vicenda, sia il mancato coinvolgimento ai ATS nell'adozione dei provvedimenti gravati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui evoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale RE;
- in accoglimento dei motivi I e III, annulla gli atti impugnati, nei limiti e con le conseguenze stabilite in motivazione.
Condanna il Comune di Vaiano RE a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00938/2024 REG.RIC.
EL BB, Presidente
Francesca SI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca SI EL BB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.