Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 262
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità della notifica della cartella

    La notifica è regolare in quanto gli articoli 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 prevedono l'invio della sola raccomandata, senza avviso di ricevimento, adempimento effettuato dall'AD.

  • Rigettato
    Richiesta di deposito in originale della documentazione

    La richiesta non viene accolta in quanto non sono stati indicati i motivi per i quali si dovrebbe dubitare della conformità all'originale delle copie prodotte, non essendo sufficienti le contestazioni mosse dallo Ricorrente_1 per la loro genericità.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di notifica

    L'eccezione è infondata. Calcolando i periodi di sospensione dovuti a eventi sismici e alla pandemia da COVID-19, la Corte conclude che al 12.1.2024 non era decorso il termine triennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza dell'avviso di accertamento e carenza di legittimazione passiva

    Queste eccezioni sono state rigettate in quanto dovevano essere sollevate impugnando la cartella di pagamento e non l'intimazione di pagamento successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 262
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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