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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SA, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 07120239048609191000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160117761203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7522/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120239048609191000, notificata il 12 gennaio 2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120160117761203 relativa all'omesso pagamento della tassa auto 2011, eccependo:
la mancata notifica della cartella e dell'atto presupposto, disconoscendo la sottoscrizione e chiedendo che il concessionario producesse in originale la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e/o degli avvisi, “disconoscendosi sin d'ora la conformità agli originali della documentazione eventualmente prodotta in copia ai sensi dell'art. 2712 c.c;
la prescrizione;
la carenza di motivazione dell'atto opposto;
la propria carenza di legittimazione passiva deducendo di non essere proprietario, possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo dei veicoli peri quali non era stata corrisposta la tassa.
Costituitasi in giudizio, l'AD produsse documentazione relativa alla notifica della cartella e chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 19064 emessa all'udienza del 14.6.2024 e depositata il 23.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di 300,00 euro per spese.
Lo Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ha, dopo la costituzione della controparte, depositato memoria.
L'AD è intervenuta anche in questo grado di giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha concluso per la regolarità della notifica della cartella.
La notifica, secondo l'appellante, non sarebbe regolare in quanto l'atto fu consegnato a familiare convivente e non fu inviata la raccomandata informativa.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto questo giudice rileva che il messo, incaricato della notifica, consegnò il plico a persona qualificatasi come padre del destinatario, inviando successivamente la raccomandata n. ..7928. La notifica avvenne nel luglio 2017. La notifica è regolare in quanto gli articoli 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 prevedono l'invio della sola raccomandata, senza avviso di ricevimento, adempimento effettuato dall'AD.
L'appellante ha insistito nella richiesta di deposito in originale della documentazione, richiesta che questo collegio non accoglie in quanto non sono stati indicati i motivi per i quali si dovrebbe dubitare della conformità all'originale delle copie prodotte, non essendo sufficienti le contestazioni mosse dallo Ricorrente_1 per la loro genericità.
L'appellante ha dedotto il decorso del termine triennale di prescrizione, eccezione infondata.
La cartella fu notificata nel luglio 2017 per cui fino all'inizio della sospensione, 29.9.2018, in applicazione dell'articolo 35 del dl 109/2018 emanato a seguito del sisma del 21.8.2017, trascorse 1 anno e 2 mesi.
Dal 5.1.2022, giorno nel quale cessò la sospensione, al 12.1.2024 trascorse 1 anno e 7 giorni.
Quindi al 12.1.2024 erano trascorsi tre anni, due mesi e 7 giorni.
Va aggiunto nel calcolo la ulteriore sospensione covid
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Ne deriva che dalla data di cessazione delle sospensioni non era decorso il termine triennale di prescrizione.
Da rigettare sono gli altri motivi di gravame – mancanza dell'avviso di accertamento, carenza di legittimazione passiva dell'appellante – trattandosi di eccezioni che dovevano essere sollevate impugnando la cartella.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300.00, oltre accessori se dovuti
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SA, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4628/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 07120239048609191000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160117761203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7522/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120239048609191000, notificata il 12 gennaio 2024 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120160117761203 relativa all'omesso pagamento della tassa auto 2011, eccependo:
la mancata notifica della cartella e dell'atto presupposto, disconoscendo la sottoscrizione e chiedendo che il concessionario producesse in originale la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e/o degli avvisi, “disconoscendosi sin d'ora la conformità agli originali della documentazione eventualmente prodotta in copia ai sensi dell'art. 2712 c.c;
la prescrizione;
la carenza di motivazione dell'atto opposto;
la propria carenza di legittimazione passiva deducendo di non essere proprietario, possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo dei veicoli peri quali non era stata corrisposta la tassa.
Costituitasi in giudizio, l'AD produsse documentazione relativa alla notifica della cartella e chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 19064 emessa all'udienza del 14.6.2024 e depositata il 23.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di 300,00 euro per spese.
Lo Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione con vittoria di spese da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ha, dopo la costituzione della controparte, depositato memoria.
L'AD è intervenuta anche in questo grado di giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha concluso per la regolarità della notifica della cartella.
La notifica, secondo l'appellante, non sarebbe regolare in quanto l'atto fu consegnato a familiare convivente e non fu inviata la raccomandata informativa.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto questo giudice rileva che il messo, incaricato della notifica, consegnò il plico a persona qualificatasi come padre del destinatario, inviando successivamente la raccomandata n. ..7928. La notifica avvenne nel luglio 2017. La notifica è regolare in quanto gli articoli 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 prevedono l'invio della sola raccomandata, senza avviso di ricevimento, adempimento effettuato dall'AD.
L'appellante ha insistito nella richiesta di deposito in originale della documentazione, richiesta che questo collegio non accoglie in quanto non sono stati indicati i motivi per i quali si dovrebbe dubitare della conformità all'originale delle copie prodotte, non essendo sufficienti le contestazioni mosse dallo Ricorrente_1 per la loro genericità.
L'appellante ha dedotto il decorso del termine triennale di prescrizione, eccezione infondata.
La cartella fu notificata nel luglio 2017 per cui fino all'inizio della sospensione, 29.9.2018, in applicazione dell'articolo 35 del dl 109/2018 emanato a seguito del sisma del 21.8.2017, trascorse 1 anno e 2 mesi.
Dal 5.1.2022, giorno nel quale cessò la sospensione, al 12.1.2024 trascorse 1 anno e 7 giorni.
Quindi al 12.1.2024 erano trascorsi tre anni, due mesi e 7 giorni.
Va aggiunto nel calcolo la ulteriore sospensione covid
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Ne deriva che dalla data di cessazione delle sospensioni non era decorso il termine triennale di prescrizione.
Da rigettare sono gli altri motivi di gravame – mancanza dell'avviso di accertamento, carenza di legittimazione passiva dell'appellante – trattandosi di eccezioni che dovevano essere sollevate impugnando la cartella.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300.00, oltre accessori se dovuti