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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6721/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673580 RIB.CONSORTILI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti) Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo disposto sull'autovettura tg Targa_1, relativo all'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione di contributi di bonifica relativi all'anno 2022.
A sostegno del ricorso, con cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, il contribuente deduceva la nullità del fermo in quanto lo stesso finirebbe per pregiudicare la cointestataria del veicolo, Nominativo_2, pur essendo estranea all'inadempimento.
In secondo luogo il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 86 Dpr 702/73 essendo stato attinto da altro fermo per contributi consortili relativi a diverso periodo (2018) in violazione del limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo e per il mancato invio di due solleciti per i debiti inferiori a 1000 euro.
Costituitasi in giudizio, AR RL deduceva l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 30.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di opposizione il contribuente lamenta la sottoposizione a fermo del veicolo cointestato con pregiudizio dell'altro comproprietario, Nominativo_2, estranea all'obbligazione tributaria.
Il motivo risulta inammissibile in quanto difetta in capo al Ricorrente_1 la legittimazione a dedurre un profilo di eventuale nullità del fermo per lesione di uno specifico diritto di altro soggetto, ossia della comproprietaria
Nominativo_2, unica legittimata a prospettare l'illegittimità del fermo perché incidente sulla propria sfera giuridica per essere comproprietaria del mezzo.
In sostanza il Ricorrente_1 difetta di legittimazione a prospettare l'illegittimità del fermo per motivi attinenti, in via esclusiva, alla sfera soggettiva della comproprietaria, unica legittimata a far valere l'eventuale compromissione della propria sfera patrimoniale in conseguenza della sottoposizione a fermo del veicolo cointestato in assenza di un obbligo tributario sulla medesima gravante.
In ordine al secondo motivo di censura articolato sul prospettato limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo e sull'obbligo di inviare due solleciti per i debiti inferiori a 1000 Euro, osserva, anzitutto, la Corte che non vi è alcuna previsione normativa che ponga il limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo ma, unicamente, prassi interne dell'ente di riscossione allorquando per lo stesso titolo
(fattispecie peraltro non ricorrente nel caso di specie) si intenda disporre il fermo su due veicoli differenti del proprietario.
In merito al secondo profilo la Suprema Corte (Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 17640 del 30/06/2025) ha chiarito che “L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012.”.
Essendo costituito l'atto presupposto del fermo da ingiunzione fiscale appare evidente l'insussistenza di alcun obbligo di invio di comunicazione preventiva.
In virtù del principio di soccombenza la Corte di giustizia condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 250 per compensi per ciascuna delle parti costituite oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida in liquida in euro 250 per compensi in favore della parte costituita oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6721/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AR Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673580 RIB.CONSORTILI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti) Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo disposto sull'autovettura tg Targa_1, relativo all'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione di contributi di bonifica relativi all'anno 2022.
A sostegno del ricorso, con cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, il contribuente deduceva la nullità del fermo in quanto lo stesso finirebbe per pregiudicare la cointestataria del veicolo, Nominativo_2, pur essendo estranea all'inadempimento.
In secondo luogo il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 86 Dpr 702/73 essendo stato attinto da altro fermo per contributi consortili relativi a diverso periodo (2018) in violazione del limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo e per il mancato invio di due solleciti per i debiti inferiori a 1000 euro.
Costituitasi in giudizio, AR RL deduceva l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 30.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di opposizione il contribuente lamenta la sottoposizione a fermo del veicolo cointestato con pregiudizio dell'altro comproprietario, Nominativo_2, estranea all'obbligazione tributaria.
Il motivo risulta inammissibile in quanto difetta in capo al Ricorrente_1 la legittimazione a dedurre un profilo di eventuale nullità del fermo per lesione di uno specifico diritto di altro soggetto, ossia della comproprietaria
Nominativo_2, unica legittimata a prospettare l'illegittimità del fermo perché incidente sulla propria sfera giuridica per essere comproprietaria del mezzo.
In sostanza il Ricorrente_1 difetta di legittimazione a prospettare l'illegittimità del fermo per motivi attinenti, in via esclusiva, alla sfera soggettiva della comproprietaria, unica legittimata a far valere l'eventuale compromissione della propria sfera patrimoniale in conseguenza della sottoposizione a fermo del veicolo cointestato in assenza di un obbligo tributario sulla medesima gravante.
In ordine al secondo motivo di censura articolato sul prospettato limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo e sull'obbligo di inviare due solleciti per i debiti inferiori a 1000 Euro, osserva, anzitutto, la Corte che non vi è alcuna previsione normativa che ponga il limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo ma, unicamente, prassi interne dell'ente di riscossione allorquando per lo stesso titolo
(fattispecie peraltro non ricorrente nel caso di specie) si intenda disporre il fermo su due veicoli differenti del proprietario.
In merito al secondo profilo la Suprema Corte (Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 17640 del 30/06/2025) ha chiarito che “L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012.”.
Essendo costituito l'atto presupposto del fermo da ingiunzione fiscale appare evidente l'insussistenza di alcun obbligo di invio di comunicazione preventiva.
In virtù del principio di soccombenza la Corte di giustizia condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 250 per compensi per ciascuna delle parti costituite oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali che liquida in liquida in euro 250 per compensi in favore della parte costituita oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.