Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 123
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità del fermo per pregiudizio alla cointestataria del veicolo

    Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha la legittimazione a far valere un profilo di nullità del fermo per lesione di un diritto di altro soggetto, in questo caso la comproprietaria, che è l'unica legittimata a prospettare l'illegittimità del fermo in quanto incidente sulla propria sfera giuridica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 86 Dpr 702/73 per duplice fermo e mancato invio solleciti

    La Corte osserva che non vi è alcuna previsione normativa che ponga il limite di € 800 per procedere a duplice fermo amministrativo, ma solo prassi interne. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che l'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 123
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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