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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 20856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20856 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi presentati da: 1. PA GA, nato a [...] il [...]; 2. TE IN, nata a [...] il [...]; 3. EI ER, nata a [...] il [...]; 4. TZ NI, nato a [...] il [...]; 5. AN AE, nata a [...] il [...]; 6. CA GN, nato ad [...] il [...]; 7. IO CA, nato a [...] il [...]; 8. RA LA, nata a [...] il [...]; 9. DA AT, nata a [...] il [...]; 10. AN PI, nato ad [...] il [...]; 11.Società Perdas s.a.s; 12.UV AR, nato a [...] il [...]; 13. CO LT, nato a [...] il [...]; 14. IU ER, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 6 novembre 2023 della Corte di appello di Cagliari. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20856 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 09/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 172/22 SIGE del 06/11/2023 la Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dagli odierni ricorrenti, volta alla precisa individuazione di quanto sottoposto a confisca con sentenza del 13/09/2014, ai fini della esecuzione della revoca della confisca già disposta con ordinanza n. 79/2022 SIGE. 2. Si premette che, con sentenza in data 14/05/2018, il Tribunale aveva disposto la confisca per il reato di lottizzazione abusiva dei terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti, senza pronunciare condanna, essendo maturato il termine massimo di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza. 2.1. In data 15/12/2020, la Corte di appello di Cagliari, pur evidenziando che la prescrizione ora in questione fosse maturata nel lasso di tempo intercorrente fra la già intervenuta conclusione non solo della fase della istruttoria dibattimentale ma anche della fase della discussione, revocava la confisca, sul presupposto che il provvedimento ablativo non poteva essere pronunciato in primo grado a fronte di una declaratoria di prescrizione. 2.2. Questa Sezione, con sentenza n. 7600 del 22/10/2021 (dep. 2023, UV, n.m.), in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullava senza rinvio la sentenza limitatamente alla revoca della confisca, così, di fatto, ripristinando la stessa. Si evidenziava, nella circostanza, che l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che, con la sentenza definitiva il giudice penale che accerti la natura abusiva della lottizzazione, disponga la confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite;
è, pertanto, pacifico che la misura della confisca non debba tenere dietro necessariamente ad una sentenza di condanna, ma è subordinata solamente all'avvenuto accertamento della abusività della lottizzazione (in tal senso, ex plurimis, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, ON, Rv. 278870 - 01; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, Rv. 277363 - 03; Sez. 3, n. 21188 del 20/05/2009, Casasanta, Rv. 243630 - 01). Ciò che inibito al giudice, una volta che siano emersi gli elementi catalizzatori del meccanismo di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è di proseguire l'attività di acquisizione degli elementi conoscitivi, ma non è certamente escluso, anche al fine di non dispendere il patrimonio conoscitivo già acquisto, il che sarebbe evidentemente foriero di 2 gravi diseconomie procedimentali, che egli possa (ed anzi debba) esprimere un valido giudizio sulla base degli elementi già presenti agli atti. 2.3. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza (22 ottobre 2021), i proprietari non coinvolti nel processo (GA PA, IN TE, AR UV, RN EI, NI TZ, AE AN, GN CA, CA IO, AT DA, PI AN, Società Perdass s.a.s.,), nonché la LA RA (assolta nel processo per mancanza dell'elemento psicologico del reato), chiesero e ottennero la revoca della confisca con restituzione delle proprie quote di proprietà, disposta dalla Corte di appello di Cagliari con ordinanza del 25 luglio 2022 (ord. N. 79/22 SIGE), mentre analoga richiesta venne rigettata nei confronti di AR UV, ritenuto persona non estranea al reato. 2.4. Con ordinanza n. 79/22 la Corte di appello restituiva ad alcuni degli odierni ricorrenti le loro quote di proprietà, alla luce della loro ritenuta estraneità al processo o ai fatti. 2.5. Con successiva ordinanza n. 80/22 del 27 luglio 2022, la Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza avanzata da ER IU e LT CO volta ad ottenere la valutazione di proporzionalità in concreto della confisca urbanistica ordinata sui loro terreni. Si evidenziava, nella circostanza, che la sentenza aveva ordinato la confisca dei terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti, appartenenti, pro quota agli stessi. Si sottolineava ancora, nell'ordinanza, che la sentenza aveva limitato la confisca soltanto degli edifici abusivi realizzati e la relativa area di sedime, così come richiesto dagli istanti, per cui il giudice competente, ove richiesto, dovrà solo indicare gli estremi catastali dell'area abusivamente lottizzata e, ripete il provvedimento, soltanto degli edifici abusivi realizzati e la relativa area di sedime. 2.6. Nuovamente adita la Corte di appello di Cagliari, provvedeva come visto al punto 1. 3. Avverso il provvedimento ricorrono GA PA, IN TE, RN EI, NI TZ, AE AN, GN CA, CA IO, LA RA, AT DA, PI AN, Società Perdass s.a.s., AR UV, ER IU e LT CO. 3.1. Con il primo motivo lamentano violazione dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, 7 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU. Evidenziano i ricorrenti che la valutazione di proporzionalità della confisca urbanistica, come interpretata dalla Corte EDU (Sentenza GIEM
contro
Italia), è "assolutamente necessaria", e deve riguardare 3 aspetti: - la possibilità di adottare misure meno restrittive;
- la verifica se la natura illimitata della sanzione possa comprendere aree edificate e inedificate, e anche appartenenti a terzi;
- il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti. 3 Per la Corte EDU l'applicazione automatica della confisca urbanistica contrasta con tali principi. Nel caso in esame la valutazione di proporzionalità non è stata possibile nel giudizio di cognizione, posto che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la revoca della confisca, determinando il passaggio in giudicato della sentenza. Tale valutazione è stata invece effettuata dall'ordinanza n. 80/22, che ha limitato la confisca agli edifici abusivi realizzati e alla relativa area di sedime. Erroneamente il provvedimento impugnato ha quindi ritenuto che la precedente ordinata non avesse proceduto alla riduzione della confisca. In ogni caso, quand'anche così fosse, la valutazione di proporzionalità andava comunque operata, ed è errato ritenere - come fa il provvedimento impugnato - che essa sia improponibile in fase esecutiva e comunque sia applicabile alle sole lottizzazioni c.d. «negoziali», tesi smentita dalla giurisprudenza della CEDU. Nel caso di specie, la lottizzazione è stata ritenuta sussistente non in ragione dell'urbanizzazione di un'area non urbanizzata o urbanizzabile, ma perché gli immobili sono stati realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano di lottizzazione (villette a schiera anziché abitazioni singole); si evidenzia inoltre che la c.d. "verifica di coerenza" ex L.R. 4/2009 ha riconosciuto la possibilità di realizzare villette a schiera. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta che l'ordinanza è errata laddove afferma che la signora RA LA non sarebbe persona estranea al reato, in quanto ha partecipato al processo, pur venendone assolta, in quanto l'area confiscata era in comproprietà con il coniuge. Al contrario, la condanna in senso sostanziale non la riguarda, ma riguarda esclusivamente CO e IU. Del resto, già l'ordinanza n. 79/22 aveva restituito alla stessa le quote di proprietà, proprio alla luce della sua estraneità e tale statuizione non può più essere posta nel nulla. Analogamente, l'impugnata ordinanza sbaglia laddove nega alla signora RN EI (moglie del UV) la restituzione dei beni, posto che la predetta ord. n. 79/22 aveva riconosciuto la natura di terzo estraneo di buona fede della stessa. 3.3. Con il terzo motivo denuncia l'abnormità del provvedimento e il vizio di motivazione dello stesso. L'ordinanza è palesemente errata laddove afferma che i ricorrenti odierni non hanno comprovato la loro qualifica di proprietari, posto che gli stessi avevano già ottenuto la revoca della confisca, avendo la precedente ordinanza n. 79/22 accertato la loro qualifica di proprietari. Il nuovo giudizio di cognizione aveva infatti per oggetto esclusivamente l'individuazione del quantum della restituzione. L'ordinanza impugnata, negando la perimetrazione dell'area, determina una stasi del procedimento di esecuzione, ponendosi in contrasto con il proprio precedente decisum. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come sia ben possibile per il soggetto, estraneo al giudizio di merito, adire il giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca o la riduzione della confisca. E' stato in proposito osservato (Sez. 3, n. 17399 del 20/03/2019, Unicredit Leasing spa, Rv. 278763 - 01) che la persona giuridica (ma il discorso va esteso alla persona fisica) proprietaria del bene confiscato - che sia rimasta estranea al processo di cognizione - non è sfornita di strumenti di tutela, perché, secondo quanto previsto dall'ordinamento interno, può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, così instaurando un «procedimento» penale per far valere le proprie ragioni, in fatto e in diritto. Investito dell'istanza, il giudice dell'esecuzione, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l'estraneità ad esso della persona giuridica, nei confronti della quale non produce effetti la sentenza coperta da giudicato, che ha definito il processo penale cui la medesima persona giuridica non ha preso parte (in senso conforme Sez. 3 n. 8350 del 23/01/2019, dep. 26/02/2019, non massimata e, prima della sentenza della Corte EDU nel caso Giem, Sez. 3, n. 32363 del 24/05/2017 - dep. 05/07/2017, Mantione, Rv. 270443). Questa Corte, peraltro, ha anche affermato che, in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., non è contraria agli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord, Rv. 274242). 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, dep. 2021, AM, Rv. 280871 - 01,) la tematica della confisca urbanistica - e dei presupposti per disporla - è stata oggetto negli ultimi anni di un significativo «dibattito tra le Corti» che ha interessato, a livello nazionale, questa Corte di cassazione e la Corte costituzionale, e, a livello sovranazionale, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo; quel che origina dalla particolare lettera dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, che - diversamente da altre disposizioni in materia di confisca (ad esempio, artt. 240, 240-bis e 322-ter cod. pen., artt. 73, comma 7-bis, 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - lega espressamente la misura ablatoria urbanistica, con carattere di obbligatorietà, non ad una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ma 5 alla sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva (come contestato nel caso in esame). Come richiamato anche nel ricorso, la sentenza G.I.E.M. e altri c/Italia, emessa dalla Grande Camera della Corte EDU il 28/6/2018 ha definitivamente individuato i parametri convenzionali, poi ulteriormente confermati dalla sentenza Sez. U. "ON", n. 13539 del 30/1/2020. Con la prima pronuncia, in particolare, la Corte di Strasburgo - ribadita la natura di «pena» della confisca, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, ha affermato che una pena nel senso dell'articolo 7 sì può concepire in linea di principio soltanto a condizione che a carico dell'autore del reato sia stato accertato un elemento di responsabilità personale. Muovendo da questo assunto, la sentenza CEDU ha quindi precisato che ciò che invero rileva, quale presupposto imprescindibile nell'ottica della tutela convenzionale, è che i giudici del merito agiscano nel pieno rispetto dei diritti della difesa sanciti dall'articolo 6 della Convenzione e constatino che sussistono tutti gli elementi - oggettivi e soggettivi - del reato di lottizzazione abusiva. Con la sentenza n. 49 del 2015, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, denunciato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost., nella parte in cui in forza proprio della interpretazione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, tale disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi», pur pervenendo, per ragioni varie, ad una declaratoria di inammissibilità della questione, ha offerto una serie di affermazioni di indubbio rilievo, evidenziando come il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU «è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione alla CEDU», e confermando - sulla scia di precedenti pronunce relative proprio al tema della confisca urbanistica - il principio secondo il quale «nel nostro ordinamento, l'accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo in mala fede acquirente del bene». Su questa scia, non sarebbe di per sé «escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato» (così Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino;
in termini, tra le altre e successivamente alla sentenza G.I.E.M., Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, cit.; Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018, Bogni;
Sez. 3, n. 5936 dell'8111/2018, Basile). Le stesse conclusioni, da ultimo, sono state raggiunte dalla sentenza "ON" delle Sezioni Unite di questa Corte, pronunciata il 31/1/2020, che - nel richiamare diffusamente l'evoluzione giurisprudenziale qui riportata in sintesi - ha sottolineato anche quella, normativa, nel frattempo 6 maturata, con l'introduzione, del tutto coerente, dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a mente del quale, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge (come quella in esame) o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. E' quindi ormai univocamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di reato di lottizzazione abusiva, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756- 01, nonché Sez. 3, n. 5936 del 08/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860-01). 3. La citata sentenza ON ha affrontato il diverso tema della «proporzionalità» della misura ablatoria rispetto all'entità dell'illecito, precisando che anche questo profilo trova fondamento nella giurisprudenza convenzionale sopra richiamata (e, in precedenza, nella nota decisione CEDU nel caso UD Fondi c. Italia del 20/1/2009). La pronuncia G.I.E.M., in particolare, ha affermato che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede, «per qualsiasi ingerenza, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (lahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 83- 95, CEDU 2005-VI). Questo giusto equilibrio è rotto se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo ed esagerato (Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 57, 31 maggio 2011)». Al fine di valutare la proporzionalità della confisca, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi: la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione;
la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi;
il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione. In forza di questa premessa, la Grande Chambre ha quindi concluso che «l'applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista - salvo che per i terzi in buona fede - dalla legge italiana è in contrasto con questi principi in quanto non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione». Le citate Sezioni Unite «ON» hanno affermato che in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il 7 giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578 -bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001; con espresso riferimento, quindi, anche al requisito della proporzionalità qui esclusivamente in esame. 4. In tema di proporzionalità assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.). 5. Scendendo al caso concreto, ciò che assume rilievo dirimente, nel senso della manifesta infondatezza del motivo ricorso, è il tipo di lottizzazione posto in essere dagli imputati. 5.1. Ed infatti, la predetta sentenza AM (Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020) ha precisato che, in presenza di una lottizzazione «esclusivamente negoziale», ossia senza esecuzione di opere, è possibile valutare la possibilità che altre misure ripristinatorie diverse dalla confisca possano essere eventualmente adottate, così da fondare la pronuncia giudiziale in termini di proporzionalità. Già in precedenza, (Sez. 3, n. 12640 del 5/2/2020, Iannelli, Rv. 278765), a fronte di un'ipotesi di lottizzazione c.d. «mista», la Corte aveva sostenuto che la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU;
nella fattispecie in esame, in particolare, la Corte ha valutato la (il)legittimità della confisca in presenza dell'integrale ripristino della situazione antecedente all'intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento, circostanze di fatto, in tutta evidenza, del tutto diverse da quelle in esame. Da questo principio discende quindi che la verifica della proporzionalità ben può investire anche la fattispecie di lottizzazione solo negoziale, non apparendo la confisca - in astratto - l'unica misura applicabile per l'ipotesi in cui, comunque, un intervento ripristinatorio sia stato eseguito, ad esempio nei termini richiamati nel precedente arresto giurisprudenziale, pur in difetto di opere da demolire;
intervento che, tuttavia, per giustificare una misura diversa, dovrà 8 possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi ha interesse a giovarsene. Al contrario, in tema di lottizzazione abusiva «materiale» è stato affermato (Sez. 3, n. 7756 del 03/10/2019, dep. 2020, Chifari, Rv. 278167 - 01) che è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni. Come è noto, la c.d. «lottizzazione materiale», si ha quando l'intervento è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale (così Sez. 3, n. 2278 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278019 - 01; Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811-01), presupponendo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340-01), o comunque quando si verifica un mutamento dell'assetto territoriale che implica la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti (v., per questa puntualizzazione, Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475-01, e Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017 Giacobone, Rv. 271788-01). Nel caso di specie, agli imputati era contestata la realizzazione, in luogo di 4 costruzioni residenziali monofamiliari isolate, di 7 fabbricati, in parte a schiera, da cui erano state realizzate 18 unità residenziali, oltre ad una serie di altri interventi (indicati all'imputazione B.2). Non vi è dubbio alcuno, pertanto, sulla natura materiale della lottizzazione. La Corte di appello, nella ordinanza impugnata, esclude la possibilità di effettuare una valutazione di proporzionalità della confisca in presenza di tale tipo di lottizzazione. Tale assunto, soprattutto ove non accompagnato dalla rigorosa dimostrazione dell'integrale ripristino della situazione antecedente all'intervento lottizzatorio abusivo, appare conforme agli arresti di questa Corte, che il Collegio ribadisce. A ciò consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 5.2. Ad ogni buon conto, il motivo è anche inammissibile. Ed infatti, la Corte di appello considera il principio di proporzionalità, evidenziando che gli interventi edilizi abusivi realizzati riguardano la realizzazione di una serie di edifici che interessano in modo pressoché integrale l'area interessata dalla lottizzazione (pag. 4: «si apprezza dalla documentazione, anche fotografica, allegata all'istanza, [che] gli interventi si trovavano in fase avanzatissima, con edifici già realizzati al rustico, su due piani, ovvero con profondi scavi e trincee, scavati nella viva roccia, dunque con ferite al territorio ben difficilmente rimarginabili, oltretutto in una zona dalle pregevoli caratteristiche paesaggistiche»), con un accertamento di natura fattuale non censurabile in questa sede di legittimità. 9 6. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo. Non può infatti attribuirsi valore di atto «abnorme» alla impugnata ordinanza, e ciò sia in quanto la precedente ordinanza n. 79/22 aveva restituito solo le quote societarie, e non anche gli immobili, sia perché le ordinanze rese in sede esecutiva non assumono forza di giudicato (non h, essendo incluse nel dispositivo dell'artico o 648 cod. proc. pen.), per cui la mera «interpretazione» del tenore della sentenza ch isposto la confisca non ha valore vincolante per i successivi giudici. Pertanto, l'unico dato rilevante è costituito dalla indicazione contenuta nella sentenza di primo grado, questa sì munita di forza di giudicato, che ha disposto la confisca dei «terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti» (il corsivo è del Collegio). Si evidenzia peraltro, quanto alla sussistenza della c.d. «verifica di coerenza» invocata dai ricorrenti, che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa «in sanatoria» non estinguerebbe comunque il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista dalla legge come causa estintiva di tale reato (Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811 - 01; Sez. 3, n. 23154 del 18/05/2006, Scalici, Rv. 234476; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013, Franco, Rv. 258921; Sez. 3, n. 43591 del 18/02/2015, Di Stefano, Rv. 265153), e non sarebbe pertanto in grado di elidere le conseguenze di una confisca disposta con sentenza definitiva. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 6. L'infondatezza manifesta o l'inammissibilità del primo e del terzo motivo, che escludono in radice la possibilità di applicare il principio di proporzionalità al caso in esame nonché l'abnormità del provvedimento impugnato, ha efficacia assorbente rispetto alla doglianza interposta con il secondo motivo, relativa alla qualifica degli odierni ricorrenti come «persone estranee al reato», nonché a quella - connessa alla prima - relativa all'epoca del titolo di acquisto della proprietà. In riferimento a tali profili di doglianza, peraltro, il provvedimento impugnato ha evidenziato, con valutazione di puro fatto, che, sia in riferimento alla qualifica di proprietario che di terzo estraneo al reato, non potevano ritenersi sufficienti le visure catastali, e che nessun altro elemento era stato fornito dagli odierni ricorrenti (precisando - pag.
3 - che neppure veniva indica se la proprietà fosse stata acquistata prima del provvedimento di sequestro o meno). Pertanto, il motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto propone, ancora una volta, una censura meramente fattuale. 7. I ricorsi non possono dunque che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della 10 Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 172/22 SIGE del 06/11/2023 la Corte di appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dagli odierni ricorrenti, volta alla precisa individuazione di quanto sottoposto a confisca con sentenza del 13/09/2014, ai fini della esecuzione della revoca della confisca già disposta con ordinanza n. 79/2022 SIGE. 2. Si premette che, con sentenza in data 14/05/2018, il Tribunale aveva disposto la confisca per il reato di lottizzazione abusiva dei terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti, senza pronunciare condanna, essendo maturato il termine massimo di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza. 2.1. In data 15/12/2020, la Corte di appello di Cagliari, pur evidenziando che la prescrizione ora in questione fosse maturata nel lasso di tempo intercorrente fra la già intervenuta conclusione non solo della fase della istruttoria dibattimentale ma anche della fase della discussione, revocava la confisca, sul presupposto che il provvedimento ablativo non poteva essere pronunciato in primo grado a fronte di una declaratoria di prescrizione. 2.2. Questa Sezione, con sentenza n. 7600 del 22/10/2021 (dep. 2023, UV, n.m.), in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annullava senza rinvio la sentenza limitatamente alla revoca della confisca, così, di fatto, ripristinando la stessa. Si evidenziava, nella circostanza, che l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che, con la sentenza definitiva il giudice penale che accerti la natura abusiva della lottizzazione, disponga la confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite;
è, pertanto, pacifico che la misura della confisca non debba tenere dietro necessariamente ad una sentenza di condanna, ma è subordinata solamente all'avvenuto accertamento della abusività della lottizzazione (in tal senso, ex plurimis, Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, ON, Rv. 278870 - 01; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, Rv. 277363 - 03; Sez. 3, n. 21188 del 20/05/2009, Casasanta, Rv. 243630 - 01). Ciò che inibito al giudice, una volta che siano emersi gli elementi catalizzatori del meccanismo di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è di proseguire l'attività di acquisizione degli elementi conoscitivi, ma non è certamente escluso, anche al fine di non dispendere il patrimonio conoscitivo già acquisto, il che sarebbe evidentemente foriero di 2 gravi diseconomie procedimentali, che egli possa (ed anzi debba) esprimere un valido giudizio sulla base degli elementi già presenti agli atti. 2.3. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza (22 ottobre 2021), i proprietari non coinvolti nel processo (GA PA, IN TE, AR UV, RN EI, NI TZ, AE AN, GN CA, CA IO, AT DA, PI AN, Società Perdass s.a.s.,), nonché la LA RA (assolta nel processo per mancanza dell'elemento psicologico del reato), chiesero e ottennero la revoca della confisca con restituzione delle proprie quote di proprietà, disposta dalla Corte di appello di Cagliari con ordinanza del 25 luglio 2022 (ord. N. 79/22 SIGE), mentre analoga richiesta venne rigettata nei confronti di AR UV, ritenuto persona non estranea al reato. 2.4. Con ordinanza n. 79/22 la Corte di appello restituiva ad alcuni degli odierni ricorrenti le loro quote di proprietà, alla luce della loro ritenuta estraneità al processo o ai fatti. 2.5. Con successiva ordinanza n. 80/22 del 27 luglio 2022, la Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza avanzata da ER IU e LT CO volta ad ottenere la valutazione di proporzionalità in concreto della confisca urbanistica ordinata sui loro terreni. Si evidenziava, nella circostanza, che la sentenza aveva ordinato la confisca dei terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti, appartenenti, pro quota agli stessi. Si sottolineava ancora, nell'ordinanza, che la sentenza aveva limitato la confisca soltanto degli edifici abusivi realizzati e la relativa area di sedime, così come richiesto dagli istanti, per cui il giudice competente, ove richiesto, dovrà solo indicare gli estremi catastali dell'area abusivamente lottizzata e, ripete il provvedimento, soltanto degli edifici abusivi realizzati e la relativa area di sedime. 2.6. Nuovamente adita la Corte di appello di Cagliari, provvedeva come visto al punto 1. 3. Avverso il provvedimento ricorrono GA PA, IN TE, RN EI, NI TZ, AE AN, GN CA, CA IO, LA RA, AT DA, PI AN, Società Perdass s.a.s., AR UV, ER IU e LT CO. 3.1. Con il primo motivo lamentano violazione dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, 7 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU. Evidenziano i ricorrenti che la valutazione di proporzionalità della confisca urbanistica, come interpretata dalla Corte EDU (Sentenza GIEM
contro
Italia), è "assolutamente necessaria", e deve riguardare 3 aspetti: - la possibilità di adottare misure meno restrittive;
- la verifica se la natura illimitata della sanzione possa comprendere aree edificate e inedificate, e anche appartenenti a terzi;
- il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti. 3 Per la Corte EDU l'applicazione automatica della confisca urbanistica contrasta con tali principi. Nel caso in esame la valutazione di proporzionalità non è stata possibile nel giudizio di cognizione, posto che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la revoca della confisca, determinando il passaggio in giudicato della sentenza. Tale valutazione è stata invece effettuata dall'ordinanza n. 80/22, che ha limitato la confisca agli edifici abusivi realizzati e alla relativa area di sedime. Erroneamente il provvedimento impugnato ha quindi ritenuto che la precedente ordinata non avesse proceduto alla riduzione della confisca. In ogni caso, quand'anche così fosse, la valutazione di proporzionalità andava comunque operata, ed è errato ritenere - come fa il provvedimento impugnato - che essa sia improponibile in fase esecutiva e comunque sia applicabile alle sole lottizzazioni c.d. «negoziali», tesi smentita dalla giurisprudenza della CEDU. Nel caso di specie, la lottizzazione è stata ritenuta sussistente non in ragione dell'urbanizzazione di un'area non urbanizzata o urbanizzabile, ma perché gli immobili sono stati realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano di lottizzazione (villette a schiera anziché abitazioni singole); si evidenzia inoltre che la c.d. "verifica di coerenza" ex L.R. 4/2009 ha riconosciuto la possibilità di realizzare villette a schiera. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta che l'ordinanza è errata laddove afferma che la signora RA LA non sarebbe persona estranea al reato, in quanto ha partecipato al processo, pur venendone assolta, in quanto l'area confiscata era in comproprietà con il coniuge. Al contrario, la condanna in senso sostanziale non la riguarda, ma riguarda esclusivamente CO e IU. Del resto, già l'ordinanza n. 79/22 aveva restituito alla stessa le quote di proprietà, proprio alla luce della sua estraneità e tale statuizione non può più essere posta nel nulla. Analogamente, l'impugnata ordinanza sbaglia laddove nega alla signora RN EI (moglie del UV) la restituzione dei beni, posto che la predetta ord. n. 79/22 aveva riconosciuto la natura di terzo estraneo di buona fede della stessa. 3.3. Con il terzo motivo denuncia l'abnormità del provvedimento e il vizio di motivazione dello stesso. L'ordinanza è palesemente errata laddove afferma che i ricorrenti odierni non hanno comprovato la loro qualifica di proprietari, posto che gli stessi avevano già ottenuto la revoca della confisca, avendo la precedente ordinanza n. 79/22 accertato la loro qualifica di proprietari. Il nuovo giudizio di cognizione aveva infatti per oggetto esclusivamente l'individuazione del quantum della restituzione. L'ordinanza impugnata, negando la perimetrazione dell'area, determina una stasi del procedimento di esecuzione, ponendosi in contrasto con il proprio precedente decisum. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come sia ben possibile per il soggetto, estraneo al giudizio di merito, adire il giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca o la riduzione della confisca. E' stato in proposito osservato (Sez. 3, n. 17399 del 20/03/2019, Unicredit Leasing spa, Rv. 278763 - 01) che la persona giuridica (ma il discorso va esteso alla persona fisica) proprietaria del bene confiscato - che sia rimasta estranea al processo di cognizione - non è sfornita di strumenti di tutela, perché, secondo quanto previsto dall'ordinamento interno, può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, così instaurando un «procedimento» penale per far valere le proprie ragioni, in fatto e in diritto. Investito dell'istanza, il giudice dell'esecuzione, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l'estraneità ad esso della persona giuridica, nei confronti della quale non produce effetti la sentenza coperta da giudicato, che ha definito il processo penale cui la medesima persona giuridica non ha preso parte (in senso conforme Sez. 3 n. 8350 del 23/01/2019, dep. 26/02/2019, non massimata e, prima della sentenza della Corte EDU nel caso Giem, Sez. 3, n. 32363 del 24/05/2017 - dep. 05/07/2017, Mantione, Rv. 270443). Questa Corte, peraltro, ha anche affermato che, in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., non è contraria agli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord, Rv. 274242). 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, dep. 2021, AM, Rv. 280871 - 01,) la tematica della confisca urbanistica - e dei presupposti per disporla - è stata oggetto negli ultimi anni di un significativo «dibattito tra le Corti» che ha interessato, a livello nazionale, questa Corte di cassazione e la Corte costituzionale, e, a livello sovranazionale, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo; quel che origina dalla particolare lettera dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, che - diversamente da altre disposizioni in materia di confisca (ad esempio, artt. 240, 240-bis e 322-ter cod. pen., artt. 73, comma 7-bis, 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - lega espressamente la misura ablatoria urbanistica, con carattere di obbligatorietà, non ad una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta, ma 5 alla sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva (come contestato nel caso in esame). Come richiamato anche nel ricorso, la sentenza G.I.E.M. e altri c/Italia, emessa dalla Grande Camera della Corte EDU il 28/6/2018 ha definitivamente individuato i parametri convenzionali, poi ulteriormente confermati dalla sentenza Sez. U. "ON", n. 13539 del 30/1/2020. Con la prima pronuncia, in particolare, la Corte di Strasburgo - ribadita la natura di «pena» della confisca, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, ha affermato che una pena nel senso dell'articolo 7 sì può concepire in linea di principio soltanto a condizione che a carico dell'autore del reato sia stato accertato un elemento di responsabilità personale. Muovendo da questo assunto, la sentenza CEDU ha quindi precisato che ciò che invero rileva, quale presupposto imprescindibile nell'ottica della tutela convenzionale, è che i giudici del merito agiscano nel pieno rispetto dei diritti della difesa sanciti dall'articolo 6 della Convenzione e constatino che sussistono tutti gli elementi - oggettivi e soggettivi - del reato di lottizzazione abusiva. Con la sentenza n. 49 del 2015, il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, denunciato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost., nella parte in cui in forza proprio della interpretazione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, tale disposizione «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi», pur pervenendo, per ragioni varie, ad una declaratoria di inammissibilità della questione, ha offerto una serie di affermazioni di indubbio rilievo, evidenziando come il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU «è, ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione alla CEDU», e confermando - sulla scia di precedenti pronunce relative proprio al tema della confisca urbanistica - il principio secondo il quale «nel nostro ordinamento, l'accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo in mala fede acquirente del bene». Su questa scia, non sarebbe di per sé «escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato» (così Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino;
in termini, tra le altre e successivamente alla sentenza G.I.E.M., Sez. 3, n. 8350 del 23/1/2019, cit.; Sez. 3, n. 14005 del 4/12/2018, Bogni;
Sez. 3, n. 5936 dell'8111/2018, Basile). Le stesse conclusioni, da ultimo, sono state raggiunte dalla sentenza "ON" delle Sezioni Unite di questa Corte, pronunciata il 31/1/2020, che - nel richiamare diffusamente l'evoluzione giurisprudenziale qui riportata in sintesi - ha sottolineato anche quella, normativa, nel frattempo 6 maturata, con l'introduzione, del tutto coerente, dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a mente del quale, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge (come quella in esame) o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. E' quindi ormai univocamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di reato di lottizzazione abusiva, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato ove sia stata comunque accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756- 01, nonché Sez. 3, n. 5936 del 08/11/2018, dep. 2019, Basile, Rv. 274860-01). 3. La citata sentenza ON ha affrontato il diverso tema della «proporzionalità» della misura ablatoria rispetto all'entità dell'illecito, precisando che anche questo profilo trova fondamento nella giurisprudenza convenzionale sopra richiamata (e, in precedenza, nella nota decisione CEDU nel caso UD Fondi c. Italia del 20/1/2009). La pronuncia G.I.E.M., in particolare, ha affermato che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede, «per qualsiasi ingerenza, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (lahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 83- 95, CEDU 2005-VI). Questo giusto equilibrio è rotto se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo ed esagerato (Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 57, 31 maggio 2011)». Al fine di valutare la proporzionalità della confisca, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi: la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l'annullamento del progetto di lottizzazione;
la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi;
il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione. In forza di questa premessa, la Grande Chambre ha quindi concluso che «l'applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista - salvo che per i terzi in buona fede - dalla legge italiana è in contrasto con questi principi in quanto non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione». Le citate Sezioni Unite «ON» hanno affermato che in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il 7 giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578 -bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001; con espresso riferimento, quindi, anche al requisito della proporzionalità qui esclusivamente in esame. 4. In tema di proporzionalità assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali (Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392; Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, cit.). 5. Scendendo al caso concreto, ciò che assume rilievo dirimente, nel senso della manifesta infondatezza del motivo ricorso, è il tipo di lottizzazione posto in essere dagli imputati. 5.1. Ed infatti, la predetta sentenza AM (Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020) ha precisato che, in presenza di una lottizzazione «esclusivamente negoziale», ossia senza esecuzione di opere, è possibile valutare la possibilità che altre misure ripristinatorie diverse dalla confisca possano essere eventualmente adottate, così da fondare la pronuncia giudiziale in termini di proporzionalità. Già in precedenza, (Sez. 3, n. 12640 del 5/2/2020, Iannelli, Rv. 278765), a fronte di un'ipotesi di lottizzazione c.d. «mista», la Corte aveva sostenuto che la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU;
nella fattispecie in esame, in particolare, la Corte ha valutato la (il)legittimità della confisca in presenza dell'integrale ripristino della situazione antecedente all'intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento, circostanze di fatto, in tutta evidenza, del tutto diverse da quelle in esame. Da questo principio discende quindi che la verifica della proporzionalità ben può investire anche la fattispecie di lottizzazione solo negoziale, non apparendo la confisca - in astratto - l'unica misura applicabile per l'ipotesi in cui, comunque, un intervento ripristinatorio sia stato eseguito, ad esempio nei termini richiamati nel precedente arresto giurisprudenziale, pur in difetto di opere da demolire;
intervento che, tuttavia, per giustificare una misura diversa, dovrà 8 possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi ha interesse a giovarsene. Al contrario, in tema di lottizzazione abusiva «materiale» è stato affermato (Sez. 3, n. 7756 del 03/10/2019, dep. 2020, Chifari, Rv. 278167 - 01) che è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l.
contro
Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni. Come è noto, la c.d. «lottizzazione materiale», si ha quando l'intervento è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale (così Sez. 3, n. 2278 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278019 - 01; Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811-01), presupponendo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340-01), o comunque quando si verifica un mutamento dell'assetto territoriale che implica la necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle esistenti (v., per questa puntualizzazione, Sez. 3, n. 2352 del 13/12/2018, dep. 2019, Evita s.a.s., Rv. 275475-01, e Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017 Giacobone, Rv. 271788-01). Nel caso di specie, agli imputati era contestata la realizzazione, in luogo di 4 costruzioni residenziali monofamiliari isolate, di 7 fabbricati, in parte a schiera, da cui erano state realizzate 18 unità residenziali, oltre ad una serie di altri interventi (indicati all'imputazione B.2). Non vi è dubbio alcuno, pertanto, sulla natura materiale della lottizzazione. La Corte di appello, nella ordinanza impugnata, esclude la possibilità di effettuare una valutazione di proporzionalità della confisca in presenza di tale tipo di lottizzazione. Tale assunto, soprattutto ove non accompagnato dalla rigorosa dimostrazione dell'integrale ripristino della situazione antecedente all'intervento lottizzatorio abusivo, appare conforme agli arresti di questa Corte, che il Collegio ribadisce. A ciò consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 5.2. Ad ogni buon conto, il motivo è anche inammissibile. Ed infatti, la Corte di appello considera il principio di proporzionalità, evidenziando che gli interventi edilizi abusivi realizzati riguardano la realizzazione di una serie di edifici che interessano in modo pressoché integrale l'area interessata dalla lottizzazione (pag. 4: «si apprezza dalla documentazione, anche fotografica, allegata all'istanza, [che] gli interventi si trovavano in fase avanzatissima, con edifici già realizzati al rustico, su due piani, ovvero con profondi scavi e trincee, scavati nella viva roccia, dunque con ferite al territorio ben difficilmente rimarginabili, oltretutto in una zona dalle pregevoli caratteristiche paesaggistiche»), con un accertamento di natura fattuale non censurabile in questa sede di legittimità. 9 6. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo. Non può infatti attribuirsi valore di atto «abnorme» alla impugnata ordinanza, e ciò sia in quanto la precedente ordinanza n. 79/22 aveva restituito solo le quote societarie, e non anche gli immobili, sia perché le ordinanze rese in sede esecutiva non assumono forza di giudicato (non h, essendo incluse nel dispositivo dell'artico o 648 cod. proc. pen.), per cui la mera «interpretazione» del tenore della sentenza ch isposto la confisca non ha valore vincolante per i successivi giudici. Pertanto, l'unico dato rilevante è costituito dalla indicazione contenuta nella sentenza di primo grado, questa sì munita di forza di giudicato, che ha disposto la confisca dei «terreni ubicati in Arbus, distinti in catasto al foglio 123, mappali 153 e 153, nonché degli edifici ivi insistenti» (il corsivo è del Collegio). Si evidenzia peraltro, quanto alla sussistenza della c.d. «verifica di coerenza» invocata dai ricorrenti, che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa «in sanatoria» non estinguerebbe comunque il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista dalla legge come causa estintiva di tale reato (Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Bagliani, Rv. 266811 - 01; Sez. 3, n. 23154 del 18/05/2006, Scalici, Rv. 234476; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013, Franco, Rv. 258921; Sez. 3, n. 43591 del 18/02/2015, Di Stefano, Rv. 265153), e non sarebbe pertanto in grado di elidere le conseguenze di una confisca disposta con sentenza definitiva. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 6. L'infondatezza manifesta o l'inammissibilità del primo e del terzo motivo, che escludono in radice la possibilità di applicare il principio di proporzionalità al caso in esame nonché l'abnormità del provvedimento impugnato, ha efficacia assorbente rispetto alla doglianza interposta con il secondo motivo, relativa alla qualifica degli odierni ricorrenti come «persone estranee al reato», nonché a quella - connessa alla prima - relativa all'epoca del titolo di acquisto della proprietà. In riferimento a tali profili di doglianza, peraltro, il provvedimento impugnato ha evidenziato, con valutazione di puro fatto, che, sia in riferimento alla qualifica di proprietario che di terzo estraneo al reato, non potevano ritenersi sufficienti le visure catastali, e che nessun altro elemento era stato fornito dagli odierni ricorrenti (precisando - pag.
3 - che neppure veniva indica se la proprietà fosse stata acquistata prima del provvedimento di sequestro o meno). Pertanto, il motivo di ricorso è comunque inammissibile in quanto propone, ancora una volta, una censura meramente fattuale. 7. I ricorsi non possono dunque che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della 10 Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024.