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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2885, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'Avv. RANALLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, via Marcello Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
BONTEMPO PATRIZIA , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: Parte_1 CP_1
1) aveva lavorato per oltre 40 anni come installatore di infissi e serramenti, 5 giorni a settimana
1 per 8 ore al giorno;
2) l'attività consisteva nello scaricare manuale degli infissi presso il cliente con trasporto a spalla al piano di installazione;
l'installazione degli infissi, spesso eseguita su scale, con il peso dell'infisso e dello strumento di lavoro quali martelli, trapani, avvitatore, trapani a percussione, frullino, tenaglie e cacciaviti;
3) l'attività ha comportato la frequente assunzione della posizione ricurva, il frequente passaggio a quella eretta, anche a braccia alzate e la continua torsione del tronco;
4) lo svolgimento di tali mansioni aveva determinato l'insorgenza a suo carico di esiti algo-disfunzionali di protrusioni discali multiple in soggetto con ernia discale e degenerazione artrosica delle limitanti somatiche, per cui aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e CP_1 la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del
9%, o comunque superiore al 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore aveva svolto la tipologia di mansioni descritte nel ricorso, come operaio addetto alla installazione di infissi, provvedendo alle operazioni di carico, scarico e successivo montaggio senza l'utilizzo di strumentazioni di ausilio per il sollevamento, trasportando pesi di varia entità quali finestre, porte, anche blindate, utilizzando scale per l'installazione degli infissi e strumenti quali trapano, frullino, avvitatore, trapano a percussione.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple (L3-L4, L4-L5, L5-S1) ad impegno funzionalecon un danno biologico nella misura del 7%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
2 In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3, tenuto conto dell'esiguo scarto tra danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1 procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 7%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 18/09/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Stefania Rescigno
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