CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2024, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo kinammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dellé.avvocato Pierluigi CONCAS, difensore della parte civile AN UZ, che chiede dichiararsi kinammissibilità del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese depositata. Letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, che insiste nei propri motivi chiedendo lé.accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3441 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, AN PI colpevole di lesioni personali aggravate, giudicate guaribili in giorni 40 ( in concorso con AS Fabio, non ricorrente), e minaccia, in danno di AN ZO. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Carlo Demurtas, che, nell'interesse dell'imputato, svolge otto motivi. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia travisamento delle prove dichiarative ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. . Secondo la Difesa, la Corte di appello, replicando l'errore interpretativo del primo giudice, senza un adeguato scrutinio della persona offesa, ritenuta acriticamente attendibile, ha ricostruito i fatti nei tenrnini di una aggressione unilaterale da parte dell'imputato ai danni della parte civile, laddove, nelle dichiarazioni rese in udienza dai testi ED, AS AR, AR RA EN CO si fa riferimento a una colluttazione. Da qui, la illogicità della motivazione sulla insussistenza della legittima difesa. 2.2. Analoghe deduzioni vengono svolte con il terzo e il quarto motivo con riferimento al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa. 2.3. Il quinto e il sesto motivo, riferiti al capo B), denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 612 cod. pen. e vizi della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia, anch'essa fondata su un travisamento della prova dichiarativa, in specie delle dichiarazioni dei ND AO e di CO EN. 2.4. I motivi settimo e ottavo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Difesa ricorrente si duole del giudizio di mera equivalenza tra circostanze formulato dai giudici di merito, non avendo la Corte di appello, a fronte di specifico motivo di gravame, affrontato il punto dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè propone motivi non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, laddove mira a conseguire una rivalutazione del compendio probatorio, e, in specie, della prova dichiarativa, senza confrontarsi, peraltro, con la sentenza impugnata, che ha già affrontato tutti i temi posti dall'appellante, con motivazione affatto illogica. 1.1. E' opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al 2 1 controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il c:onvincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 2. Ciò premesso, si osserva, con riguardo ai primi due motivi, che la Corte di appello ha svolto un puntuale scrutinio della attendibilità della persona offesa, (peraltro, evidenziando che tale punto non era stato attinto dall'appello dello PI), adeguatamente vagliandone la credibilità intrinseca e valorizzando i riscontri, che hanno confermato la narrazione della vittima, escludendo significative contraddizioni e incongruenze atte a inficiare la bontà ricostruttiva della vicenda, in particolare con riguardo al ruolo (aggressivo) dello PI nel brutale pestaggio in pregiudizio della persona offesa;
ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibile la versione difensiva ( pg. 23); ha affrontato anche il tema delle apparenti discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e altre testimonianze, ricordando come, " nella valutazione di una pluralità di prove testimoniali aventi ad oggetto la ricostruzione del medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando i testi, come avvenuto nel caso di specie, non abbiano avuto tutti la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda per i tempi e i modi di svolgimento della stessa". 2.1. Il vaglio di attendibilità della persona offesa risulta condotto correttamente, in conformità con consolidato canone ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve 3 essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, I3ell'Arte, Rv. 253214). 2.2. Attraverso un compiuto scrutinio delle fonti di prova, la Corte territoriale ha evidenziato come, dalle affermazioni dei testimoni esaminati nel dibattimento, dalle dichiarazioni del coimputato AS e dalle coerenti certificazioni mediche delle persona offesa, era emersa inconfutabilmente la condotta aggressiva - e non difensiva - tenuta dal ricorrente in pregiudizio della persona offesa, rimasta vittima di un brutale pestaggio originato da futili motivi (pag. 22 della sentenza impugnata), escludendo la prospettata legittima difesa, sia per l'assenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva asseritannente attuata dallo PI ( giacchè questi avrebbe potuto allontanarsi invece di aggredire la persona offesa, c.d. commodus discessus), ma anche per l'insussistenza del necessario requisito della proporzione tra offesa e difesa, tra reazione e aggressione. E poiché non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 Rv. 256016 - 01), la Corte territoriale ha fatto buon governo della regula juris secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo. (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861). 3. Analogamente infondate le doglianze che si concentrano sull'eccesso colposo in legittima difesa, che risentono del mancato confronto con gli argomenti spesi dal Giudice a quo per sconfessare la tesi difensiva della legittima difesa. E' sufficiente, allora, ricordare che l'eccesso colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati (Rv. 245843; Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, FQ.v. 256017). 4. Non hanno alcun pregio le deduzioni difensive riguardanti il capo B), ancora una volta formulate obliterando la compiuta argomentazione di cui si legge in sentenza ( pg. 32), con cui si è ancora una volta dato rilievo preminente alla attendibilità della persona offesa e alle testimonianze di coloro che hanno riferito delle frasi minacciose pronunciate da AN PI, cosicchè, con razionale argomentazione, si è esclusa significativa rilevanza alla circostanza che i testimoni non abbiano riferito specificamente in merito alle parole contestate, che la Corte di appello ha spiegato considerando la confusione causata dalle grida e la concitazione del momento. 5. E' manifestamente infondato il motivo incentrato sul bilanciamento delle circostanze, dal momento che la Corte di appello ha specificamente scrutinato tale profilo, condividendo la valutazione del primo giudice, alla luce del contesto fattuale, delle concrete modalità della condotta e della particolare intensità del dolo. La valutazione della Corte di appello resiste al vaglio di legittimità, giacchè allineata all'orientamento secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle I 4 sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902). 6.La sentenza impugnata, dunque, ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 7.1. Il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.120,60, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo kinammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dellé.avvocato Pierluigi CONCAS, difensore della parte civile AN UZ, che chiede dichiararsi kinammissibilità del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese depositata. Letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, che insiste nei propri motivi chiedendo lé.accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3441 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, AN PI colpevole di lesioni personali aggravate, giudicate guaribili in giorni 40 ( in concorso con AS Fabio, non ricorrente), e minaccia, in danno di AN ZO. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Carlo Demurtas, che, nell'interesse dell'imputato, svolge otto motivi. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia travisamento delle prove dichiarative ed erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. . Secondo la Difesa, la Corte di appello, replicando l'errore interpretativo del primo giudice, senza un adeguato scrutinio della persona offesa, ritenuta acriticamente attendibile, ha ricostruito i fatti nei tenrnini di una aggressione unilaterale da parte dell'imputato ai danni della parte civile, laddove, nelle dichiarazioni rese in udienza dai testi ED, AS AR, AR RA EN CO si fa riferimento a una colluttazione. Da qui, la illogicità della motivazione sulla insussistenza della legittima difesa. 2.2. Analoghe deduzioni vengono svolte con il terzo e il quarto motivo con riferimento al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa. 2.3. Il quinto e il sesto motivo, riferiti al capo B), denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 612 cod. pen. e vizi della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia, anch'essa fondata su un travisamento della prova dichiarativa, in specie delle dichiarazioni dei ND AO e di CO EN. 2.4. I motivi settimo e ottavo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Difesa ricorrente si duole del giudizio di mera equivalenza tra circostanze formulato dai giudici di merito, non avendo la Corte di appello, a fronte di specifico motivo di gravame, affrontato il punto dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè propone motivi non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, laddove mira a conseguire una rivalutazione del compendio probatorio, e, in specie, della prova dichiarativa, senza confrontarsi, peraltro, con la sentenza impugnata, che ha già affrontato tutti i temi posti dall'appellante, con motivazione affatto illogica. 1.1. E' opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al 2 1 controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il c:onvincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 2. Ciò premesso, si osserva, con riguardo ai primi due motivi, che la Corte di appello ha svolto un puntuale scrutinio della attendibilità della persona offesa, (peraltro, evidenziando che tale punto non era stato attinto dall'appello dello PI), adeguatamente vagliandone la credibilità intrinseca e valorizzando i riscontri, che hanno confermato la narrazione della vittima, escludendo significative contraddizioni e incongruenze atte a inficiare la bontà ricostruttiva della vicenda, in particolare con riguardo al ruolo (aggressivo) dello PI nel brutale pestaggio in pregiudizio della persona offesa;
ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibile la versione difensiva ( pg. 23); ha affrontato anche il tema delle apparenti discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e altre testimonianze, ricordando come, " nella valutazione di una pluralità di prove testimoniali aventi ad oggetto la ricostruzione del medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando i testi, come avvenuto nel caso di specie, non abbiano avuto tutti la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda per i tempi e i modi di svolgimento della stessa". 2.1. Il vaglio di attendibilità della persona offesa risulta condotto correttamente, in conformità con consolidato canone ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve 3 essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, I3ell'Arte, Rv. 253214). 2.2. Attraverso un compiuto scrutinio delle fonti di prova, la Corte territoriale ha evidenziato come, dalle affermazioni dei testimoni esaminati nel dibattimento, dalle dichiarazioni del coimputato AS e dalle coerenti certificazioni mediche delle persona offesa, era emersa inconfutabilmente la condotta aggressiva - e non difensiva - tenuta dal ricorrente in pregiudizio della persona offesa, rimasta vittima di un brutale pestaggio originato da futili motivi (pag. 22 della sentenza impugnata), escludendo la prospettata legittima difesa, sia per l'assenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva asseritannente attuata dallo PI ( giacchè questi avrebbe potuto allontanarsi invece di aggredire la persona offesa, c.d. commodus discessus), ma anche per l'insussistenza del necessario requisito della proporzione tra offesa e difesa, tra reazione e aggressione. E poiché non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 Rv. 256016 - 01), la Corte territoriale ha fatto buon governo della regula juris secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo. (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861). 3. Analogamente infondate le doglianze che si concentrano sull'eccesso colposo in legittima difesa, che risentono del mancato confronto con gli argomenti spesi dal Giudice a quo per sconfessare la tesi difensiva della legittima difesa. E' sufficiente, allora, ricordare che l'eccesso colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati (Rv. 245843; Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, FQ.v. 256017). 4. Non hanno alcun pregio le deduzioni difensive riguardanti il capo B), ancora una volta formulate obliterando la compiuta argomentazione di cui si legge in sentenza ( pg. 32), con cui si è ancora una volta dato rilievo preminente alla attendibilità della persona offesa e alle testimonianze di coloro che hanno riferito delle frasi minacciose pronunciate da AN PI, cosicchè, con razionale argomentazione, si è esclusa significativa rilevanza alla circostanza che i testimoni non abbiano riferito specificamente in merito alle parole contestate, che la Corte di appello ha spiegato considerando la confusione causata dalle grida e la concitazione del momento. 5. E' manifestamente infondato il motivo incentrato sul bilanciamento delle circostanze, dal momento che la Corte di appello ha specificamente scrutinato tale profilo, condividendo la valutazione del primo giudice, alla luce del contesto fattuale, delle concrete modalità della condotta e della particolare intensità del dolo. La valutazione della Corte di appello resiste al vaglio di legittimità, giacchè allineata all'orientamento secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle I 4 sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902). 6.La sentenza impugnata, dunque, ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 7.1. Il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.120,60, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 Consigliere estensore