Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione obbligo motivazione rafforzata

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia illustrato le ragioni della decisione, assolvendo all'obbligo di motivazione.

  • Rigettato
    Motivazione apparente e mancanza di prove

    La Corte ritiene che l'accertamento si basi su elementi fattuali ben definiti, riconducibili alla contestata deducibilità di costi per prestazioni non provate.

  • Rigettato
    Vizio di contraddittorio

    La Corte ritiene che la notifica dello schema d'atto e la successiva presentazione di osservazioni abbiano garantito il contraddittorio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per relationem

    La Corte ritiene che i rilievi si basino su dati pubblici e fatture note alla ricorrente, rendendo infondata la contestazione.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica abbia raggiunto lo scopo, sanando eventuali irregolarità, e che non si tratti di notifica inesistente.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica abbia raggiunto lo scopo, sanando eventuali irregolarità, e che non si tratti di notifica inesistente.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica abbia raggiunto lo scopo, sanando eventuali irregolarità, e che non si tratti di notifica inesistente.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica dello schema d'atto sia stata ritualmente effettuata, come provato dalla firma apposta sulla ricevuta.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica dello schema d'atto sia stata ritualmente effettuata, come provato dalla firma apposta sulla ricevuta.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Vizi di notificazione

    La Corte ritiene che la notifica dello schema d'atto sia stata ritualmente effettuata, come provato dalla firma apposta sulla ricevuta.

  • Rigettato
    Indeducibilità dei costi per prestazioni fatturate

    La Corte ritiene che non siano state fornite prove sufficienti per dimostrare la certezza, congruità, determinabilità e inerenza dei costi, data l'attività del fornitore e le incongruenze riscontrate.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dei presunti ricavi

    La Corte ritiene che non siano stati forniti elementi convincenti di prova in relazione agli accreditamenti per i presunti ricavi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 1
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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