CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02DV02736 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02DV02736 IRAP 2019 - sul ricorso n. 532/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto contro un avviso di accertamento con il quale sono stati disconosciuti integralmente costi relativi a prestazioni fatturate dal fornitore Società_2 Srls con un accertamento di un reddito di impresa di euro 155.830 in luogo del reddito dichiarato di euro 26.528, da imputare pro quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.; con ogni ulteriore conseguenza sia ai fini Irap che ai fini Iva.
Il ricorrente contesta:
1. violazione dell'art. 6bis c. 4 della L. 212 del 2000, segnatamente dell'obbligo della motivazione rafforzata, non avendo l'Ufficio tenuto conto delle osservazioni svolte dal contribuente in sede di contraddittorio con riferimento allo schema ad atto che era stato notificato ed oggetto di contestazione;
2. la motivazione apparente, comunque la mancanza di prove, in violazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212 del
2000 e l'art. 7, c. 5bis del D.lgs. 546 del 1992. In sostanza la motivazione si fonderebbe su valutazioni presuntive relative ad un altro contribuente (riferentesi alla mancanza di coerenza quantitativa tra le attività
AT e la descrizione di alcune fatture) in assenza di contestazioni specifiche e di valutazioni comunque critiche. In sostanza non si comprenderebbe la ragione per la quale sarebbero state disconosciute fatture di costo che in capo alla emittente delle fatture stesse avevano generato dei ricavi;
3. vizio di contraddittorio;
4. vizio di motivazione “per relationem”.
Nel merito si contesta l'asserita indeducibilità, in quanto le prestazioni sarebbero effettive inerenti e congrue, tutt'altro che antieconomiche, concernendo erogazione di servizi informatici.
In sostanza, l'Ufficio rettifica in regione di una serie di incongruenze rilevate nelle fatture emesse dal fornitore in dettaglio descritte a pagina tre delle controdeduzioni.
All'udienza la Corte ha provveduto a riunire al ricorso n. 511/2025, quelli presentati dai soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 (nn. 532 e 536/2025) i quali hanno sollevato eccezioni riguardanti la notifica dell'accertamento e dello schema d'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Corte ritiene, in via preliminare, che non vi sia stata violazione dell'obbligo di motivazione;
l'Ufficio, preso atto del contenuto delle memorie presentate dalla società, ha illustrato le ragioni della decisione di confermare le motivazioni anticipate nello “schema d'atto”, così assolvendo all'obbligo; non è dato ravvisare, dunque, una violazione dell'art. 6 bis c. 4 della L. 212/2000.
2) Come pure non è sostenibile fondatamente che vi sia stata violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/2000 e art. 7
c. 5bis del D.lgs. 546/1992, in quanto l'accertamento si basa su elementi fattuali ben definiti, riconducibili alla contestata deducibilità di costi riferiti a prestazioni di cui non è stata provata l'effettività, né la quantificazione (con dubbi anche sul beneficiario della prestazione, trattandosi di clienti diretti della ricorrente).
3) Infondata è, altresì, l'eccezione di inosservanza del contraddittorio: l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto, il che ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni con istanza di accesso agli atti, all'esito è stato notificato l'atto impositivo in cui sono chiaramente riportate le argomentazioni, in parte accolte, del contribuente e le ragioni della mancata considerazione dei rilievi mossi allo schema d'atto, per cui non è data riscontrare violazione nel contraddittorio.
4) Neppure la contestazione circa la ritenuta esistenza di motivazione “per relationem” appare fondata, dato che i rilievi concerno per lo più dati desunti da fonti pubbliche, riscontrabili presso la Camera di Commercio,
e dalle fatture note alla ricorrente, emessa dalla Società_2.
5) Infondate sono, altresì, le eccezioni per vizi di notificazione sollevate dai due soci.
Come eccepito dall'Ufficio nelle controdeduzioni, dagli applicativi istituzionali indicati nel sito Inad da
Ricorrente_1, risulta che questi avesse indicato l'indirizzo corrispondente alla pec della società Società_3. Ricorrente_1.net. L'atto ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo, tanto che il Rappresentante_1 ha potuto proporre opposizione;
non si tratta in ogni caso di notifica inesistente (cfr. Cass. 4329/2024) al più irregolare, ma come tale sanata ex art. 156 c. 3 cpc.
Mentre in relazione all'eccepita irrituale notificazione dello schema d'atto alla signora Nominativo_1, l'Ufficio con le controdeduzioni ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica, come risulta dalla firma apposta sulla a. r. dalla signora Nominativo_2, madre della ricorrente, che aveva evidentemente ritirato il plico postale.
*
6) La Corte ritiene nel merito, che non siano stati forniti elementi di prova convincenti per considerare deducibili, ai sensi dell'art. 109 del Dpr 917/19986 e dell'art. 5 bis del D.lgs. 446/1997, i costi sostenuti per le prestazioni fatturate dal fornitore Società_2 Srls, in quanto risultavano carenti i requisiti richiesti per dimostrare certezza, congruità e determinabilità del costo fatturato;
sussistono dubbi anche sulla stessa inerenza della prestazione, considerata l'attività principale esercitata dal fornitore “commercio al dettaglio ed ingrosso di vino;
cialde e capsule, macchine da caffè; microtorrefazione” e come attività secondaria
“ricerca e sviluppo-produzione di attrezzature ed impianti ad altro contenuto più analogico”.
Anzitutto il contratto, che dovrebbe rappresentare il titolo fonte degli obblighi, definitorio del contenuto delle relative prestazioni, non solo non porta data certa, ma neppure risulta sottoscritto e tanto basta per ritenere che non possa ad esso farsi riferimento;
si aggiunga che, in ogni caso, il testo negoziale risulta carente nel senso che non sono da esso desumibili sufficienti elementi, informazioni e dati per definire criteri economici necessari per quantificare la remunerazione della prestazione.
Anche le fatture presentano delle incongruenze rispetto ai documenti richiamati dall'Ufficio nelle controdeduzioni (“conto lavoro Società_2 2019”; e “specchietto vendite servizi”) in cui sono state evidenziate contraddizioni ed appunto incongruenze tali da rendere non attendibili i predetti documenti.
Non sono state dunque fornite prove convincenti per dimostrare l'effettività, l'esatta natura e la “consistenza” delle prestazioni fatturate o per superare l'obiezione di inattendibilità dei costi per prestazioni riguardanti la gestione, la implementazione e il restiling del sito internet della società, che è parso all'Ufficio “decisamente basico, statico e minimamente articolato” e quindi non coerente, anche in termini di entità dei costi sostenuti, con le attività professionali prestate dal fornitore, quali genericamente indicate nelle fatture.
In definitiva, sarebbe stato necessario, a fronte delle contestazioni mosse dall'Ufficio, fornire una dimostrazione adeguata delle prestazioni che, così come fatturate, non consentono la verifica dell'effettività
e la congruenza dei costi sostenuti.
Non sono stati, infine, forniti dalla ricorrente elementi convincenti di prova in relazione agli accreditamenti per euro 10.301,75, presunti ricavi ai sensi dell'art. 85 Dpr. 917/1986.
I ricorsi, previa loro riunione, devono, pertanto, essere respinti e le spese poste a carico dei soccombenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Previa riunione dei ricorsi, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e conferma i provvedimenti impugnati.
Condanna parti ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che quantifica in euro 6.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02DV02736 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH02DV02736 IRAP 2019 - sul ricorso n. 532/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02784 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DV02789 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto contro un avviso di accertamento con il quale sono stati disconosciuti integralmente costi relativi a prestazioni fatturate dal fornitore Società_2 Srls con un accertamento di un reddito di impresa di euro 155.830 in luogo del reddito dichiarato di euro 26.528, da imputare pro quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.; con ogni ulteriore conseguenza sia ai fini Irap che ai fini Iva.
Il ricorrente contesta:
1. violazione dell'art. 6bis c. 4 della L. 212 del 2000, segnatamente dell'obbligo della motivazione rafforzata, non avendo l'Ufficio tenuto conto delle osservazioni svolte dal contribuente in sede di contraddittorio con riferimento allo schema ad atto che era stato notificato ed oggetto di contestazione;
2. la motivazione apparente, comunque la mancanza di prove, in violazione dell'art. 7, c. 1 della L. 212 del
2000 e l'art. 7, c. 5bis del D.lgs. 546 del 1992. In sostanza la motivazione si fonderebbe su valutazioni presuntive relative ad un altro contribuente (riferentesi alla mancanza di coerenza quantitativa tra le attività
AT e la descrizione di alcune fatture) in assenza di contestazioni specifiche e di valutazioni comunque critiche. In sostanza non si comprenderebbe la ragione per la quale sarebbero state disconosciute fatture di costo che in capo alla emittente delle fatture stesse avevano generato dei ricavi;
3. vizio di contraddittorio;
4. vizio di motivazione “per relationem”.
Nel merito si contesta l'asserita indeducibilità, in quanto le prestazioni sarebbero effettive inerenti e congrue, tutt'altro che antieconomiche, concernendo erogazione di servizi informatici.
In sostanza, l'Ufficio rettifica in regione di una serie di incongruenze rilevate nelle fatture emesse dal fornitore in dettaglio descritte a pagina tre delle controdeduzioni.
All'udienza la Corte ha provveduto a riunire al ricorso n. 511/2025, quelli presentati dai soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 (nn. 532 e 536/2025) i quali hanno sollevato eccezioni riguardanti la notifica dell'accertamento e dello schema d'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La Corte ritiene, in via preliminare, che non vi sia stata violazione dell'obbligo di motivazione;
l'Ufficio, preso atto del contenuto delle memorie presentate dalla società, ha illustrato le ragioni della decisione di confermare le motivazioni anticipate nello “schema d'atto”, così assolvendo all'obbligo; non è dato ravvisare, dunque, una violazione dell'art. 6 bis c. 4 della L. 212/2000.
2) Come pure non è sostenibile fondatamente che vi sia stata violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/2000 e art. 7
c. 5bis del D.lgs. 546/1992, in quanto l'accertamento si basa su elementi fattuali ben definiti, riconducibili alla contestata deducibilità di costi riferiti a prestazioni di cui non è stata provata l'effettività, né la quantificazione (con dubbi anche sul beneficiario della prestazione, trattandosi di clienti diretti della ricorrente).
3) Infondata è, altresì, l'eccezione di inosservanza del contraddittorio: l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto, il che ha consentito al ricorrente di presentare osservazioni con istanza di accesso agli atti, all'esito è stato notificato l'atto impositivo in cui sono chiaramente riportate le argomentazioni, in parte accolte, del contribuente e le ragioni della mancata considerazione dei rilievi mossi allo schema d'atto, per cui non è data riscontrare violazione nel contraddittorio.
4) Neppure la contestazione circa la ritenuta esistenza di motivazione “per relationem” appare fondata, dato che i rilievi concerno per lo più dati desunti da fonti pubbliche, riscontrabili presso la Camera di Commercio,
e dalle fatture note alla ricorrente, emessa dalla Società_2.
5) Infondate sono, altresì, le eccezioni per vizi di notificazione sollevate dai due soci.
Come eccepito dall'Ufficio nelle controdeduzioni, dagli applicativi istituzionali indicati nel sito Inad da
Ricorrente_1, risulta che questi avesse indicato l'indirizzo corrispondente alla pec della società Società_3. Ricorrente_1.net. L'atto ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo, tanto che il Rappresentante_1 ha potuto proporre opposizione;
non si tratta in ogni caso di notifica inesistente (cfr. Cass. 4329/2024) al più irregolare, ma come tale sanata ex art. 156 c. 3 cpc.
Mentre in relazione all'eccepita irrituale notificazione dello schema d'atto alla signora Nominativo_1, l'Ufficio con le controdeduzioni ha prodotto la prova dell'avvenuta notifica, come risulta dalla firma apposta sulla a. r. dalla signora Nominativo_2, madre della ricorrente, che aveva evidentemente ritirato il plico postale.
*
6) La Corte ritiene nel merito, che non siano stati forniti elementi di prova convincenti per considerare deducibili, ai sensi dell'art. 109 del Dpr 917/19986 e dell'art. 5 bis del D.lgs. 446/1997, i costi sostenuti per le prestazioni fatturate dal fornitore Società_2 Srls, in quanto risultavano carenti i requisiti richiesti per dimostrare certezza, congruità e determinabilità del costo fatturato;
sussistono dubbi anche sulla stessa inerenza della prestazione, considerata l'attività principale esercitata dal fornitore “commercio al dettaglio ed ingrosso di vino;
cialde e capsule, macchine da caffè; microtorrefazione” e come attività secondaria
“ricerca e sviluppo-produzione di attrezzature ed impianti ad altro contenuto più analogico”.
Anzitutto il contratto, che dovrebbe rappresentare il titolo fonte degli obblighi, definitorio del contenuto delle relative prestazioni, non solo non porta data certa, ma neppure risulta sottoscritto e tanto basta per ritenere che non possa ad esso farsi riferimento;
si aggiunga che, in ogni caso, il testo negoziale risulta carente nel senso che non sono da esso desumibili sufficienti elementi, informazioni e dati per definire criteri economici necessari per quantificare la remunerazione della prestazione.
Anche le fatture presentano delle incongruenze rispetto ai documenti richiamati dall'Ufficio nelle controdeduzioni (“conto lavoro Società_2 2019”; e “specchietto vendite servizi”) in cui sono state evidenziate contraddizioni ed appunto incongruenze tali da rendere non attendibili i predetti documenti.
Non sono state dunque fornite prove convincenti per dimostrare l'effettività, l'esatta natura e la “consistenza” delle prestazioni fatturate o per superare l'obiezione di inattendibilità dei costi per prestazioni riguardanti la gestione, la implementazione e il restiling del sito internet della società, che è parso all'Ufficio “decisamente basico, statico e minimamente articolato” e quindi non coerente, anche in termini di entità dei costi sostenuti, con le attività professionali prestate dal fornitore, quali genericamente indicate nelle fatture.
In definitiva, sarebbe stato necessario, a fronte delle contestazioni mosse dall'Ufficio, fornire una dimostrazione adeguata delle prestazioni che, così come fatturate, non consentono la verifica dell'effettività
e la congruenza dei costi sostenuti.
Non sono stati, infine, forniti dalla ricorrente elementi convincenti di prova in relazione agli accreditamenti per euro 10.301,75, presunti ricavi ai sensi dell'art. 85 Dpr. 917/1986.
I ricorsi, previa loro riunione, devono, pertanto, essere respinti e le spese poste a carico dei soccombenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Previa riunione dei ricorsi, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e conferma i provvedimenti impugnati.
Condanna parti ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate che quantifica in euro 6.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi