Decreto presidenziale 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, proposto dalla Food San Grisogono s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Camporese, Domenico Menorello e Andrea Moro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Grado, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Rottin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 73 dell’11 giugno 2025 del Comune di Grado – Settore Edilizia privata, con oggetto “ autorizzazione temporanea di occupazione di suolo pubblico in Lungomare Nazario Sauro n. 14 - esercizio denominato Piccolo Bar ”;
- delle note prot. 0020470 del 26 maggio 2025 e prot. 0011223 del 1° aprile 2025 del Comune di Grado – Settore Edilizia Privata;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
oltre al risarcimento di tutti i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. IE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato e depositato il 3 luglio 2025 e depositato il giorno stesso la società ricorrente ha impugnato la determinazione n. 73 dell’11 giugno 2025, con cui il Comune di Grado aveva parzialmente respinto la sua domanda di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2025. In particolare, a fronte dei 191,58 mq richiesti, era stata concessa una superficie di soli 37,98 mq.
La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con l’ordinanza cautelare n. 56/2025, questo T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando, in sintesi, che il ricorso non appariva assistito da sufficienti elementi di fondatezza. In particolare:
- con nota prot. 20470 del 26 maggio 2025, il Comune si era limitato a rispondere alle osservazioni e ai nuovi elementi presentati dalla ricorrente;
- i locali siti al civico 16 del Lungomare Nazario Sauro non potevano essere considerati ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale, in quanto interessati da lavori di manutenzione straordinaria, conclusi solo parzialmente il 15 luglio 2025;
- lo spazio antistante il “Piccolo Bar” non risultava valorizzabile ai sensi della medesima norma, trattandosi di una terrazza condominiale a uso non esclusivo.
Con l’ordinanza questo T.A.R. ha inoltre precisato che la legittimità del provvedimento dovesse essere valutata sulla base degli elementi conosciuti al momento della sua adozione, ferma restando la possibilità di una nuova valutazione alla luce di eventuali circostanze sopravvenute, come la parziale conclusione dei lavori.
4. Nel corso del giudizio, con atto depositato il primo aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, evidenziando che il provvedimento impugnato riguardava esclusivamente l’annualità 2025 e che, essendo ormai trascorsa, un eventuale annullamento non sarebbe in grado di ripristinare l’utilità derivante dalla concessione per quel periodo.
5. Anche il Comune ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio rileva che, secondo consolidata giurisprudenza, qualora il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione prima della definizione della causa, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Di conseguenza, alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e dell’esito puramente processuale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OD de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IE BU, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IE BU | AR OD de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO