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Sentenza 19 aprile 2022
Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2022, n. 14970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14970 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT GI, nato a [...] il [...] IT AB, nato a [...] il [...] IT LD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 23.6.2021 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Simone Perelli, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.6.2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato nei confronti di US TO, IO TO e AT TO, su concorde richiesta delle parti, la pena per i primi due di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 14.000 di multa e per il terzo di sette anni ed otto mesi di reclusione ed C 30.600,00 di multa, per una pluralità di cessioni di cocaina qualificate ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 Penale Sent. Sez. 3 Num. 14970 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 11/01/2022 in favore di numerosi abitanti del Comune di Nonantola ed avvinte dal vincolo della continuazione con confisca e distruzione dei reperti in sequestro e definitiva devoluzione al FUG delle somme di danaro. 2. Ricorrono avverso il suddetto provvedimento US e IO TO con impugnativa congiunta composta da tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono la nullità della notifica eseguita in data 3.6.2021 dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare indirizzata all'imputato in stato di detenzione carceraria, tramutato in arresti domiciliari il successivo 17.6.2021, presso lo studio del difensore, nominato fiduciariamente in data 8.2.2021 senza alcuna elezione di domicilio presso il medesimo. TA che, dovendo le notificazioni all'imputato detenuto essere effettuate a norma dell'art. 156 cod. proc. pen. nel luogo di detenzione con consegna della copia al destinatario e solo in caso di rifiuto o di legittima assenza di costui al direttore dell'istituto penitenziario o di chi ne fa le veci, con la precisazione ad opera della giurisprudenza che il suddetto procedimento debba essere osservato anche quando l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, la suddetta notifica debba ritenersi nulla ai sensi dell'art. 179 primo comma cod. proc. pen. sia perché il destinatario era detenuto, sia perché non aveva mai eletto domicilio e che la suddetta nullità si fosse riflessa anche nelle scelte processuali al medesimo ascritte. 2.2. Con il secondo motivo lamentano in relazione al vizio motivazionale che l'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. fosse stata formulata dal giudice in forza di una clausola di mero stile tanto più che il ragguardevole numero delle cessioni contestate ai due imputati anche in concorso con terzi soggetti avrebbe imposto un'analitica disamina dei singoli episodi. 2.3. Con il terzo motivo lamentano la carenza assoluta di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari in ragione del fatto che le indagini erano consistite in riprese per mezzo di sistemi di videoregistrazioni installate in prossimità del luogo deputato all'attività di spaccio, con conseguente mancata dimostrazione che i telefoni mobili fossero stati utilizzati per la commissione dei delitti. 3. AT TO ha invece affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale si duole della mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e dell'omessa applicazione dell'attenuante ex art. 62, quarto comma cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 c-P 1. Muovendo dalla disamina del ricorso di US e IO TO deve rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La tassatività delle suddette ipotesi determina, a fronte della manifestazione di volontà riconducibile al prevenuto US TO per effetto della procura speciale conferita al difensore fiduciariamente nominato, la preclusione all'ingresso della dispiegata doglianza in ordine all'asserita nullità dell'avviso del decreto di fissazione di udienza che, stando a quanto risulta dagli atti processuali e a quanto indicato dalla stessa sentenza impugnata, non attiene all'udienza preliminare bensì al giudizio immediato ex art. 455 cod. proc. pen. nel corso della quale è stata formulata dai rispettivi difensori la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in virtù della procura speciale a costoro conferita dai propri assistiti. Risulta infatti dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata doglianza, che la nomina del difensore era stata effettuata dall'imputato in data 31.5.2021 e contestualmente ad essa era stata conferita allo stesso avvocato la procura speciale, antecedentemente quindi all'emissione, avvenuta in data 3.6.2021, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, svoltasi in data 23.6.2021, alla quale il difensore fiduciariamente nominato è comparso senza nulla eccepire in ordine alla notifica all'imputato, ma limitandosi a richiedere l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero in virtù della procura speciale contemporaneamente depositata. Invero, in tema di patteggiamento, l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullità della sentenza ove il difensore munito di procura speciale sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 38111 del 04/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014, Ajazi Rv. 260119), tenuto conto della finalità propria della procura speciale rilasciata dall'imputato allo scopo di definire il procedimento col rito alternativo nel corso di un'udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata nella propria assenza, sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo procuratore, potere che ne fa il suo alter ego. La circostanza che il procuratore sia comparso e si sia avvalso di tale potere, pertanto, determina l'insussistenza nel caso in esame della dedotta nullità per 3 d5".c' difetto d'intervento connessa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo, non rientrando neppure il mancato rilevo dei casi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. tra quelli tassativamente indicati per l'esperibilità del ricorso innanzi a questa Corte, fermo restando che gli stessi sono rivolti chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione (Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 - dep. 16/10/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Premesso che già sotto il previgente sistema impugnatorio il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. doveva essere accompagnato, secondo la univoca interpretazione giurisprudenziale, da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti fossero emersi concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che fosse stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270), a fortiori secondo la vigente disciplina non può ritenersi consentita ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione la deduzione limitata sic et simpliciter al mancato rilievo delle eventuali cause di proscioglimento, che comunque incorrerebbe nella medesima sanzione per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen.: è infatti evidente che l'intento perseguito dalla riforma del 2017 è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Ed invero, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, non può prescindersi dal rilevo che lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è stato con l'intervento legislativo necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 3. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale, la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la sua stringatezza, dà comunque conto del fatto che i telefoni cellulari oggetto della disposta confisca fossero stati usati per la commissione dei reati 4 & fornendo perciò, vertendosi nell'ambito della confisca facoltativa di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen., le ragioni atte ad evidenziare il nesso di strumentalità tra le res ed i fatti di cessione, come peraltro si evince anche da taluni capi di imputazione in cui si fa riferimento alla cessione concordata previo appuntamento telefonico sull'utenza in uso ai prevenuti. 4. Il ricorso di AT TO è all'evidenza inammissibile, concernendo doglianze che riguardano o la erronea qualificazione del fatto senza che la stessa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, come la pretesa sussumibilità dei fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, priva della benchè minima allegazione al riguardo, o comunque che esulano alla radice dalle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, come deve rilevarsi per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen.. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso 1'11.1.2022
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Simone Perelli, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.6.2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato nei confronti di US TO, IO TO e AT TO, su concorde richiesta delle parti, la pena per i primi due di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 14.000 di multa e per il terzo di sette anni ed otto mesi di reclusione ed C 30.600,00 di multa, per una pluralità di cessioni di cocaina qualificate ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 Penale Sent. Sez. 3 Num. 14970 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 11/01/2022 in favore di numerosi abitanti del Comune di Nonantola ed avvinte dal vincolo della continuazione con confisca e distruzione dei reperti in sequestro e definitiva devoluzione al FUG delle somme di danaro. 2. Ricorrono avverso il suddetto provvedimento US e IO TO con impugnativa congiunta composta da tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono la nullità della notifica eseguita in data 3.6.2021 dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare indirizzata all'imputato in stato di detenzione carceraria, tramutato in arresti domiciliari il successivo 17.6.2021, presso lo studio del difensore, nominato fiduciariamente in data 8.2.2021 senza alcuna elezione di domicilio presso il medesimo. TA che, dovendo le notificazioni all'imputato detenuto essere effettuate a norma dell'art. 156 cod. proc. pen. nel luogo di detenzione con consegna della copia al destinatario e solo in caso di rifiuto o di legittima assenza di costui al direttore dell'istituto penitenziario o di chi ne fa le veci, con la precisazione ad opera della giurisprudenza che il suddetto procedimento debba essere osservato anche quando l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, la suddetta notifica debba ritenersi nulla ai sensi dell'art. 179 primo comma cod. proc. pen. sia perché il destinatario era detenuto, sia perché non aveva mai eletto domicilio e che la suddetta nullità si fosse riflessa anche nelle scelte processuali al medesimo ascritte. 2.2. Con il secondo motivo lamentano in relazione al vizio motivazionale che l'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. fosse stata formulata dal giudice in forza di una clausola di mero stile tanto più che il ragguardevole numero delle cessioni contestate ai due imputati anche in concorso con terzi soggetti avrebbe imposto un'analitica disamina dei singoli episodi. 2.3. Con il terzo motivo lamentano la carenza assoluta di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari in ragione del fatto che le indagini erano consistite in riprese per mezzo di sistemi di videoregistrazioni installate in prossimità del luogo deputato all'attività di spaccio, con conseguente mancata dimostrazione che i telefoni mobili fossero stati utilizzati per la commissione dei delitti. 3. AT TO ha invece affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale si duole della mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e dell'omessa applicazione dell'attenuante ex art. 62, quarto comma cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 c-P 1. Muovendo dalla disamina del ricorso di US e IO TO deve rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La tassatività delle suddette ipotesi determina, a fronte della manifestazione di volontà riconducibile al prevenuto US TO per effetto della procura speciale conferita al difensore fiduciariamente nominato, la preclusione all'ingresso della dispiegata doglianza in ordine all'asserita nullità dell'avviso del decreto di fissazione di udienza che, stando a quanto risulta dagli atti processuali e a quanto indicato dalla stessa sentenza impugnata, non attiene all'udienza preliminare bensì al giudizio immediato ex art. 455 cod. proc. pen. nel corso della quale è stata formulata dai rispettivi difensori la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in virtù della procura speciale a costoro conferita dai propri assistiti. Risulta infatti dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata doglianza, che la nomina del difensore era stata effettuata dall'imputato in data 31.5.2021 e contestualmente ad essa era stata conferita allo stesso avvocato la procura speciale, antecedentemente quindi all'emissione, avvenuta in data 3.6.2021, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, svoltasi in data 23.6.2021, alla quale il difensore fiduciariamente nominato è comparso senza nulla eccepire in ordine alla notifica all'imputato, ma limitandosi a richiedere l'applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero in virtù della procura speciale contemporaneamente depositata. Invero, in tema di patteggiamento, l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullità della sentenza ove il difensore munito di procura speciale sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 38111 del 04/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014, Ajazi Rv. 260119), tenuto conto della finalità propria della procura speciale rilasciata dall'imputato allo scopo di definire il procedimento col rito alternativo nel corso di un'udienza che il conferente prevede e consente sia celebrata nella propria assenza, sul presupposto del potere rappresentativo attribuito e in concreto esercitato dal suo procuratore, potere che ne fa il suo alter ego. La circostanza che il procuratore sia comparso e si sia avvalso di tale potere, pertanto, determina l'insussistenza nel caso in esame della dedotta nullità per 3 d5".c' difetto d'intervento connessa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo, non rientrando neppure il mancato rilevo dei casi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. tra quelli tassativamente indicati per l'esperibilità del ricorso innanzi a questa Corte, fermo restando che gli stessi sono rivolti chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione (Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 - dep. 16/10/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Premesso che già sotto il previgente sistema impugnatorio il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. doveva essere accompagnato, secondo la univoca interpretazione giurisprudenziale, da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti fossero emersi concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che fosse stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorressero le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270), a fortiori secondo la vigente disciplina non può ritenersi consentita ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione la deduzione limitata sic et simpliciter al mancato rilievo delle eventuali cause di proscioglimento, che comunque incorrerebbe nella medesima sanzione per effetto della violazione del principio di specificità dei motivi sancito dal combinato disposto degli artt. 581 terzo comma e 591 cod. proc. pen.: è infatti evidente che l'intento perseguito dalla riforma del 2017 è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Ed invero, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, non può prescindersi dal rilevo che lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è stato con l'intervento legislativo necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 3. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale, la motivazione della sentenza impugnata, nonostante la sua stringatezza, dà comunque conto del fatto che i telefoni cellulari oggetto della disposta confisca fossero stati usati per la commissione dei reati 4 & fornendo perciò, vertendosi nell'ambito della confisca facoltativa di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen., le ragioni atte ad evidenziare il nesso di strumentalità tra le res ed i fatti di cessione, come peraltro si evince anche da taluni capi di imputazione in cui si fa riferimento alla cessione concordata previo appuntamento telefonico sull'utenza in uso ai prevenuti. 4. Il ricorso di AT TO è all'evidenza inammissibile, concernendo doglianze che riguardano o la erronea qualificazione del fatto senza che la stessa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, come la pretesa sussumibilità dei fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, priva della benchè minima allegazione al riguardo, o comunque che esulano alla radice dalle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, come deve rilevarsi per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen.. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso 1'11.1.2022