Articolo 7 della Legge 12 agosto 1962, n. 1290
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1962
Art. 7.
Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962