Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 76/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
IT LORETO Presidente relatore LU D’AMBROSIO Consigliere IA Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto nel Registro di Segreteria al n.62092, promosso da:
- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, in persona del Procuratore regionale p.t.;
nei confronti di CA RO, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale (CA SA) con sede in Pieve San GI (CR) via Cà Dè Varani nr. 4/A – p.iva 01439770197 e c.f. [...]- p.e.c.
rancatialessandro@lamiapec.it, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Luca Mario Nello Pederneschi, con domicilio eletto SENT. 76/2026 presso lo studio del difensore, sito Cremona, Via Morsenti 4, indirizzo pec avvlucapederneschi@cnfpec.it (parte appellata);
2. REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec.
alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea RI IA Viani
(pec. andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di quest’ultima in Milano, piazza Città di Lombardia 1, come da procura in atti (amministrazione interveniente);
per la riforma della sentenza n. 21/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, depositata il 6.02.2024, non notificata;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres.
IT LO, l’Avv. Pederneschi per l’appellante e il V.P.G. Adelisa Corsetti, in rappresentanza della Procura generale;
Esaminati l’atto di appello e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa.
TO
Con atto di citazione depositato in data 21.06.2023 la Procura regionale conveniva in giudizio CA RO, nella qualità di rappresentante dell’omonima impresa individuale, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento della somma pari a €.
22.385,67, oltre accessori di legge dalla data di percezione dei singoli SENT. 76/2026 contributi sino all’integrale soddisfo, in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale erogatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014.
Con informativa in data 23 aprile 2021 la Guardia di Finanza
(Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante) aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015, pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, dai quali emergeva una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurounitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, in cui risultavano coinvolti numerosi beneficiari che avevano presentato domande di aiuto contenenti, tuttavia, dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.
Solo a seguito delle indagini della Guardia di Finanza emergeva il ruolo e il coinvolgimento dell’impresa individuale CA SA con sede in Pieve San GI (CR), avente come titolare CA RO, il quale risultava avere indebitamente percepito contributi negli anni 2012 (per €. 25.269,80), 2013 (per €. 3.320,49) e 2014 (per
€. 5.662,27), per complessivi €. 34.252,56, a seguito di presentazione di documenti irregolari e non conformi al vero, e avendo altresì SENT. 76/2026 dichiarato la conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani senza avere, tuttavia, rispettato le necessarie condizionalità previste per ottenere il beneficio, ossia lo standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, che include il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, il cui carico massimo non può essere superiore a 4 UBA(Unità di Bovino Adulto)/Ha per anno. Nel caso di specie, era stato accertato che il rapporto UBA/Ha non rientrava nella forbice compresa tra 0,2 e 4 richiesta dalla normativa.
Tali accertamenti erano stati confermati dalle dichiarazioni degli altri allevatori che, sentiti dai militari operanti, avevano dichiarato di avere svolto l’attività di allevamento per conto proprio senza aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole, e di non conoscere l’azienda agricola di AT RO.
Veniva quindi appurato che il AT aveva simulato in modo doloso il mantenimento dei terreni adibiti a pascolo mediante improprio uso delle certificazioni rilasciate a pascolatori per conto terzi, che invece conducevano in proprio gli animali di proprietà e avevano escluso di conoscere la ditta individuale.
Il Procuratore, ravvisando nella vicenda una condotta illecita causalmente diretta alla percezione di contributi non dovuti e sorretta da doloso occultamento del danno, provvedeva a inoltrare invito a dedurre in data 14.02.2023 per complessivi €. 22.385,67 (calcolati decurtando dalla somma di €. 34.252,56, pari al totale dei contributi indebitamente percepiti, la somma di €. 11.866,67 recuperati per SENT. 76/2026 compensazione, come dichiarato dall’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia a seguito di supplemento istruttorio) e successivamente depositava atto di citazione in data 21.06.2023.
La Sezione territoriale, con la sentenza gravata, dopo avere rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale, ha respinto la domanda attrice, in quanto relativamente all’anno 2012 ha ritenuto non adeguatamente provata l’insussistenza del vincolo di condizionalità costituito dal rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; in particolare, la Procura non avrebbe sufficientemente dimostrato l’estensione del pascolo valevole ai fini del calcolo dell’esatto rapporto Uba/Ha.
Con riferimento all’annualità 2012 il primo giudice, in considerazione della affermata infondatezza della pretesa attorea, ha ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione nella pronuncia di rigetto della domanda.
Avendo, pertanto, il Collegio di prime cure provveduto a decurtare dal danno per cui è citazione (€. 22.385,67), la quota relativa al 2012 (€.
25.269,80), ha concluso per l’azzeramento totale del danno ancora risarcibile e, quindi, per il proscioglimento del convenuto, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale.
Avverso tale sentenza ha prodotto appello il Procuratore regionale, incentrando sostanzialmente il gravame su un unico motivo, con il quale ha dedotto “Omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l’illecita percezione dei contributi relativi all’anno 2012.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 c.g.c. Violazione e falsa applicazione D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009”.
SENT. 76/2026 La Procura, illustrata la tempestività dell’azione risarcitoria anche per la posta di danno relativa all’annualità 2012 – in relazione alla quale l’eccezione di prescrizione era stata ritenuta assorbita dal primo giudice
- ha sostenuto l’erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto non sufficientemente provato il rapporto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata, opponendo l’omessa e/o errata valutazione delle prove concernenti l’illecita percezione di contributi per l’anno 2012.
L’appellante ha riferito che – per contro – il valore UBA (Unità di bovino adulto) è stato espressamente indicato in citazione (alle pagg. 11, 23 e 24); inoltre, esso sarebbe agevolmente ricavabile dai documenti allegati all’atto di citazione, ed è stato espressamente indicato dall’Organismo Pagatore Regionale in riscontro all’istruttoria suppletiva effettuata dal requirente. Del pari, anche il valore HA (ettari) è stato indicato in citazione, è agevolmente ricavabile dai documenti allegati all’atto di citazione, in particolare dalla domanda unica n.
2012/00264899, ed è stato espressamente indicato dall’O.P.R. in riscontro all’istruttoria suppletiva.
Nello specifico, l’appellante ha chiarito che, dai certificati di monticazione di OMISSIS, OMISSIS, e OMISSIS, nonché dalla risposta istruttoria dell’OPR, emerge il valore UBA 92,4, nettamente superiore al massimo consentito dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 (4 UBA/Ha anno) e che, quanto al valore del denominatore HA, ossia della superficie pascolata, esso era stato calcolato tenendo conto del codice di coltura ricavabile dalla domanda unica 2012 dalla quale SENT. 76/2026 erano state decurtate le eventuali tare.
Pertanto, secondo l’appellante, alla luce delle SIT raccolte nell’ambito del procedimento penale avviato per i medesimi fatti materiali e dalla documentazione versata in atti, sarebbe ricavabile il corretto rapporto UBA/HA e lo sforamento del parametro UBA/HA e, dunque, risulterebbe provata la violazione della condizionalità per il 2012.
Dopo avere, per tuziorismo, ribadito l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, il Procuratore regionale ha concluso per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda relativa all’annualità 2012 e per la conseguente condanna del sig. AT RO, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale (AT RO), al pagamento di €. 22.385,67 oltre accessori di legge, in favore dell’AGEA e della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale.
Con memoria datata 23 marzo 2026 si è costituito il sig. AT RO, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, deducendo l’infondatezza dell’unico motivo di appello con cui si contesta la statuizione di mancata prova della condizionalità per l’anno 2012, poiché l’appellante avrebbe dimostrato la violazione della condizionalità solo in base alle dichiarazioni dei soggetti pascolatori, assunte a SIT dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, che ad avviso del CA sarebbero non veritiere, in quanto i pascolatori godono essi stessi di contributi per l’attività di monticazione e di pascolo in alpeggio dei propri armenti; pertanto, se essi avessero dichiarato di avere pascolato greggi per conto terzi, avrebbero perduto SENT. 76/2026 i propri contributi, non potendo praticare al contempo la monticazione per entrambi i greggi, peraltro senza aver offerto la prova, in sede di SIT, di avere pascolato il proprio gregge.
Inoltre, in capo al AT difetterebbe sia il dolo che la colpa grave, avendo inoltrato la domanda per il tramite di una società di intermediazione di titoli PAC e dunque senza avere alcun controllo della documentazione allegata alla richiesta di monticazione.
Il AT ha quindi concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
In data 2 aprile 2026 la Procura regionale per la Lombardia ha trasmesso nota con cui ha rappresentato che, in riscontro a richiesta istruttoria del 18 marzo 2026, l’Organismo Pagatore della Lombardia ha trasmesso un prospetto indicante il “Totale recuperato per debito”,
pari a €. 33.041,24 e la somma residua ancora da recuperare dall’impresa AT, pari a €. 2.896,71, comunicando che “continuano le compensazioni con i crediti a favore della stessa e che lo scrivente Organismo Pagatore sta erogando”.
Alla odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura generale ha comunicato l’avvenuto recupero integrale del credito e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. L’avvocato Pederneschi si è associato alla richiesta.
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Il Collegio prende atto che tutte le somme indebitamente percepite sono state restituite.
E invero, successivamente alla nota in data 2 aprile 2026, che già SENT. 76/2026 documentava il parziale recupero con un residuo credito pari a €
2.896,71, la Procura regionale per la Lombardia, con nota pervenuta il 15 aprile 2026, ha comunicato che l’Organismo Pagatore Regionale ha confermato la ricezione del versamento dell’importo di €. 2.896,71 da parte del sig. AT RO, allegando a comprova le reversali di incasso e specificando che, nell’ambito della somma già indicata, €.
1.698,00 hanno chiuso la posizione debitoria dell’azienda omonima ed
€ 1.198,00 sono stati restituiti al LI per doppia compensazione.
L’avvocato Pederneschi, nella odierna udienza, ha precisato che il meccanismo praticato per il recupero è quello della trattenuta alla fonte nell’erogazione dei contributi, cioè parte dei contributi alla coltivazione riferiti agli anni successivi, di cui l’agricoltore ha fatto richiesta, sono stati contabilizzati ma non erogati e trattenuti dalla Regione Lombardia, come compensazione da parte dello Stato dell’indebito percepito. Si è tuttavia verificato un incrocio tra l’ultima trattenuta e il versamento volontario dell’agricoltore, che ha determinato il surplus restituito al AT, con una operazione oggetto di regolazione interna tra il suo assistito e la Regione Lombardia, ma la difesa ha comunque confermato che il debito è stato completamente estinto.
Sono stati depositati agli atti copia della ricevuta del bonifico di €.
2.896,71, autorizzato da AT RO nonché delle reversali di incasso nn. 63062 e 63063 – esercizio 2026 – datate 13/04/2026 del Tesoriere dell’O.P.R. Banca Intesa s.p.a. con causale ‘rimborso debito’.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
SENT. 76/2026
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, Dichiara l’estinzione del giudizio in epigrafe per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL PRESIDENTE relatore
IT LO
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 27 APRILE 2026 P. Il Dirigente (dr. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU CO