CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41123 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NU IC AN, nata il [...] avverso la sentenza emessa il 16/01/2024 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41123 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi nei confronti di OL AN NU, per effetto dell'annullamento con rinvio disposto il 15 marzo 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla pronuncia della Corte di appello di Ancona del 18 novembre 2021, condannava l'imputata per il reato a lei ascritto al capo B, ex artt. 110 e 624 cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia, che, per quanto di interesse ai presenti fini, era chiamata a pronunciarsi limitatamente al mancato proscioglimento di IC AN NU dal reato oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermava le statuizioni della Corte di appallo di Ancona, che aveva condannato l'imputata alla pena di sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa, evidenziando che l'esimente in questione non poteva essere riconosciuta alla ricorrente per i suoi pregiudizi penali e per le modalità con cui il furto era stato commesso all'interno del negozio di calzature "Attili" di Porto Recanati il 14 agosto 2016. 2. Avverso la sentenza di appello IC AN NU, a mezzo dell'avv. IM SA TR, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il proscioglimento dell'imputata a fronte del modesto disvalore del fatto di reato di cui al capo B, che appariva incontroverso alla luce del prezzo delle calzature rubate, ammontante a 129,00 euro. Si deduceva, al contempo, che, nell'escludere l'esimente di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte di appello di Perugia non aveva tenuto conto del fatto che il reato di cui al capo A, ascritto al ricorrente ex art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, era già stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello di Ancona, con la conseguenza che l'abitualità delle condotte illecite dell'imputata non poteva fondarsi su una delle due fattispecie originariamente contestate, per la quale erano decorsi i termini prescrizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC AN NU è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2 2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso di IC AN NU, pur denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, limitatamente alla particolare tenuità del fatto, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Perugia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 15 marzo 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla pronuncia della Corte di appello di Ancona del 18 novembre 2021. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, anche tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01; Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di Perugia si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità il 15 marzo 2023, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che veniva negata a IC AN NU sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile. A queste indicazioni ermeneutiche, invero, il Giudice del rinvio perugino si conformava correttamente, confermando il trattamento sanzionatorio che era stato irrogato alla ricorrente, con la sentenza emessa il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Ancona - che aveva quantificato la pena in sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa -, sull'assunto, esposto a pagina 4 della sentenza impugnata, che IC AN NU risulta gravata da un «precedente specifico afferente un furto, in relazione al quale ha già beneficiato dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., oltre a due pregresse violazioni del foglio di via obbligatorio [..1». Tali pregiudizi penali venivano correlati alle peculiari modalità del comportamento criminoso posto in essere dalla ricorrente, che, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo B, che le veniva ascritta ex artt. 110 e 624 cod. pen., si caratterizzava per il suo elevato disvalore, reso evidente dal fatto il furto 3 era stato commesso in violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Macerata, che, come evidenziato a pagina 4 della decisione censurata, connotava «la personalità della imputata come refrattaria a qualsiasi controllo e immune da ogni pregresso avvertimento che le imponeva uno specifico comportamento [...]». Si consideri, in ogni caso, che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nel suo atto di impugnazione, la Corte di appello di Perugia non aveva il dovere di confrontarsi analiticamente con tutti i parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., ma soltanto con quelli ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della posizione processuale di IC AN NU, come affermato da Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti». Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, dunque, è certamente idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di IC AN NU, con riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo B, che non risulta ancora prescritta, non potendosi ipotizzare, tenuto conto delle modalità di concretizzazione della condotta illecita e dei pregiudizi penali richiamati nel provvedimento impugnato, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, che, ai fini della configurazione della causa di esclusione della punibilità in esame, richiede una valutazione globale e non parcellizzata dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., osservando: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputata IC AN NU, con la 4 conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene di determinare, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nell'importo di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41123 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi nei confronti di OL AN NU, per effetto dell'annullamento con rinvio disposto il 15 marzo 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla pronuncia della Corte di appello di Ancona del 18 novembre 2021, condannava l'imputata per il reato a lei ascritto al capo B, ex artt. 110 e 624 cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia, che, per quanto di interesse ai presenti fini, era chiamata a pronunciarsi limitatamente al mancato proscioglimento di IC AN NU dal reato oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermava le statuizioni della Corte di appallo di Ancona, che aveva condannato l'imputata alla pena di sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa, evidenziando che l'esimente in questione non poteva essere riconosciuta alla ricorrente per i suoi pregiudizi penali e per le modalità con cui il furto era stato commesso all'interno del negozio di calzature "Attili" di Porto Recanati il 14 agosto 2016. 2. Avverso la sentenza di appello IC AN NU, a mezzo dell'avv. IM SA TR, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che non consentivano il proscioglimento dell'imputata a fronte del modesto disvalore del fatto di reato di cui al capo B, che appariva incontroverso alla luce del prezzo delle calzature rubate, ammontante a 129,00 euro. Si deduceva, al contempo, che, nell'escludere l'esimente di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte di appello di Perugia non aveva tenuto conto del fatto che il reato di cui al capo A, ascritto al ricorrente ex art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, era già stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello di Ancona, con la conseguenza che l'abitualità delle condotte illecite dell'imputata non poteva fondarsi su una delle due fattispecie originariamente contestate, per la quale erano decorsi i termini prescrizionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC AN NU è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2 2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso di IC AN NU, pur denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, limitatamente alla particolare tenuità del fatto, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Perugia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 15 marzo 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla pronuncia della Corte di appello di Ancona del 18 novembre 2021. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, anche tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01; Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi che la Corte di appello di Perugia si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità il 15 marzo 2023, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che veniva negata a IC AN NU sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile. A queste indicazioni ermeneutiche, invero, il Giudice del rinvio perugino si conformava correttamente, confermando il trattamento sanzionatorio che era stato irrogato alla ricorrente, con la sentenza emessa il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Ancona - che aveva quantificato la pena in sei mesi di reclusione e 250,00 euro di multa -, sull'assunto, esposto a pagina 4 della sentenza impugnata, che IC AN NU risulta gravata da un «precedente specifico afferente un furto, in relazione al quale ha già beneficiato dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., oltre a due pregresse violazioni del foglio di via obbligatorio [..1». Tali pregiudizi penali venivano correlati alle peculiari modalità del comportamento criminoso posto in essere dalla ricorrente, che, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo B, che le veniva ascritta ex artt. 110 e 624 cod. pen., si caratterizzava per il suo elevato disvalore, reso evidente dal fatto il furto 3 era stato commesso in violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Macerata, che, come evidenziato a pagina 4 della decisione censurata, connotava «la personalità della imputata come refrattaria a qualsiasi controllo e immune da ogni pregresso avvertimento che le imponeva uno specifico comportamento [...]». Si consideri, in ogni caso, che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nel suo atto di impugnazione, la Corte di appello di Perugia non aveva il dovere di confrontarsi analiticamente con tutti i parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., ma soltanto con quelli ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della posizione processuale di IC AN NU, come affermato da Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01, secondo cui: «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti». Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, dunque, è certamente idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di IC AN NU, con riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo B, che non risulta ancora prescritta, non potendosi ipotizzare, tenuto conto delle modalità di concretizzazione della condotta illecita e dei pregiudizi penali richiamati nel provvedimento impugnato, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, che, ai fini della configurazione della causa di esclusione della punibilità in esame, richiede una valutazione globale e non parcellizzata dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod. pen., osservando: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputata IC AN NU, con la 4 conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene di determinare, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nell'importo di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024.