CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21189 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: AL CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FR Guardiano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL CO, imputata del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod. pen., avente a oggetto energia elettrica, di cui l’imputata, secondo la contestazione, si sarebbe impossessata, sottraendola alla società proprietaria ENEL, alla cui rete si allacciava abusivamente, attraverso la manomissione del contatore, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità della querela di parte. Evidenziava, al riguardo, il giudice di merito che il reato in questione non è più perseguibile d’ufficio, ma è divenuto perseguibile a querela, non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., in quanto nel caso concreto si sarebbe verificata una mera manomissione del Penale Sent. Sez. 5 Num. 21189 Anno 2026 Presidente: MI IA SA NN Relatore: NO DO Data Udienza: 05/03/2026 2 contatore nella misurazione dei consumi, la cui installazione non consente di attribuire all’energia elettrica qualsivoglia natura pubblicistica. Di conseguenza, rileva il giudice di primo grado, quando il pubblico ministero aveva proceduto a contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. all’udienza del 21.11.2024, era già perento il termine di cui al combinato disposto degli artt. 124 cod. pen e 85 d.lgs. n. 150 del 2002 per proporre querela. 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica anche quando alimenti un’utenza privata, anche in considerazione della sostanziale unicità della rete di distribuzione. 3. Con requisitoria scritta del 10.2.2026 l’Avvocato generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Gabriele Mazzotta, chiede che il ricorso venga accolto. 4. Con memoria del 17.2.2026, l’avv. Paolo Saladdino, difensore di fiducia della AL, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, chiede che il ricorso venga rigettato. 5. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 6. Occorre premettere al riguardo che questa Corte può, essendo giudice del fatto processuale, vagliare direttamente il capo di imputazione, onde considerare la questione, logicamente preliminare, dell'avvenuta contestazione nell'originaria prospettazione accusatoria della circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio. Tale profilo è prioritario in ordine logico rispetto a quello relativo alla possibilità per il pubblico ministero di procedere alla relativa contestazione in udienza, posto che, in presenza di tale circostanza aggravante, il delitto di furto è tuttora procedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 624, co. 3, cod. pen., come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni il caso in cui il furto sia commesso, su cose destinate a pubblico servizio, integrante una delle circostanze aggravanti espressamente previste dall’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. 6.1. Ciò posto occorre affrontare il tema, invero decisivo, del corretto esercizio del potere di contestazione della circostanza aggravante di cui si discute, in un caso, come quello in esame in cui difetta un esplicito riferimento, nella formulazione 3 dell’imputazione, alla destinazione del bene oggetto dell’azione predatoria (l’energia elettrica) a pubblico servizio. La suddetta contestazione, infatti, nel caso in esame, veniva formulata per la prima volta dal pubblico ministero all’udienza del 21.11.2024, ma il giudice procedente la riteneva inefficace, essendo intervenuta successivamente allo spirale del termine per la proposizione della querela. Orbene nella giurisprudenza di legittimità si sono registrate sul punto diverse opzioni interpretative. Secondo un primo orientamento, infatti, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, [...]; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422). In altri arresti, invece, si evidenzia come non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui si discute qualora nell'imputazione la natura dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero mediante l'indicazione della relativa norma. Ciò in quanto la predetta circostanza aggravante ha natura valutativa, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, [...]; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556). La differenza tra le due posizioni sinteticamente richiamate si fonda, in altri termini, sulla possibilità di ritenere o meno la circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio di natura auto-evidente, situazione nella quale soltanto detta circostanza aggravante potrebbe senza dubbio alcuno considerarsi contestata in fatto, secondo l'insegnamento recato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. Orbene ritiene il Collegio che, proprio alla luce delle indicazioni provenienti dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, debba essere riaffermato il principio della natura valutativa della circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio, che, peraltro, come si vedrà, non esclude la possibilità di ritenerla contestata in fatto, in presenza di determinati presupposti. Come osservato dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze 4 aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato». Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative;
risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto dì una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse». Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica, ritiene il Collegio che decisivo, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante de qua, sia l’accertamento in ordine alla concreta destinazione (piuttosto che alla natura) del bene ad un pubblico servizio. La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potrà continuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate di autoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene a un pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamente caratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua di un suo connotato intrinseco e auto-evidente, atteso che, per essere affermata o negata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può in alcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra- penali, soggette, come insegna l’esperienza degli interventi normativi di varia natura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzione Che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostra plasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cui all'art. 625, co. 1, cod. pen., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previste 5 dal n. 7) e dal n.
7 -bis, circostanza, quest’ultima, che qualifica in termini di servizio pubblico l’erogazione di energia, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, [...]). Affermata la natura "valutativa", secondo i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Sorge" della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva è verificare se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento a una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa dell’imputato, anche in relazione alla circostanza aggravante dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio. Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenza delle Sezioni Unite "Sorge", la collocazione del tema della contestazione della circostanza aggravante nel perimetro della necessità di un’informazione dettagliata, diretta all'imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare le conseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove individua, tra i canoni dell'equo processo, quello che l'imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, presupposto indefettibile per l’esercizio del fondamentale diritto di difesa. D'altra parte, le esigenze difensive dell'imputato, rispetto a modifiche in peius "a sorpresa", ossia non precedute da un’ adeguata contestazione, sono state poste a fondamento della nota sentenza “Drassich c. Italia”, in cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per un reato (corruzione in atti giudiziari), che non era stato menzionato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento, all’esito di una diversa qualificazione giuridica operata solo al momento della deliberazione della Corte di Cassazione, senza essere evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell'art. 6, § 3, della Convenzione EDU. Lo scopo di rendere in concreto l'imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, ossia anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto, pertanto, quando egli possa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Tale scopo è certamente raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all'imputato che dovrà 6 difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. 6.2. Tanto premesso, nella fattispecie per cui è processo tale scopo è stato in concreto raggiunto poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, in esso il pubblico ministero ha fatto esplicito riferimento alla condotta di furto di energia elettrica posta in essere in danno dell’ENEL, mediante allaccio abusivo alla relativa rete di erogazione, rete, che, per l'appunto, fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, [...]; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, [...]). Non rileva, al riguardo, la circostanza, sottolineata dal giudice di merito e ripresa dal difensore dell’imputata nella sua memoria di replica, che l’accesso alla rete sia avvenuto non mediante un allaccio diretto, ma attraverso la manomissione del contatore, che aveva impedito la registrazione effettiva dei consumi da addebitare alla AL per l’uso dell’energia elettrica. Appare, invero, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv. Rv. 206174 – 01). Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 – 01). Si tratta, allora, di verificare se l’impossessamento di energia elettrica operato attraverso l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi, possa integrare o meno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Ma a tale quesito già si data risposta nelle pagine precedenti, dove si sono evidenziate le ragioni per cui nel caso in esame l’energia elettrica erogata 7 attraverso la rete di distribuzione dell’ENEL debba considerarsi destinata a un pubblico servizio. Palese, di conseguenza, appare l'errore nel quale è incorsa la pronuncia impugnata, in quanto il giudice di merito, pur in presenza di un'adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie la stessa mancasse, omettendo di valutare il contenuto del capo d’imputazione alla luce dei principi in precedenza indicati. Il che, sia detto per inciso, rende del tutto superfluo attendere il deposito delle motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte, con sentenza pronunciata in data 26 marzo 2026, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice ne rileva immediatamente la mancanza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragione dell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto da individuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al tribunale di Catania in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio. Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale, entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto di interesse, ha modificato l’art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblico ministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze di proscioglimento, eliminando tale ultima disposizione. Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell’art. 593, c.p.p., “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”, tra i quali è ricompreso il reato previsto dall’art. 625, cod. pen. Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di una generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma, come è stato osservato, solo di un’inappellabilità limitata alle sentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la “legge Nordio” abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza di cui si discute è stata pronunciata in data 10 luglio 2025, dunque successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024. 8 Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Catania, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p., la cui attivazione è riconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionato art. 569, c.p.p., “ha diritto di appellare la sentenza di primo grado”. Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, co. 1, c.p.p., norma che non è stata investita dall’intervento riformatore, il potere del procuratore generale presso la Corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormai rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, attraverso l’impugnazione proposta, in accoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d), c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per il giudizio Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DO NO IA SA NN MI
udita la relazione svolta dal Consigliere FR Guardiano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL CO, imputata del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod. pen., avente a oggetto energia elettrica, di cui l’imputata, secondo la contestazione, si sarebbe impossessata, sottraendola alla società proprietaria ENEL, alla cui rete si allacciava abusivamente, attraverso la manomissione del contatore, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità della querela di parte. Evidenziava, al riguardo, il giudice di merito che il reato in questione non è più perseguibile d’ufficio, ma è divenuto perseguibile a querela, non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., in quanto nel caso concreto si sarebbe verificata una mera manomissione del Penale Sent. Sez. 5 Num. 21189 Anno 2026 Presidente: MI IA SA NN Relatore: NO DO Data Udienza: 05/03/2026 2 contatore nella misurazione dei consumi, la cui installazione non consente di attribuire all’energia elettrica qualsivoglia natura pubblicistica. Di conseguenza, rileva il giudice di primo grado, quando il pubblico ministero aveva proceduto a contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. all’udienza del 21.11.2024, era già perento il termine di cui al combinato disposto degli artt. 124 cod. pen e 85 d.lgs. n. 150 del 2002 per proporre querela. 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica anche quando alimenti un’utenza privata, anche in considerazione della sostanziale unicità della rete di distribuzione. 3. Con requisitoria scritta del 10.2.2026 l’Avvocato generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Gabriele Mazzotta, chiede che il ricorso venga accolto. 4. Con memoria del 17.2.2026, l’avv. Paolo Saladdino, difensore di fiducia della AL, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, chiede che il ricorso venga rigettato. 5. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 6. Occorre premettere al riguardo che questa Corte può, essendo giudice del fatto processuale, vagliare direttamente il capo di imputazione, onde considerare la questione, logicamente preliminare, dell'avvenuta contestazione nell'originaria prospettazione accusatoria della circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio. Tale profilo è prioritario in ordine logico rispetto a quello relativo alla possibilità per il pubblico ministero di procedere alla relativa contestazione in udienza, posto che, in presenza di tale circostanza aggravante, il delitto di furto è tuttora procedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 624, co. 3, cod. pen., come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni il caso in cui il furto sia commesso, su cose destinate a pubblico servizio, integrante una delle circostanze aggravanti espressamente previste dall’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. 6.1. Ciò posto occorre affrontare il tema, invero decisivo, del corretto esercizio del potere di contestazione della circostanza aggravante di cui si discute, in un caso, come quello in esame in cui difetta un esplicito riferimento, nella formulazione 3 dell’imputazione, alla destinazione del bene oggetto dell’azione predatoria (l’energia elettrica) a pubblico servizio. La suddetta contestazione, infatti, nel caso in esame, veniva formulata per la prima volta dal pubblico ministero all’udienza del 21.11.2024, ma il giudice procedente la riteneva inefficace, essendo intervenuta successivamente allo spirale del termine per la proposizione della querela. Orbene nella giurisprudenza di legittimità si sono registrate sul punto diverse opzioni interpretative. Secondo un primo orientamento, infatti, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, [...]; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422). In altri arresti, invece, si evidenzia come non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui si discute qualora nell'imputazione la natura dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero mediante l'indicazione della relativa norma. Ciò in quanto la predetta circostanza aggravante ha natura valutativa, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, [...]; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556). La differenza tra le due posizioni sinteticamente richiamate si fonda, in altri termini, sulla possibilità di ritenere o meno la circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio di natura auto-evidente, situazione nella quale soltanto detta circostanza aggravante potrebbe senza dubbio alcuno considerarsi contestata in fatto, secondo l'insegnamento recato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436. Orbene ritiene il Collegio che, proprio alla luce delle indicazioni provenienti dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite, debba essere riaffermato il principio della natura valutativa della circostanza aggravante della destinazione del bene a un pubblico servizio, che, peraltro, come si vedrà, non esclude la possibilità di ritenerla contestata in fatto, in presenza di determinati presupposti. Come osservato dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze 4 aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato». Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative;
risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto dì una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse». Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica, ritiene il Collegio che decisivo, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante de qua, sia l’accertamento in ordine alla concreta destinazione (piuttosto che alla natura) del bene ad un pubblico servizio. La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potrà continuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate di autoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene a un pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamente caratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua di un suo connotato intrinseco e auto-evidente, atteso che, per essere affermata o negata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può in alcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra- penali, soggette, come insegna l’esperienza degli interventi normativi di varia natura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzione Che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostra plasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cui all'art. 625, co. 1, cod. pen., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previste 5 dal n. 7) e dal n.
7 -bis, circostanza, quest’ultima, che qualifica in termini di servizio pubblico l’erogazione di energia, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, [...]). Affermata la natura "valutativa", secondo i principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite "Sorge" della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva è verificare se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento a una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa dell’imputato, anche in relazione alla circostanza aggravante dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio. Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenza delle Sezioni Unite "Sorge", la collocazione del tema della contestazione della circostanza aggravante nel perimetro della necessità di un’informazione dettagliata, diretta all'imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare le conseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivoca formulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con le quali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, ma anche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all'art. 6, par. 3, lett. a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove individua, tra i canoni dell'equo processo, quello che l'imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico, presupposto indefettibile per l’esercizio del fondamentale diritto di difesa. D'altra parte, le esigenze difensive dell'imputato, rispetto a modifiche in peius "a sorpresa", ossia non precedute da un’ adeguata contestazione, sono state poste a fondamento della nota sentenza “Drassich c. Italia”, in cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per un reato (corruzione in atti giudiziari), che non era stato menzionato nel provvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento, all’esito di una diversa qualificazione giuridica operata solo al momento della deliberazione della Corte di Cassazione, senza essere evocata da alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, ha ritenuto integrata una violazione dell'art. 6, § 3, della Convenzione EDU. Lo scopo di rendere in concreto l'imputato edotto della prospettazione accusatoria in tutte le sue componenti, ossia anche in quelle che investono gli elementi accessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto, pertanto, quando egli possa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Tale scopo è certamente raggiunto tutte le volte che la contestazione della circostanza aggravante consenta di rendere manifesto all'imputato che dovrà 6 difendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso in esame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. 6.2. Tanto premesso, nella fattispecie per cui è processo tale scopo è stato in concreto raggiunto poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, in esso il pubblico ministero ha fatto esplicito riferimento alla condotta di furto di energia elettrica posta in essere in danno dell’ENEL, mediante allaccio abusivo alla relativa rete di erogazione, rete, che, per l'appunto, fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, [...]; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, [...]). Non rileva, al riguardo, la circostanza, sottolineata dal giudice di merito e ripresa dal difensore dell’imputata nella sua memoria di replica, che l’accesso alla rete sia avvenuto non mediante un allaccio diretto, ma attraverso la manomissione del contatore, che aveva impedito la registrazione effettiva dei consumi da addebitare alla AL per l’uso dell’energia elettrica. Appare, invero, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv. Rv. 206174 – 01). Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 – 01). Si tratta, allora, di verificare se l’impossessamento di energia elettrica operato attraverso l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi, possa integrare o meno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Ma a tale quesito già si data risposta nelle pagine precedenti, dove si sono evidenziate le ragioni per cui nel caso in esame l’energia elettrica erogata 7 attraverso la rete di distribuzione dell’ENEL debba considerarsi destinata a un pubblico servizio. Palese, di conseguenza, appare l'errore nel quale è incorsa la pronuncia impugnata, in quanto il giudice di merito, pur in presenza di un'adeguata contestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reato perseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie la stessa mancasse, omettendo di valutare il contenuto del capo d’imputazione alla luce dei principi in precedenza indicati. Il che, sia detto per inciso, rende del tutto superfluo attendere il deposito delle motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte, con sentenza pronunciata in data 26 marzo 2026, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice ne rileva immediatamente la mancanza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragione dell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto da individuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al tribunale di Catania in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio. Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale, entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto di interesse, ha modificato l’art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblico ministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze di proscioglimento, eliminando tale ultima disposizione. Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell’art. 593, c.p.p., “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”, tra i quali è ricompreso il reato previsto dall’art. 625, cod. pen. Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di una generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma, come è stato osservato, solo di un’inappellabilità limitata alle sentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la “legge Nordio” abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza di cui si discute è stata pronunciata in data 10 luglio 2025, dunque successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024. 8 Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Catania, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p., la cui attivazione è riconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionato art. 569, c.p.p., “ha diritto di appellare la sentenza di primo grado”. Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, co. 1, c.p.p., norma che non è stata investita dall’intervento riformatore, il potere del procuratore generale presso la Corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormai rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, attraverso l’impugnazione proposta, in accoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d), c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per il giudizio Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DO NO IA SA NN MI