Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
LIRE 3000 CANCELLERIA LOITALIAN02 6 82 01 REPUBBLICA ITALIANA CG064330 LA SUKEM DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 258/98 Consigliere Rep. 855 dott. Michele VARRONE Cron, 5532 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 26.9.2000 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI AN, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avv. Pietro Carlino, difeso dall'avv. Filiberto Rendina, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LL Adriatico UR e Riassicurazioni S.p.A., domici- liata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'avv. Pasquale Ciabattini, con procura speciale del dott. Notaio . 45250RTE SUPREMA DICASSAZIONE Umberto Cavallini di Trieste in data 2 marzo 2000 Rep . n UFFICIO COPIE Richiesta copia studio resistente dal sig. SOLE 24 ORE. contro per diritti L.30p 11. 2-3 EFR 2001 1474/2000 Oggetto: Risarcimento del danno PREMA DI CA ZONE JFFICIO CC Richiesta copi dio Mal Sig. CIABATTINI De diritti L. 3000 BE IO ✗B.MAG, 2001 intimato IL CAN LIERE avverso la sentenza n. 1332/97 della Corte d'appello di Firenze, emessa il 10 giugno 1997 e depositata il 2 agosto 1997 (r.g. 1595/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 LIRE 1000 CANCELLERIA settembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Filiberto Rendina;
udito l'avv. Pasquale Ciabattini;
*W082227 udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il signor AN LI convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, la S.p.A. LL UR ed il signor GI u J gio BE, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, attribuibile all'esclusiva re- sponsabilità del BE. I convenuti chiesero il rigetto della domanda ed in questo sen- LIRE 1000 CANCELLERIA so decise il Tribunale con sentenza successivamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze. Il giudice d'appello ritenne che vi era stato uno scontro fron- *W082228 tale tra l'auto condotta dal LI e l'autocarro del BE e che LIRE 1000 CANCELLER la responsabilità del sinistro fosse da attribuire al primo per avere in- vaso la corsia percorsa dal secondo. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro. *H082229 2 posto ricorso, illustrato da memoria, LI AN. La S.p.A. LL UR ha depositato procura, mentre BE IO nei confronti del quale è stata disposta integrazione del contraddittorio, regolarmente eseguita, non ha svolto attività di- fensiva in questa sede. Il ricorrente dopo la discussione ha depositato note di udienza. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione da errata interpre- tazione e falsa applicazione, sia delle norme di ermeneutica inter- pretativa che degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2043 e 2054 c.c., non- ché degli artt. 102, primo, secondo e terzo comma, 104, primo e se- condo comma, dell'allora vigente codice della strada (legge 4 feb- braio 1958, n. 572), in relazione alle censure di legittimità sancite ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Si deduce che il giudice d'appello - ripetendo quanto affermato dal primo giudice - ha errato nell'individuare il punto d'urto dei due veicoli, che, un'attenta lettura delle risultanze obiettive emergenti dalla planimetria redatta dai Carabinieri, portava ad individuare nella corsia di pertinenza del LI, cosicché l'incidente doveva essere attribuito alla esclusiva responsabilità del BE, il quale, alla gui- da di un pesante autocarro, percorrendo ad eccessiva velocità una strada con fondo stradale reso viscido dalla pioggia, nell'affrontare una curva aveva, sbandato invadendo la corsia opposta. La censura non può trovare accoglimento. Non vi è stata - in primo luogo da parte della Corte di ap- 3 pello di Firenze, alcuna violazione della regola posta dall'art. 2054 c.c., in ordine alla quale v'è peraltro soltanto un richiamo in epigrafe. È pacifico, infatti, alla luce di una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che la presunzione di colpa po- sta, ex art. 2054, comma 2, c.c. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per con- verso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conse- guentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno. In altri termini la prova liberatoria dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, non deve essere neces- sariamente data in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'ado- zione di efficienti manovre di emergenza. Non controversi, in diritto, i principi che precedono, si osserva che nella specie i giudici del merito - con una motivazione congrua e assolutamente esente da vizi logico giuridici - hanno accertato che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusivi del LI. Neppure vi è stata violazione degli articoli 102 e 104 del codi- ce della strada (all'epoca vigente) avendo il giudice di merito accer- tato che il BE viaggiava nella corsia di sua pertinenza e la velo- cità da lui tenuta, pur dovendo definirsi certamente non moderata, in assenza di limiti era da ritenere non eccessiva, considerato che il mezzo dallo stesso condotto si era arrestato pressoché subito e che il cartello segnalante la pericolosità della curva era apposto solo sul margine della strada dal lato percorso dal LI. Il ricorso non può trovare accoglimento neppure sotto il pro- filo del vizio di motivazione, atteso che il ricorrente pur denuncian- do, nella intestazione, violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c., in realtà, m contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giu- dizio di legittimità - il quale non è un processo di terzo grado nel quale sottoporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in prece- denza hanno esaminato la vertenza, gli elementi di fatto già acquisiti in atti e da questi valutati - pretende una rivisitazione, da parte di questa Corte, di tutte le circostanze di fatto tenute presenti dai giudi- ci di secondo grado. In particolare, al riguardo, deve ribadirsi, che si può giungere alla cassazione della sentenza per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ra- gionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un signifi- cato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la con- seguente inammissibilità del ricorso con cui la parte si limiti a fornire 5 una diversa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in te- ma di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto ge- neratore del danno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accerta- mento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rap- porto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico. гии Alla luce dei principi esposti la sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente. La Corte di merito non ha acriticamente accettato le conclu- sioni dei verbalizzanti, che avevano individuato il punto d'urto nella carreggiata di pertinenza del BE, ma le ha sottoposte a vaglio, tenendo conto di tutte le censure mosse dal LI alla sentenza di primo grado, cosicché non può affermarsi che la sentenza impugnata sia affetta da alcuno dei vizi riconducibili al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- 6 chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 26 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Cecropon Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 IL CANCELLER: 01 Oggi, IL CANCE RE C1 Condena Ammendola Concata Am endola hoooo 290000 2 A ROM ENTRATE 4.. 200erio .. DELLE UFFICIO 3MAG. £. 290.000 DUECENTONOVANTAMIL A Il Dirigente Area Servizi versate Registra (D.ssa Maria Grazie Il Responsabile Servi (Dr. M/PACE/CHANI) p. 0 E 3 N 1 T RATE DI 1 3 ROMA 7