Articolo 7 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1214
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 gennaio 1968
Art. 7.
Il comitato cessera' dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presentera' il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonche' dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Successivamente, il detto consuntivo dovra' essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968