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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4330/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. LU LA Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4330/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MUSSO VALERIO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Parte_2 04.10.2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.02.2008, il 06.01.2010, il 21.08.2011 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 il 12.08.2013.
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori , e vengano affidati in via congiunta a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 genitori che ne cureranno in condivisione educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre, presso l'abitazione coniugale da cui si allontanerà il marito in Chieri, Via F.lli Cervi 2;
DISPONE che il padre possa vedere , e con la più ampia disponibilità, d'intesa Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con i medesimi, fermi gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e tenuto conto della loro volontà (indicativamente, a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale – indicativamente il mercoledì);
DISPONE che le parti si occupino vicendevolmente dell'accompagnamento dei figli alle attività sportive infrasettimanali e per il weekend;
DISPONE che in merito alle vacanze estive (15 giorni all'anno), laddove padre e figli minori intendessero trascorrere dei giorni fuori città, il Signor i impegni a comunicarlo alla signora Pt_2
entro il 31 maggio precedente, cosicché anche lei possa organizzarsi;
Parte_1
DISPONE che in ragione dei rispettivi introiti, il Sig. iconosca alla moglie (cui è già intestato Pt_2 in via esclusiva) l'intero percepimento dell'assegno unico, ad oggi ammontante a circa 1.277,00 mensili, quale contributo al mantenimento per i figli minori;
DISPONE che i coniugi condividano le spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio assicurativo o dal servizio sanitario nazionale, spese di mensa scolastica o equipollenti, di trasporto (biglietti del treno, autobus – sempre relativi a motivi scolastici), spese di eventuale frequenza di scuola e\o corsi, e\o campi estivi, cellulare e relativo abbonamento e\o scheda telefonica, spese di patente di guida ed eventuale equipollente, tutte spese previamente concordate e successivamente documentate. Per tutte le altre spese si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Tribunale di Torno del marzo 2016;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere, eccezion fatta per il debito contratto con per il mancato pagamento nel tempo dei canoni locatizi. A tal riguardo, atteso CP_1 che tale debito si assesta in circa 26.000,00 Euro, i coniugi si impegnano a saldare tale debito in misura paritetica o, alternativamente, a rimborsare il coniuge che avrà saldato (integralmente o parzialmente) il citato debito;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LA ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER TE Presidente dott. LU LA Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4330/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MUSSO VALERIO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri il Parte_1 Parte_2 04.10.2008.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.02.2008, il 06.01.2010, il 21.08.2011 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 il 12.08.2013.
Con ricorso depositato il 28.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori , e vengano affidati in via congiunta a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 genitori che ne cureranno in condivisione educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre, presso l'abitazione coniugale da cui si allontanerà il marito in Chieri, Via F.lli Cervi 2;
DISPONE che il padre possa vedere , e con la più ampia disponibilità, d'intesa Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con i medesimi, fermi gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e tenuto conto della loro volontà (indicativamente, a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale – indicativamente il mercoledì);
DISPONE che le parti si occupino vicendevolmente dell'accompagnamento dei figli alle attività sportive infrasettimanali e per il weekend;
DISPONE che in merito alle vacanze estive (15 giorni all'anno), laddove padre e figli minori intendessero trascorrere dei giorni fuori città, il Signor i impegni a comunicarlo alla signora Pt_2
entro il 31 maggio precedente, cosicché anche lei possa organizzarsi;
Parte_1
DISPONE che in ragione dei rispettivi introiti, il Sig. iconosca alla moglie (cui è già intestato Pt_2 in via esclusiva) l'intero percepimento dell'assegno unico, ad oggi ammontante a circa 1.277,00 mensili, quale contributo al mantenimento per i figli minori;
DISPONE che i coniugi condividano le spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio assicurativo o dal servizio sanitario nazionale, spese di mensa scolastica o equipollenti, di trasporto (biglietti del treno, autobus – sempre relativi a motivi scolastici), spese di eventuale frequenza di scuola e\o corsi, e\o campi estivi, cellulare e relativo abbonamento e\o scheda telefonica, spese di patente di guida ed eventuale equipollente, tutte spese previamente concordate e successivamente documentate. Per tutte le altre spese si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Tribunale di Torno del marzo 2016;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere, eccezion fatta per il debito contratto con per il mancato pagamento nel tempo dei canoni locatizi. A tal riguardo, atteso CP_1 che tale debito si assesta in circa 26.000,00 Euro, i coniugi si impegnano a saldare tale debito in misura paritetica o, alternativamente, a rimborsare il coniuge che avrà saldato (integralmente o parzialmente) il citato debito;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LA ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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