Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 943/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv.ti Giada Celli e Gaia Guidi)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...] (avv.ti Giada Celli C.F._2
e Gaia Guidi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
04/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in data 19/10/1996 in Stubno (IA), in regime patrimoniale di comunione dei beni;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la SI.ra si impegna a reperire una nuova sistemazione abitativa portando Parte_2
con se la figlia e fino a tale momento resterà a vivere presso la casa coniugale mentre il sig. Per_1 potrà continuare ad abitare nell'immobile in comproprietà fino alla vendita;
Parte_1
3) i signori e si impegnano a cercare acquirenti al fine della Parte_2 Parte_1 vendita dell'immobile di residenza dei coniugi acquistato in comproprietà dagli stessi e destinato a casa coniugale sito in Cervia (RA), via Beneficio II Tronco n. 29, identificato al Catasto Fabbricati del predetto comune al Fg. 68, part. 128, sub. 1 CAT. A/3, cl. 02, vani 7, r.c. 704,96, al fine di poter estinguere il mutuo contratto e dividersi le residue somme ricavate dalla vendita;
4) Il conto corrente cointestato resterà aperto fino alla data di estinzione del mutuo. I coniugi si impegnano a versare mensilmente il 50% dell'importo delle rate mensili ciascuno al fine di coprire le uscite relative al mutuo ed al finanziamento contratti fino a quando entrambi resteranno presso l'immobile adibito a casa coniugale;
al momento dell'uscita di uno dei due coniugi dall'immobile questo sarà esonerato dal pagamento del 50% della rata di muto ed il coniuge che resterà presso l'abitazione si farà carico della rata totale del mutuo. Qualora entrambi i coniugi invece dovessero trovare un'altra situazione abitativa si faranno carico nuovamente del mutuo al 50% ciascuno;
5) Il padre, considerato che entrambi i figli sono maggiorenni, potrà vederli concordando con gli stessi i modi ed i tempi degli incontri. Il figlio maggiore, economicamente autosufficiente, non necessita di assegno di mantenimento e determinerà in autonomia la propria eventuale residenza presso uno dei coniugi o in altra abitazione;
6) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_1 Per_1
madre di un assegno di Euro 250,00 mensili oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta previa esibizione di opportuna documentazione. Per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie di mantenimento e spese straordinarie extra assegno di mantenimento, la concertazione delle spese, le modalità di rimborso si riportano alle linee guida emanate dal CNF in data 29/11/2017, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% a favore dei signori Parte_2
e
[...] Parte_1
7) qualora la figlia decidesse di andare a vivere con il padre la sig.ra Per_1 Parte_2
contribuirà al mantenimento della figlia se economicamente non autosufficiente con il Per_1
versamento al padre di un assegno di Euro 200,00 mensili oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta previa esibizione di opportuna documentazione;
per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie di mantenimento e spese straordinarie extra assegno di mantenimento, la concertazione delle spese, le modalità di rimborso si riportano alle linee guida emanate dal CNF in data 29/11/2017.
8) Si precisa che la differenza dell'importo del contributo al mantenimento della figlia Per_1
previsto nelle condizioni di cui ai punti 5 e 6 è stato determinato tenendo conto dei redditi dichiarati dai coniugi nonché dal fatto che la sig.ra dovrà versare un canone di locazione;
Parte_2
9) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi rinunciano vicendevolmente ad un assegno di mantenimento;
10) Con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa.
11) i coniugi danno atto di avere con separato accordo provveduto a definire gli ulteriori rapporti patrimoniali nonché a dividersi ogni altro bene in comproprietà tra gli stessi.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè