CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'CO AL nato a [...] il [...] EL CI nato a [...] il [...] D'CO UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA che chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocati MORRA SERGIO LINO del foro di NAPOLI e PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI, in difesa di D'CO AL, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.. - avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di EL CI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato IMPRADICE AL del foro di NAPOLI in difesa di D'CO UI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 6769 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/11/2022 1. il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TO D'CO, IG D'CO e RO LL, gravemente indiziati di avere commesso, nell'ambito di un'unica azione ed in concorso con DO De AI, i reati di omicidio ai danni di AT RE, di tentato omicidio ai danni di AN ER nonché le strumentali violazioni in materia di armi. L'azione omicidiaria era stata consumata all'interno di un locale terraneo, adibito a circolo, ubicato nel quartiere di San AN a IO. RE era stato attinto in più parti del corpo da tre colpi di arma fuoco a carica unica;
ER era stato ferito al braccio, 1.1. Secondo i giudici della cautela, costituiscono gravi indizi di colpevolezza le chiamate in correità di ER D'CO, figlio dell'indagato IG D'CO, ed i riscontri, anche di natura individualizzante, che tali accuse avevano trovato nelle risultanze degli accertamenti compiuti nell'immediatezza, nelle dichiarazioni rese dalle persone infornate dei fatti o alla polizia giudiziaria o nel corso di colloqui intercettati, e nelle propalazioni di altri collaboratori di giustizia. ER D'CO ha riferito che l'azione omicidiaria era stata deliberata dal padre e da TO D'CO, nell'ambito della contrapposizione per ottenere il predominio nel quartiere di San AN a IO tra il clan Mazzarella, di cui il gruppo D'CO rappresentava una costola, ed il clan RE NA, di cui la vittima era un esponente di rilievo. Vi avevano preso parte RO LL, DO De AI ed il minorenne GE AR. LL aveva operato di appoggio rimanendo in compagnia del dichiarante a bordo dell'autovettura Mercedes classe B, di colore dorato, rimasta in attesa davanti al portone del palazzo diverso da quello da dove erano entrati i killers De AI e AR, i quali erano riusciti a farsi aprire i portoni di ferro posti a protezione del locale, utilizzato per smerciare al minuto dosi di stupefacente, con l'escamotage di fingersi acquirenti. In precedenza AR si era più volte recato, su ordine dei mandanti ed organizzatori, all'interno del circolo per acquistare stupefacente ed in tal modo acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione del piano omicidiario. 1.2. Nell'esaminare i rilievi difensivi l'ordinanza impugnata evidenzia che le più significative circostanze riferite da D'CO sulla dinamica e le modalità esecutive dell'episodio sono state confermate dalle ulteriori evidenze investigative: - più persone avevano dichiarato che RE da quando era stato scarcerato utilizzava il circolo pe la vendita al dettaglio di stupefacenti;
- i parenti delle vittime, in più conversazioni, avevano fatto riferimento alla presenza del veicolo in uso a ER D'CO, la Mercedes dorata, nei pressi del circolo, in concomitanza con l'esecuzione dell'omicidio; 2 - secondo gli accertamenti balistici, per freddare la vittima era stata utilizzata, una pistola calibro 38: - gli esecutori avevano dimostrato la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi;
- nel circolo, al momento dell'accesso dei killer, erano presenti due minorenni;
- più testimoni oculari, oltre a riferire che la vittima si era accasciato sul divano, avevano riferito che uno degli esecutori materiali, già venuto nei giorni precedenti per rifornirsi di stupefacente da RE, aveva chiesto un ulteriore partita di droga immediatamente prima che il suo accompagnatore esplodesse i colpi di pistola;
- in più conversazioni intercettate gli interlocutori, a vario titolo imparentati con il RE, avevano fatto riferimento alla circostanza che uno dei killer, indicato come il fratello di AR EM, GE, qualche giorno prima dell'agguato si era recato nel circolo per acquistare stupefacente. 1.3. Nella disamina delle singole posizioni ha osservato: - sul ruolo di mandante di TO D'CO, la chiamata di correo di ER D'CO converge con le dichiarazioni accusatorie de relato di NZ IA e NO PI nonché con alcune conversazioni dei familiari del RE intercettate in carcere nei giorni successivi all'omicidio - quanto al ruolo di mandante di IG D'CO, costituiscono riscontro alla chiamata di correo del figlio non le dichiarazioni de relato di IA, eccessivamente generiche, ma le dichiarazioni captate dopo l'omicidio in cui i familiari della vittima descrivono un episodio di pubblica rivendicazione del fatto di sangue da parte del ricorrente. - sul ruolo di esecutore materiale di LL, le dichiarazioni accusatorie di D'CO convergono con quelle del collaboratore IA che lo ha inserito tra le persone che componevano il commando. Le esigenze cautelari sono state ritenute idonee a giustificare la più afflittiva delle misure cautelari in considerazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. in concreto non superata da elementi di segno contrario dedotti dalle parti o desumibili dagli atti di accusa. Al contrario, dal certificato giudiziale degli indagati si evince che gli stessi nel periodo non breve trascorso dalla consumazione dei reati ipotizzati a loro carico hanno continuato a delinquere consumando reati di forte allarme sociale, anche tipici della criminalità organizzata. 2. Ricorrono per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia TO D'CO, IG D'CO e RO LL. 3 3. TO D'CO ha articolato tre motivi. 3.1. Con il primo chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza per violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 3, 27, e 546 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale, discostandosi dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione delle ordinanze di riesame cautelare e di gravità indiziaria, abbia seguito un pecoroso argomentativo in più punti viziato, anche sotto il profilo del travisamento delle argomentazioni difensive versate nella memoria depositata in udienza. Secondo il ricorrente i Giudici del riesame, nel replicare alle censure sollevate dalla difesa, hanno fornito giustificazioni illogiche e incongruenti. f Hanno ritenuto attendibile la versione del collaboratore D'CO sulla causale dell'omicidio quale reazione preventiva all'opposta intenzione di RE di scalzare il clan D'CO, nonostante sia pacifico che il clan RE non avesse all'epoca la forza operativa necessaria per commettere azioni di tale portata, supponendo irragionevolmente che il dichiarate ignorasse la vera causale. Hanno superato l'evidente aporia in cui era incorso il collaboratore, laddove aveva parlato di ripetuti rinvii dell'agguato a causa della presenza nel circolo di soggetti diversi dalla vittima designata senza spiegare perché l'azione fosse stata portata a termine in presenza di ER e di due bambini, ricorrendo alla tesi, del tutto indimostrata, della modifica della strategia in corso d'opera. Ha ignorato l'intrinseca illogicità della narrazione di D'CO nella parte relativa al precedente accesso nel circolo di AR qualche ora prima dell'agguato, peraltro non riferito da alcuno dei testimoni oculari. Non ha adeguatamente valorizzato né alcune rilevanti omissioni presenti nella ot„ ricostruzione del collaboratore relativa alla fase esecutiva (la fuga piedi dei due esecutori), né le smentite provenienti dai testimoni oculari (ER ed i minori non hanno riconosciuto AR) né alcunéevidenti criticità (la scelta come killer del fidanzato della figlia di D'CO il quale, per di più, si era già recato più volte nel locale). Ha trascurato le contraddizioni presenti nella narrazione relativa al recupero delle armi che sarebbe stata curata dallo stesso collaboratore e da AR , nonostante nel commando fosse stato inserito un soggetto, De AI, non conosciuto come membro del clan che avrebbe potuto svolgere tale attività senza destare sospetti e comunque facendo correre meno rischi. Non è stato ritenuto inverosimile l'invio di affiliati presso l'ospedale dove era ricoverato RE) nonostante l'elevata pericolosità della condotta tale da esporre gli incaricati all'interesse investigativo della polizia giudiziaria, L'esistenza di un tregua momentanea tra il clan RE e NA, da una parte, ed il clan Mazzarella D'CO, cessata a causa della consumazione dell'omicidio di 4 "e" RE/ è una congettura smentita dal principale chiamante di correo. ER D'CO ha, infatti, indicato quale causale dell'omicidio la necessità di adottare una difesa preventiva agli attacchi che potevano provenire dal gruppo RE. Il Tribunale ha evitato di prendere posizione in ordine all'eventualità prospettata dalla difesa che D'CO avesse potuto apprendere aliunde i fatti narrati, anche rielaborando notizie che si erano già diffuse al momento dell'omicidio o comunque rientranti nel patrimonio conoscitivo del clan di appartenenza. Il racconto di D'IC, già particolarmente generico, è rimasto privo di riscontri necessari a validarne l'attendibilità, Non hanno tale valenza le dichiarazioni dei collaboratori IA e PI. IA ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili per la presenza di circostanze di comprovata falsità (l'omicidio è collocato in estate pur essendo stato commesso ad Ottobre), oltre che per la mancata identificazione di tutte le sue fonti di conoscenza e per l'individuazione dell'identità dei killer (AR e LL) discordante da quella di ER D'CO (AR e De AI), a nulla rilevando la presunta intenzione della fonte primaria, TO D'CO, di valorizzare il giovane AR. PI, per quanto si legge nel verbale in atti, si è limitato a riferire di avere avuto la sensazione durate un dialogo con TO D'CO che quest'ultimo avesse inteso rivendicare la paternità dell'omicidio. Che PI abbia indicato a TO D'CO elementi concreti e comunque tali da avvalorare l'asserita rivendicazione è deduzione che non può trarsi dalla frase utilizzata nel verbale riassuntivo del pubblico ministero ("lasciandomi intendere"). Non possono essere annoverate tra i riscontri le conversazioni dei componenti della famiglia RE captate in carcere da cui si evince che nemmeno i più stretti congiunti della vittima avessero chiaro a quale sodalizio camorristico doveva essere ricondotta la paternità del gesto, i colloquianti, peraltro, si limitano a riferire mere suggestioni personali o informazioni provenienti da voci circolanti nel pubblico senza fornire indicazioni chiare sul coinvolgimento di AR, addirittura esplicitamente escluso nelle conversazioni captate per ultime,, 3.2. Con il secondo motivo chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale abbia confermato il provvedimento impositivo della cautela sulla scorta di un percorso argomentativo sulle esigenze cautelari in più punti viziato. 5 Le argomentazioni si pongono in aperto contrasto con i principi di recente affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di lasso temporale intercorrente tra l'emissione della misura ed i fatti contestati in via provvisoria. Il Tribunale non ha esaustivamente motivato sulle ripercussioni di tale elemento sull'esistenza ed attualità delle esigenze se non attraverso affermazioni generiche, vaghe ed inconferenti quale la persistenza della faida tra gruppi criminali, finendo per attribuire rilevanza decisiva ai precedenti penali ed ai carichi pendenti. 4. D'CO IG ha sviluppato due motivi. 4.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova indiziaria, con particolare riferimento al ruolo di mandante. Il Tribunale, discostandosi dal percorso argomentativo seguito dall'ordinanza genetica, ha escluso che le dichiarazioni de relato rese dal collaboratore IA possano costituire idoneo riscontro individualizzante alla chiamata di correo di ER D'CO ed ha attribuito tale valenza alle conversazioni captate subito dopo l'omicidio, che, tuttavia non forniscono alcun contributo dimostrativo rispetto alla partecipazione di IG D'CO al reato con il ruolo di mandante. L'atteggiamento irriverente percepito dalla moglie della vittima durante la celebrazione del funerale non può essere equiparato ad una rivendicazione del ruolo di mandante dell'omicidio di RE o, peggio, ad una assunzione di responsabilità. Le conversazioni intercettate in carcere tra familiari ed esponenti del clan RE, come già rilevato dal G.ip., non contengono commenti riferiti alla persona di IG D'CO, comunque indicativi del fatto che egli avesse deliberato l'omicidio, ma o evocano condotte aggressive riconducibili in generale alla sua famiglia o danno conto di mere supposizioni. La posizione di IG D'CO, raggiunto da un'unica chiamata in correità priva di riscontri, è quindi sovrapponile a quella di NN D'CO, la cui misura cautelare è stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Non possono essere utilizzate alla stregua di un riscontro individualizzante le dichiarazioni rese da AT OS in una delle conversazioni intercettate perché travisate. La OS, nell'indicare le persone presenti durante l'esecuzione dell'agguato, non ha affatto indicato IG D'CO , posto che quest'ultimo è conosciuto con l'appellativo di "Giggiotto" e non di "Giannuccio", che è invece il diminutivo con cui è chiamato l'altro interlocutore della conversazione. Si tratta 6 travisamento decisivo avendo il Tribunale desunto dall'erronea interpretazione della conversazione la presenza del ricorrente il gidno e nel luogo dell'omicidio. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione dei legge in relazione aycjg artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata ritenuta operante nonostante il riconosciuto lasso temporale di più di dodici anni trascorsi dai fatti sul presupposto, rimasto però indimostrato, che la faida tra gruppi criminali nel territorio di San AN a IO sia ancora in corso e comunque ignorando che i precedenti penali di IG D'CO si arrestano all'anno 2011. 6. RO LL deduce un unico motivo per vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia superato la pur riconosciuta divergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER D'CO e NE IA in ordine al ruolo che avrebbe svolto nella consumazione dell'omicidio (per D'CO ha operato come "staffettista", per il secondo come esecutore materiale) con argomentazioni erronee fondate sulla comune attribuzione, da parte di entrambi i dichiaranti, al LL della compartecipazione al fatto delittuoso in assenza di valgo effettivo e penetrante del contenuto narrativo delle singole propalazioni ed in specie da quella, de reiato,di IA. E' stato trascurato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di (21-0 Cktg I olne legittimità, il nucleo essenziale della .21~T§T: ai fini della valutazione della convergenza delle plurime chiamate in correità, deve essere individuato in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnatogli dal dichiarante. L'inconciliabilità delle dichiarazioni di IA e D'CO non può dirsi, sul piano logico, risolto dall'affermazione che la fonte di conoscenza di IA, TO D'CO, non aveva alcun motivo di spiegare nel dettaglio i ruoli svolti dai singoli partecipi / posto che è stata proprio la fonte ad attribuire a LL il ruolo di sparatore / omettendo di citare De AI, che invece è stato indicato quale sparatore insieme a AR da ER D'CO, con dichiarazioni ritenute in sede di riesame cautelare attendibili e positivamente riscontrate dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di altri collaboratori di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 7 1. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di 5 motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esso può essere sindacato dalla Corte di legittimità solo se risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, "restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto"; al giudice di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Siciliano, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Chiarite le coordinate del giudizio, possono passarsi in rassegna le censure dedotte dai singoli ricorrenti. 3. TO D'CO. 3.1. Il primo motivo, laddove non implica apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede nei termini chiariti in premessa, non è fondato. L'apparato argomentativo sviluppato per giustificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è immune dalle denunciate criticità logiche ed affronta in modo completo i rilievi difensivi peraltro, in larga parte incentrati su aspetti marginali delle dichiarazioni del collaboratore ER D'AM, dimostratesi altamente attendibili sul piano soggettivo perché provenienti da persona che si era autoaccusata di un delitto gravissimo per il quale non era mai stato indagato, chiamando, per di più, in causa alcuni suoi familiari. 8 Il Tribunale (pagg. da 10 a 12) ha, in primo luogo, osservato che le dichiarazioni non avevano un contenuto né inverosimile né contraddittorio. Le riserve sulla consumazione dell'agguato per la presenza di terze persone all'interno del circolo dove operava RE, erano state riferite dallo stesso collaboratore, il quale, però, aveva, contestualmente, dato conto di una intensa attività preparatoria dell'agguato e di monitoraggio dei movimenti di RE da cui era emerso che lo stesso non era mai da solo. Non è pertanto illogico sostenere che gli iinziali dubbi siano stati ad un certo punto superati una volta constatata l'impossibilità di adottare precauzioni idonee a prevenire del tutto il paventato rischio di operare in presenza di soggetti diversi dalla vittima designata. I ripetuti accessi nel circolo di AR, nei giorni e financo nelle ore che avevano preceduto l'esecuzione del piano omicidiario, per acquistare stupefacente e il suo ritorno nel medesimo locale con un altro soggetto, presentato come acquirente, non erano circostanze in grado di destare sospetti e mettere in allarme. E' abituale per i tossicodipendenti ripetere, anche nel giro di poche ore, gli acquisti dallo stesso fornitore e presentare a quest'ultimo, fortemente interessatpad ampliare la palea degli acquirenti, amici interessati alla medesima operazione. Il mancato riconoscimento di AR da parte di ER e dé" i bambini presenti all'interno del circolo non è stato considerato dal Tribunale significativo perché il primo aveva tenuto fin dall'inizio delle indagini un atteggiamento reticente, tanto da essere arrestato per favoreggiamento, mentre i secondi, a dire di un testimone oculare, al momento dell'ingresso dei killers erano inoegnati a giocare ad un videogioco. Del pari, è stata esclusa, con apprezzamenti non manifestamenti illogici, la presenza nella ricostruzione propinata dal collaboratore di ulteriori criticità in ordine al recupero delle armi, all'invio di affiliati presso l'ospedale, alla partecipazione quale esecutore materiale di AR, ai rapporti tra il clan di appartenenza della vittima e quello degli indagati, definito in una fase di "momentanea tregua" bruscamente interrotta dall'assassinio di RE sulla scorta di precise indicazioni provenienti da dichiarazioni rese da una pluralità di soggetti sentiti nell'immediatezza, e, infine, con riferimento alla causale. Il ricorrente continua ad opporre, prospettandole come più plausibili, i medesimi rilievi già confutati senza il necessario confronto critico con gli argomenti spesi dal provvedimento in verifica per superarli. Non si rinvengono incongruenze neanche nella disamina dei riscontri alla chiamata di correo operata da ER D'AM e segnatamente nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori IA e PI, giustificatamente 9 considerate convergenti tra loro e con quelle di D'CO, sul ruolo di mandante di TO D'CO. L'ordinanza impugnata si è curata non solo di precisare che IA aveva riferito informazioni apprese da più soggetti, di cui aveva indicato le generalità o altri elementi che ne consentivano l'identificazione, a conoscenza dei fatti in ragione del ruolo apicale ricoperto nel clan D'CO, oltre che dei rapporti di stretta parentela con le persone coinvolte, ma anche di spiegare le ragioni per cui non incideva sulla convergenza il dato pacifico che ER CO e NE IA avevano assegnato ad uno dei chiamati in causa, LL, un ruolo apparentemente diverso: per D'CO aveva operato come "staffettista"; per IA come "esecutore". Al riguardo, l'ordinanza ha pertinentemente osservato che, fermo restando che entrambi i collaboratori avevano coinvolto LL nella fase esecutiva, la divergenza trovava razionale spiegazione nelle più approfondite conoscenze di D'CO, presente durante l'esecuzione dell'omicidio di cui si era autoaccusato, e con il dichiarato intento della fonte di conoscenza principale di IA, TO D'CO, di privilegiare nella narrazione il ruolo svolto da alcuni soltanto degli esecutori - ossia gli affiliati a lui più vicini, LL e AR, ed in particolare LL, fidanzato della figlia - al fine di esaltarne nell'ambiente il contributo determinante per la riuscita del piano. Quanto alle dichiarazioni di NO PI, i Giudici della cautela non hanno apoditticamente ridimensionato il significato dell'espressione utilizzata dal pubblico ministero nel verbale riassuntivo. Hanno, infatti, evidenziato, con ragionamento non manifestamente illogico, che alla luce del loro contenuto complessivo - chiaramente evocativo della trasmissione al teste de relato (PI) da parte della fonte diretta (De AI) di una informazione specifica e non solo ipotetica (la partecipazione di De AI all'omicidio di AT RE su richiesta di TO D'CO) - nonché delle specificazioni contenute in un successivo verbale, non vi era ragione di dubitare della indicazione da parte di PI di un ruolo di TO D'CO nella consumazione dell'omicidio - quello di mandante - del tutto sovrapponibile a quello indicato da ER D'CO. Interamente versate in fatto sono le contestazioni sulla natura di riscontro delle conversazioni dei componenti della famiglia RE captate in carcere, peraltro limitata dal Tribunale alla cessazione del clima di tregua tra il clan RE ed il clan D'CO come conseguenza dell'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità in ordine all'omicidio di AT RE. Il ricorrente pone a fondamento della censura una ricostruzione del significato delle conversazioni diversa ed alternativa rispetto a quella recepita dall'ordinanza, 10 (-74 ricostruzione di cui, tuttavia, non contesta in modo specifico l'illogicità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata che, lungi dall'affidarsi alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha preso in considerazione il lasso temporale intercorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, e lo ha correttamente considerato non incidente sull'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa sulla base di elementi assai pregnanti quali i precedenti penali, i carichi pendenti e l'applicazione di misure custodiali per fatti, anche di rilevante allarme sociale, commessi dopo il 2009 e fino ad epoca recente. 4. D'CO IG 4.1. Il primo motivo, relativo all'utilizzazione quale riscontro individualizzante della chiamata di correo di ER D'CO delle conversazioni captate subito dopo partecipazione di IG D'CO al reato, non è fondato. Il Tribunale senza dare spazio a congetture o supposizioni, ha attribuito valore confermativo delle accuse di ER D'AM a IG D'CO ad un fatto specifico ed individualizzante, oggetto di puntuale commento da parte degli interlocutori in una conversazione intercettata (quella tra OS AT, il Mario detenuto, ER AN, vittima del tentato omicidio e la figlia FA ) e della testimone ER CC: la condotta di plateale schermo e derisione tenuta da IG D'CO durante i funerali di AT RE. Tale condotta, notano i Giudici della cautela, con ragionamento non illogico, equivale ad una rivendicazione dell'omicidio, divenuta necessaria per evitare che, a causa del precedente periodo di tregua tra i clan, potessero sorgere dubbi sulla riconducibilità ai D'CO dell'episodio delittuoso, talEincertezza, infatti, avrebbese inevitabilmente ridimensionato la portata del gesto quale atto di riaffermazione del controllo del territorio ai danni del clan di appartenenza della vittima. Si tratta di valutazione in linea con il principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui i riscontri, dei quali necessita la chiamata in correità, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che oltre ad essere indipendente, abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (da ultimo, cfr. 11 Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151 - 01). E infondata anche la censura sul travisamento delle dichiarazioni rese da AT OS nella conversazione intercettata. Il Tribunale ha dato atto che la colloquiante, nell'indicare le persone presenti al cimitero che "si erano messe a ridere", aveva inizialmente indicato "Giannuccio"; nel prosieguo del dialogo &casi, però, si era corretta e, recependo l'indicazione proveniente dalla figlia, aveva definitivamente chiarito che la condotta oggetto di commento era stata tenuta non da "Giannuccio" ma da "Giggiotto", soprannome con il quale era conosciuto l'odierno ricorrente. 4.2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Al pari degli altri ricorrenti, IG D'CO non si confronta con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata che, lungi dall'affidarsi alla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. per il reato di omicidio senza prendere in considerazione il lasso temporale intercorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, lo ha, invece, considerato non incidente sull'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa sulla base dei precedenti penali per fatti, non solo di rilevante allarme sociale (la direzione di un'associazione dedita al narcotraffico, partecipazione d associazione camorristica con ruolo direttivo e tentato omicidio), ma per di più commessi in un arco temporale protrattosi per più di un decennio fino al dicembre 2011, epoca successiva all'episodio ascrittogli nel presente procedimento, quindi tali, nel loro complesso, da giustificare ampiamente la protrazione un giudizio di permanente pericolosità sociale. 5. L'unico motivo denunziato da RO LL non è fondato. Come già osservato esaminando la posizione di TO D'CO, che ha sollevato la medesima questione, l'apparente divergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER D'CO e NE IA sul ruolo di LL è stata giustificatamente considerata ininfluente sul rilievo che entrambi hanno comunque inserito l'accusato tra i partecipi all'esecuzione dell'omicidio: con maggiore precisione il chiamante in correità, in termini più sfumati il dichiarante de relato che aveva ricevuto dalla fonte diretta, il mandante TO D'CO, informazioni, sempre riferite alla fase esecutiva, veridiche ma necessariamente più sommarie e fortemente condizionate dall'esigenza del confidente di esaltare il contributo degli affiliati a lui più vicini ossia LL e AR. In quest'ottica si spiega anche il silenzio serbato sulla partecipazione di Di AI, persona proveniente da Marigliano e non coinvolta né nelle dinamiche familiari dei D'CO, né inserita tra gli affiliati più vicini a questi ultimi. 12 D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboratori di giustizia possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (da ultimo Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep.2015, Villacaro Rv. 262309 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, dì copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempiMenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma 8 novembre 2022.
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA che chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocati MORRA SERGIO LINO del foro di NAPOLI e PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI, in difesa di D'CO AL, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.. - avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di EL CI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - avvocato IMPRADICE AL del foro di NAPOLI in difesa di D'CO UI che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 6769 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/11/2022 1. il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TO D'CO, IG D'CO e RO LL, gravemente indiziati di avere commesso, nell'ambito di un'unica azione ed in concorso con DO De AI, i reati di omicidio ai danni di AT RE, di tentato omicidio ai danni di AN ER nonché le strumentali violazioni in materia di armi. L'azione omicidiaria era stata consumata all'interno di un locale terraneo, adibito a circolo, ubicato nel quartiere di San AN a IO. RE era stato attinto in più parti del corpo da tre colpi di arma fuoco a carica unica;
ER era stato ferito al braccio, 1.1. Secondo i giudici della cautela, costituiscono gravi indizi di colpevolezza le chiamate in correità di ER D'CO, figlio dell'indagato IG D'CO, ed i riscontri, anche di natura individualizzante, che tali accuse avevano trovato nelle risultanze degli accertamenti compiuti nell'immediatezza, nelle dichiarazioni rese dalle persone infornate dei fatti o alla polizia giudiziaria o nel corso di colloqui intercettati, e nelle propalazioni di altri collaboratori di giustizia. ER D'CO ha riferito che l'azione omicidiaria era stata deliberata dal padre e da TO D'CO, nell'ambito della contrapposizione per ottenere il predominio nel quartiere di San AN a IO tra il clan Mazzarella, di cui il gruppo D'CO rappresentava una costola, ed il clan RE NA, di cui la vittima era un esponente di rilievo. Vi avevano preso parte RO LL, DO De AI ed il minorenne GE AR. LL aveva operato di appoggio rimanendo in compagnia del dichiarante a bordo dell'autovettura Mercedes classe B, di colore dorato, rimasta in attesa davanti al portone del palazzo diverso da quello da dove erano entrati i killers De AI e AR, i quali erano riusciti a farsi aprire i portoni di ferro posti a protezione del locale, utilizzato per smerciare al minuto dosi di stupefacente, con l'escamotage di fingersi acquirenti. In precedenza AR si era più volte recato, su ordine dei mandanti ed organizzatori, all'interno del circolo per acquistare stupefacente ed in tal modo acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione del piano omicidiario. 1.2. Nell'esaminare i rilievi difensivi l'ordinanza impugnata evidenzia che le più significative circostanze riferite da D'CO sulla dinamica e le modalità esecutive dell'episodio sono state confermate dalle ulteriori evidenze investigative: - più persone avevano dichiarato che RE da quando era stato scarcerato utilizzava il circolo pe la vendita al dettaglio di stupefacenti;
- i parenti delle vittime, in più conversazioni, avevano fatto riferimento alla presenza del veicolo in uso a ER D'CO, la Mercedes dorata, nei pressi del circolo, in concomitanza con l'esecuzione dell'omicidio; 2 - secondo gli accertamenti balistici, per freddare la vittima era stata utilizzata, una pistola calibro 38: - gli esecutori avevano dimostrato la pregressa conoscenza dello stato dei luoghi;
- nel circolo, al momento dell'accesso dei killer, erano presenti due minorenni;
- più testimoni oculari, oltre a riferire che la vittima si era accasciato sul divano, avevano riferito che uno degli esecutori materiali, già venuto nei giorni precedenti per rifornirsi di stupefacente da RE, aveva chiesto un ulteriore partita di droga immediatamente prima che il suo accompagnatore esplodesse i colpi di pistola;
- in più conversazioni intercettate gli interlocutori, a vario titolo imparentati con il RE, avevano fatto riferimento alla circostanza che uno dei killer, indicato come il fratello di AR EM, GE, qualche giorno prima dell'agguato si era recato nel circolo per acquistare stupefacente. 1.3. Nella disamina delle singole posizioni ha osservato: - sul ruolo di mandante di TO D'CO, la chiamata di correo di ER D'CO converge con le dichiarazioni accusatorie de relato di NZ IA e NO PI nonché con alcune conversazioni dei familiari del RE intercettate in carcere nei giorni successivi all'omicidio - quanto al ruolo di mandante di IG D'CO, costituiscono riscontro alla chiamata di correo del figlio non le dichiarazioni de relato di IA, eccessivamente generiche, ma le dichiarazioni captate dopo l'omicidio in cui i familiari della vittima descrivono un episodio di pubblica rivendicazione del fatto di sangue da parte del ricorrente. - sul ruolo di esecutore materiale di LL, le dichiarazioni accusatorie di D'CO convergono con quelle del collaboratore IA che lo ha inserito tra le persone che componevano il commando. Le esigenze cautelari sono state ritenute idonee a giustificare la più afflittiva delle misure cautelari in considerazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. in concreto non superata da elementi di segno contrario dedotti dalle parti o desumibili dagli atti di accusa. Al contrario, dal certificato giudiziale degli indagati si evince che gli stessi nel periodo non breve trascorso dalla consumazione dei reati ipotizzati a loro carico hanno continuato a delinquere consumando reati di forte allarme sociale, anche tipici della criminalità organizzata. 2. Ricorrono per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia TO D'CO, IG D'CO e RO LL. 3 3. TO D'CO ha articolato tre motivi. 3.1. Con il primo chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza per violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 3, 27, e 546 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale, discostandosi dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione delle ordinanze di riesame cautelare e di gravità indiziaria, abbia seguito un pecoroso argomentativo in più punti viziato, anche sotto il profilo del travisamento delle argomentazioni difensive versate nella memoria depositata in udienza. Secondo il ricorrente i Giudici del riesame, nel replicare alle censure sollevate dalla difesa, hanno fornito giustificazioni illogiche e incongruenti. f Hanno ritenuto attendibile la versione del collaboratore D'CO sulla causale dell'omicidio quale reazione preventiva all'opposta intenzione di RE di scalzare il clan D'CO, nonostante sia pacifico che il clan RE non avesse all'epoca la forza operativa necessaria per commettere azioni di tale portata, supponendo irragionevolmente che il dichiarate ignorasse la vera causale. Hanno superato l'evidente aporia in cui era incorso il collaboratore, laddove aveva parlato di ripetuti rinvii dell'agguato a causa della presenza nel circolo di soggetti diversi dalla vittima designata senza spiegare perché l'azione fosse stata portata a termine in presenza di ER e di due bambini, ricorrendo alla tesi, del tutto indimostrata, della modifica della strategia in corso d'opera. Ha ignorato l'intrinseca illogicità della narrazione di D'CO nella parte relativa al precedente accesso nel circolo di AR qualche ora prima dell'agguato, peraltro non riferito da alcuno dei testimoni oculari. Non ha adeguatamente valorizzato né alcune rilevanti omissioni presenti nella ot„ ricostruzione del collaboratore relativa alla fase esecutiva (la fuga piedi dei due esecutori), né le smentite provenienti dai testimoni oculari (ER ed i minori non hanno riconosciuto AR) né alcunéevidenti criticità (la scelta come killer del fidanzato della figlia di D'CO il quale, per di più, si era già recato più volte nel locale). Ha trascurato le contraddizioni presenti nella narrazione relativa al recupero delle armi che sarebbe stata curata dallo stesso collaboratore e da AR , nonostante nel commando fosse stato inserito un soggetto, De AI, non conosciuto come membro del clan che avrebbe potuto svolgere tale attività senza destare sospetti e comunque facendo correre meno rischi. Non è stato ritenuto inverosimile l'invio di affiliati presso l'ospedale dove era ricoverato RE) nonostante l'elevata pericolosità della condotta tale da esporre gli incaricati all'interesse investigativo della polizia giudiziaria, L'esistenza di un tregua momentanea tra il clan RE e NA, da una parte, ed il clan Mazzarella D'CO, cessata a causa della consumazione dell'omicidio di 4 "e" RE/ è una congettura smentita dal principale chiamante di correo. ER D'CO ha, infatti, indicato quale causale dell'omicidio la necessità di adottare una difesa preventiva agli attacchi che potevano provenire dal gruppo RE. Il Tribunale ha evitato di prendere posizione in ordine all'eventualità prospettata dalla difesa che D'CO avesse potuto apprendere aliunde i fatti narrati, anche rielaborando notizie che si erano già diffuse al momento dell'omicidio o comunque rientranti nel patrimonio conoscitivo del clan di appartenenza. Il racconto di D'IC, già particolarmente generico, è rimasto privo di riscontri necessari a validarne l'attendibilità, Non hanno tale valenza le dichiarazioni dei collaboratori IA e PI. IA ha reso dichiarazioni del tutto inattendibili per la presenza di circostanze di comprovata falsità (l'omicidio è collocato in estate pur essendo stato commesso ad Ottobre), oltre che per la mancata identificazione di tutte le sue fonti di conoscenza e per l'individuazione dell'identità dei killer (AR e LL) discordante da quella di ER D'CO (AR e De AI), a nulla rilevando la presunta intenzione della fonte primaria, TO D'CO, di valorizzare il giovane AR. PI, per quanto si legge nel verbale in atti, si è limitato a riferire di avere avuto la sensazione durate un dialogo con TO D'CO che quest'ultimo avesse inteso rivendicare la paternità dell'omicidio. Che PI abbia indicato a TO D'CO elementi concreti e comunque tali da avvalorare l'asserita rivendicazione è deduzione che non può trarsi dalla frase utilizzata nel verbale riassuntivo del pubblico ministero ("lasciandomi intendere"). Non possono essere annoverate tra i riscontri le conversazioni dei componenti della famiglia RE captate in carcere da cui si evince che nemmeno i più stretti congiunti della vittima avessero chiaro a quale sodalizio camorristico doveva essere ricondotta la paternità del gesto, i colloquianti, peraltro, si limitano a riferire mere suggestioni personali o informazioni provenienti da voci circolanti nel pubblico senza fornire indicazioni chiare sul coinvolgimento di AR, addirittura esplicitamente escluso nelle conversazioni captate per ultime,, 3.2. Con il secondo motivo chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale abbia confermato il provvedimento impositivo della cautela sulla scorta di un percorso argomentativo sulle esigenze cautelari in più punti viziato. 5 Le argomentazioni si pongono in aperto contrasto con i principi di recente affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di lasso temporale intercorrente tra l'emissione della misura ed i fatti contestati in via provvisoria. Il Tribunale non ha esaustivamente motivato sulle ripercussioni di tale elemento sull'esistenza ed attualità delle esigenze se non attraverso affermazioni generiche, vaghe ed inconferenti quale la persistenza della faida tra gruppi criminali, finendo per attribuire rilevanza decisiva ai precedenti penali ed ai carichi pendenti. 4. D'CO IG ha sviluppato due motivi. 4.1. Con il primo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova indiziaria, con particolare riferimento al ruolo di mandante. Il Tribunale, discostandosi dal percorso argomentativo seguito dall'ordinanza genetica, ha escluso che le dichiarazioni de relato rese dal collaboratore IA possano costituire idoneo riscontro individualizzante alla chiamata di correo di ER D'CO ed ha attribuito tale valenza alle conversazioni captate subito dopo l'omicidio, che, tuttavia non forniscono alcun contributo dimostrativo rispetto alla partecipazione di IG D'CO al reato con il ruolo di mandante. L'atteggiamento irriverente percepito dalla moglie della vittima durante la celebrazione del funerale non può essere equiparato ad una rivendicazione del ruolo di mandante dell'omicidio di RE o, peggio, ad una assunzione di responsabilità. Le conversazioni intercettate in carcere tra familiari ed esponenti del clan RE, come già rilevato dal G.ip., non contengono commenti riferiti alla persona di IG D'CO, comunque indicativi del fatto che egli avesse deliberato l'omicidio, ma o evocano condotte aggressive riconducibili in generale alla sua famiglia o danno conto di mere supposizioni. La posizione di IG D'CO, raggiunto da un'unica chiamata in correità priva di riscontri, è quindi sovrapponile a quella di NN D'CO, la cui misura cautelare è stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Non possono essere utilizzate alla stregua di un riscontro individualizzante le dichiarazioni rese da AT OS in una delle conversazioni intercettate perché travisate. La OS, nell'indicare le persone presenti durante l'esecuzione dell'agguato, non ha affatto indicato IG D'CO , posto che quest'ultimo è conosciuto con l'appellativo di "Giggiotto" e non di "Giannuccio", che è invece il diminutivo con cui è chiamato l'altro interlocutore della conversazione. Si tratta 6 travisamento decisivo avendo il Tribunale desunto dall'erronea interpretazione della conversazione la presenza del ricorrente il gidno e nel luogo dell'omicidio. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione dei legge in relazione aycjg artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata ritenuta operante nonostante il riconosciuto lasso temporale di più di dodici anni trascorsi dai fatti sul presupposto, rimasto però indimostrato, che la faida tra gruppi criminali nel territorio di San AN a IO sia ancora in corso e comunque ignorando che i precedenti penali di IG D'CO si arrestano all'anno 2011. 6. RO LL deduce un unico motivo per vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia superato la pur riconosciuta divergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER D'CO e NE IA in ordine al ruolo che avrebbe svolto nella consumazione dell'omicidio (per D'CO ha operato come "staffettista", per il secondo come esecutore materiale) con argomentazioni erronee fondate sulla comune attribuzione, da parte di entrambi i dichiaranti, al LL della compartecipazione al fatto delittuoso in assenza di valgo effettivo e penetrante del contenuto narrativo delle singole propalazioni ed in specie da quella, de reiato,di IA. E' stato trascurato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di (21-0 Cktg I olne legittimità, il nucleo essenziale della .21~T§T: ai fini della valutazione della convergenza delle plurime chiamate in correità, deve essere individuato in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnatogli dal dichiarante. L'inconciliabilità delle dichiarazioni di IA e D'CO non può dirsi, sul piano logico, risolto dall'affermazione che la fonte di conoscenza di IA, TO D'CO, non aveva alcun motivo di spiegare nel dettaglio i ruoli svolti dai singoli partecipi / posto che è stata proprio la fonte ad attribuire a LL il ruolo di sparatore / omettendo di citare De AI, che invece è stato indicato quale sparatore insieme a AR da ER D'CO, con dichiarazioni ritenute in sede di riesame cautelare attendibili e positivamente riscontrate dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di altri collaboratori di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 7 1. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di 5 motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esso può essere sindacato dalla Corte di legittimità solo se risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, "restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto"; al giudice di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Siciliano, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2. Chiarite le coordinate del giudizio, possono passarsi in rassegna le censure dedotte dai singoli ricorrenti. 3. TO D'CO. 3.1. Il primo motivo, laddove non implica apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede nei termini chiariti in premessa, non è fondato. L'apparato argomentativo sviluppato per giustificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è immune dalle denunciate criticità logiche ed affronta in modo completo i rilievi difensivi peraltro, in larga parte incentrati su aspetti marginali delle dichiarazioni del collaboratore ER D'AM, dimostratesi altamente attendibili sul piano soggettivo perché provenienti da persona che si era autoaccusata di un delitto gravissimo per il quale non era mai stato indagato, chiamando, per di più, in causa alcuni suoi familiari. 8 Il Tribunale (pagg. da 10 a 12) ha, in primo luogo, osservato che le dichiarazioni non avevano un contenuto né inverosimile né contraddittorio. Le riserve sulla consumazione dell'agguato per la presenza di terze persone all'interno del circolo dove operava RE, erano state riferite dallo stesso collaboratore, il quale, però, aveva, contestualmente, dato conto di una intensa attività preparatoria dell'agguato e di monitoraggio dei movimenti di RE da cui era emerso che lo stesso non era mai da solo. Non è pertanto illogico sostenere che gli iinziali dubbi siano stati ad un certo punto superati una volta constatata l'impossibilità di adottare precauzioni idonee a prevenire del tutto il paventato rischio di operare in presenza di soggetti diversi dalla vittima designata. I ripetuti accessi nel circolo di AR, nei giorni e financo nelle ore che avevano preceduto l'esecuzione del piano omicidiario, per acquistare stupefacente e il suo ritorno nel medesimo locale con un altro soggetto, presentato come acquirente, non erano circostanze in grado di destare sospetti e mettere in allarme. E' abituale per i tossicodipendenti ripetere, anche nel giro di poche ore, gli acquisti dallo stesso fornitore e presentare a quest'ultimo, fortemente interessatpad ampliare la palea degli acquirenti, amici interessati alla medesima operazione. Il mancato riconoscimento di AR da parte di ER e dé" i bambini presenti all'interno del circolo non è stato considerato dal Tribunale significativo perché il primo aveva tenuto fin dall'inizio delle indagini un atteggiamento reticente, tanto da essere arrestato per favoreggiamento, mentre i secondi, a dire di un testimone oculare, al momento dell'ingresso dei killers erano inoegnati a giocare ad un videogioco. Del pari, è stata esclusa, con apprezzamenti non manifestamenti illogici, la presenza nella ricostruzione propinata dal collaboratore di ulteriori criticità in ordine al recupero delle armi, all'invio di affiliati presso l'ospedale, alla partecipazione quale esecutore materiale di AR, ai rapporti tra il clan di appartenenza della vittima e quello degli indagati, definito in una fase di "momentanea tregua" bruscamente interrotta dall'assassinio di RE sulla scorta di precise indicazioni provenienti da dichiarazioni rese da una pluralità di soggetti sentiti nell'immediatezza, e, infine, con riferimento alla causale. Il ricorrente continua ad opporre, prospettandole come più plausibili, i medesimi rilievi già confutati senza il necessario confronto critico con gli argomenti spesi dal provvedimento in verifica per superarli. Non si rinvengono incongruenze neanche nella disamina dei riscontri alla chiamata di correo operata da ER D'AM e segnatamente nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori IA e PI, giustificatamente 9 considerate convergenti tra loro e con quelle di D'CO, sul ruolo di mandante di TO D'CO. L'ordinanza impugnata si è curata non solo di precisare che IA aveva riferito informazioni apprese da più soggetti, di cui aveva indicato le generalità o altri elementi che ne consentivano l'identificazione, a conoscenza dei fatti in ragione del ruolo apicale ricoperto nel clan D'CO, oltre che dei rapporti di stretta parentela con le persone coinvolte, ma anche di spiegare le ragioni per cui non incideva sulla convergenza il dato pacifico che ER CO e NE IA avevano assegnato ad uno dei chiamati in causa, LL, un ruolo apparentemente diverso: per D'CO aveva operato come "staffettista"; per IA come "esecutore". Al riguardo, l'ordinanza ha pertinentemente osservato che, fermo restando che entrambi i collaboratori avevano coinvolto LL nella fase esecutiva, la divergenza trovava razionale spiegazione nelle più approfondite conoscenze di D'CO, presente durante l'esecuzione dell'omicidio di cui si era autoaccusato, e con il dichiarato intento della fonte di conoscenza principale di IA, TO D'CO, di privilegiare nella narrazione il ruolo svolto da alcuni soltanto degli esecutori - ossia gli affiliati a lui più vicini, LL e AR, ed in particolare LL, fidanzato della figlia - al fine di esaltarne nell'ambiente il contributo determinante per la riuscita del piano. Quanto alle dichiarazioni di NO PI, i Giudici della cautela non hanno apoditticamente ridimensionato il significato dell'espressione utilizzata dal pubblico ministero nel verbale riassuntivo. Hanno, infatti, evidenziato, con ragionamento non manifestamente illogico, che alla luce del loro contenuto complessivo - chiaramente evocativo della trasmissione al teste de relato (PI) da parte della fonte diretta (De AI) di una informazione specifica e non solo ipotetica (la partecipazione di De AI all'omicidio di AT RE su richiesta di TO D'CO) - nonché delle specificazioni contenute in un successivo verbale, non vi era ragione di dubitare della indicazione da parte di PI di un ruolo di TO D'CO nella consumazione dell'omicidio - quello di mandante - del tutto sovrapponibile a quello indicato da ER D'CO. Interamente versate in fatto sono le contestazioni sulla natura di riscontro delle conversazioni dei componenti della famiglia RE captate in carcere, peraltro limitata dal Tribunale alla cessazione del clima di tregua tra il clan RE ed il clan D'CO come conseguenza dell'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità in ordine all'omicidio di AT RE. Il ricorrente pone a fondamento della censura una ricostruzione del significato delle conversazioni diversa ed alternativa rispetto a quella recepita dall'ordinanza, 10 (-74 ricostruzione di cui, tuttavia, non contesta in modo specifico l'illogicità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata che, lungi dall'affidarsi alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha preso in considerazione il lasso temporale intercorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, e lo ha correttamente considerato non incidente sull'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa sulla base di elementi assai pregnanti quali i precedenti penali, i carichi pendenti e l'applicazione di misure custodiali per fatti, anche di rilevante allarme sociale, commessi dopo il 2009 e fino ad epoca recente. 4. D'CO IG 4.1. Il primo motivo, relativo all'utilizzazione quale riscontro individualizzante della chiamata di correo di ER D'CO delle conversazioni captate subito dopo partecipazione di IG D'CO al reato, non è fondato. Il Tribunale senza dare spazio a congetture o supposizioni, ha attribuito valore confermativo delle accuse di ER D'AM a IG D'CO ad un fatto specifico ed individualizzante, oggetto di puntuale commento da parte degli interlocutori in una conversazione intercettata (quella tra OS AT, il Mario detenuto, ER AN, vittima del tentato omicidio e la figlia FA ) e della testimone ER CC: la condotta di plateale schermo e derisione tenuta da IG D'CO durante i funerali di AT RE. Tale condotta, notano i Giudici della cautela, con ragionamento non illogico, equivale ad una rivendicazione dell'omicidio, divenuta necessaria per evitare che, a causa del precedente periodo di tregua tra i clan, potessero sorgere dubbi sulla riconducibilità ai D'CO dell'episodio delittuoso, talEincertezza, infatti, avrebbese inevitabilmente ridimensionato la portata del gesto quale atto di riaffermazione del controllo del territorio ai danni del clan di appartenenza della vittima. Si tratta di valutazione in linea con il principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui i riscontri, dei quali necessita la chiamata in correità, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che oltre ad essere indipendente, abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (da ultimo, cfr. 11 Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151 - 01). E infondata anche la censura sul travisamento delle dichiarazioni rese da AT OS nella conversazione intercettata. Il Tribunale ha dato atto che la colloquiante, nell'indicare le persone presenti al cimitero che "si erano messe a ridere", aveva inizialmente indicato "Giannuccio"; nel prosieguo del dialogo &casi, però, si era corretta e, recependo l'indicazione proveniente dalla figlia, aveva definitivamente chiarito che la condotta oggetto di commento era stata tenuta non da "Giannuccio" ma da "Giggiotto", soprannome con il quale era conosciuto l'odierno ricorrente. 4.2. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Al pari degli altri ricorrenti, IG D'CO non si confronta con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata che, lungi dall'affidarsi alla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. per il reato di omicidio senza prendere in considerazione il lasso temporale intercorso tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, lo ha, invece, considerato non incidente sull'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa sulla base dei precedenti penali per fatti, non solo di rilevante allarme sociale (la direzione di un'associazione dedita al narcotraffico, partecipazione d associazione camorristica con ruolo direttivo e tentato omicidio), ma per di più commessi in un arco temporale protrattosi per più di un decennio fino al dicembre 2011, epoca successiva all'episodio ascrittogli nel presente procedimento, quindi tali, nel loro complesso, da giustificare ampiamente la protrazione un giudizio di permanente pericolosità sociale. 5. L'unico motivo denunziato da RO LL non è fondato. Come già osservato esaminando la posizione di TO D'CO, che ha sollevato la medesima questione, l'apparente divergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori ER D'CO e NE IA sul ruolo di LL è stata giustificatamente considerata ininfluente sul rilievo che entrambi hanno comunque inserito l'accusato tra i partecipi all'esecuzione dell'omicidio: con maggiore precisione il chiamante in correità, in termini più sfumati il dichiarante de relato che aveva ricevuto dalla fonte diretta, il mandante TO D'CO, informazioni, sempre riferite alla fase esecutiva, veridiche ma necessariamente più sommarie e fortemente condizionate dall'esigenza del confidente di esaltare il contributo degli affiliati a lui più vicini ossia LL e AR. In quest'ottica si spiega anche il silenzio serbato sulla partecipazione di Di AI, persona proveniente da Marigliano e non coinvolta né nelle dinamiche familiari dei D'CO, né inserita tra gli affiliati più vicini a questi ultimi. 12 D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboratori di giustizia possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (da ultimo Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep.2015, Villacaro Rv. 262309 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, dì copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempiMenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma 8 novembre 2022.