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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/10/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3498/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO Parte_1
D'IPPOLITO
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 opposto contumace
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanze ingiunzione n. 01-003393819, notificata in data
11.07.2025, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro
12.108,72 a titolo di sanzioni amministrative, emesse sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito era stato appurato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno
2023.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto ed eccepito, tra le altre censure, l'omessa notifica dell'atto di accertamento delle asserite violazioni.
Ha concluso con richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L non si costituiva. CP_1
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1 La parte opponente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 15.10.2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell non costituitosi CP_1 nonostante la rituale notifica del ricorso, eseguita il 20.08.2025 a cura della cancelleria all'indirizzo pec della sede territoriale di Cosenza
( t). Email_1
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata l'11.07.2025 e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 04.08.2025 è avvenuto nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n.
150/2011.
Tanto premesso, preliminarmente occorre inquadrare la normativa che ha portato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della L. 8 gennaio 2014
n. 67, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il decreto citato ha introdotto una parziale depenalizzazione prevedendo una soglia economica, pari a € 10.000 al di sotto della quale al datore di lavoro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
La sanzione amministrativa, per omissioni al di sotto di € 10.000, si configura come illecito amministrativo il cui procedimento si avvia con la notifica dell'accertamento della violazione. Il legislatore ha mantenuto la previsione di non punibilità a fronte di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro stabilendo in tre mesi dalla contestazione della violazione il termine per il versamento delle ritenute omesse che, ove effettuato, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (causa di non punibilità).
2 Qualora poi il datore di lavoro non provveda al versamento nel termine di tre mesi, potrà versare, nei successivi 60 giorni, l'importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
Tale norma prevede il pagamento della sanzione nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, ove più favorevole, pari al doppio del minimo. In mancanza di pagamento nei termini assegnati si darà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria sino alla misura edittale.
La sanzione applicata pertanto, lungi da rappresentare una sanzione civile correlata al mancato pagamento delle ritenute nei termini fissati per legge, è una sanzione amministrativa, che colpisce il responsabile al pari della pena stabilita per i reati.
Così delineata la fattispecie, risulta fondata la domanda attorea.
Si ribadisce che nel ricorso in opposizione parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli accertamenti dell CP_1
In ragione della mancata costituzione in giudizio dell' è mancata la CP_2 prova della notifica alla parte opponente degli atti di accertamento, così come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida l'opposizione, dunque, risulta fondata, dovendosi ritenere allo stato degli atti che le sanzioni amministrative si siano estinte, avuto riguardo alla portata dell'art. 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis -
a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La comunicazione degli atti di accertamento assume particolare importanza in quanto con la stessa l'autore dell'illecito acquisisce la facoltà di estinguere l'obbligazione e di non dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio. Alla luce delle osservazioni sopra riportate deve, quindi,
3 ritenersi che l'ordinanza impugnata debba essere annullata perché manca la prova della notifica degli atti presupposto rilevante ai fini della difesa del destinatario della sanzione.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza del 2008 n. 5791 ha affermato che l'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato.
Ciò in quanto la mancata notifica dell'atto prodromico non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa.
Infatti, sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Le altre questioni di merito rilevate dalla parte ricorrente restano assorbite dall'annullamento dell'ordinanza impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
L'opposizione conclusivamente va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano nella misura CP_1 indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-003393819, notificata all'opponente in data 11.07.2025.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge per competenze e in euro 118,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3498/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO Parte_1
D'IPPOLITO
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 opposto contumace
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanze ingiunzione n. 01-003393819, notificata in data
11.07.2025, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro
12.108,72 a titolo di sanzioni amministrative, emesse sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito era stato appurato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno
2023.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto ed eccepito, tra le altre censure, l'omessa notifica dell'atto di accertamento delle asserite violazioni.
Ha concluso con richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L non si costituiva. CP_1
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1 La parte opponente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 15.10.2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell non costituitosi CP_1 nonostante la rituale notifica del ricorso, eseguita il 20.08.2025 a cura della cancelleria all'indirizzo pec della sede territoriale di Cosenza
( t). Email_1
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata l'11.07.2025 e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 04.08.2025 è avvenuto nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n.
150/2011.
Tanto premesso, preliminarmente occorre inquadrare la normativa che ha portato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della L. 8 gennaio 2014
n. 67, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, il decreto citato ha introdotto una parziale depenalizzazione prevedendo una soglia economica, pari a € 10.000 al di sotto della quale al datore di lavoro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
La sanzione amministrativa, per omissioni al di sotto di € 10.000, si configura come illecito amministrativo il cui procedimento si avvia con la notifica dell'accertamento della violazione. Il legislatore ha mantenuto la previsione di non punibilità a fronte di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro stabilendo in tre mesi dalla contestazione della violazione il termine per il versamento delle ritenute omesse che, ove effettuato, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa (causa di non punibilità).
2 Qualora poi il datore di lavoro non provveda al versamento nel termine di tre mesi, potrà versare, nei successivi 60 giorni, l'importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
Tale norma prevede il pagamento della sanzione nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione o, ove più favorevole, pari al doppio del minimo. In mancanza di pagamento nei termini assegnati si darà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria sino alla misura edittale.
La sanzione applicata pertanto, lungi da rappresentare una sanzione civile correlata al mancato pagamento delle ritenute nei termini fissati per legge, è una sanzione amministrativa, che colpisce il responsabile al pari della pena stabilita per i reati.
Così delineata la fattispecie, risulta fondata la domanda attorea.
Si ribadisce che nel ricorso in opposizione parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli accertamenti dell CP_1
In ragione della mancata costituzione in giudizio dell' è mancata la CP_2 prova della notifica alla parte opponente degli atti di accertamento, così come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida l'opposizione, dunque, risulta fondata, dovendosi ritenere allo stato degli atti che le sanzioni amministrative si siano estinte, avuto riguardo alla portata dell'art. 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis -
a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La comunicazione degli atti di accertamento assume particolare importanza in quanto con la stessa l'autore dell'illecito acquisisce la facoltà di estinguere l'obbligazione e di non dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio. Alla luce delle osservazioni sopra riportate deve, quindi,
3 ritenersi che l'ordinanza impugnata debba essere annullata perché manca la prova della notifica degli atti presupposto rilevante ai fini della difesa del destinatario della sanzione.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza del 2008 n. 5791 ha affermato che l'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato.
Ciò in quanto la mancata notifica dell'atto prodromico non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa.
Infatti, sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Le altre questioni di merito rilevate dalla parte ricorrente restano assorbite dall'annullamento dell'ordinanza impugnata per omessa notifica degli atti presupposti.
L'opposizione conclusivamente va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano nella misura CP_1 indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 01-003393819, notificata all'opponente in data 11.07.2025.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge per competenze e in euro 118,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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