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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI PALERMO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6239 DEL 10.01.2024 IMU 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Palermo il 30.5.2024 e depositato il
Ricorrente_1successivo 24.6 il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 2.567,38, per il recupero dell'IMU dell'anno 2018, notificatogli dal predetto
Comune il 4.4.2024-.
Il 12.9.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. All'udienza camerale del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo contestato il mancato pagamento del tributo, la controversia verte unicamente sulla tempestività dell'avviso di accertamento, atteso che, per il mancato pagamento dei tributi locali, l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella specie è incontroverso che, per effetto delle sospensioni straordinarie disposte dalla legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, il termine decadenziale è scaduto il 26.3.2024, mentre l'atto qui impugnato sarebbe stato, ad avviso del contribuente, notificato il successivo 4.4-.
Senonchè il Comune di Palermo, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova che la spedizione del plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento era stata effettuata il 22.3.2024 e, quindi, entro il suindicato termine decadenziale.
Dunque, per il consolidato principio della scissione degli effetti temporali delle notificazioni, riconosciuto per tutti gli atti impositivi dalla notissima sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 40543/2021, la notificazione deve considerarsi tempestiva, con conseguente rigetto del ricorso.
In considerazione, tuttavia, delle peculiari circostanze del caso, sussistono le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3101/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI PALERMO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6239 DEL 10.01.2024 IMU 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Palermo il 30.5.2024 e depositato il
Ricorrente_1successivo 24.6 il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato avviso di accertamento, di complessivi € 2.567,38, per il recupero dell'IMU dell'anno 2018, notificatogli dal predetto
Comune il 4.4.2024-.
Il 12.9.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. All'udienza camerale del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo contestato il mancato pagamento del tributo, la controversia verte unicamente sulla tempestività dell'avviso di accertamento, atteso che, per il mancato pagamento dei tributi locali, l'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nella specie è incontroverso che, per effetto delle sospensioni straordinarie disposte dalla legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, il termine decadenziale è scaduto il 26.3.2024, mentre l'atto qui impugnato sarebbe stato, ad avviso del contribuente, notificato il successivo 4.4-.
Senonchè il Comune di Palermo, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova che la spedizione del plico raccomandato contenente l'avviso di accertamento era stata effettuata il 22.3.2024 e, quindi, entro il suindicato termine decadenziale.
Dunque, per il consolidato principio della scissione degli effetti temporali delle notificazioni, riconosciuto per tutti gli atti impositivi dalla notissima sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 40543/2021, la notificazione deve considerarsi tempestiva, con conseguente rigetto del ricorso.
In considerazione, tuttavia, delle peculiari circostanze del caso, sussistono le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico