CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8135/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866501 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866501 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866502 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866502 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5597/2025 depositato il 07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 3, Ricorrente 2 e Ricorrente_1, agendo nella qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 295 2024 0005263866 502 (importo totale: euro 6.500,88, di cui 5,88 per spese di notifica) e n. 295 2024 0005263866 501 (importo totale: euro 6.500,88, di cui 5,88 per spese di notifica), nonché la cartella n. 295 2020 0011427923 504 (importo: euro 10.530,19), emesse, le prime due, per la riscossione della tassa sui rifiuti, con le relative addizionali e i relativi accessori, dovuta alla Società 1 s.p.a. per gli anni dal 2006 al 2007 (dai Ricorrente_1) e, la terza, non notificata (e che sarebbe stata emessa nei confronti della RT e in base allo stesso ruolo a cui sono riferite le altre due).
La Società 1 s.p.a. ha resistito.
L'Agenzia delle Entrate - SC ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della RT è inammissibile, in quanto proposto contro una cartella che la stessa ricorrente ha indicato come non notificata, quindi contro un atto che non ha manifestato la pretesa impositiva o una pretesa esattoriale. Peraltro, non è stato nemmeno prodotto un estratto di ruolo, ma solamente la stampa della pagina del
"cassetto fiscale", un documento informale.
È fondato il motivo con cui è stata eccepita l'omessa notifica dell'atto presupposto rispetto alle cartelle.
Atti presupposti delle cartelle sono, come nelle stesse è indicato, le intimazioni di pagamento n. 333891 dell' 8.11.2018, n. 333892 dell'8.11.2018, n. 334384 del 13.11.2018, n. 334385 del 13.11.2018, n. 334386 del
13.11.2018, n. 333893 dell'8.11.2018 e n. 334387 del 13.11.2018.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» e «tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione)», eccependo «il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto» (Cass. n.
1144/18).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. n. 22248/15).
Il principio, elaborato a proposito della TARSU, si può applicare anche alla TARI.
Perciò, solamente nel caso di omessa denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte del contribuente occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Nel caso in esame dalla lettura della sola cartella di pagamento non soltanto non risulta, inequivocabilmente, che la tassa sia stata liquidata in base ai ruoli dell'anno precedente, senza apporto di variazioni, ma anzi emerge che la stessa era (sarebbe stata preceduta da una intimazione.
Né emergono, dalla documentazione prodotta, elementi tali da fare escludere, eventualmente, che la pretesa sia stata esercitata a seguito di omessa o incompleta dichiarazione.
Agli atti sono prodotte le seguenti intimazioni, emesse nei confronti del dante causa dei ricorrenti: n. 236869 dell'8.11.2018; n. 241109 del 13.11.2018; n. 236529 dell'8.11.2018; n. 236207 dell'8.11.2018; n. 241037 del
13.11.2018; n. n. 241233 del 13.11.2018; n. 241154 del 13.11.2018.
I numeri degli atti sono diversi da quelli degli atti indicati nelle cartelle, ma coincidono le date e gli anni delle tasse e, limitatamente ad alcuni, gli importi.
Nelle buste è riportata la dicitura “deceduto”, senza altre indicazioni da cui possa desumersi che la consegna fosse in qualche maniera avvenuta (gli avvisi di ricevimento sono prodotti nella sola facciata relativa alla spedizione).
L'intimazione n. 017844/16 ha ad oggetto la tassa pretesa per gli anni 2010, 2011 e 2012, mentre le cartelle impugnate hanno ad oggetto pretese relative agli anni 2006 e 2007, sicché è irrilevante.
Perciò, è evidente che le notifiche degli atti presupposti non si erano perfezionate, essendone mancato il recapito a causa del decesso del destinatario.
È fondato anche il motivo con cui è stata eccepita la prescrizione.
La tassa sui rifiuti è soggetta a prescrizione quinquennale.
L'art. 2948 c.c., dispone, al n. 4), che si prescrive in cinque anni, tra l'altro, «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», categoria in cui rientra la tassa sui rifiuti, comunque questa sia stata configurata, strutturata e denominata nelle diverse norme (Cass. n. 4283/10, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
in senso analogo, Cass. n. 24679/11).
È da ricordare che l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione (cfr. Cass.
n. 9378/02).
Identico principio opera nel caso del contribuente-ricorrente che, ricevuto un atto con una richiesta di pagamento, faccia valere, come motivo di ricorso, la prescrizione del credito tributario.
Spetta quindi all'ente creditore o al concessionario del servizio di riscossione, secondo i casi, dimostrare di avere interrotto efficacemente la prescrizione.
La cartella ha ad oggetto la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni 2006 e 2007.
La prescrizione dei relativi crediti è maturata negli anni 2011 e 2012: prima – è appena da osservare - - che fossero emanate le norme sulla sospensione del decorso dei termini prescrizionali contenute nel decreto- legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
Nella mancanza di prova di (eventuali) atti che avessero interrotto i termini prescrizionali, i crediti oggetto della cartella si sono estinti per prescrizione.
Il ricorso dei Ricorrente_1, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese, nel rapporto tra i Ricorrente_1 e la Società_1 s.p.a., seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, mentre devono essere compensate nei rapporti di cui è parte la Ricorrente_3, essendo in rito - per una questione rilevata d'ufficio – la pronuncia definitoria, e nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate - SC, la cui attività (o inattività) è estranea ai motivi che hanno comportato l'accoglimento del ricorso, perciò in conformità al principio c.d. di causalità, sotteso a quello di soccombenza (Cass. n. 21823/21).
P.Q.M.
accoglie il ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 e annulla le cartelle dagli stessi impugnate;
dichiara inammissibile il ricorso di Ricorrente_3; condanna la Società_1 s.p.a. a rimborsare a Ricorrente_2 e a Ricorrente_1 le spese di lite che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
compensa le spese negli altri rapporti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8135/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 98121 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866501 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866501 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866502 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005263866502 TARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5597/2025 depositato il 07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 3, Ricorrente 2 e Ricorrente_1, agendo nella qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato le cartelle di pagamento n. 295 2024 0005263866 502 (importo totale: euro 6.500,88, di cui 5,88 per spese di notifica) e n. 295 2024 0005263866 501 (importo totale: euro 6.500,88, di cui 5,88 per spese di notifica), nonché la cartella n. 295 2020 0011427923 504 (importo: euro 10.530,19), emesse, le prime due, per la riscossione della tassa sui rifiuti, con le relative addizionali e i relativi accessori, dovuta alla Società 1 s.p.a. per gli anni dal 2006 al 2007 (dai Ricorrente_1) e, la terza, non notificata (e che sarebbe stata emessa nei confronti della RT e in base allo stesso ruolo a cui sono riferite le altre due).
La Società 1 s.p.a. ha resistito.
L'Agenzia delle Entrate - SC ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della RT è inammissibile, in quanto proposto contro una cartella che la stessa ricorrente ha indicato come non notificata, quindi contro un atto che non ha manifestato la pretesa impositiva o una pretesa esattoriale. Peraltro, non è stato nemmeno prodotto un estratto di ruolo, ma solamente la stampa della pagina del
"cassetto fiscale", un documento informale.
È fondato il motivo con cui è stata eccepita l'omessa notifica dell'atto presupposto rispetto alle cartelle.
Atti presupposti delle cartelle sono, come nelle stesse è indicato, le intimazioni di pagamento n. 333891 dell' 8.11.2018, n. 333892 dell'8.11.2018, n. 334384 del 13.11.2018, n. 334385 del 13.11.2018, n. 334386 del
13.11.2018, n. 333893 dell'8.11.2018 e n. 334387 del 13.11.2018.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» e «tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione)», eccependo «il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto» (Cass. n.
1144/18).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. n. 22248/15).
Il principio, elaborato a proposito della TARSU, si può applicare anche alla TARI.
Perciò, solamente nel caso di omessa denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte del contribuente occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Nel caso in esame dalla lettura della sola cartella di pagamento non soltanto non risulta, inequivocabilmente, che la tassa sia stata liquidata in base ai ruoli dell'anno precedente, senza apporto di variazioni, ma anzi emerge che la stessa era (sarebbe stata preceduta da una intimazione.
Né emergono, dalla documentazione prodotta, elementi tali da fare escludere, eventualmente, che la pretesa sia stata esercitata a seguito di omessa o incompleta dichiarazione.
Agli atti sono prodotte le seguenti intimazioni, emesse nei confronti del dante causa dei ricorrenti: n. 236869 dell'8.11.2018; n. 241109 del 13.11.2018; n. 236529 dell'8.11.2018; n. 236207 dell'8.11.2018; n. 241037 del
13.11.2018; n. n. 241233 del 13.11.2018; n. 241154 del 13.11.2018.
I numeri degli atti sono diversi da quelli degli atti indicati nelle cartelle, ma coincidono le date e gli anni delle tasse e, limitatamente ad alcuni, gli importi.
Nelle buste è riportata la dicitura “deceduto”, senza altre indicazioni da cui possa desumersi che la consegna fosse in qualche maniera avvenuta (gli avvisi di ricevimento sono prodotti nella sola facciata relativa alla spedizione).
L'intimazione n. 017844/16 ha ad oggetto la tassa pretesa per gli anni 2010, 2011 e 2012, mentre le cartelle impugnate hanno ad oggetto pretese relative agli anni 2006 e 2007, sicché è irrilevante.
Perciò, è evidente che le notifiche degli atti presupposti non si erano perfezionate, essendone mancato il recapito a causa del decesso del destinatario.
È fondato anche il motivo con cui è stata eccepita la prescrizione.
La tassa sui rifiuti è soggetta a prescrizione quinquennale.
L'art. 2948 c.c., dispone, al n. 4), che si prescrive in cinque anni, tra l'altro, «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», categoria in cui rientra la tassa sui rifiuti, comunque questa sia stata configurata, strutturata e denominata nelle diverse norme (Cass. n. 4283/10, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
in senso analogo, Cass. n. 24679/11).
È da ricordare che l'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione (cfr. Cass.
n. 9378/02).
Identico principio opera nel caso del contribuente-ricorrente che, ricevuto un atto con una richiesta di pagamento, faccia valere, come motivo di ricorso, la prescrizione del credito tributario.
Spetta quindi all'ente creditore o al concessionario del servizio di riscossione, secondo i casi, dimostrare di avere interrotto efficacemente la prescrizione.
La cartella ha ad oggetto la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni 2006 e 2007.
La prescrizione dei relativi crediti è maturata negli anni 2011 e 2012: prima – è appena da osservare - - che fossero emanate le norme sulla sospensione del decorso dei termini prescrizionali contenute nel decreto- legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20.
Nella mancanza di prova di (eventuali) atti che avessero interrotto i termini prescrizionali, i crediti oggetto della cartella si sono estinti per prescrizione.
Il ricorso dei Ricorrente_1, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese, nel rapporto tra i Ricorrente_1 e la Società_1 s.p.a., seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, mentre devono essere compensate nei rapporti di cui è parte la Ricorrente_3, essendo in rito - per una questione rilevata d'ufficio – la pronuncia definitoria, e nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate - SC, la cui attività (o inattività) è estranea ai motivi che hanno comportato l'accoglimento del ricorso, perciò in conformità al principio c.d. di causalità, sotteso a quello di soccombenza (Cass. n. 21823/21).
P.Q.M.
accoglie il ricorso di Ricorrente_2 e Ricorrente_1 e annulla le cartelle dagli stessi impugnate;
dichiara inammissibile il ricorso di Ricorrente_3; condanna la Società_1 s.p.a. a rimborsare a Ricorrente_2 e a Ricorrente_1 le spese di lite che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
compensa le spese negli altri rapporti.